§ 2.3.295 - L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:12/02/2010
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Ulteriori misure di contrasto alla crisi finanziaria e economica)
Art. 2.  (Attività di assistenza tecnica dei programmi di cooperazione territoriale europea)
Art. 3.  (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2)
Art. 4.  (Norme in materia di attività di cava)
Art. 5.  (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 13 maggio 2009, n. 11)
Art. 6.  (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46)
Art. 7.  (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30)
Art. 8.  (Ulteriore modificazione alla legge regionale 9 luglio 2007, n. 23)
Art. 9.  (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)
Art. 10.  (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35)
Art. 11.  (Attuazione modifiche l.r. 6/2006 e l.r. 35/1994)
Art. 12.  (Modifica alla legge regionale 8 luglio 2005, n. 22)
Art. 13.  (Ulteriore modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33)
Art. 14.  (Modificazione alla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4)
Art. 15.  (Ricognizione e valorizzazione del patrimonio della Regione, dei comuni e degli altri enti locali)
Art. 16.  (Costituzione Fondazione di partecipazione “Villa Fabri”)
Art. 17.  (Integrazioni alla legge regionale 26 maggio 2004, n. 7)
Art. 18.  (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13)
Art. 19.  (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 2 marzo 1999, n. 3)
Art. 20.  (Modificazione alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1)
Art. 21.  (Norma transitoria)
Art. 22.  (Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali)


§ 2.3.295 - L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese.

(B.U. 17 febbraio 2010, n. 8 - S.S. n. 3)

 

Art. 1. (Ulteriori misure di contrasto alla crisi finanziaria e economica)

1. Al fine di facilitare l’accesso al credito e di consentire l’incremento delle garanzie rilasciate a favore delle imprese, sono assegnati contributi ai fondi rischi degli organismi di garanzia privati di cui all’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi sede legale e operativa nel territorio regionale.

 

2. I contributi di cui al comma 1 sono ripartiti fra i soggetti interessati secondo modalità, criteri e procedure stabilite con atto amministrativo dalla Giunta regionale, tenuto conto delle assegnazioni stabilite da specifiche norme regionali di settore.

 

3. Le garanzie rilasciate dai soggetti di cui al comma 1 a fronte dei fondi costituiti con contributi regionali sono concesse alle imprese con sede operativa e per le attività realizzate nella regione, nel rispetto del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).

 

4. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata per l’anno 2010, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 1.000.000,00 con imputazione sulla UPB di nuova istituzione denominata “Interventi per il sostegno all’accesso al credito delle PMI” - 08.1.018 (cap. 2944).

 

5. Per gli anni 2011 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

 

     Art. 2. (Attività di assistenza tecnica dei programmi di cooperazione territoriale europea)

1. Allo scopo di implementare i programmi ed i progetti dell’Obiettivo 3 - Cooperazione territoriale europea 2007-2013 e consentire un adeguato svolgimento delle funzioni di coordinamento e assistenza tecnica delle attività concernenti l’attuazione dell’Obiettivo 3 in Umbria, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2010, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 60.000,00.

 

2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede con lo stanziamento previsto alla UPB 14.1.001 (cap. 688).

 

3. Per gli anni 2011 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

 

     Art. 3. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2)

1. Al comma 3 dell’articolo 5-bis della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizione) dopo la parola: “accertamento” sono aggiunte le seguenti: “entro venti giorni dalla presentazione”.

 

2. Il comma 6 dell’articolo 5-bis della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente:

“6. Il Comune al termine delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 trasmette, alla Provincia, non oltre sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, la relativa documentazione dandone comunicazione al richiedente.”.

 

3. Al comma 1-bis dell’articolo 14 della l.r. 2/2000 la parola: “definitivi” è sostituita dalle seguenti: “di cui all’articolo 15”.

 

4. Il comma 1-ter dell’articolo 14 della l.r. 2/2000 è abrogato.

 

5. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 2/2000 le parole: “in misura pari al dieci per cento” sono sostituite dalle seguenti: “in misura pari al cinque per cento”.

