§ 4.2.83 - L.R. 22 luglio 2011, n. 7.
Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:22/07/2011
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge)
Art. 2.  (Ambito di applicazione e definizioni)
Art. 3.  (Competenze in materia di espropriazioni)
Art. 4.  (Attività di indirizzo e coordinamento della Regione)
Art. 5.  (Procedimenti di competenza regionale)
Art. 6.  (Vincoli derivanti da piani urbanistici)
Art. 7.  (Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali)
Art. 8.  (Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo)
Art. 9.  (Partecipazione degli interessati)
Art. 10.  (Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità)
Art. 11.  (Disposizioni sull’approvazione di progetti non conformi allo strumento urbanistico)
Art. 12.  (Disposizioni sulla redazione e approvazione del progetto)
Art. 13.  (Le modalità che precedono l’approvazione del progetto definitivo)
Art. 14.  (Procedimento di determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione)
Art. 15.  (Determinazione urgente dell’indennità provvisoria)
Art. 16.  (Occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione)
Art. 17.  (Disposizioni sul procedimento di emanazione del decreto di esproprio)
Art. 18.  (Commissione competente a determinare l’indennità definitiva)
Art. 19.  (Determinazione dell’indennità di aree edificabili)
Art. 20.  (Disposizioni sul riconoscimento dell’edificabilità legale)
Art. 21.  (Determinazione dell’indennità nel caso di esproprio di un’area non edificabile)
Art. 21 bis.  (Indennità aggiuntive e frutti pendenti)
Art. 21 ter.  (Cessione volontaria)
Art. 22.  (Disposizioni sul riconoscimento dell’edificabilità di fatto)
Art. 23.  (Pagamento definitivo dell’indennità)
Art. 24.  (Disposizioni per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali)
Art. 25.  (Norma finanziaria)
Art. 26.  (Disposizioni finali e abrogazioni)


§ 4.2.83 - L.R. 22 luglio 2011, n. 7. [1]

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

(B.U. 27 luglio 2011, n. 32)

 

Art. 1. (Finalità della legge)

1. In coerenza con la parte II, titolo V, della Costituzione e con i principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (TESTO A)), di seguito TUE, la presente legge stabilisce disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, in armonia con le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione e definizioni)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano per l’espropriazione, anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi ad immobili anche se non sia prevista la loro materiale modificazione o trasformazione per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.

2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l’utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione.

3. L’espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi agli immobili di cui al comma 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti consequenziali.

4. I procedimenti di cui alla presente legge si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell’azione amministrativa.

5. Ai fini della presente legge:

a) per “espropriato”, si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;

b) per “autorità espropriante”, si intende l’autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;

c) per “beneficiario dell’espropriazione”, si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;

d) per “promotore dell’espropriazione”, si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l’espropriazione.

6. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l’autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell’eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell’indennità provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare l’indennità ai sensi dell’articolo 45, comma 2 del TUE.

7. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto a comunicarlo all’amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione o comunicazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile.

8. Ogni pubblica amministrazione che in applicazione della presente legge espleti un procedimento espropriativo è tenuta ad avvisare il proprietario risultante dai registri catastali, ovvero l’eventuale diverso proprietario da essa reputato effettivo sulla scorta di ulteriore documentazione attendibile, che deve comunicare all’amministrazione l’eventualità di non essere più proprietario, secondo quanto previsto dal comma 7. Detto avviso va fatto con il primo atto del procedimento notificato o comunicato all’interessato, con l’avvertenza che l’obbligo medesimo riguarda anche gli atti successivi.

 

     Art. 3. (Competenze in materia di espropriazioni)

1. L’autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, è anche competente all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari, fatte salve le possibilità di delega o conferimento di cui ai commi successivi.

2. Costituiscono autorità espropriante ai sensi della presente legge la Regione, le Province, le Comunità Montane, i Comuni ed ogni altro ente pubblico competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché i soggetti privati ai quali sia attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge.

