§ 3.3.101 - R.R. 1 ottobre 2008, n. 6.
Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:01/10/2008
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  Statuto dell'A.T.C.
Art. 3.  Organi dell'A.T.C.
Art. 4.  Natura giuridica e composizione del Comitato di gestione.
Art. 5.  Costituzione e funzionamento del Comitato di gestione.
Art. 6.  Compiti del Comitato di gestione.
Art. 7.  Decadenza dei componenti il Comitato di gestione.
Art. 8.  Presidente.
Art. 9.  Ufficio di presidenza.
Art. 10.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 11.  Programma di gestione.
Art. 12.  Indici di densità venatoria.
Art. 13.  Deroghe agli indici di densità.
Art. 14.  Accordi interregionali per reciprocità di accesso.
Art. 15.  Residenza venatoria e mobilità venatoria.
Art. 16.  Procedure per l'ammissione agli A.T.C.
Art. 17.  Tesserino venatorio.
Art. 18.  Bilancio di previsione annuale.
Art. 19.  Dotazione finanziaria.
Art. 20.  Spese di funzionamento.
Art. 21.  Personale.
Art. 22.  Piani di approvvigionamento.
Art. 23.  Fornitura per fabbisogni straordinari.
Art. 24.  Procedure per gli approvvigionamenti.
Art. 25.  (Trattativa privata)
Art. 26.  (Richiesta preventiva di offerte)
Art. 27.  (Verifica e liquidazione delle fatture)
Art. 28.  Servizio di cassa.
Art. 29.  Finanziamento di progetti finalizzati e del programma di gestione.
Art. 30.  Controllo degli atti e potere sostitutivo.
Art. 31.  (Conto consuntivo)
Art. 32.  (A.T.C. interprovinciali)
Art. 33.  (Norme finali e transitorie)
Art. 34.  (Norme di abrogazione)


§ 3.3.101 - R.R. 1 ottobre 2008, n. 6. [1]

Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia.

(B.U. 8 ottobre 2008, n. 45)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 11, comma 7 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue successive modifiche e integrazioni, emana norme regolamentari per la gestione degli ambiti territoriali di caccia di seguito A.T.C..

2. Al fine di organizzare la gestione programmata della caccia, il territorio destinato all’attività venatoria è ripartito, con le modalità previste dagli articoli 3 e 10 della l.r. 14/1994, in A.T.C.. Ciascun A.T.C. deve, di norma, comprendere territori appartenenti interamente a singoli comuni, o delimitati da evidenti confini fisici, ed è denominato in riferimento alla collocazione geografica.

3. I territori dei comuni interessati da un’area contigua istituita ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), devono essere ricompresi in un unico A.T.C.. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le modifiche conseguenti.

 

     Art. 2. Statuto dell'A.T.C.

1. L'organizzazione e il funzionamento degli A.T.C. è regolato dallo Statuto .

2. Lo Statuto disciplina:

a) le modalità di funzionamento degli organi;

b) le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti il Comitato di gestione;

c) le forme di impiego del volontariato;

d) la tipologia e le modalità di svolgimento nel rapporto di collaborazione con l'eventuale personale tecnico;

e) le modalità di consultazione dei cacciatori e degli agricoltori .

2 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva lo schema di Statuto tipo.

 

     Art. 3. Organi dell'A.T.C.

1. Sono organi dell'A.T.C.

a) il Comitato di gestione;

b) il Presidente;

c) l'Ufficio di presidenza;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 4. Natura giuridica e composizione del Comitato di gestione.

1. Il Comitato di gestione è un organismo associativo privato, che non ha fini di lucro, a cui è affidata la gestione dell'A.T.C. Il Comitato di gestione si configura come organismo rappresentativo organizzato in forma di associazione privata di secondo grado formata dalla Regione e dalle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale. Al Comitato di gestione è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi della normativa vigente, per la rilevanza di interesse pubblico dei compiti assegnati.

2. Il Comitato di gestione, ai sensi dell' articolo 11 della L.R. n. 14/1994, è composto da venti membri, di cui:

a) sei designati dalle strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

b) sei designati dalle strutture regionali delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative riconosciute a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio dell'A.T. C., secondo criteri di proporzionalità rispetto al numero di iscritti anagraficamente a livello di A.T. C. I membri sono designati dalle stesse Associazioni, in modo da garantire a livello regionale almeno un rappresentante per ogni Associazione, tenendo conto delle seguenti priorità:

1) due membri per un numero di iscritti superiore a  al quaranta per cento ;

2) un membro per un numero di iscritti fino  al quaranta per cento ;

c) quattro designati dalle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative tra quelle  riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e presenti in forma organizzata e attiva nel territorio dell'A.T.C.;

d) quattro in rappresentanza degli enti locali, di cui  tre designati dalla Regione e uno designato dall'ANCI.