 

6. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 2/2000 le parole: “in misura pari al trenta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “in misura pari al quindici per cento”.

 

7. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 2/2000 le parole: “in misura pari al cinquanta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “in misura pari al venticinque per cento”.

 

8. Il comma 8 dell’articolo 17 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente:

“8. L’irrogazione delle sanzioni è effettuata dalla Provincia con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati). Per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie si applica quanto previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. La Provincia utilizza i proventi delle sanzioni irrogate, sentito il Comune interessato, per la realizzazione di opere di mitigazione, tutela e salvaguardia ambientale dei territori interessati dall’esercizio dell’attività estrattiva.”.

 

     Art. 4. (Norme in materia di attività di cava)

1. [Le autorizzazioni all’esercizio dell’attività estrattiva vigenti alla data del 31 dicembre 2009 possono essere ulteriormente prorogate rispetto ai termini di cui all’articolo 8, comma 4 della l.r. 2/2000 con le modalità stabilite dallo stesso comma 4 per un periodo non superiore ad anni due, nel rispetto della superficie e dei volumi autorizzati] [1].

 

2. Le autorizzazioni all’esercizio dell’attività estrattiva, scadute alla data del 31 dicembre 2009, che non hanno completato il progetto approvato, e per le quali è in corso il procedimento di accertamento di giacimento di cava ai sensi dell’articolo 5-bis della l.r. 2/2000, possono continuare l’esercizio dell’attività estrattiva fino alla conclusione del procedimento di accertamento di giacimento di cava e all’eventuale rilascio dell’autorizzazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

 

3. In deroga a quanto previsto all’articolo 5, comma 2 della l.r. 2/2000 e limitatamente alle attività estrattive in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, autorizzate ad effettuare ampliamenti fino a distanze non inferiori a cinquanta metri da laghi, fiumi e torrenti ai sensi dell’articolo 19, comma 5 della l.r. 2/2000 o della norma previgente, possono essere autorizzati ulteriori ampliamenti fino a distanze non inferiori a cinquanta metri da laghi, fiumi e torrenti, a condizione che il riassetto finale dei luoghi sia compatibile con il contesto territoriale e paesaggistico interessato.

 

     Art. 5. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 13 maggio 2009, n. 11)

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate) è sostituita dalla seguente:

“c) approvazione della realizzazione o adeguamento dei centri di raccolta in conformità con la normativa vigente in materia.”.

 

2. L’articolo 44 della l.r. 11/2009 è abrogato.

 

3. L’articolo 46 della l.r. 11/2009 è abrogato.

 

     Art. 6. (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 (Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l’attuazione dei relativi interventi) sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. La Regione promuove interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento delle infrastrutture per la mobilità regionale.

1 ter. Ai fini della presente legge, sono comprese nelle infrastrutture regionali, oltre la rete stradale di cui al comma 1, la rete ferroviaria, le infrastrutture per il trasporto merci e la logistica, gli aeroporti, i sistemi di mobilità alternativa di cui all’articolo 15, la rete escursionistica di interesse regionale come individuata con apposito atto della Giunta regionale e le piste ciclabili.”.

 

2. Prima del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 46/1997 è inserito il seguente:

“01. La Regione concorre a finanziare gli interventi sulla rete infrastrutturale regionale di cui all’articolo 2, commi 1 bis e 1 ter in via diretta, ovvero attraverso propri enti strumentali, mediante contributi ai soggetti proprietari delle infrastrutture ovvero titolari della concessione o della gestione delle infrastrutture stesse.”.

 

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 46/1997 è inserito il seguente:

“1 bis. Per la realizzazione degli interventi tesi a perseguire le finalità di cui al comma 1, lettere d), h), n), o), p), q) e r) e di opere connesse ai suddetti interventi, ovvero per le finalità di cui all’articolo 35 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale), la Regione può erogare contributi anche al soggetto gestore dell’infrastruttura ferroviaria regionale, trasferita alla Regione in attuazione del DPCM 16 novembre 2000 o al gestore della rete ferroviaria statale.”.