3. Possono essere altresì autorità espropriante, ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate dagli enti pubblici di cui al comma 2 quando le amministrazioni costituenti e partecipanti hanno provveduto d’intesa tra loro a delegare, in tutto o in parte, la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità alle società anzidette anche con espressa menzione dell’esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l’ambito della delega con apposito provvedimento adottato secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

4. Nel caso di realizzazione di opere private di pubblica utilità, si considera autorità espropriante l’ente pubblico che emette il provvedimento con il quale è disposta la dichiarazione di pubblica utilità.

5. Nel caso di piani attuativi di iniziativa privata e mista di cui all’articolo 22 commi 3 e 4 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), si procede a norma dell’articolo 27, comma 5 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).

6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 provvedono ad istituire un ufficio per le espropriazioni o ad attribuire le funzioni ad un ufficio già esistente. Tale ufficio svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’autorità espropriante.

7. Gli oneri amministrativi di comunicazione e pubblicazione, sostenuti dall’ufficio per le espropriazioni, sono a carico del promotore, pubblico o privato, del procedimento di espropriazione.

8. La Regione emana tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da essa gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali.

9. I soggetti di cui ai commi 2 e 3, per lo svolgimento di procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi, tramite convenzione, dell’ufficio per le espropriazioni istituito presso altri enti pubblici o associazioni esistenti tra enti pubblici, anche se istituiti per finalità settoriali.

10. Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni, di cui al comma 6, emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.

11. Per ciascun procedimento il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni nomina un responsabile che dirige e coordina tutti gli atti del procedimento stesso e ne comunica il nominativo agli interessati. Il promotore dell’espropriazione, qualora non costituisca autorità espropriante, nomina, per gli adempimenti di propria competenza, un responsabile comunicandone il nominativo all’autorità espropriante e agli interessati.

12. Qualora l’autorità espropriante realizzi l’opera pubblica o di pubblica utilità tramite affidamento a concessionario di lavori pubblici o a contraente generale, l’autorità medesima può delegare con proprio provvedimento assunto secondo le norme che disciplinano il proprio funzionamento, in tutto o in parte, l’esercizio dei propri poteri espropriativi al concessionario ovvero al contraente generale, determinando l’ambito della delega nell’atto di concessione o di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. I soggetti privati delegati possono avvalersi a tal fine di società di servizi.

 

     Art. 4. (Attività di indirizzo e coordinamento della Regione)

1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di una gestione omogenea, efficace, efficiente, economica e trasparente della materia.

2. La Regione in particolare:

a) favorisce ed incentiva la costituzione di forme associative, anche ai sensi dei commi da 25 a 31 dell’articolo 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la gestione delle funzioni in materia, verificandone l’economicità e l’efficacia con riferimento alla capacità di servizio nei confronti dell’utenza;

b) adotta direttive ed atti di indirizzo con l’obiettivo di rendere omogenea l’azione amministrativa in materia;

c) può definire i criteri per rendere uniforme l’applicazione della disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 6;

d) può definire, con provvedimento della Giunta regionale, le linee guida inerenti al calcolo dell’indennità nei casi di servitù o di permanente diminuzione di valore, di cui all’articolo 44 del TUE;

e) svolge attività di monitoraggio e di osservatorio sui procedimenti espropriativi.

 

     Art. 5. (Procedimenti di competenza regionale)

1. La Regione, previa intesa, può delegare ad altri enti pubblici le funzioni di autorità espropriante per uno o più procedimenti di competenza regionale, propria o conferita dallo Stato, specificamente identificati.

2. L’ente o il soggetto delegato trasmette tempestivamente alla Regione gli atti adottati nell’esercizio delle funzioni delegate di autorità espropriante anche per l’aggiornamento degli elenchi di cui all’articolo 14, comma 2 del TUE degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta l’espropriazione.

3. Nei casi in cui la Regione è soggetto beneficiario dell’espropriazione, l’autorità espropriante stipula con il proprietario l’atto di cessione volontaria di cui all’articolo 45 del TUE e provvede a trasmetterlo alla Regione.

4. La Regione, nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento, può revocare la delega in ogni momento, ferme restando la validità e l’efficacia degli atti emanati e delle fasi procedimentali già concluse, purché conformi alle disposizioni vigenti. La Regione provvede in ogni caso alla revoca per mancato o tardivo adempimento dell’ente delegato agli obblighi fissati dalla normativa vigente o dall’atto di delega.

