Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 28/11/2020 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale. |
Art. 2. Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto. |
Art. 3. Fondo di cassa inizio esercizio 2020. |
Art. 4. Autorizzazione al ricorso all'indebitamento. Modificazioni alla L.R. 3/2020. |
Art. 5. Variazioni di bilancio. |
Art. 6. Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2020-2022. |
Art. 7. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Umbria derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa. |
Art. 8. Autorizzazione alla copertura di spese per debiti pregressi. |
Art. 9. Contributo a favore dell'Associazione "Laboratorio di diagnostica per i beni culturali". |
Art. 10. Deroga all'articolo 38 "Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari" della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e [...] |
Art. 11. Sostegno alle imprese esercenti la vendita della stampa quotidiana e periodica nelle aree del cratere sismico. |
Art. 12. Modificazione all'articolo 7 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15. |
Art. 13. Ulteriore modificazione alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11. |
Art. 14. Ulteriore modificazione alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37. |
Art. 15. Ulteriore modificazione alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13. |
Art. 16. Ulteriori integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18. |
Art. 17. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 luglio 2017, n. 8. |
Art. 18. Modificazione all'articolo 7 della legge regionale 20 maggio 2020, n. 4. |
Art. 19. Entrata in vigore. |
§ 2.3.357 - L.R. 28 novembre 2020, n. 12.
Assestamento del Bilancio di previsione 2020-2022 - Ulteriori modificazioni a leggi regionali.
(B.U. 28 novembre 2020, n. 91 - S.S.)
Art. 1. Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale.
1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 approvato con
Art. 2. Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.
1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019 il disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, determinato dal debito autorizzato e non contratto, è quantificato in euro 62.995.289,67.
Art. 3. Fondo di cassa inizio esercizio 2020.
1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2020 è determinato in euro 355.926.852,07 in conformità con quanto disposto dall'articolo 8 della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019.
Art. 4. Autorizzazione al ricorso all'indebitamento. Modificazioni alla
1. All'articolo 6 della
a) al comma 1 l'importo di "64.708.753,01" è sostituito dal seguente "62.995.289,67";
b) al comma 5 gli importi "1.836.500,00" e "3.673.000,00" sono rispettivamente sostituiti dai seguenti "537.166,67" e "3.223.000,00";
c) al comma 6 le parole: "euro 506.000,00 per l'anno 2020," sono soppresse.
Art. 5. Variazioni di bilancio.
1. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 2020-2022 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle "2" e "3" allegate alla presente legge.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.
Art. 6. Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2020-2022.
1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono modificati gli allegati di cui all'articolo 2, comma 1 della
2. Sono pertanto approvati, ai sensi del comma 1, i seguenti allegati alla presente legge:
a) Tabella 2 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2020-2022 (Allegato 2);
b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2020- 2022 (Allegato 3);
c) Tabella 3 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2020-2022 (Allegato 4);
d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2020-2022 (Allegato 5);
e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato 6);
f) Tabella 4 - prospetto delle entrate assestate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2020-2022 (Allegato 7);
g) riepilogo generale delle entrate assestate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2020-2022 (Allegato 8);
h) Tabella 5 - prospetto delle spese assestate per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2020-2022 (Allegato 9);
i) riepiloghi generali delle spese assestate rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2020-2022 (Allegato 10);
j) quadro generale riassuntivo delle entrate assestate (per titoli) e delle spese assestate (per titoli) (Allegato 11);
k) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2020-2022 (Allegato 12);
l) prospetto aggiornato concernente la composizione per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato (Allegato 13);
m) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2020-2022 (Allegato 14);
n) prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 15);
o) nota integrativa all'Assestamento del bilancio 2020-2022 (Allegato 16);
p) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 17);
q) elenco aggiornato degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili (Allegato 18);
r) elenco variazioni delle spese a carattere continuativo autorizzate con il bilancio 2020-2022 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del
s) Tabella A);
t) Tabella B).
Art. 7. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Umbria derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in complessivi euro 108.586,81 per l'anno 2020, si provvede mediante l'integrazione degli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti", derivante dalla corrispondente applicazione al Bilancio di previsione 2020 della quota del risultato di amministrazione 2019 accantonata al "Fondo passività potenziali".
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni al Bilancio di previsione 2020 di cui al comma 2 a seguito delle quali le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi del presente articolo.
