§ 5.2.63 - L.R. 16 febbraio 2010, n. 13.
Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:16/02/2010
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Principi)
Art. 2.  (Finalità)
Art. 3.  (Strumenti)
Art. 4.  (Servizi ed azioni generali)
Art. 5.  (Sostegno alla funzione educativa e di cura dei soggetti in età minore)
Art. 6.  (Assistenza socio-sanitaria e sanitaria alla famiglia)
Art. 7.  (Interventi per le famiglie vulnerabili)
Art. 8.  (Interventi per la famiglia in condizione di grave disagio)
Art. 9.  (Interventi per favorire l’accesso alla casa delle famiglie)
Art. 10.  (Diritto allo studio)
Art. 11.  (Interventi per l’inserimento e reinserimento lavorativo)
Art. 12.  (Sostegno all’adozione e all’affidamento familiare)
Art. 13.  (Riconoscimento del lavoro di cura familiare)
Art. 14.  (Associazioni “Banche del tempo”)
Art. 15.  (Coordinamento dei tempi della città)
Art. 16.  (Associazionismo familiare)
Art. 16 bis.  (Clausola valutativa)
Art. 17.  (Disposizioni finanziarie)


§ 5.2.63 - L.R. 16 febbraio 2010, n. 13. [1]

Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia.

(B.U. 24 febbraio 2010, n. 9)

 

TITOLO I

PRINCIPI, FINALITA’, STRUMENTI

 

Art. 1. (Principi)

1. La Regione Umbria riconosce la famiglia quale nucleo fondante della società, secondo quanto previsto dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo, dai Trattati internazionali in materia, dalla Costituzione, dallo Statuto regionale.

 

2. La Regione Umbria valorizza il nucleo familiare formato da persone unite da vincoli di coniugio, parentela e affinità, promuove e sostiene la funzione genitoriale nei compiti di cura, educazione e tutela del benessere dei figli.

 

3. La Regione Umbria, per l’attuazione delle politiche di sostegno alla famiglia, si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà e reciprocità nelle relazioni familiari, sviluppa e potenzia le politiche sociali regionali mediante azioni nell’area della protezione sociale, dell’abitare, della salute, del lavoro, dell’organizzazione degli spazi di vita, dell’istruzione, della formazione e del credito.

 

4. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, della legge regionale 4 dicembre 2006, n.

16 (Disciplina dei rapporti tra l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l’azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione) e degli articoli 16, comma 3, e 17 dello Statuto, riconosce l’associazionismo familiare quale soggetto portatore di risorse e soggetto attivo nella programmazione regionale.

 

     Art. 2. (Finalità)

1. La Regione, nell’ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, anche in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di sistema integrato dei servizi sociali, con la presente legge si propone di:

 

a) promuovere e garantire il diritto di libera scelta nei confronti dei soggetti erogatori di servizi e le pari opportunità tra donne e uomini;

 

b) favorire il mantenimento e lo sviluppo di uno stretto rapporto tra le generazioni;

 

c) implementare specifici interventi in favore di situazioni di particolare disagio causate da problemi economici o dalla presenza di persone prive di autonomia fisica o psichica;

 

d) favorire la conciliazione delle esigenze familiari con quelle professionali;

 

e) sostenere il lavoro di cura familiare, quale attività di primaria importanza per la vita della famiglia e della società.

 

     Art. 3. (Strumenti)

1. La Regione promuove e tutela la famiglia attraverso:

 

a) il sostegno alle giovani coppie nella formazione di una nuova famiglia e nello svolgimento del ruolo genitoriale, con particolare riferimento ai primi tre anni di vita dei figli;

 

b) il sostegno alle nuove famiglie mediante interventi che concorrono ad eliminare gli ostacoli di natura economica e sociale che ne impediscono la costituzione e lo sviluppo;

 

c) la valorizzazione della responsabilità dei genitori nei doveri di cura, educazione ed istruzione dei figli;

 

d) la promozione, anche in forma integrata, di iniziative pubbliche, di privato sociale e delle reti parentali, soprattutto con riferimento alle iniziative rivolte agli anziani ed ai minori;

 

e) la predisposizione di programmi per la famiglia nelle situazioni di vulnerabilità o disagio e per il sostegno ai compiti di cura delle persone disabili, anziane e non autosufficienti;