 

     Art. 6. (Vincoli derivanti da piani urbanistici)

1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio quando diventa efficace l’atto di approvazione dello strumento urbanistico generale, ovvero di una sua variante, con il quale il bene stesso è destinato ad opere pubbliche o di pubblica utilità, o comunque con l’approvazione del progetto di cui all’articolo 8 o in base a specifiche disposizioni normative.

2. Il vincolo preordinato all’esproprio ha la durata di cinque anni, fatto salvo quanto previsto al comma 7-bis dell’articolo 165 del d.lgs. 163/2006. Entro il medesimo termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione della pubblica utilità dell’opera [2].

3. Se entro il termine di cui al comma 2 non è dichiarata la pubblica utilità il vincolo preordinato all’esproprio decade e per le aree interessate trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 44, comma 2 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia).

4. I vincoli preordinati all’esproprio, dopo la loro decadenza, possono essere motivatamente reiterati attraverso uno degli atti previsti al comma 1, o con le modalità di cui all’articolo 7, fermo restando la corresponsione al proprietario dell’indennizzo diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata di detto vincolo.

5. Qualora il vincolo sia apposto fin dall’origine su zona agricola, classificata ai sensi della l.r. 11/2005, è sempre consentita l’utilizzazione dell’indice previsto dalla suddetta normativa su altro terreno dell’impresa agricola. L’indennizzo dovuto per la reiterazione del vincolo è quello derivante dagli eventuali impedimenti dimostrati a diversi utilizzi agronomici dell’area.

6. Nel periodo temporale di efficacia del vincolo espropriativo, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste dallo strumento urbanistico comunale, senza necessità di variante allo stesso.

 

     Art. 7. (Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali)

1. Il vincolo preordinato all’esproprio, ai fini della localizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, può essere apposto, dandone espressamente atto, su richiesta dell’interessato ai sensi dell’articolo 14, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), o su iniziativa dell’amministrazione competente ad approvare il progetto o del soggetto interessato di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa che in base alla legislazione vigente comportano variante al piano urbanistico generale. Detto vincolo può essere altresì apposto ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e seguenti della l.r. 11/2005 e dell’articolo 67, comma 3 della stessa legge, nonché ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 1/2004.

 

     Art. 8. (Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo)

1. Con il provvedimento che approva il progetto definitivo, possono essere dichiarate di pubblica utilità, anche senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, le seguenti opere:

a) opere di difesa del suolo, di consolidamento degli abitati, di infrastrutturazione tecnologica a rete che non pregiudicano l’attuazione della destinazione prevista;

b) realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l’impossibilità di soluzioni alternative, nelle zone agricole dello spazio rurale di cui all’articolo 18, comma 1 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale) e nelle aree boscate di cui all’articolo 15, comma 7 della medesima legge regionale;

c) opere ricadenti nelle fasce di rispetto previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto);

d) opere di cui al D.M. 3 agosto 1981 (Determinazione, ai sensi dell’art. 10, comma 12 secondo, della L. 12 febbraio 1981, n. 17, della distanza minima da osservarsi nella costruzione di edifici o manufatti nei confronti delle officine e degli impianti dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nei quali si svolgono particolari lavorazioni);

e) opere di cui all’articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);

f) opere connesse all’attività aeroportuale di cui all’articolo 39, commi 2, 3 e 4 della l.r. 27/2000, individuate dalla strumentazione urbanistica;

g) opere ricadenti nelle fasce di rispetto di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) integrato dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), così come prescritto anche agli articoli 32, 33, 34, comma 1 della l.r. 27/2000.

 

     Art. 9. (Partecipazione degli interessati)

1. Al fine della partecipazione al procedimento degli interessati e del proprietario del bene, sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio, si rispettano le forme di pubblicità previste dalla l.r. 11/2005, articoli 13, 17, 18, 24 e 67, comma 3, per l’approvazione dei rispettivi strumenti urbanistici e delle relative varianti [3].

2. Allo stesso proprietario interessato dalla realizzazione della singola opera pubblica è comunicato anche l’avvio del procedimento e allorché il numero dei destinatari sia superiore a trenta si osservano le forme di cui all’articolo 12, comma 6. Gli interessati, entro gli stessi termini previsti dalla legge regionale di cui al comma 1 e che sono indicati nella comunicazione di avvio del procedimento, possono formulare osservazioni che verranno valutate dall’autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai fini dell’approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell’articolo 1, comma 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).