 

4. La rubrica del Titolo V della l.r. 46/1997 è sostituita dalla seguente: “Iniziative regionali per la progettazione e la realizzazione della viabilità statale nel territorio regionale e procedure di approvazione”.

 

5. La rubrica dell’articolo 20 della l.r. 46/1997 è sostituita dalla seguente:

“Cofinanziamento per la progettazione e la realizzazione di strade statali”.

 

6. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 46/1997 dopo le parole: “impatto ambientale” sono aggiunte le seguenti: “e per l’esecuzione delle opere”.

 

7. Al comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 46/1997 dopo le parole: “legge 4 dicembre 1993, n. 493” sono aggiunte le seguenti: “o definendo tempi e modalità di esecuzione degli interventi”.

 

8. Al comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 46/1997 dopo le parole: “della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.” è aggiunto il seguente periodo: “A partire dall’anno 2010 il capitolo 7378 assume la denominazione “Contributi della Regione per la progettazione e realizzazione di infrastrutture per la mobilità regionale”.”.

 

     Art. 7. (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30)

1. Al comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia) la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “centoventi”.

 

2. Al comma 6 dell’articolo 16 della l.r. 30/2005 le parole: “entro il 31 dicembre di ciascun anno” sono sostituite dalla seguente: “annualmente”.

 

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 30/2005 sono aggiunti i seguenti:

“4 bis. Oltre al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 4, può continuare a svolgere le funzioni di educatore professionale e di educatore animatore, il personale in possesso dei titoli di studio previsti dal Piano triennale 2008-2010 e diversi da quelli di cui all’articolo 17 purché:

a) abbia svolto almeno trecentosessantacinque giorni di servizio anche non continuativo tra il 16 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2010 in qualità di educatore professionale o educatore animatore;

b) sia titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre 2010 presso i servizi rivolti alla prima infanzia in qualità di educatore professionale o educatore animatore;

c) sia titolare di servizi alla prima infanzia svolgendo al 31 dicembre 2010 le funzioni di educatore professionale o educatore animatore.

4 ter. A far data dal 1 gennaio 2011 sono ritenuti validi per l’accesso alle funzioni di educatore professionale e di educatore animatore i soli titoli di studio previsti all’articolo 17 e gli altri titoli dichiarati equipollenti o equiparati.

4 quater. Ulteriori disposizioni sul personale e sull’omogenietà dei titoli di studio possono essere adottate all’interno del Piano triennale del sistema integrato dei servizi di cui all’articolo 9.”.

 

4. Dopo l’articolo 23 della l.r. 30/2005 è inserito il seguente:

“Art. 23 bis. (Sanzioni amministrative)

1. Chiunque esercita o gestisce servizi per la prima infanzia senza la prescritta autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

2. Chiunque esercita o gestisce servizi per la prima infanzia in violazione delle prescrizioni esplicitamente previste nell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dal comune territorialmente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

3. Chiunque esercita o gestisce servizi per la prima infanzia attribuendosi il possesso dell’accreditamento non rilasciato è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

4. Chiunque dichiara nella richiesta di autorizzazione al funzionamento o di accreditamento requisiti non posseduti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

5. Chiunque non dichiara o comunica nei termini previsti dai regolamenti comunali le modifiche di caratteristiche della struttura o del servizio o altri elementi rilevanti ai fini del rilascio dell’autorizzazione al funzionamento che facciano venire meno i requisiti per l’esercizio dell’attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

6. Chiunque non dichiara o comunica nei termini previsti dal regolamento regionale modifiche di caratteristiche del servizio o altri elementi rilevanti ai fini del rilascio dell’accreditamento è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

7. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dal comune territorialmente competente in appositi capitoli di bilancio, e destinati alle iniziative di formazione ed aggiornamento professionale del personale dei servizi per la prima infanzia pubblici e privati.”.

