Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.5 trasporti e viabilità |
Data: | 27/03/2002 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione ed integrazioni dell’articolo 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Principi programmatici regionali»). |
Art. 2. (Modificazione ed integrazioni dell’articolo 5 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Servizi ferroviari»). |
Art. 3. (Modificazioni dell’articolo 7 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Definizione dei servizi di trasporto pubblico locale»). |
Art. 4. (Modificazione dell’articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Ambito di traffico regionale e interregionale»). |
Art. 5. (Modificazioni dell’articolo 9 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Bacino di traffico provinciale»). |
Art. 6. (Modificazioni dell’articolo 10 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Ambito di traffico comunale»). |
Art. 7. (Modificazioni ed integrazioni dell’articolo 11 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Piano regionale dei trasporti»). |
Art. 8. (Modificazioni ed integrazioni dell’articolo 12 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Piani di Bacino»). |
Art. 9. (Modificazioni ed integrazioni dell’articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Piani di trasporto comunali»). |
Art. 10. (Sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Programmi triennali»). |
Art. 11. (Modificazioni dell’articolo 16 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Investimenti»). |
Art. 12. (Modificazioni ed integrazione dell’art. 17 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Funzioni e competenze della Regione»). |
Art. 13. (Modificazioni dell’articolo 18 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Funzioni e competenze della Provincia»). |
Art. 14. (Modificazioni ed integrazione dell’articolo 19 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Funzioni e competenze del Comune»). |
Art. 15. (Modificazione dell’articolo 21 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Servizi minimi»). |
Art. 16. (Integrazione della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37). |
Art. 17. (Modificazioni ed integrazioni dell’articolo 22 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Modalità per l’affidamento dei servizi»). |
Art. 18. (Modificazione dell’articolo 23 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Contratti di servizio»). |
Art. 19. (Modificazioni ed integrazioni dell’articolo 24 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Contenuto dei contratti di servizio e obblighi dell’affidatario dei servizi»). |
Art. 20. (Modificazione dell’articolo 25 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Modalità di trasferimento dei beni strumentali funzionali ai servizi»). |
Art. 21. (Sostituzione dell’articolo 26 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Assetto societario delle aziende di trasporto pubblico locale»). |
Art. 22. (Modificazione dell’articolo 32 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Norma finanziaria»). |
Art. 23. (Sostituzione dell’articolo 33 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 «Modifiche della l.r. 13 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni»). |
Art. 24. (Integrazione della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37). |
Art. 25. (Abrogazioni). |
§ 4.5.90 - L.R. 27 marzo 2002, n. 3.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 - Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
(B.U. 10 aprile 2002, n. 16).
Art. 1. (Modificazione ed integrazioni dell’articolo 2 della
1. All’articolo 2 della
a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «limitano l’accessibilità» sono aggiunte le seguenti: (Omissis);
b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
(Omissis).
c) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
(Omissis).
Art. 2. (Modificazione ed integrazioni dell’articolo 5 della
1. All’articolo 5 della
a) il comma 2, è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
(Omissis);
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
(Omissis).
Art. 3. (Modificazioni dell’articolo 7 della
1. All’articolo 7 della
a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Art. 4. (Modificazione dell’articolo 8 della
1. All’articolo 8 della
(Omissis).
Art. 5. (Modificazioni dell’articolo 9 della
1. All’articolo 9 della
a) alla rubrica dell’articolo (Bacino di traffico provinciale) la parola: «Bacino» è sostituita dalla seguente: (Omissis);
b) al comma 1, le parole: «Per bacino di traffico provinciale si intende l’unità territoriale entro la quale si attua» sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
d) il comma 3 è abrogato.
Art. 6. (Modificazioni dell’articolo 10 della
1. All’articolo 10 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) il comma 2 è abrogato.
Art. 7. (Modificazioni ed integrazioni dell’articolo 11 della
1. All’articolo 11, comma 2 della
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
(Omissis);
b) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
(Omissis);
c) alla lettera n), le parole: «individua le» sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
d) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:
(Omissis).
2. All’articolo 11 della
(Omissis).