 

     Art. 5. Costituzione e funzionamento del Comitato di gestione.

1. La Regione provvede alla costituzione ed alla nomina dei componenti del Comitato di gestione.

2. La Regione può procedere alla costituzione del Comitato di gestione qualora siano stati designati almeno sedici componenti.

3. Il Comitato di gestione resta in carica quattro anni e viene rinnovato entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato. I componenti del Comitato di gestione possono essere riconfermati.

4. Il Comitato di gestione può istituire, al proprio interno, commissioni tecniche per la trattazione delle materie di proprie competenze.

5. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato di gestione o delle commissioni, ai componenti è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta nonché il rimborso delle spese, debitamente documentate, in caso di svolgimento di missione. L'ammontare del gettone di presenza e i criteri per il rimborso delle spese sostenute sono stabiliti con atto della Giunta regionale.

6. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza relativa dei membri nominati in prima convocazione e con la presenza di almeno sette membri in seconda convocazione. Le decisioni sono valide se sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le astensioni non vengono computate tra i voti validi.

6 bis. Per l'approvazione dei bilanci e delle modifiche statutarie le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre quarti dei componenti e le decisioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7. Le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del Comitato di gestione sono svolte da persona individuata dal Presidente tra i componenti del Comitato o tra i dipendenti dell'A.T.C.

 

     Art. 6. Compiti del Comitato di gestione.

1. Il Comitato di gestione svolge i seguenti compiti:

a) decide, su domanda, in ordine all'accesso dei cacciatori richiedenti nell'ambito di competenza;

b) propone alla  Regione il programma di gestione annuale del territorio a caccia programmata, comprendente:

1) i progetti per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ambito;

2) gli interventi di miglioramento degli habitat;

3) le immissioni di selvaggina;

4) la determinazione quantitativa del prelievo venatorio ammissibile;

5) i criteri per l'assegnazione dei settori di caccia al cinghiale, ad integrazione di quanto già previsto dal R.R. 30 novembre 1999, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

6) le eventuali limitazioni e azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche;

7) il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici, come previsto dall'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dall'articolo 38 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio),  per quanto attiene alle coltivazioni per l'alimentazione della fauna selvatica, per il ripristino di zone umide e fossati, per la differenziazione delle colture, per l'impianto di siepi, cespugli e alberature, per l'adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché per l'attuazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica;

8) i progetti per la prevenzione dei danni alle colture agricole;

9) le modalità e le forme di conduzione e di controllo delle zone di ripopolamento e cattura affidate in gestione;

c) esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico venatorio  regionale, può avanzare richieste di modifiche o integrazioni al piano stesso;

d) provvede all'accertamento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria ed all'erogazione di contributi per il risarcimento e per interventi tesi alla prevenzione degli stessi, con le modalità stabilite dalla  legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 (Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria) ;

e) delibera le eventuali modifiche allo Statuto ;

f) approva il bilancio di previsione annuale e il conto consuntivo;

g) stabilisce, d'intesa con la Regione, le modalità di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione dell'A.T.C. nei limiti previsti dall' articolo 11, comma 6 della L.R. n. 14/1994 ;

h) promuove e organizza sul proprio territorio manifestazioni e attività di interesse venatorio  ;

h bis) promuove e organizza, con programmi approvati dalla Regione, i corsi di formazione ed aggiornamento dei cacciatori iscritti, previsti dalla normativa vigente e/o dalle linee guida previste dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.) e dall'Osservatorio Faunistico Regionale;

h ter) coordina, all'interno delle zone di ripopolamento e cattura assegnate in gestione, il servizio di vigilanza venatoria per mezzo delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.

2. Per la elaborazione e l'attuazione dei programmi e delle attività di cui al comma 1, lettera b), il Comitato di gestione può avvalersi di uno o più di un referente tecnico.

 

     Art. 7. Decadenza dei componenti il Comitato di gestione.