 

     Art. 8. (Ulteriore modificazione alla legge regionale 9 luglio 2007, n. 23)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione) è aggiunto il seguente:

“4 bis. Al fine di concorrere all’equilibrio e al contenimento della spesa pubblica, gli A.T.I., per l’esercizio delle funzioni conferite, attribuite o delegate ai sensi della presente legge, o di altre leggi regionali, non possono procedere, in ogni caso, alla assunzione di personale, salvo quanto previsto all’articolo 50, comma 6 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali).”.

 

     Art. 9. (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6)

1. Dopo la lettera a) del comma 5 dell’articolo 10-bis della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario) è inserita la seguente:

“a bis) ha la responsabilità dell’organizzazione e della gestione dell’Agenzia nel rispetto delle norme della presente legge e di quelle regolamentari di cui alla lettera a);”.

 

2. Alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 10-bis della l.r. 6/2006 dopo le parole: “1° febbraio 2005, n. 2” sono aggiunte le seguenti: “e dispone la destinazione e l’utilizzo del personale”.

 

3. Alla lettera c) del comma 5 dell’articolo 10-bis della l.r. 6/2006 le parole: “, su proposta del Direttore” sono soppresse.

 

4. Alla lettera d) del comma 5 dell’articolo 10-bis della l.r. 6/2006 le parole: “, su proposta del Direttore” sono soppresse.

 

5. Alla lettera e) del comma 5 dell’articolo 10-bis della l.r. 6/2006 le parole: “, su proposta del Direttore” sono soppresse.

 

6. Dopo la lettera h) del comma 5 dell’articolo 10-bis della l.r. 6/2006 è inserita la seguente:

“h bis) emana le direttive e verifica i risultati dell’azione amministrativa e l’efficienza e l’efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;”.

 

7. L’articolo 15 della l.r. 6/2006 è abrogato.

 

8. L’articolo 20 della l.r. 6/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 20

(Vigilanza e controllo)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull’attività dell’ADiSU. Sono sottoposti alla sua preventiva approvazione i seguenti atti:

a) le norme regolamentari;

b) la dotazione organica del personale, nonché le relative modifiche;

c) il bilancio di previsione annuale;

d) il conto consuntivo.”.

 

     Art. 10. (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35)

1. L’articolo 11 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell’Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e istituzione dell’Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.)) è sostituito dal seguente:

“Art. 11

(Amministratore unico)

1. L’incarico di Amministratore unico dell’Agenzia è conferito dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, a soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato. La durata dell’incarico è fissata in tre anni, prorogabili per altri due anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.

2. L’Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell’Agenzia.

3. All’Amministratore unico è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta regionale nella delibera di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

4. L’incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Regione, Assessore o Consigliere regionale; l’incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l’attività dell’Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

5. L’Amministratore unico:

a) assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, adotta le norme regolamentari interne che, nell’ambito dei principi generali e dei criteri fissati dalle leggi regionali e nel rispetto degli indirizzi generali relativi all’organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale, disciplinano l’organizzazione dell’Agenzia, anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilità, in quanto compatibile;

b) ha la responsabilità dell’organizzazione e della gestione dell’Agenzia nel rispetto delle norme della presente legge e di quelle regolamentari di cui alla lettera a);

c) determina la dotazione organica ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale) e dispone la destinazione e l’utilizzo del personale;

d) elabora e trasmette alla Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le proposte di programma triennale e annuale di attività;

e) adotta, entro il 30 agosto di ogni anno, il bilancio di previsione per l’anno successivo e le relative variazioni;

f) adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell’anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull’attività svolta;

g) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;

h) emana le direttive e verifica i risultati dell’azione amministrativa e l’efficienza e l’efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative.”.

 

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 35/1994 è inserito il seguente:

“2 bis. Il Collegio dei revisori contabili dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta.”.

