Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 fauna, caccia e pesca |
Data: | 24/12/2007 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. (Tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio) |
Art. 2. (Modificazione dell’art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14) |
Art. 3. Norma transitoria |
§ 3.3.99 - L.R. 24 dicembre 2007, n. 37.
Tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio - Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
(B.U. 27 dicembre 2007, n. 56)
Art. 1. (Tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio)
1. La tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio, di cui al numero d’ordine 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il
2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, la tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio di cui al comma 1, è determinata secondo gli importi stabiliti nell’allegato A) e, per i soggetti abilitati all’esercizio venatorio di età inferiore ad anni venti e superiori ad anni settanta, secondo gli importi stabiliti nell’allegato B). Gli allegati A) e B) sono parte integrante della presente legge .
Art. 2. (Modificazione dell’art. 40 della
1. Il comma 1 dell’articolo 40 della
“1. Per l’attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma pari alle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui ai numeri d’ordine 15, 16 e 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il
a) il cinque per cento per interventi diretti della Regione;
b) il sette per cento per le attività dell’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche;
c) il ventitre per cento da utilizzare prioritariamente per la gestione degli interventi di salvaguardia della produzione agricola ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica all’agricoltura e alla zootecnia su tutto il territorio, secondo le modalità previste dalla
d) il sessantacinque per cento per l’attuazione della pianificazione faunistico ambientale e venatoria operata dalle Province e la realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica ed i relativi interventi sul territorio; le Province possono utilizzare, nell’ambito delle funzioni amministrative esercitate per la realizzazione di quanto indicato alla presente lettera, fino ad un massimo del cinquanta per cento della somma trasferita; la restante cifra deve essere utilizzata per gli interventi di gestione faunistico ambientale attraverso la conduzione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) a cui sono trasferite le risorse finanziarie in questione.”.
2. Al comma 1-bis dell’articolo 40 della
Art. 3. Norma transitoria
1. Per l’anno 2008 sono destinati all’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) che ricade nella provincia di Terni, trasferimenti pari ad almeno il trenta per cento delle risorse per gli interventi di gestione faunistico ambientale di cui all’articolo 40, comma 1, lettera d) della
ALLEGATO A)
TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO
Indicazione degli atti soggetti a tassa
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Tassa di rilascio |
Tassa annuale |
Abilitazione all’esercizio venatorio:
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a) con fucile ad un colpo, con falchi, con arco
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€ 84,00 |
€ 84,00 |
b) con fucile a due colpi
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€ 84,00 |
€ 84,00 |
c) con fucile a più di due colpi
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ALLEGATO B)
TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO
Indicazione degli atti soggetti a tassa
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Tassa di rilascio |
Tassa annuale |
Abilitazione all’esercizio venatorio:
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a) con fucile ad un colpo, con falchi, con arco
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€ 37,70 |
€ 37,70 |
b) con fucile a due colpi
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€ 52,68 |
€ 52,68 |
c) con fucile a più di due colpi |
€ 66,62 |
€ 66,62
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