Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.5 trasporti e viabilità |
Data: | 17/08/1979 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 7. (Ambito territoriale di programmazione) |
Art. 11. Criteri per il controllo di gestione e dei risultati. |
Art. 12. Gestione dei servizi. |
§ 4.5.23 - L.R. 17 agosto 1979, n. 44.
Normativa servizi pubblici di trasporto regionale.
(B.U. n. 40 del 22 agosto 1979).
NORME PROGRAMMATICHE
Artt. 1. - 3. [1]
PIANIFICAZIONE REGIONALE
Artt. 4. - 6. [2]
Art. 7. (Ambito territoriale di programmazione) [3]
1. Il territorio regionale coincide con l’unico bacino di traffico comprendente tutti i territori dei comuni della Regione ed è l’ambito in cui si programmano i servizi di trasporto pubblico regionale e locale.
Artt. 8. - 10. [4]
GESTIONE
Art. 11. Criteri per il controllo di gestione e dei risultati. [5]
Art. 12. Gestione dei servizi.
(Omissis) [6].
Per i servizi automobilistici affidati con concessioni provvisorie o definitive da Comuni o Consorzi a società cooperative ovvero a consorzi di autotrasportatori, è consentito utilizzare anche autobus di proprietà dei singoli soci delle cooperative o dei consorzi di autotrasportatori, previa immatricolazione dei veicoli in servizio di linea.
Artt. 13. - 20. [7]
[1] Articoli abrogati dall'art. 35 della
[2] Articoli abrogati dall'art. 35 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 40 della
[4] Articoli abrogati dall'art. 35 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 35 della
[6] Commi abrogati dall'art. 35 della
[7] Articoli abrogati dall'art. 35 della