§ 4.5.90 - L.R. 27 marzo 2002, n. 3.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 - Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.5 trasporti e viabilità
Data:27/03/2002
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Modificazione ed integrazioni dell’articolo 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Principi programmatici regionali»).
Art. 2.  (Modificazione ed integrazioni dell’articolo 5 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Servizi ferroviari»).
Art. 3.  (Modificazioni dell’articolo 7 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Definizione dei servizi di trasporto pubblico locale»).
Art. 4.  (Modificazione dell’articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Ambito di traffico regionale e interregionale»).
Art. 5.  (Modificazioni dell’articolo 9 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Bacino di traffico provinciale»).
Art. 6.  (Modificazioni dell’articolo 10 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Ambito di traffico comunale»).
Art. 7.  (Modificazioni ed integrazioni dell’articolo 11 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Piano regionale dei trasporti»).
Art. 8.  (Modificazioni ed integrazioni dell’articolo 12 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Piani di Bacino»).
Art. 9.  (Modificazioni ed integrazioni dell’articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Piani di trasporto comunali»).
Art. 10.  (Sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Programmi triennali»).
Art. 11.  (Modificazioni dell’articolo 16 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Investimenti»).
Art. 12.  (Modificazioni ed integrazione dell’art. 17 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Funzioni e competenze della Regione»).
Art. 13.  (Modificazioni dell’articolo 18 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Funzioni e competenze della Provincia»).
Art. 14.  (Modificazioni ed integrazione dell’articolo 19 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Funzioni e competenze del Comune»).
Art. 15.  (Modificazione dell’articolo 21 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Servizi minimi»).
Art. 16.  (Integrazione della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37).
Art. 17.  (Modificazioni ed integrazioni dell’articolo 22 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Modalità per l’affidamento dei servizi»).
Art. 18.  (Modificazione dell’articolo 23 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Contratti di servizio»).
Art. 19.  (Modificazioni ed integrazioni dell’articolo 24 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Contenuto dei contratti di servizio e obblighi dell’affidatario dei servizi»).
Art. 20.  (Modificazione dell’articolo 25 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Modalità di trasferimento dei beni strumentali funzionali ai servizi»).
Art. 21.  (Sostituzione dell’articolo 26 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Assetto societario delle aziende di trasporto pubblico locale»).
Art. 22.  (Modificazione dell’articolo 32 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Norma finanziaria»).
Art. 23.  (Sostituzione dell’articolo 33 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Modifiche della l.r. 13 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni»).
Art. 24.  (Integrazione della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37).
Art. 25.  (Abrogazioni).


§ 4.5.90 - L.R. 27 marzo 2002, n. 3.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 - Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

(B.U. 10 aprile 2002, n. 16).

 

Art. 1. (Modificazione ed integrazioni dell’articolo 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Principi programmatici regionali»).

     1. All’articolo 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «limitano l’accessibilità» sono aggiunte le seguenti: (Omissis);

     b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     c) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Modificazione ed integrazioni dell’articolo 5 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Servizi ferroviari»).

     1. All’articolo 5 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     (Omissis);

     c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Modificazioni dell’articolo 7 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Definizione dei servizi di trasporto pubblico locale»).

     1. All’articolo 7 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Modificazione dell’articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Ambito di traffico regionale e interregionale»).

     1. All’articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Modificazioni dell’articolo 9 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Bacino di traffico provinciale»).

     1. All’articolo 9 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla rubrica dell’articolo (Bacino di traffico provinciale) la parola: «Bacino» è sostituita dalla seguente: (Omissis);

     b) al comma 1, le parole: «Per bacino di traffico provinciale si intende l’unità territoriale entro la quale si attua» sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     d) il comma 3 è abrogato.

 

     Art. 6. (Modificazioni dell’articolo 10 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Ambito di traffico comunale»).

     1. All’articolo 10 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) il comma 2 è abrogato.

 

     Art. 7. (Modificazioni ed integrazioni dell’articolo 11 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Piano regionale dei trasporti»).

     1. All’articolo 11, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     b) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

     (Omissis);

     c) alla lettera n), le parole: «individua le» sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     d) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

     2. All’articolo 11 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. (Modificazioni ed integrazioni dell’articolo 12 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Piani di Bacino»).

     1. All’articolo 12, comma 1 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, le parole: «nei bacini» sono sostituite dalle seguenti: (Omissis) e le parole: «hanno validità triennale» sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     2. All’articolo 12, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     b) alla lettera c), le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     c) la lettera f) è soppressa;

     d) alla lettera g) dopo le parole: «numero 104» sono soppresse le seguenti: «prevedendone l’attuazione da parte dei Comuni»;

     e) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

     3. All’articolo 12, comma 3 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, le parole: «approvata dal consiglio regionale con deliberazione n. 584 del 15 settembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     4. All’articolo 12 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9. (Modificazioni ed integrazioni dell’articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Piani di trasporto comunali»).