Art. 8. (Modificazioni ed integrazioni dell’articolo 12 della
1. All’articolo 12, comma 1 della
2. All’articolo 12, comma 2 della
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
(Omissis);
b) alla lettera c), le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
c) la lettera f) è soppressa;
d) alla lettera g) dopo le parole: «numero 104» sono soppresse le seguenti: «prevedendone l’attuazione da parte dei Comuni»;
e) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
(Omissis).
3. All’articolo 12, comma 3 della
4. All’articolo 12 della
(Omissis).
Art. 9. (Modificazioni ed integrazioni dell’articolo 13 della
1. All’articolo 13, della
2. All’articolo 13, comma 1 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
(Omissis).
3. All’articolo 13, comma 2 della
a) alla lettera b) le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
b) alla lettera c) le parole: «per adeguarle» sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
c) la lettera e) è soppressa;
d) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
(Omissis).
Art. 10. (Sostituzione dell’articolo 15 della
1. L’articolo 15 della
(Omissis).
Art. 11. (Modificazioni dell’articolo 16 della
1. All’articolo 16, comma 4 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) dopo le parole: «congestione del traffico;» sono aggiunte le seguenti: (Omissis);
b) alla lettera b) le parole: «da parte degli enti locali» sono soppresse.
Art. 12. (Modificazioni ed integrazione dell’art. 17 della
1. All’articolo 17, comma 2 della
a) alla lettera a) la parola: «redige» è sostituita dalla seguente: (Omissis);
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
(Omissis);
c) alla lettera f) le parole: «approva i piani triennali e» sono soppresse;
d) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
(Omissis).
2. All’articolo 17, comma 3 della
Art. 13. (Modificazioni dell’articolo 18 della
1. All’articolo 18, comma 2 della
a) alla lettera b) le parole: «predispone e adotta» sono sostituite dalla seguente: (Omissis);
b) la lettera d) è soppressa;
c) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
(Omissis).
Art. 14. (Modificazioni ed integrazione dell’articolo 19 della
1. All’articolo 19, comma 2 della
a) alla lettera a) le parole: «agli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
b) alla lettera b) le parole: «partecipa alla programmazione dei» sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
c) alla lettera c) le parole: «partecipa alla definizione dei» sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
d) alla lettera e), dopo le parole: «a domanda debole » sono soppresse le seguenti: «proponendone l’inclusione nei programmi triennali»;
e) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
(Omissis).
2. All’articolo 19, comma 3 della
Art. 15. (Modificazione dell’articolo 21 della
1. All’articolo 21, comma 1 della
(Omissis).
Art. 16. (Integrazione della
1. Dopo l’articolo 21 della
(Omissis).
Art. 17. (Modificazioni ed integrazioni dell’articolo 22 della
1. All’articolo 22 della
a) al comma 1, dopo le parole: «all’articolo 18 del decreto legislativo,» sono aggiunte le seguenti: (Omissis);
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
d) il comma 5 è abrogato;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
(Omissis).
Art. 18. (Modificazione dell’articolo 23 della
1. All’articolo 23, comma 1 della
Art. 19. (Modificazioni ed integrazioni dell’articolo 24 della
1. All’articolo 24 della
a) al comma 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente:
(Omissis);
b) al comma 1, lettera q) dopo le parole: «disposizioni regionali», sono aggiunte le seguenti: (Omissis);
c) al comma 2, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
(Omissis);
d) al comma 2, lettera e), le parole: «, alla Regione e alla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
e) al comma 2, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
(Omissis);
f) al comma 4, lettera a), dopo le parole: «ad assicurare » sono aggiunte le seguenti: (Omissis);
g) i commi 8 e 9 sono abrogati.
Art. 20. (Modificazione dell’articolo 25 della
1. All’articolo 25, comma 1, la lettera c) della
(Omissis).
Art. 21. (Sostituzione dell’articolo 26 della
1. L’articolo 26 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Art. 22. (Modificazione dell’articolo 32 della
1. All’articolo 32, comma 3 della
Art. 23. (Sostituzione dell’articolo 33 della
1. L’articolo 33 della
(Omissis).
Art. 24. (Integrazione della
1. Dopo l’articolo 33 della
(Omissis).
Art. 25. (Abrogazioni).
1. Gli articoli 10 e 11 della
2. Gli articoli 6 e 14 della