 

f) la tutela del benessere dei nuclei familiari, con particolare riguardo alle famiglie numerose, ai nuclei monogenitoriali, alle famiglie in crisi, ed a tutte le situazioni in cui siano presenti aspetti di criticità;

 

g) la garanzia, nel rispetto del principio di uguaglianza e degli altri principi costituzionali, della libertà di scelta e della parità di trattamento tra gli iscritti alle scuole pubbliche, statali e paritarie;

 

h) il supporto all’inserimento ed al reinserimento nel mondo del lavoro delle persone che si sono dedicate al lavoro di cura familiare;

 

i) l’armonizzazione dei tempi di vita personale e professionale, per conciliare gli impegni familiari con l’attività lavorativa, anche attraverso lo strumento del telelavoro;

 

l) la valorizzazione dell’associazionismo familiare attraverso l’attribuzione di un ruolo attivo alle associazioni familiari nella programmazione, progettazione, realizzazione e valutazione del sistema dei servizi alla persona;

 

m) la promozione del diritto della famiglia a svolgere liberamente le proprie funzioni sociali ed educative, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione della stessa alla progettazione dei relativi interventi e servizi.

 

TITOLO II

SERVIZI, INTERVENTI E AZIONI PER LA FAMIGLIA

 

     Art. 4. (Servizi ed azioni generali)

1. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, nel definire gli interventi e i servizi a sostegno della famiglia, provvede:

 

a) al potenziamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia, come previsti e disciplinati dalla legge regionale n. 30 del 22 dicembre 2005 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia);

 

b) al potenziamento delle attività dei consultori familiari per la famiglia, per la valorizzazione della maternità e paternità responsabile, per il sostegno alle gestanti ed alle madri in difficoltà, per la prevenzione dell’abbandono alla nascita, per l’ascolto ed il sostegno ai genitori durante la gravidanza, al momento della nascita e nella fase del post-partum, e per la tutela psicofisica delle donne vittime di violenza;

 

c) allo sviluppo e al potenziamento dei servizi di mediazione familiare quali strumenti di supporto qualificato a coppie in crisi, allo scopo principale di sostenere i genitori nell’individuazione delle decisioni più appropriate, con particolare riguardo agli interessi dei figli minori.

 

     Art. 5. (Sostegno alla funzione educativa e di cura dei soggetti in età minore)

1. La Regione, nel riconoscere la valenza sociale, educativa e formativa svolta dai genitori, promuove azioni formative e informative di sostegno alla genitorialità, anche all’interno dei servizi socio-educativi e scolastici del territorio, finalizzate a riconoscere, sostenere e sviluppare le competenze dei genitori nel loro ruolo educativo e di cura.

 

2. La Regione promuove interventi di sostegno al rapporto genitori e figli, tesi a prevenire situazioni di rischio e disagio, mediante azioni di supporto alle relazioni familiari volte al superamento delle eventuali situazioni di crisi e disagio comunicativo e relazionale. Tali azioni consistono in:

 

a) interventi socio-educativi territoriali, all’individuo o al gruppo, volti al contrasto della devianza e dell’esclusione sociale, valorizzando le risorse presenti nel tessuto sociale, per favorire processi di autoriconoscimento e di appartenenza;

 

b) interventi socio-educativi domiciliari diretti alle famiglie con bambini che, per diversi motivi, hanno difficoltà ad assolvere agli impegni della vita quotidiana;

 

c) azioni di mediazione fra soggetti a rischio e contesto di riferimento.

 

3. La Regione promuove la cultura dell’accoglienza verso i minori, nonché opportunità diversificate per fornire risposte efficaci a bisogni di protezione, ospitalità ed affettività.

 

4. La Regione, nei limiti delle proprie competenze, sostiene l’adozione e l’affidamento familiare, nonché i servizi residenziali e semiresidenziali di tipo familiare o comunitario e gli interventi di prevenzione e contrasto al maltrattamento.