Art. 8. Autorizzazione alla copertura di spese per debiti pregressi.
1. Al fine di garantire la copertura finanziaria dei debiti pregressi, elencati nella Tabella B) allegata alla presente legge, maturati a tutto il 31 dicembre 2019 in favore degli Enti Locali e delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale affidati dagli stessi Enti ai sensi della
2. Al finanziamento degli oneri di cui al precedente comma 1, si provvede mediante l'integrazione degli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 01 "Trasporto ferroviario" e Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti", derivante dalla corrispondente applicazione al Bilancio di previsione 2020 della quota del risultato di amministrazione 2019 accantonata al "Fondo passività potenziali".
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni al Bilancio di previsione 2020 di cui al comma 2 a seguito delle quali le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti pregressi di cui al presente articolo.
Art. 9. Contributo a favore dell'Associazione "Laboratorio di diagnostica per i beni culturali".
1. A sostegno delle attività di tutela e salvaguardia del patrimonio artistico e monumentale regionale, è autorizzata per gli anni 2020, 2021 e 2022 l'erogazione di un contributo annuo di euro 50.000,00 all'Associazione "Laboratorio di diagnostica per i beni culturali" di Spoleto.
2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante pari autorizzazione di spesa, in termini di competenza e di cassa, a valere sulla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del bilancio di previsione regionale 2020-2022.
Art. 10. Deroga all'articolo 38 "Disposizioni in materia di rateizzazione dei crediti extratributari" della
1. Al fine di dare avvio, nell'interesse regionale, all'attività dell'Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale, costituita in house ai sensi dell'articolo 19-bis della
- attuare una sospensione del versamento di diciotto rate mensili a decorrere dalla data di formale attivazione, con delibera di Giunta regionale, dell'Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale;
- assicurare che le rate scadute fino alla decorrenza del periodo di sospensione siano integralmente estinte;
- garantire comunque l'integrale restituzione alla Regione del credito residuo alla data di decorrenza del periodo di sospensione vantato nei confronti dell'Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale, attualmente oggetto di specifico piano di ammortamento ai sensi dell'articolo 38 della
- procedere alla rimodulazione del piano di rateizzazione a partire dal termine del periodo di sospensione e sino alla originaria scadenza prevista al 30 ottobre 2028 secondo quanto previsto dall'articolo 38 della
1-bis. Le minori entrate del Titolo 5, Tipologia 300 e del Titolo 3, Tipologia 300 derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificate fino ad un massimo di euro 625.939,20 per l'esercizio 2021, di euro 1.251.878,40 per l'esercizio 2022 e di euro 625.939,20 per l'esercizio 2023 trovano copertura finanziaria negli stanziamenti della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri Fondi", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2021-2023 [2].
1-ter. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione di quanto disposto ai commi 1 e 1-bis [3].
2. [All'onere complessivo quantificato in euro 1.251.878,40 per l'anno 2021 ed in euro 475.948,02 per l'anno 2022 si fa fronte con riduzione di pari importo dei seguenti stanziamenti di spesa:
Missione |
Programma |
TITOLO |
2021 |
2022 |
01 |
01 |
1 |
-37.000,00 |
-37.000,00 |
01 |
03 |
1 |
-10.000,00 |
-10.000,00 |
01 |
04 |
1 |
-216.782,00 |
0,00 |
01 |
05 |
1 |
-150.000,00 |
-150.000,00 |
01 |
08 |
1 |
-100.000,00 |
-100.000,00 |
01 |
10 |
1 |
-50.000,00 |
-50.000,00 |
04 |
04 |
1 |
-376.860,00 |
0,00 |
09 |
03 |
1 |
-10.000,00 |
-10.000,00 |
20 |
01 |
1 |
-301.236,40 |
-118.948,02 |
TOTALE |
|
|
-1.251.878,40 |
-475.948,02] [4] |
3. [Gli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione delle Entrate degli esercizi 2021 e 2022 al Titolo 5, Tipologia 300 del Bilancio regionale di previsione 2020-2022 sono ridotte degli importi di cui al comma 2] [5].
Art. 11. Sostegno alle imprese esercenti la vendita della stampa quotidiana e periodica nelle aree del cratere sismico.