 

3. L’articolo 13 della l.r. 35/1994 è abrogato.

 

4. L’articolo 18 della l.r. 35/1994 è abrogato.

 

5. L’articolo 31 della l.r. 35/1994 è abrogato.

 

     Art. 11. (Attuazione modifiche l.r. 6/2006 e l.r. 35/1994)

1. Le modifiche apportate dall’articolo 9 alla l.r. 6/2006 si applicano a partire dalla data di scadenza dell’incarico del Direttore in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

2. Le modifiche apportate dall’articolo 10 alla l.r. 35/1994 si applicano dalla data di scadenza dell’incarico del Direttore in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

3. I contratti stipulati per gli incarichi di Direttore dell’ADiSU e dell’ARUSIA, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano alla loro naturale scadenza e non sono rinnovabili.

 

4. I componenti del Collegio dei revisori contabili, in carica all’entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla scadenza dell’incarico.

 

     Art. 12. (Modifica alla legge regionale 8 luglio 2005, n. 22)

1. L’articolo 4 della legge regionale 8 luglio 2005, n. 22 (Disciplina transitoria del Collegio dei revisori dei conti della Regione) è abrogato.

 

     Art. 13. (Ulteriore modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33)

1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 (Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale), è sostituito dal seguente:

“3. Il pagamento dei canoni di cui al comma 1 è riferito all’anno solare. L’importo relativo è versato entro il 30 aprile di ciascun anno.”.

 

     Art. 14. (Modificazione alla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4)

1. Al comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese) le parole: “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”.

 

     Art. 15. (Ricognizione e valorizzazione del patrimonio della Regione, dei comuni e degli altri enti locali)

1. La ricognizione e la valorizzazione del patrimonio della Regione, dei comuni e degli altri enti locali di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato redatto, con delibera dell’organo di governo, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, devono essere concluse, qualora lo stesso piano comporti variante allo strumento urbanistico, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 18, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) ed entro il 30 luglio 2010 con delibera di approvazione del Consiglio comunale. Tali varianti possono anche riferirsi a casi ulteriori rispetto a quelli di cui all’articolo 30, comma 3 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28) e prevedere incrementi percentuali superiori a quelli di cui all’articolo 27, comma 4 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale).

 

     Art. 16. (Costituzione Fondazione di partecipazione “Villa Fabri”)

1. La Regione, in armonia con lo Statuto regionale, promuove la costituzione della Fondazione di partecipazione “Villa Fabri”, al fine di sviluppare e valorizzare le componenti paesaggistiche, culturali, ambientali, eno-gastronomiche regionali e le relazioni tra le stesse.

 

2. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione con la somma di euro 10.000,00 allocata nel bilancio di previsione 2010 nella UPB 05.1.004 denominata “Progetti e ricerche in campo ambientale” (cap. 5800 n.i.).

 

3. La Regione concorre per l’anno 2010 al finanziamento del fondo di gestione della Fondazione con euro 10.000,00 da imputare nella UPB 05.1.004 denominata “Progetti e ricerche in campo ambientale” del bilancio di previsione regionale (cap. 5801 n.i.).

 

4. Alla copertura dell’onere complessivo di euro 20.000,00 di cui ai commi 2 e 3 si provvede con contestuale riduzione di pari importo degli stanziamenti di cui all’UPB 05.1.007 “Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile” (cap. 5010).

 

5. Per gli anni 2011 e successivi l’entità della spesa, per il finanziamento del fondo di gestione di cui al comma 3, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

 

     Art. 17. (Integrazioni alla legge regionale 26 maggio 2004, n. 7)

1. Alla legge regionale 26 maggio 2004, n. 7 (Disposizioni in materia di finanziamento degli investimenti del Servizio sanitario regionale) sono apportate le seguenti integrazioni:

a) dopo il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 7/2004 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Le Aziende sanitarie regionali, in deroga al comma 1 possono essere autorizzate dalla Regione, previa presentazione di un piano di valorizzazione, a mantenere la proprietà delle strutture ospedaliere dismesse o da dismettere, ai fini della loro alienazione da parte delle Aziende sanitarie stesse. Il piano di valorizzazione dovrà indicare l’eventuale porzione della struttura ospedaliera, che si intende non alienare, fermo restando che la stessa dovrà essere riutilizzata per fini sanitari. L’autorizzazione regionale fissa il termine entro il quale la procedura di alienazione deve essere conclusa.