 

     Art. 6. (Assistenza socio-sanitaria e sanitaria alla famiglia)

1. La Regione tutela la maternità e la paternità responsabile nel rispetto dei principi etici di ciascuno, ed attraverso le aziende sanitarie regionali e con le strutture ed i servizi sociali del territorio, garantisce continuità assistenziale alla famiglia attraverso:

 

a) l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria per la tutela della maternità e per la procreazione responsabile, anche medicalmente assistita;

 

b) l’assistenza sanitaria, psicologica e sociale, anche domiciliare, alle donne e alle famiglie in situazione di rischio sanitario e psicosociale, sia antecedente che successiva al parto, anche su segnalazione dei punti nascita, nonché attraverso la promozione di reti di auto-aiuto;

 

c) la prevenzione e riduzione delle cause di infertilità e abortività spontanea e lavorativa, nonché delle cause di potenziale danno per il nascituro, in relazione alle condizioni ambientali, ai luoghi di lavoro e agli stili di vita;

 

d) le attività informative e di prevenzione tramite prestazioni sanitarie e psicologiche, anche riabilitative e post-traumatiche, alle vittime di violenza sessuale ed ai minori vittime di abuso, di grave trascuratezza e di maltrattamento;

 

e) l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria a favore di famiglie che si prendono cura di persone con problemi psichiatrici, persone non autosufficienti e persone che assumono sostanze che provocano dipendenza.

 

2. Le Aziende unità sanitarie locali garantiscono mediante i propri consultori:

 

a) l’assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;

 

b) l’informazione relativa a questioni concernenti la sterilità, l’infertilità e le tecniche di riproduzione medicalmente assistita, nonché l’attività di orientamento verso i centri che praticano quest’ultima e il raccordo operativo con gli stessi;

 

c) la tutela della salute della donna e del concepito;

 

d) l’assistenza alla gestante, garantendole i necessari accertamenti medici e informandola sui diritti a lei spettanti come lavoratrice madre, e sui servizi offerti dalle strutture delle Aziende USL;

 

e) l’informazione a favore della maternità responsabile.

 

3. La Regione, le Aziende sanitarie regionali e i Comuni attuano gli interventi di cui ai commi 1 e 2 attraverso gli strumenti previsti dagli atti di programmazione regionale.

 

     Art. 7. (Interventi per le famiglie vulnerabili)

1. La Regione promuove forme di sostegno, anche mediante agevolazioni economiche, ai nuclei familiari che, per il combinarsi di più fattori, tra i quali l’elevato numero dei figli, sono vulnerabili e più esposti al disagio e al rischio di povertà.

 

2. Per l’attuazione di quanto disposto dal comma 1, la Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, realizzano i seguenti interventi:

 

a) erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi essenziali per la vita familiare;

 

b) agevolazioni per i costi di servizi pubblici e di tariffe, nei limiti delle normative vigenti;

 

c) riduzione di costi di beni o servizi di uso familiare mediante convenzioni con produttori e distributori;

 

d) integrazione al canone di locazione ed altre agevolazioni per l’accesso all’alloggio in locazione;

 

e) agevolazioni per spese mediche e sanitarie;

 

f) prestito sociale d’onore;

 

g) misure di sostegno all’inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro.

 

3. Con norme regolamentari, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, vengono definiti le modalità, i criteri e le risorse per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, in armonia con quanto previsto dal Piano sociale regionale.

 

4. Le norme regolamentari di cui al comma 3, in coerenza con la presente legge, definiscono la categoria della vulnerabilità, tenendo presenti, in ogni caso, le seguenti situazioni di disagio:

 

a) nascita di un altro figlio o adozione o affido;

 

b) ingresso dei figli nel circuito dell’istruzione;

 

c) decesso, ovvero riduzione o perdita del reddito da lavoro da parte della persona di riferimento del nucleo familiare;

 

d) scomposizione della famiglia;

 

e) insorgenza di una malattia grave o di una dipendenza;

 

f) perdita o difficoltà di accesso all’alloggio;

 

g) presenza o insorgenza in famiglia di una condizione di non autosufficienza;

 

h) inabilità temporanea al lavoro di lavoratore autonomo, qualora sia unico titolare del reddito nell’ambito del nucleo familiare, per periodi eccedenti la copertura assicurativa o in assenza di garanzie assicurative individuali.

 

     Art. 8. (Interventi per la famiglia in condizione di grave disagio)

1. Oltre agli interventi di cui all’articolo 7, la Regione prevede specifiche misure per la famiglia in condizione di particolare disagio sociale, economico e relazionale.

 

2. A tal fine la Regione riconosce il valore della permanenza a domicilio di persone prive, anche parzialmente, di autonomia fisica o psichica, e la sostiene adottando apposite misure, in conformità con quanto previsto dagli strumenti normativi e programmatici regionali.