 

     Art. 10. (Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità)

1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

a) quando l’autorità competente approva il progetto definitivo o esecutivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità;

b) quando l’approvazione di piani attuativi o di settore comporti, ai sensi delle disposizioni statali e regionali, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste;

c) quando la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di ogni atto avente effetti equivalenti, comporti la dichiarazione di pubblica utilità di opere, anche private, in base alla normativa vigente.

 

     Art. 11. (Disposizioni sull’approvazione di progetti non conformi allo strumento urbanistico)

1. In tutti i casi nei quali l’opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare non risulti conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, in quanto non prevista, la variante agli strumenti stessi può essere apportata con le procedure di cui all’articolo 7.

 

     Art. 12. (Disposizioni sulla redazione e approvazione del progetto)

1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente, nonché per l’attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati dall’autorità espropriante ad introdursi nell’area interessata.

2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore o detentore, se risulti conosciuto. L’autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore o detentore entro sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione o dalla scadenza della pubblicazione all’albo pretorio comunale dell’avviso di cui al comma 6, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione o è scaduta la pubblicazione dell’avviso relativo alla richiesta di introdursi nella altrui proprietà.

3. L’autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell’altrui proprietà ed è inviata con modalità che certifichino l’avvenuta comunicazione, quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima dell’inizio delle operazioni.

4. Il proprietario e il possessore o detentore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia, di ciò sarà data notizia nel verbale di sopralluogo da parte dei tecnici interessati.

5. L’autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all’avvio delle opere.

6. Quando il numero dei destinatari della comunicazione prevista al comma 2 primo periodo sia superiore a trenta, la comunicazione stessa può essere effettuata mediante pubblico avviso, da inserire per sette giorni consecutivi nell’albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati, nonché su uno o più quotidiani a diffusione almeno regionale, sui siti informatici della Regione, dell’autorità espropriante e sul BUR. L’avviso all’albo pretorio deve contenere gli estremi di pubblicazione nel BUR, nei quotidiani e nei siti informatici.

7. Il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all’esproprio. Al proprietario è comunicata la data in cui è diventato efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo, nonché della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Quando il numero dei destinatari della comunicazione è superiore a trenta, si procede ai sensi del comma 6.

 

     Art. 13. (Le modalità che precedono l’approvazione del progetto definitivo)

1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un’opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l’adozione dell’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera. A tale fine, egli deposita presso l’ufficio per le espropriazioni il progetto dell’opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente.

2. Nell’atto di approvazione del progetto sono richiamati gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l’espropriazione, con l’indicazione dell’estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con le generalità dei proprietari iscritti nei registri catastali.

3. L’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 12 consente anche l’effettuazione delle operazioni previste dal comma 2.

4. Al proprietario dell’area ove è prevista la realizzazione dell’opera è inviato l’avviso dell’avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

5. Quando il numero dei destinatari è superiore a trenta si osservano le forme di cui all’articolo 12, comma 6.

6. Ai fini dell’approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla l. 443/2001,

l’avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con le modalità di cui all’articolo 166, comma 2 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato.

8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all’albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e sui siti informatici della Regione e dell’autorità espropriante. In alternativa alla predetta pubblicazione uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale, la comunicazione può essere effettuata tramite messi notificatori all’ultimo indirizzo conosciuto.

9. L’autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene, fermo restando il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del capo V della l. 241/1990.

10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4 o dalla scadenza della pubblicazione dell’avviso di cui al comma 5.

11. Nei casi previsti dall’articolo 10, il proprietario dell’area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l’espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne.

12. L’autorità espropriante sentito anche il promotore dell’espropriazione, si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l’accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4.

13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell’opera, l’autorità espropriante può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni.