1 ter. La Regione può trasferire alle Aziende sanitarie regionali le strutture ospedaliere dismesse e già acquisite al patrimonio regionale per le quali non sono state attivate procedure di valorizzazione. Il trasferimento dei beni avviene a titolo gratuito con decreto del Presidente della Giunta regionale che costituisce titolo per la trascrizione immobiliare e ne disciplina i termini per l’alienazione.”;

b) dopo l’articolo 5 della l.r. 7/2004 è inserito il seguente:

“Art. 5 bis

(Vincolo di destinazione delle risorse derivanti dall’operazione di dismissione mediante alienazione)

1. Le Aziende sanitarie regionali destinano le riserve da plusvalenza derivanti dall’alienazione degli immobili di cui all’articolo 2, commi 1 bis e 1 ter, prioritariamente alla riduzione dell’indebitamento.”.

 

     Art. 18. (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13)

1. Alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria) sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) dopo il comma 5 dell’articolo 46 della l.r. 13/2000 è inserito il seguente:

“5 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell’esercizio le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base, e dei relativi capitoli, contenute nelle entrate e nelle spese per contabilità speciali.”;

b) il comma 7 dell’articolo 46 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“7. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 42, 43 e 44, ogni altra variazione al bilancio, ivi compreso lo storno dei fondi, deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, entro il 30 novembre.”;

c) il comma 5 dell’articolo 50 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“5. Al termine di ciascun semestre il dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa presenta alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di gestione assegnati. Analoga relazione, riferita alla gestione dell’anno, va presentata alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio.”;

d) al comma 1 dell’articolo 52 della l.r. 13/2000 dopo la parola: “pubblicati” aggiungere le seguenti: “per estratto”;

e) dopo il comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 13/2000 è inserito il seguente:

“1 bis. Nel caso in cui la legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio non sia entrata in vigore entro il termine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a gestire in via provvisoria l’attività finanziaria, limitatamente alle operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.”;

f) l’articolo 59 della l.r. 13/2000 è abrogato;

g) il comma 4 dell’articolo 83 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale è autorizzata, con propri atti ed in via anticipata rispetto all’assestamento di bilancio, ad iscrivere gli importi dei residui passivi come risultanti dalla ricognizione di cui al comma 1, nelle appropriate unità previsionali di base e nei corrispondenti capitoli del bilancio.”;

h) il comma 4 dell’articolo 86 della l.r. 13/2000 è abrogato;

i) i commi 1 e 2 dell’articolo 87 della l.r. 13/2000 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Il conto economico espone l’attività della Regione evidenziando le componenti positive e negative della gestione, secondo criteri di competenza economica.

2. Il conto economico è redatto sulla base delle risultanze del sistema di contabilità economica di cui all’articolo 94.”;

l) il comma 2 dell’articolo 94 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“2. In ordine alle componenti e ai criteri di impianto e di tenuta del sistema di contabilità economica di cui al comma 1, si osservano gli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 279/1997 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili.”.

 

     Art. 19. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 2 marzo 1999, n. 3)

1. [L’articolo 84 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) è sostituito dal seguente:

“Art. 84

(Modalità di affidamento delle attività relative all’esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità)

1. Ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) convertito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), a decorrere dal 1° gennaio 2010, le attività relative all’esercizio delle funzioni di concessione delle provvidenze economiche nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità sono affidate all’INPS che le esercita con la massima efficienza e trasparenza.

2. Ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, le commissioni mediche operanti presso le Aziende unità sanitarie locali, sono integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo. In ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’INPS.

