§ 3.3.99 - L.R. 24 dicembre 2007, n. 37.
Tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio - Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:24/12/2007
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio)
Art. 2.  (Modificazione dell’art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)
Art. 3.  Norma transitoria


§ 3.3.99 - L.R. 24 dicembre 2007, n. 37.

Tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio - Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

(B.U. 27 dicembre 2007, n. 56)

 

Art. 1. (Tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio)

1. La tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio, di cui al numero d’ordine 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il Decreto Legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158) e successive modifiche, è fissata nella misura del cinquanta per cento della tassa erariale ai sensi dell’articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, la tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio di cui al comma 1, è determinata secondo gli importi stabiliti nell’allegato A) e, per i soggetti abilitati all’esercizio venatorio di età inferiore ad anni venti e superiori ad anni settanta, secondo gli importi stabiliti nell’allegato B). Gli allegati A) e B) sono parte integrante della presente legge .

 

     Art. 2. (Modificazione dell’art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)

1. Il comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è sostituito dal seguente:

“1. Per l’attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma pari alle entrate  derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui ai numeri d’ordine 15, 16 e 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il Decreto Legislativo n. 230/1991 e successive modifiche, nonché dalla tassa di concessione relativa alle aziende agrituristico venatorie di cui all’articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 1. L’utilizzazione di tale somma è destinata nel bilancio regionale all’attuazione degli interventi di seguito individuati e nelle percentuali indicate:

a) il cinque per cento per interventi diretti della Regione;

b) il sette per cento per le attività dell’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche;

c) il ventitre per cento da utilizzare prioritariamente per la gestione degli interventi di salvaguardia della produzione agricola ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica all’agricoltura e alla zootecnia su tutto il territorio, secondo le modalità previste dalla legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali disponibilità del fondo andranno utilizzate per il finanziamento di interventi diretti di gestione faunistico ambientale gestiti dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC);

d) il sessantacinque per cento per l’attuazione della pianificazione faunistico ambientale e venatoria operata dalle Province e la realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica ed i relativi interventi sul territorio; le Province possono utilizzare, nell’ambito delle funzioni amministrative esercitate per la realizzazione di quanto indicato alla presente lettera, fino ad un massimo del cinquanta per cento della somma trasferita; la restante cifra deve essere utilizzata per gli interventi di gestione faunistico ambientale attraverso la conduzione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) a cui sono trasferite le risorse finanziarie in questione.”.

2. Al comma 1-bis dell’articolo 40 della l.r. n. 14/1994 le parole “a), b) e c)” sono sostituite dalle parole “a), b), c) e d)”.

 

     Art. 3. Norma transitoria

1. Per l’anno 2008 sono destinati all’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) che ricade nella provincia di Terni, trasferimenti pari ad almeno il trenta per cento delle risorse per gli interventi di gestione faunistico ambientale di cui all’articolo 40, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 14/1994, come modificato dalla presente legge.

 

 

ALLEGATO A)

TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO

 

Indicazione degli atti soggetti a tassa

 

Tassa di rilascio

Tassa annuale

Abilitazione all’esercizio venatorio:

 

 

 

a) con fucile ad un colpo, con falchi, con arco

 

€ 84,00

€ 84,00

b) con fucile a due colpi

 

€ 84,00

€ 84,00

c) con fucile a più di due colpi

 

 

 

 

 

ALLEGATO B)

TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO

 

 

Indicazione degli atti soggetti a tassa

 

Tassa di rilascio

Tassa annuale

Abilitazione all’esercizio venatorio:

 

 

 

a) con fucile ad un colpo, con falchi, con arco

 

€ 37,70

€ 37,70

b) con fucile a due colpi

 

€ 52,68

€ 52,68

c) con fucile a più di due colpi

€ 66,62

€ 66,62