14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l’opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato l’autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e procede secondo le disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 14. (Procedimento di determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione)

1. Per i proprietari che non hanno concordato la determinazione dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'articolo 20 del TUE, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità medesima alla Commissione prevista dall'articolo 18 e contemporaneamente invita il proprietario interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare alla Commissione stessa entro i successivi venti giorni se intende essere ascoltato ovvero designare un tecnico di propria fiducia. Nel caso in cui il proprietario chiede di essere ascoltato, la Commissione informa l'autorità espropriante che può partecipare alla riunione. L'autorità espropriante può formulare controdeduzioni entro i successivi dieci giorni dalla seduta della Commissione. La Commissione provvede alla determinazione dell'indennità entro sessanta giorni che decorrono dalla data della comunicazione da parte dell'autorità espropriante alla Commissione stessa, attestante l'avvenuto ricevimento della raccomandata spedita ai proprietari [4].

2. Qualora il proprietario non abbia dato la comunicazione di cui al comma 1, la Commissione provvede in ogni caso alla determinazione dell’indennità entro i successivi sessanta giorni.

3. La relazione della Commissione è depositata presso l’autorità espropriante che ne da notizia al proprietario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della relazione, il proprietario è tenuto a comunicare all’autorità espropriante l’accettazione dell’indennità ovvero a proporre il contradditorio tra le parti. In caso di mancata comunicazione l’indennità si intende non accettata.

5. L'autorità espropriante trasmette immediatamente l'eventuale richiesta di contradditorio alla Commissione corredandola con le proprie osservazioni. La Commissione decide definitivamente sull'indennità entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta con la presenza dell'autorità espropriante medesima e del proprietario [5].

 

     Art. 15. (Determinazione urgente dell’indennità provvisoria)

1. Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 20 del TUE, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell’indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.

2. Il decreto di cui al comma 1 può essere emanato ed eseguito nei seguenti casi:

a) numero dei destinatari della procedura superiore a trenta;

b) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo, di consolidamento di abitati e di regimazione delle acque pubbliche;

c) realizzazione di opere afferenti impianti, servizi e infrastrutture a rete di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, teleriscaldamento e distribuzione di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale;

d) realizzazione di opere di edilizia sanitaria, con riferimento alla costruzione di strutture nuove e alla modifica, anche ampliativa, di strutture esistenti;

e) per gli interventi di cui alla l. 443/2001.

3. Ricevuta dall’espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l’autorità espropriante dispone il pagamento dell’indennità nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

4. In caso di non condivisione della misura dell'indennità comunicata entro il termine di cui al comma 1, o in assenza di comunicazione da parte del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità medesima alla Commissione prevista dall'articolo 18 con le procedure di cui all'articolo 14 [6].

5. La Regione, nell’esercizio della funzione di coordinamento di cui all’articolo 4, comma 1, può specificare ulteriormente con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presupposti di urgenza o di particolare urgenza previsti dal presente articolo e dall’articolo 16.

 

     Art. 16. (Occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione)

1. Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 20 del TUE, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l’indennità di espropriazione e che dispone anche l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l’elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, lo stato di fatto degli stessi, le eventuali attività presenti o le colture in atto, indica i beni da occupare e determina l’indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è inviato con modalità che certifichino l’avvenuta comunicazione, quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata con l’avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l’indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

2. Il decreto di cui al comma 1 può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei casi elencati all’articolo 15, comma 2.

3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell’indennità è riconosciuto l’acconto dell’ottanta per cento con le modalità di cui al comma 6, dell’articolo 20 del TUE.

4. L’esecuzione del decreto di cui al comma 1 ha luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del medesimo. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima della modifica dello stato dei luoghi.

5. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l’espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell’espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

6. Si intende effettuata l’immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità.

7. L’autorità espropriante indica, nel decreto di esproprio, la data in cui è avvenuta l’immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all’ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione.

8. L’autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione all’ufficio regionale competente all’aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l’espropriazione.

9. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l’atto di cessione volontaria di cui all’articolo 5, comma 3, è dovuta l’indennità di occupazione, da computare ai sensi dell’articolo 50, comma 1 del TUE.

10. Il decreto che dispone l’occupazione, emesso ai sensi del comma 1, perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cinque anni decorrente dalla data in cui diventa efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità.

 

     Art. 17. (Disposizioni sul procedimento di emanazione del decreto di esproprio)

1. Le comunicazioni e le notifiche previste al titolo II capo IV del TUE possono essere effettuate anche con ulteriori modalità che comunque certifichino l’avvenuta comunicazione secondo la disciplina vigente quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata.