 

3. La Regione, inoltre, promuove ogni iniziativa idonea per consentire la modulazione e la flessibilità oraria delle prestazioni lavorative in base alle esigenze derivanti dai compiti di cura.

 

4. La Regione supporta anche economicamente la costituzione di strutture di tipo familiare per l’accoglienza temporanea di donne e bambini vittime di violenza o in condizione di grave disagio.

 

     Art. 9. (Interventi per favorire l’accesso alla casa delle famiglie)

1. La Regione promuove politiche abitative per la famiglia, con particolare riferimento ai nuclei familiari meno abbienti, mediante l’ampliamento dell’offerta di alloggi a canone contenuto, il sostegno economico per i canoni di locazione e l’intervento per l’insorgere di imprevedibili esigenze abitative, secondo quanto previsto dalla legge regionale 28.11.2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica) e in attuazione dell’articolo 7 della presente legge.

 

2. La Regione sostiene le famiglie di nuova formazione e le giovani coppie mediante appropriate forme di supporto da definirsi nel piano triennale per l’edilizia residenziale e nei programmi operativi annuali di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 23/2003.

 

     Art. 10. (Diritto allo studio)

1. La Regione rispetta e garantisce la libertà di scelta e di educazione dei genitori, nonché la parità di trattamento tra gli utenti di scuole ed università pubbliche, statali e paritarie.

 

2. La Regione prevede strumenti tesi ad assicurare un effettivo diritto allo studio e la concreta possibilità di beneficiare del pluralismo delle offerte educative a partire dalla prima infanzia, ivi compresi contributi diretti alle famiglie, anche nella forma di buoni scuola, nonché servizi e supporti finalizzati all’abbattimento delle spese sostenute per la frequenza.

 

     Art. 11. (Interventi per l’inserimento e reinserimento lavorativo)

1. La Regione adotta misure per favorire le aziende pubbliche o private che assumono con contratto part-time persone con figli fino a tre anni di età e sostiene in via prioritaria l’inserimento lavorativo delle stesse.

 

2. La Regione promuove iniziative volte ad incentivare il reinserimento lavorativo del componente del nucleo familiare, che per compiti di assistenza nei confronti di minori o di cura nei confronti di persona non autosufficiente ha interrotto la precedente attività di lavoro.

 

3. La Regione favorisce inoltre il reinserimento lavorativo dei disoccupati con famiglia a carico.

 

4. Le iniziative di cui ai commi 2 e 3 consistono in:

 

a) attività sistematica d’informazione delle opportunità occupazionali esistenti tramite i servizi territoriali dedicati (Centri per l’impiego e Servizi accompagnamento lavoro);

 

b) programmi formativi specifici finalizzati al rientro nel mercato del lavoro;

 

c) riconoscimento di riserva significativa di posti, comunque non superiore al 15%, nei percorsi di formazione professionale nell’ambito delle politiche regionali della formazione.

 

5. La Regione favorisce con interventi economici la realizzazione di asili nido, anche con strutture presso le aziende, per favorire i genitori nell’attività lavorativa.

 

     Art. 12. (Sostegno all’adozione e all’affidamento familiare)

1. La Regione, nei limiti della propria competenza, al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori in Umbria in situazione di difficoltà o di abbandono e per tutelare il loro diritto alla famiglia, sostiene l’attività dei servizi territoriali e di tutti gli altri enti interessati negli adempimenti previsti dalle vigenti leggi in materia di adozione di minori e di affidamento familiare.

 

2. A tali fini la Regione:

 

a) sostiene i servizi e le équipe territoriali per l’adozione e promuove l’affidamento familiare mediante apposite linee guida;

 

b) promuove la collaborazione tra enti autorizzati e servizi pubblici, ai fini di un migliore inserimento dei minori nelle famiglie e nel contesto sociale, nonché ai fini della prevenzione dei fallimenti adottivi;

 

c) sostiene ed agevola le adozioni e gli affidamenti familiari di minori di età superiore ai 12 anni, con grave disabilità, con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

 

d) realizza un sistema di monitoraggio sul numero, sull’andamento e sulla gestione delle adozioni, degli affidamenti e sui minori fuori famiglia accolti in strutture residenziali.

 

     Art. 13. (Riconoscimento del lavoro di cura familiare)

1. La Regione riconosce e valorizza il lavoro di cura familiare non retribuito derivante da responsabilità familiari, per l’educazione dei figli o per la cura ed il sostegno dei membri della famiglia in situazione di non autosufficienza.