1. I componenti del Comitato di gestione decadono per le seguenti cause:

a) a seguito di tre assenze consecutive alle sedute del Comitato, senza giustificato e documentato motivo;

b) per gravi o ripetute inadempienze o irregolarità nello svolgimento dei compiti connessi all'incarico.

2. Qualora i soggetti di cui all' articolo 4, comma 2 revochino con provvedimento formale le designazioni dei propri rappresentanti in seno al Comitato di gestione, gli stessi decadono dalla carica con effetto dalla data di notifica alla Regione.

3. Le cause di decadenza sono accertate dalla Regione che provvede ad avviare il procedimento per la sostituzione. Il componente del Comitato di gestione dichiarato decaduto non può essere rinominato per il Comitato vigente.

3 bis. In caso di inerzia dei Comitati di Gestione, protrattasi oltre trenta giorni conseguenti ad apposita e specifica diffida da parte della Regione o per l'impossibilità di funzionamento, la Regione stabilisce la decadenza dell'intero Comitato stesso e provvede, in via sostitutiva, alla gestione dell'A.T.C. fino alla sua nuova costituzione affidando la gestione amministrativa ordinaria ad un Commissario straordinario che può essere scelto anche tra i membri del Comitato decaduto. Al Commissario straordinario, fino all'insediamento del nuovo Comitato, sono affidati tutti i poteri di gestione ordinaria, nonché quelli urgenti ed indifferibili.

4. I comitati interessati decadono in caso di adozione da parte della Regione di provvedimenti di nuova ripartizione del territorio in A.T.C., ad eccezione di lievi rettifiche di confine. La decadenza è dichiarata dalla Regione .

 

     Art. 8. Presidente.

1. Il Presidente dell'A.T.C. è eletto dal Comitato di gestione con le modalità previste dall' articolo 11, comma 3 della L.R. n. 14/1994 .

2. Il Presidente dura in carica quattro anni e alla scadenza del primo mandato può essere confermato una sola volta.

3. Il Presidente convoca e presiede il Comitato di gestione, provvede alla redazione dell'ordine del giorno delle sedute tenendo conto delle proposte dei componenti e ne cura l'inoltro agli altri membri; riunisce l'Ufficio di presidenza.

4. Il Presidente dell'A.T.C. ha diritto alla corresponsione di un compenso mensile fissato dalla Giunta regionale con l'atto di cui all' articolo 5, comma 5 . Il compenso mensile non è cumulabile con il gettone di presenza.

5. In caso di assenza o impedimento le funzioni di Presidente sono svolte da un suo delegato, o in mancanza di delega dal componente dell'Ufficio di presidenza più anziano d'età.

 

     Art. 9. Ufficio di presidenza.

1. L'Ufficio di presidenza è composto:

a) dal Presidente dell'A.T.C.;

b) da quattro membri eletti dal Comitato di gestione tra i propri componenti su proposta del Presidente .

2. L'Ufficio di presidenza dura in carica quattro anni e rappresenta l'organo esecutivo del Comitato di gestione. Ad esso è demandata la cura, l'attuazione ed il coordinamento degli atti correnti adottati nei settori tecnico ed amministrativo nonché dei provvedimenti urgenti che successivamente sono portati, a cura del Presidente, a ratifica del Comitato di gestione.

3. L'Ufficio di presidenza delibera a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

     Art. 10. Collegio dei revisori dei conti.

1. Il Comitato di gestione nomina il Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri iscritti nel Registro dei revisori contabili.

2. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica quattro anni e i componenti possono essere riconfermati . I componenti del Collegio dei revisori dei conti possono essere revocati in caso di assenza a più di due sedute consecutive, senza giustificato motivo.

3. Ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità al lordo delle ritenute di legge, nei limiti delle tariffe dei revisori contabili.

4. La Regione provvede a designare il revisore che assume la carica di presidente del collegio.

 

     Art. 11. Programma di gestione.

1. Il Comitato di gestione approva il programma di gestione annuale di cui all' articolo 6 e lo invia alla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno. La Regione ne verifica la coerenza con il Piano faunistico venatorio regionale .

2. La Regione può formulare eventuali osservazioni al programma di gestione entro il 15 dicembre. Decorso tale termine senza che siano effettuate osservazioni, il programma di gestione è considerato coerente al Piano faunistico venatorio regionale e diventa esecutivo.

3. Il Comitato di gestione, nel caso di osservazioni da parte della Regione, provvede ad apportare le modifiche necessarie ed ad inviarle alla Regione stessa entro il 31 dicembre.