2. L’elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari previsto dall’articolo 20, comma 1 del TUE, può essere notificato contestualmente alla comunicazione prevista dall’articolo 12, comma 7.

3. Le comunicazioni previste al titolo II, capo IV, sezione II, del TUE non eseguite per irreperibilità o assenza del destinatario o per oggettiva impossibilità di conoscerne la residenza, la dimora o il domicilio, possono essere effettuate mediante un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all’albo pretorio dei comuni interessati e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione almeno regionale e sul sito informatico della Regione e dell’autorità espropriante.

4. Le comunicazioni o le notificazioni, previste al titolo II, capo IV, sezione II, del TUE, relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio con proprietà millesimali, possono essere effettuate all’amministratore condominiale.

5. L’autorità espropriante trasmette l’estratto del decreto di esproprio di cui all’articolo 23, comma 5 del TUE, alla Regione che provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, senza alcun onere per la stessa autorità, anche al fine dell’aggiornamento degli elenchi degli atti previsto dall’articolo 14, comma 2 del medesimo TUE.

 

     Art. 18. (Commissione competente a determinare l’indennità definitiva)

1. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha sede presso la Giunta regionale e si compone dei seguenti membri:

a) il dirigente dell’Ufficio Espropriazioni di ogni Provincia;

b) il responsabile della Direzione Regionale dell’Agenzia del Territorio, o suo delegato;

c) due esperti in materia di estimo designati dalla Giunta regionale;

d) due esperti in materia di agricoltura e foreste designati dalla Giunta regionale.

2. Le funzioni di Presidente vengono svolte dai dirigenti delle Province a turno con cadenza annuale o in caso di assenza o impedimento di uno di loro. La Commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale assegnato al servizio competente.

3. Il Presidente della Commissione redige l’ordine del giorno e designa tra i componenti della stessa un relatore per ogni argomento.

4. I componenti durano in carica per la durata della legislatura regionale. Decadono a seguito di assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive; in tal caso i sostituti sono designati con le procedure previste dal comma 1.

5. Le modalità di convocazione e funzionamento delle sedute e di ogni altro aspetto legato alla organizzazione e attività della Commissione sono definite con atto approvato dalla Giunta regionale su proposta della Commissione stessa. Al relatore è corrisposto un compenso calcolato sullo scaglione minimo previsto in materia di estimo dall'articolo 13 delle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, allegate al decreto del Ministero della giustizia, 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale) oltre il rimborso delle spese di viaggio per missioni con le modalità, previa autorizzazione, previste dal disciplinare regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 14 marzo 2011, n. 216 [7].

6. La Commissione svolge le funzioni che il TUE e la presente legge le attribuiscono e in particolare:

a) esprime, su richiesta dell’autorità espropriante e come previsto all’articolo 20, comma 3 del TUE, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione;

b) determina l’indennità definitiva di espropriazione nel caso di indennità provvisoria non accettata;

c) determina l’indennità di espropriazione ai sensi dell’articolo 15, comma 4;

d) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, l’indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all’articolo 50 del TUE;

e) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all’articolo 48 del TUE;

f) nell’ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l’ultima pubblicazione ufficiale dell’istituto centrale di statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

7. Ai componenti esterni della Commissione, di cui alle lettere c) e d) del comma 1, spetta una indennità di presenza stabilita nella misura prevista dalla normativa vigente.

 

     Art. 19. (Determinazione dell’indennità di aree edificabili)

1. Per la determinazione dell’indennità da corrispondere ai proprietari di aree edificabili o legittimamente edificate, fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 20 in riferimento al concetto di edificabilità legale, si applicano gli articoli 36, 37, 38 e 39 del TUE.