1. Al fine di sostenere il diritto all'informazione nei Comuni del territorio regionale di cui all'allegato 1 del
2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 avvalendosi, per la gestione delle procedure di concessione ed erogazione, della Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria Spa di cui alla
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in tema di aiuti di stato ed in particolare del
4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 15.000,00 per l'anno 2020 e la spesa di euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 con imputazione al Titolo 1, Missione 14 "Sviluppo Economico e Competitività", Programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori" del Bilancio di previsione regionale 2020-2022.
Art. 12. Modificazione all'articolo 7 della
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
2. Il comma 2 dell'articolo 7 della
"2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma 1, l'accertatore deve notificare gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.".
3. Il comma 3 dell'articolo 7 della
Art. 13. Ulteriore modificazione alla
1. Il comma 4-ter dell'articolo 4 della
"4-ter. L'incarico di revisore unico e di membro effettivo di collegio sindacale o di revisione contabile comunque denominato è compatibile con l'incarico di revisore o sindaco supplente in uno o più enti, organismi, società, fondazioni, associazioni o comitati. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualsiasi causa del revisore o sindaco effettivo, il supplente subentra immediatamente fino alla sostituzione del componente effettivo, da effettuare entro i termini previsti dalla presente legge.".
Art. 14. Ulteriore modificazione alla
1. All'articolo 32 della
"6-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19-bis è riconosciuto all'Agenzia unica, a decorrere dall'esercizio 2021, un contributo annuo fino all'importo di euro 1.500.000,00 commisurato alle funzioni svolte.
6-ter. L'onere di cui al comma 6-bis, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito, è definito annualmente con legge di bilancio e trova copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti previsti alla Missione 10, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione regionale.".
Art. 15. Ulteriore modificazione alla
1. Al comma 1 dell'articolo 101-decies della
2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 16. Ulteriori integrazioni alla
1. All'articolo 64 della
"9-bis. Il Presidente della Regione può nominare, diversamente da quanto disposto dal comma 1, un Commissario liquidatore unico delle Comunità montane. In tal caso, il compenso mensile previsto dal comma 3 può essere incrementato fino all'importo massimo risultante dalla moltiplicazione del cinquanta per cento dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni ricompresi nella classe demografica tra i 10.000 e i 20.000 abitanti, per cinque, in coerenza con il numero delle comunità montane in liquidazione. I relativi oneri sono a carico del bilancio della gestione straordinaria delle comunità montane in liquidazione.".
2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 65-bis della
3. All'articolo 65-bis, comma 2-ter, della
Art. 17. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
1. Al comma 1 dell'articolo 41 della
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 42 della
"c) un locale, anche non indipendente, con destinazione d'uso commerciale o direzionale aperto al pubblico per ciascuna sede, principale o secondaria.".
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 42 della
"1-bis. Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono esclusivamente attività on line devono possedere i requisiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e lettera b).".
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 43 della
"1-bis. Le agenzie di viaggio e turismo on line nella SCIA devono comunicare anche i recapiti telefonici ed il dominio dedicato alla vendita.".
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della
"1-bis. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che esercita l'attività esclusivamente on line non può operare in locali aperti al pubblico e gli eventuali segni distintivi devono contenere il divieto di vendita diretta al pubblico.".
6. Dopo il comma 7 dell'articolo 48 della
"7-bis. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che non rispetta la disposizione di cui all'articolo 44, comma 1-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.".
7. Al comma 4-bis dell'articolo 54 della
8. Il comma 2-bis dell'articolo 57 della
"2-bis. Le funzioni di cui al comma 1, lettera o) dell'articolo 3 continuano ad essere esercitate dai Comuni fino alla sottoscrizione delle convenzioni di cui al comma 2.".
9. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 57 della
"2-ter. Fino all'effettivo avvio da parte della Regione dell'attività di cui al comma 1, lettera o) dell'articolo 3, i proventi delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 39 comma 1 e 48 comma 11 continuano ad essere introitate a titolo definitivo dal Comune competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione secondo le procedure di cui alla
Art. 18. Modificazione all'articolo 7 della
1. Al comma 3 dell'articolo 7 della
Art. 19. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 9 della
[2] Comma inserito dall'art. 9 della
[3] Comma inserito dall'art. 9 della
[4] Comma abrogato dall'art. 9 della
[5] Comma abrogato dall'art. 9 della