 

     Art. 12. Indici di densità venatoria.

1. Il rapporto tra numero dei cacciatori ammissibili e superficie agro-silvo-pastorale regionale espressa in ettari è fissato in 1:8 tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle presenze venatorie.

2. La Giunta regionale provvede entro il 31 dicembre di ogni anno all'eventuale adeguamento dell'indice per ciascun A.T.C.

 

     Art. 13. Deroghe agli indici di densità.

1. È facoltà del Comitati di gestione ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quanto fissato dall' articolo 12 con delibera motivata che dà atto della avvenuta effettuazione degli accertamenti richiesti ai sensi dell' articolo 14, comma 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 . Tali deliberazioni sono trasmesse alla Regione almeno trenta giorni prima della loro esecutività.

2. La Regione può annullare le deliberazioni di cui al comma 1 in caso di accertata insussistenza dei presupposti di consistenza di selvaggina.

 

     Art. 14. Accordi interregionali per reciprocità di accesso.

1. In ciascun A.T.C. il dieci per cento del numero complessivo di cacciatori ammissibili è riservato a cacciatori non residenti in Umbria, in attuazione dell' articolo 12 della L.R. n. 14/1994 .

2. La Giunta regionale, ai fini del comma 1, promuove intese interregionali che consentano, con criteri di mobilità, l'accesso di quote determinate di cacciatori non residenti. A tal fine la Giunta regionale determina annualmente la quota parte del dieci per cento di cui al comma 1 da assegnare a ciascuna delle seguenti categorie:

a) residenza venatoria;

b) iscrizione ad un ulteriore A.T.C.;

c) mobilità per la caccia alla sola selvaggina migratoria.

3. La parte di quota riservata ai non residenti di cui al comma 1 non utilizzata per insufficiente richiesta può essere utilizzata per consentire la mobilità dei cacciatori, all'interno della Regione, con le modalità previste dall' articolo 15 .

 

     Art. 15. Residenza venatoria e mobilità venatoria.

1. Ciascun cacciatore residente in Umbria, per lo svolgimento prevalente dell'attività venatoria, ha diritto alla iscrizione in uno degli A.T.C. istituiti nella Regione, che ne determina la residenza venatoria.

2. La residenza venatoria è unica. A tal fine può essere concessa a chi ne faccia richiesta dichiarando contestualmente di non possederne altra, nemmeno al di fuori del territorio regionale, indipendentemente dalla residenza anagrafica del richiedente.

3. La iscrizione agli A.T.C. della Regione, oltre a quello di residenza venatoria, nei limiti della disponibilità degli stessi, è consentita con le modalità previste dall' articolo 16 .

4. A ciascun cacciatore in possesso di residenza venatoria e anagrafica in Umbria è altresì consentito l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria negli altri A.T.C. ricompresi nel territorio regionale, per un numero massimo di trenta giornate, senza il pagamento della quota d'iscrizione.

 

     Art. 16. Procedure per l'ammissione agli A.T.C.

1. I cacciatori che intendono iscriversi ad un A.T.C. devono farne richiesta entro il 30 aprile di ogni anno al Comitato di gestione specificando se la richiesta è riferita alla residenza venatoria o ad un ulteriore A.T.C. Il termine di presentazione della domanda non si applica per chi consegue la licenza di caccia successivamente a tale data. I Comitati di gestione accolgono le domande di iscrizione, nei limiti consentiti, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) hanno priorità nell'assegnazione i residenti nei comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nell'A.T.C. con preferenza per i titolari di appostamento fisso situato nel territorio dell'A.T.C.;

b) le ulteriori disponibilità sono assegnate secondo le seguenti priorità:

1) residenza anagrafica in Umbria;

2) possesso della residenza venatoria nello stesso A.T.C. negli anni precedenti con preferenza per coloro che sono stati iscritti per un maggior numero di anni;

3) svolgimento di attività lavorativa continuativa nel territorio dell'A.T.C.;

4) residenza in A.T.C. limitrofi;

5) nascita in un comune ricompreso nell'A.T.C.

2. Per ciascuna categoria di priorità, in caso di parità di requisiti, prevale l'anzianità e in successiva istanza il sorteggio.