 

     Art. 14. (Associazioni “Banche del tempo”)

1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, facilitare l’utilizzo dei servizi, favorire la produzione di beni relazionali nella comunità incentivando le iniziative di espressioni organizzate delle persone che intendono scambiare parte del proprio tempo a favore della famiglia per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, la Regione favorisce la costituzione di associazioni denominate “Banche del tempo”.

 

2. Al fine di favorire e sostenere le attività di cui al comma 1, i Comuni possono realizzare e favorire la formazione di banche del tempo attraverso le seguenti modalità:

 

a) disponendo l’utilizzo di locali e l’accesso ad eventuali servizi;

 

b) assicurando o concorrendo all’organizzazione di attività di promozione, formazione e informazione;

 

c) stipulando convenzioni che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto in favore di genitori, famiglie e singoli cittadini. Tali prestazioni non devono costituire modalità di esercizio di attività istituzionali.

 

     Art. 15. (Coordinamento dei tempi della città)

1. I comuni, anche in forma associata, adottano piani territoriali degli orari, al fine di armonizzare i tempi delle città con le esigenze delle famiglie.

 

2. I piani di cui al comma 1 sono strumenti di carattere unitario per finalità e indirizzo, articolati in progetti, anche di carattere sperimentale, volti al coordinamento e all’armonizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, dei trasporti pubblici, delle attività culturali e di spettacolo, nonché alla promozione del tempo per fini di solidarietà sociale.

 

     Art. 16. (Associazionismo familiare)

1. In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 4, le associazioni familiari concorrono alla formazione degli strumenti di programmazione nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni regionali, nazionali e dell’Unione europea, secondo quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione).

 

2. La Regione favorisce e promuove le forme di associazionismo e autorganizzazione delle famiglie dirette a:

 

a) organizzare esperienze di mutualità nel lavoro di cura familiare;

 

b) realizzare interventi e servizi diretti a semplificare la vita quotidiana della famiglia;

 

c) realizzare attività informative per la famiglia sui servizi disponibili sul territorio e sulle esperienze di solidarietà familiare come l’adozione o l’affido, ovvero sugli interventi previsti dalla presente legge;

 

d) realizzare attività di formazione riguardanti le responsabilità familiari;

 

e) svolgere qualunque altra attività conforme alle finalità della presente legge.

 

     Art. 16 bis. (Clausola valutativa) [2]

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta gli effetti da essa prodotti nel migliorare le condizioni di vita delle famiglie e nel prevenire e alleviare situazioni di disagio.

2. La Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato d’attuazione e sull’efficacia della legge stessa. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni dettagliate, relativamente:

a) agli interventi per le famiglie vulnerabili, realizzati secondo quanto disposto dall’articolo 7;

b) agli interventi per le famiglie in condizione di grave disagio, secondo quanto disposto dall’articolo 8;

c) agli interventi per favorire l’accesso alla casa delle famiglie, secondo quanto disposto dall’articolo 9.

 

     Art. 17. (Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si provvede come segue:

 

a) per il finanziamento degli interventi dell’azione di sistema per le famiglie vulnerabili e più esposte al disagio ed al rischio di povertà di cui all’articolo 7, è autorizzata, per l’anno 2010, la spesa di euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali di cui alla legge 8.11.2000, n. 328;

 

b) al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 8, 9, 10 comma 2, 11, 12 e 13, si provvede con le risorse previste da specifiche leggi regionali di settore e/o dal POR FSE 2007/2013, con particolare riferimento alle disposizioni relative a servizi sociali, tutela della salute, non autosufficienza, politiche alloggiative, servizi socio-educativi prima infanzia, formazione, diritto allo studio e prestito sociale d’onore;

 

c) per gli interventi di cui agli articoli 14, 15 e 16, è autorizzata per l’anno 2010 la spesa di euro 100.000,00 con imputazione nel bilancio di previsione 2010 nella UPB 13.1.005 denominata “Interventi per l’espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali” (Cap. 2565 n.i. e 2566 n.i.). Alla relativa copertura si fa fronte con contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento della UPB 16.1.002 (Cap. 6100).

 

2. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa.


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 4 novembre 2011, n. 13, con la decorrenza ivi prevista all'art. 2.