2. Per interventi di riforma economico-sociale ai sensi dell’articolo 37, comma 1, secondo periodo del TUE, si intendono quelli dall’incisiva innovatività, tenuto conto anche delle finalità perseguite in ordine a fenomeni di primaria importanza almeno regionale, nell’ambito dei principi fissati dallo Stato e precisamente:

a) interventi straordinari riguardanti piani in materia di edilizia residenziale pubblica approvati ai sensi della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica);

b) interventi per la riqualificazione dell’offerta insediativa per le attività produttive riguardanti aree strategiche classificate tali dalla programmazione regionale;

c) interventi in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di cui alla l. 443/2001 e da altre disposizioni nazionali;

d) rete ospedaliera dell’emergenza prevista dal piano sanitario regionale;

e) edilizia universitaria ed equiparata;

f) impianti strategici per l’approvvigionamento energetico individuati dal Piano Energetico Regionale;

g) viabilità di livello autostradale e viabilità primaria regionale come definita dall’articolo 32 della l.r. 27/2000;

h) la rete ferroviaria e la rete di trasporto in sede fissa;

i) impianti di trattamento e smaltimento individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti;

l) interventi di cui all’articolo 39 della l.r. 27/2000;

m) interventi di cui all’articolo 36 della l.r. 27/2000;

n) interventi per l’attuazione della struttura urbana minima ai fini della riduzione della vulnerabilità sismica urbana di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d) della l.r. 11/2005.

 

     Art. 20. (Disposizioni sul riconoscimento dell’edificabilità legale)

1. Ai soli fini del requisito di edificabilità legale dei terreni da espropriare, non si considerano edificabili le aree dello strumento urbanistico generale, i cui interventi previsti sono riservati agli enti pubblici o concessionari di pubblici servizi, qualora derivino direttamente da una precedente destinazione agricola.

 

     Art. 21. (Determinazione dell’indennità nel caso di esproprio di un’area non edificabile)

1. Nel caso di esproprio di un’area non edificabile, l’indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola, senza valutare la possibile o l’effettiva utilizzazione diversa da quella agricola, fatto salvo quanto previsto all’articolo 22, comma 1.

2. Se l’area non è effettivamente coltivata, l’indennità è commisurata al valore agricolo corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati.

3. Per l’offerta da formulare ai sensi dell’articolo 20, comma 1 del TUE e per la determinazione dell’indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo di cui alla lettera f), del comma 6, dell’articolo 18, corrispondente al tipo di coltura in atto nell’area da espropriare.

4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale spetta un’indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata.

5. Nei casi previsti dal presente articolo, l’indennità è aumentata delle somme pagate dall’espropriato per qualsiasi imposta relativa all’ultimo trasferimento dell’immobile.

 

     Art. 21 bis. (Indennità aggiuntive e frutti pendenti) [8]

1. Spetta una indennità aggiuntiva all'affittuario che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.

2. L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti.

3. Spettano al proprietario o all'affittuario i frutti pendenti al momento dell'immissione in possesso, sul terreno oggetto della procedura espropriativa.

 

     Art. 21 ter. (Cessione volontaria) [9]

1. Dalla data di dichiarazione della pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare con il soggetto beneficiario dell'espropriazione l'atto di cessione del bene o della sua quota di proprietà. Nel caso di area edificabile, il corrispettivo dell'atto di cessione è calcolato ai sensi dell'articolo 19, con l'aumento del dieci per cento solo in caso di interventi di riforma economico-sociale.

2. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato fermo restando la corresponsione degli interessi nella misura del tasso legale. Sono comunque dovute le indennità aggiuntive di cui all'articolo 21 bis.

 

     Art. 22. (Disposizioni sul riconoscimento dell’edificabilità di fatto)

1. Un’area possiede i caratteri dell’edificabilità di fatto se, nell’ambito territoriale in cui l’area stessa è inserita, sono già presenti, o comunque in fase di realizzazione, le opere di urbanizzazione primaria richieste dalla legge o comunque esista la concreta possibilità di allacciamento alle medesime.

2. Il riconoscimento della presenza dei caratteri dell’edificabilità di fatto sull’immobile oggetto di valutazione assume in ogni caso un carattere complementare al requisito dell’edificabilità legale, di per sé necessario e sufficiente al riconoscimento della vocazione edificatoria ai fini espropriativi ed ha rilevanza esclusivamente ai fini della determinazione dell’indennità.

 

     Art. 23. (Pagamento definitivo dell’indennità)

1. L’autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, quando è divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell’indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l’accordo per la distribuzione dell’indennità.