3. I Comitati di gestione accolgono le domande di iscrizione con le priorità previste al comma 1, nei limiti consentiti, e ne comunicano l'esito agli interessati entro il 15 giugno di ogni anno; ai cacciatori non residenti in Umbria tale comunicazione sarà effettuata entro i sessanta giorni successivi alla stipula dell'accordo di cui all' articolo 14 .

4. Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso al Comitato di gestione competente per violazione dei criteri di ammissione previsti dal presente regolamento. Il Comitato di gestione deve dare risposta entro 30 giorni. L'accoglimento del ricorso comporta, di diritto, l'iscrizione all'A.T.C. richiesto.

5. Sono trasmessi alla Regione, previa richiesta e senza termini di scadenza, gli elenchi dei cacciatori ammessi negli A.T.C., distinti a seconda che lo siano a titolo di residenza venatoria o come ulteriore scelta.

6. Negli anni successivi alla prima iscrizione le ammissioni agli A.T.C. dei cacciatori residenti in Umbria sono confermate, previo pagamento della quota di ammissione, salvo domanda di variazione da presentare nei termini e con le modalità di cui al comma 1 . Il termine per il pagamento delle quote annuali di ammissione è fissato dai Comitati di gestione degli A.T.C.

 

     Art. 17. Tesserino venatorio.

1. I soggetti incaricati della distribuzione dei tesserini venatori regionali provvedono ad annotare sul tesserino gli A.T.C. di assegnazione.

 

     Art. 18. Bilancio di previsione annuale.

1. Il Comitato di gestione, entro il 30 novembre di ogni anno, approva ed invia alla Regione il bilancio annuale di previsione per l'anno successivo, costituito dallo stato di previsione delle entrate e delle spese suddivisi in capitoli, riferiti al programma di gestione annuale.

2. Il Comitato di gestione predispone il bilancio sulla base di elementi certi di previsione.

 

     Art. 19. Dotazione finanziaria.

1. Il fondo di dotazione finanziaria del Comitato di gestione è composto da:

a) quote versate dai cacciatori iscritti ed utilizzatori dell'A.T.C.;

b) finanziamento erogato dalla Regione ai sensi dell' articolo 40, comma 1, lettera d) della L.R. n. 14/1994, in proporzione al numero dei cacciatori iscritti e al territorio gestito;

c) eventuali fondi erogati dalla Regione per la realizzazione dei progetti di cui all' articolo 29 ;

d) fondi per l'indennizzo e la prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio venatorio .

 

     Art. 20. Spese di funzionamento.

1. Le spese correnti di funzionamento si classificano nelle seguenti categorie:

a) compensi e rimborsi spese per il personale utilizzato;

b) spese di funzionamento per:

1) l'utilizzazione della sede;

2) i servizi connessi all'uso dei locali;

3) la cancelleria;

4) le spese di funzionamento degli organi di gestione, spese di gestione, strumenti e mezzi tecnici.

 

     Art. 21. Personale.

1. Il Comitato di gestione stabilisce la dotazione organica del personale necessaria ad assicurare lo svolgimento delle funzioni tecniche ed amministrative di competenza e la sottopone all'approvazione della Regione.

3. Il Comitato di gestione dell'A.T.C. non può instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato, fatti salvi i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 31 dicembre 2017 .

3 bis. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. può assumere personale a tempo determinato previo avviso pubblico sul sito istituzionale dell'A.T.C., tramite procedura selettiva di diritto privato retta dai principi di concorsualità, trasparenza ed imparzialità.

 

     Art. 22. Piani di approvvigionamento.

1. Ai fabbisogni aventi carattere di continuità o ricorrenti anche ai fini della realizzazione dei progetti si provvede, di norma, mediante piani di approvvigionamento.

 

     Art. 23. Fornitura per fabbisogni straordinari.

1. Nel caso risultassero necessarie forniture non previste nel piano di approvvigionamento, il Comitato di gestione provvederà a determinare le quantità e qualità dei beni occorrenti e a ricercare la relativa copertura finanziaria nell'ambito del bilancio di previsione.

 

     Art. 24. Procedure per gli approvvigionamenti.

1. Alle forniture e alle prestazioni, sia ordinarie che straordinarie, si provvede nel rispetto della normativa prevista per le pubbliche amministrazioni .

2. Le spese minute ed urgenti di cui all' articolo 28 sono regolate dalle disposizioni di cui allo stesso articolo.

 

     Art. 25. (Trattativa privata)

     [Abrogato]

 

     Art. 26. (Richiesta preventiva di offerte)

     [Abrogato]

 

     Art. 27. (Verifica e liquidazione delle fatture)

     [Abrogato]

 

     Art. 28. Servizio di cassa.