3. La Regione stipula con l’INPS, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un’apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento di cui al comma 1.

4. La convenzione di cui al comma 3 definisce, in particolare, le modalità concernenti:

a) procedure e scambio di dati reciproco, anche attraverso cooperazione applicativa, tra sistema informativo INPS e sistemi informatici della Regione, in ordine alle fasi del procedimento di cui al comma 1;

b) gli standard di sicurezza di trasmissione dei dati personali;

c) lo svolgimento, da parte dell’INPS, dell’attività istruttoria e di concessione delle provvidenze economiche;

d) la gestione amministrativa delle provvidenze economiche, compresi i relativi controlli di permanenza del diritto anche nella fase transitoria;

e) la tutela della privacy;

f) lo svolgimento di attività di monitoraggio e verifica delle attività previste dalla convenzione.

5. Le domande per il riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, presentate entro il 31 dicembre 2009, seguono l’iter procedurale previsto dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del d.l. 78/2009, convertito nella l. 102/2009.

6. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla determinazione, per tutto il territorio regionale, di eventuali benefici aggiuntivi di cui all’articolo 130, comma 2 del d.lgs. 112/1998.”] [2].

 

2. L’articolo 85 della l.r. 3/1999 è abrogato.

 

3. L’articolo 86 della l.r. 3/1999 è abrogato.

 

     Art. 20. (Modificazione alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1)

1. L’articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Costituzione del Centro studi giuridici e politici) è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Trattamento economico)

1. Ai membri del Consiglio direttivo sono corrisposti i seguenti gettoni per ogni giornata di presenza ai lavori dello stesso:

a) al Presidente spetta un gettone pari a euro 150,00;

b) agli altri membri del Consiglio direttivo spetta un gettone pari a euro 100,00.

2. Ai membri del Collegio dei revisori è corrisposto un gettone pari a euro 50,00 per ogni giornata di presenza ai lavori dello stesso Collegio.

3. Ai componenti degli organi di cui ai commi 1 e 2 spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di compiti istituzionali, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia.”.

 

     Art. 21. (Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2003, come sostituito dall’articolo 20 della presente legge, si applicano anche agli organi del Centro in carica al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 22. (Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali)

1. All’Allegato A della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 4 (Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili), le lettere da a) a c), e da e) a m) della sezione rubricata “Organizzazione regionale, personale, organi regionali”, sono abrogate. Restano in vigore le leggi regionali: 25 febbraio 1976, n. 10, 31 maggio 1977, n. 25, 14 dicembre 1978, n. 70, 1 aprile 1985, n. 15, 22 aprile 1985, n. 21, 22 agosto 1986, n. 38, 2 ottobre 1997, n. 29, 5 novembre 1997, n. 35, 23 febbraio 1998, n. 7, 31 luglio 1998, n. 25, 22 giugno 1999, n. 17 e 24 novembre 1999, n. 32.

 

2. All’Allegato A della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 4 (Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili), l’intera sezione rubricata “Bilancio e Tributi”, è abrogata. Restano in vigore le leggi regionali: 1 marzo 1984, n. 11, 3 dicembre 1984, n. 47, 26 aprile 1985, n. 24, 2 aprile 1986, n. 11, 23 giugno 1986, n. 23, 21 dicembre 1987, n. 56, 24 ottobre 1989, n. 35 e 14 gennaio 1991, n. 1.

 

3. All’articolo 27 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici), prima del comma 1 sono inseriti i seguenti:

“001. Al fine di promuovere il miglioramento della qualità del lavoro e della qualità delle imprese, le amministrazioni aggiudicatrici, nella scelta dell’offerta migliore, utilizzano, di preferenza, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

01. La Regione, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici, promuove iniziative finalizzate a supportare l’attività di affidamento, anche tramite la predisposizione di capitolati, bandi e lettere di invito-tipo.”.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 


[1] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[2] Comma abrogato dall'art. 118 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.