2. L’autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi.

3. Unitamente all’istanza, vanno depositati:

a) un certificato dei registri immobiliari o attestazione notarile, da cui risulta la piena e libera disponibilità del bene, che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi;

b) un attestato del promotore dell’espropriazione, da cui risulti che non gli sono state notificate opposizioni di terzi.

4. Su richiesta dell’interessato con allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)) in merito a quanto indicato al comma 3, lett. a), l’autorità espropriante è tenuta ad autorizzare il pagamento delle somme previa verifica a mezzo dell’accesso telematico alla banca dati catastale e ipotecaria, in applicazione dell’articolo 43 e successivi del medesimo D.P.R..

 

     Art. 24. (Disposizioni per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali)

1. Il provvedimento di cui all’articolo 52-quater del TUE relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione o dal soggetto da essa delegato. Il medesimo provvedimento è adottato dal Comune nel caso di opere che interessano esclusivamente il proprio territorio.

2. Sono esercitate dalla Provincia le attività amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche relativamente alle funzioni e compiti attribuiti dalla normativa regionale, qualora le opere interessano il territorio di due o più comuni.

3. Sono esercitate dal Comune le attività amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche nel caso di opere che interessano esclusivamente il proprio territorio.

4. Le funzioni di autorità espropriante per le infrastrutture di cui al presente articolo possono essere delegate dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune al soggetto concessionario o realizzatore delle opere ovvero esercente il servizio, senza alcun onere per la pubblica amministrazione. L’amministrazione delegante applica nel rapporto con il soggetto delegato la disciplina dell’articolo 5, commi 2 e 3.

 

     Art. 25. (Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 4, comma 2, lett. a) è autorizzata, per l’anno 2011, in termini di competenza e cassa, la spesa di euro 1.000,00 da imputare all’unità previsionale di base 05.1.015, del bilancio di previsione 2011 (capitolo 5837 n.i.) con riduzione per lo stesso importo dell’unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio di previsione 2011 (capitolo 5825).

2. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 18, commi 5 e 7 (oneri della commissione competente a determinare l'indennità effettiva), stimati complessivamente in euro 10.000,00 annui, si fa fronte con lo stanziamento previsto annualmente nel bilancio di previsione regionale alla UPB 02.1.005 - capitolo 560 (spese obbligatorie) [10].

3. Per gli anni 2011 e successivi l’entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

 

     Art. 26. (Disposizioni finali e abrogazioni)

1. A seguito dell’entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione nella Regione per i procedimenti non attribuiti alla competenza dell’amministrazione statale, la disciplina di dettaglio prevista dalle seguenti disposizioni del TUE: titolo II: gli articoli 3, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22 bis, 28, 40, 41, 42, 45; titolo III: articolo 52 sexies. Per i procedimenti dello Stato in materia di espropri e di altri soggetti privati ai quali dallo stesso è attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge, le funzioni delle commissioni di cui all’articolo 41 del TUE, sono svolte dalla commissione regionale di cui all’articolo 18 [11].

2. Il comma 2, dell’articolo 19 trova applicazione soltanto per le opere per le quali è approvato il progetto preliminare dopo l’entrata in vigore della presente legge o che alla medesima data non è stato comunicato il primo avvio del procedimento ai soggetti da espropriare.

3. È abrogata la legge regionale 30 dicembre 1998, n. 52 (Istituzione e funzionamento della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio prevista dall’art. 14 della L. 28 gennaio 1977, n. 10).

4. La Commissione di cui all’articolo 18 è costituita entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

5. Fino alla sua costituzione rimangono in carica le Commissioni provinciali di cui all’articolo 41 del TUE con le funzioni previste dal TUE medesimo e dalla l.r. 52/1998.


[1] Abrogata dall'art. 271 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1.

[2] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 4 aprile 2012, n. 7.

[3] Comma così modificato dall'art. 68 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[4] Comma così sostituito dall'art. 69 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[5] Comma così sostituito dall'art. 69 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[6] Comma così sostituito dall'art. 70 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[7] Comma così modificato dall'art. 71 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[8] Articolo inserito dall'art. 72 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[9] Articolo inserito dall'art. 72 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[10] Comma così sostituito dall'art. 73 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[11] Comma così modificato dall'art. 74 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.