     1. All’articolo 13, della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, la rubrica dell’articolo (Piani di trasporto comunali) è sostituita dalla seguente: (Omissis).

     2. All’articolo 13, comma 1 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     3. All’articolo 13, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera b) le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     b) alla lettera c) le parole: «per adeguarle» sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     c) la lettera e) è soppressa;

     d) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10. (Sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Programmi triennali»).

     1. L’articolo 15 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11. (Modificazioni dell’articolo 16 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Investimenti»).

     1. All’articolo 16, comma 4 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a) dopo le parole: «congestione del traffico;» sono aggiunte le seguenti: (Omissis);

     b) alla lettera b) le parole: «da parte degli enti locali» sono soppresse.

 

     Art. 12. (Modificazioni ed integrazione dell’art. 17 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Funzioni e competenze della Regione»).

     1. All’articolo 17, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportare le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a) la parola: «redige» è sostituita dalla seguente: (Omissis);

     b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     c) alla lettera f) le parole: «approva i piani triennali e» sono soppresse;

     d) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

     2. All’articolo 17, comma 3 della legge regionale 18 novembre 1998. n. 37, le parole: «ed i)» sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

     Art. 13. (Modificazioni dell’articolo 18 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Funzioni e competenze della Provincia»).

     1. All’articolo 18, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera b) le parole: «predispone e adotta» sono sostituite dalla seguente: (Omissis);

     b) la lettera d) è soppressa;

     c) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 14. (Modificazioni ed integrazione dell’articolo 19 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Funzioni e competenze del Comune»).

     1. All’articolo 19, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a) le parole: «agli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     b) alla lettera b) le parole: «partecipa alla programmazione dei» sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     c) alla lettera c) le parole: «partecipa alla definizione dei» sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     d) alla lettera e), dopo le parole: «a domanda debole » sono soppresse le seguenti: «proponendone l’inclusione nei programmi triennali»;

     e) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. All’articolo 19, comma 3 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, dopo le parole: «invia alla provincia » sono aggiunte le seguenti: (Omissis).

 

     Art. 15. (Modificazione dell’articolo 21 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Servizi minimi»).

     1. All’articolo 21, comma 1 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, l’alinea è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 16. (Integrazione della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37).

     1. Dopo l’articolo 21 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 17. (Modificazioni ed integrazioni dell’articolo 22 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Modalità per l’affidamento dei servizi»).

     1. All’articolo 22 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: «all’articolo 18 del decreto legislativo,» sono aggiunte le seguenti: (Omissis);

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     d) il comma 5 è abrogato;

     e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 18. (Modificazione dell’articolo 23 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Contratti di servizio»).

     1. All’articolo 23, comma 1 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, dopo le parole: «con le imprese affidatarie.», è soppresso il periodo: «La Regione sottoscrive i contratti relativi nei limiti dei servizi minimi a garanzia della relativa copertura finanziaria».

 

     Art. 19. (Modificazioni ed integrazioni dell’articolo 24 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Contenuto dei contratti di servizio e obblighi dell’affidatario dei servizi»).

     1. All’articolo 24 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente:

     (Omissis);

     b) al comma 1, lettera q) dopo le parole: «disposizioni regionali», sono aggiunte le seguenti: (Omissis);

     c) al comma 2, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

     (Omissis);

     d) al comma 2, lettera e), le parole: «, alla Regione e alla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     e) al comma 2, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

     (Omissis);

     f) al comma 4, lettera a), dopo le parole: «ad assicurare » sono aggiunte le seguenti: (Omissis);

     g) i commi 8 e 9 sono abrogati.

 

     Art. 20. (Modificazione dell’articolo 25 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Modalità di trasferimento dei beni strumentali funzionali ai servizi»).

     1. All’articolo 25, comma 1, la lettera c) della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 21. (Sostituzione dell’articolo 26 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Assetto societario delle aziende di trasporto pubblico locale»).

     1. L’articolo 26 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 22. (Modificazione dell’articolo 32 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Norma finanziaria»).

     1. All’articolo 32, comma 3 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, le parole: «... dettando anche i criteri per garantire quote di risorse minime su cui ogni ente locale può fondare la sua programmazione di settore » sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

     Art. 23. (Sostituzione dell’articolo 33 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Modifiche della l.r. 13 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni»).

     1. L’articolo 33 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 24. (Integrazione della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37).

     1. Dopo l’articolo 33 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono inseriti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 25. (Abrogazioni).

     1. Gli articoli 10 e 11 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10, sono abrogati.

     2. Gli articoli 6 e 14 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono abrogati.