1. Al fine di garantire le spese minute il Presidente o altro membro del Comitato di gestione da lui delegato dispone di una anticipazione di cassa non superiore ad euro 2.500,00 per ciascun trimestre.

2. Alla scadenza di ogni trimestre verrà redatto un rendiconto delle spese effettuate provvedendo alla reintegrazione dell'anticipazione ed alla imputazione delle singole spese alle competenti voci di bilancio.

3. I rendiconti suddetti sono allegati al bilancio finanziario consuntivo della gestione.

 

     Art. 29. Finanziamento di progetti finalizzati e del programma di gestione.

1. Gli eventuali progetti specifici finalizzati all'attuazione del programma di gestione annuale di cui all' articolo 6, comma 1, lettera b) devono essere coerenti ed in linea con il Piano faunistico venatorio regionale ed il Piano faunistico venatorio provinciale; i relativi progetti ed interventi attuativi devono essere presentati all'ente finanziatore entro il 28 febbraio dell'anno in cui se ne prevede la realizzazione.

2. L'approvazione da parte della Provincia o della Regione entro e non oltre il 31 marzo dei progetti finalizzati di cui al comma 1, comporta la formale assunzione dell'impegno di spesa a carico degli esercizi interessati.

3. Ad intervenuta esecutività dell'atto e nell'ambito dell'intervenuta approvazione, i competenti organi dell'A.T.C. sono legittimati a dare esecuzione al progetto assumendo le conseguenti obbligazioni nei confronti di terzi nel rispetto delle procedure fissate dal presente regolamento.

4. I componenti l'Ufficio di presidenza rispondono personalmente di eventuali obbligazioni sorte per spese non previste nei progetti e per importi eccedenti quelli autorizzati.

5. La Regione per il finanziamento dei programmi annuali di gestione di cui all' articolo 6, comma 1, lettera b), possono disporre anticipazioni del finanziamento.

 

     Art. 30. Controllo degli atti e potere sostitutivo.

1. Gli atti del Comitato di gestione vengono inviati entro trenta giorni dalla adozione alla Regione e rimangono a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

2. La Regione verifica la corrispondenza con le finalità e le previsioni del Piano faunistico venatorio regionale .

3. In caso di non corrispondenza degli atti con il Piano faunistico venatorio regionale, la Regione entro quindici giorni li rinvia al Comitato di gestione che provvede ad annullarli o ad apportare le opportune modifiche.

4. In caso di inadempienza da parte degli organi degli A.T.C. a quanto previsto nel presente regolamento, la Regione attua il potere sostitutivo.

 

     Art. 31. (Conto consuntivo)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato di gestione approva il bilancio consuntivo corredato del parere del Collegio dei revisori dei conti.

2. In caso di inadempienza la Regione può disporre la sospensione dell’erogazione dei finanziamenti in corso, nonché il rimborso di quelli già erogati fatte salve eventuali altre azioni per la tutela dell’interesse dell’Amministrazione.

 

     Art. 32. (A.T.C. interprovinciali)

     [Abrogato]

 

     Art. 33. (Norme finali e transitorie)

1. Gli organi di cui all’articolo 3, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

2. I Presidenti degli A.T.C. in carica all’entrata in vigore del presente regolamento possono essere confermati per una sola volta così come già previsto dalla lettera a bis) del comma 2 dell’articolo 5 del regolamento regionale 19/1995, introdotta dal regolamento regionale 2/2004, abrogati con il presente regolamento.

 

     Art. 34. (Norme di abrogazione)

1. Il regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19. (Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) è abrogato.

2. Il regolamento regionale 17 agosto 1995, n. 37. (Integrazioni del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19. Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) è abrogato.

3. Il regolamento regionale 14 giugno 1996, n. 11. (Modificazione ed ulteriore integrazione del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) è abrogato.

4. Il regolamento regionale 14 agosto 1997, n. 26. (Ulteriore modificazione del regolamento regionale 3

aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) è abrogato.

5. Il regolamento regionale 9 giugno 1999, n. 13. (Ulteriori modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) è abrogato.

6. Il regolamento regionale 27 ottobre 2004, n. 2. (Ulteriore modificazione ed integrazione del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) è abrogato.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dal R.R. 13 giugno 2018, n. 5.