§ 2.3.369 - L.R. 29 luglio 2022, n. 13.
Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022-2024.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:29/07/2022
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale.
Art. 2.  Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.
Art. 3.  Fondo di cassa inizio esercizio 2022.
Art. 4.  Autorizzazione al ricorso all'indebitamento. Modificazioni alla legge regionale 30 dicembre 2021, n. 19.
Art. 5.  Variazioni di bilancio.
Art. 6.  Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 7.  Riduzione e differimento Canone demaniale lacuale.
Art. 8.  Interventi per le cooperative e commercializzazione dei prodotti agricoli partecipate dalla Regione.
Art. 9.  Modificazioni alla legge regionale 18 dicembre 1996, n. 29.
Art. 10.  Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37.
Art. 11.  Acquisto di immobile sito in Via Plinio il Giovane, 11 a Terni.
Art. 12.  Concessione del diritto di superficie di aree di proprietà regionale per il completamento della Piastra Logistica di Terni-Narni.
Art. 13.  Istituzione Fondo per spese di progettazione.
Art. 14.  Contributo ai Comuni per i P.E.B.A.
Art. 15.  Integrazione autorizzazione di spesa articolo 5 legge regionale 8 marzo 2021, n. 4.
Art. 16.  Contributo a favore dell'Associazione "Laboratorio di diagnostica per i beni culturali".
Art. 17.  Contributo a favore della Fondazione "Perugia Musica Classica ONLUS".
Art. 18.  Contributo a favore del Teatro Lirico Sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto.
Art. 19.  Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive.
Art. 20.  Programma di sviluppo rurale 2014/2022 - Anticipazione fondi Agea.
Art. 21.  Modificazioni all'articolo 14 della legge regionale 12 aprile 2022, n. 6 e reviviscenza.
Art. 22.  Entrata in vigore.


§ 2.3.369 - L.R. 29 luglio 2022, n. 13.

Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022-2024.

(B.U. 1 agosto 2022, n. 38 - S.O.)

 

Art. 1. Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale.

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2022 approvato con legge regionale 30 dicembre 2021, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022-2024), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021 approvato dalla Giunta regionale. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2022, sono rappresentate nell'Allegato 1 alla presente legge.

 

     Art. 2. Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.

1. A seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021 da parte della Giunta regionale il disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, determinato dal debito autorizzato e non contratto, è quantificato in euro 69.805.351,77.

 

     Art. 3. Fondo di cassa inizio esercizio 2022.

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2022 è determinato in euro 504.619.436,85.

 

     Art. 4. Autorizzazione al ricorso all'indebitamento. Modificazioni alla legge regionale 30 dicembre 2021, n. 19.

1. All'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 19 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022-2024), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 l'importo di: "77.365.232,47" è sostituito dal seguente: "69.805.351,77";

b) al comma 2 gli importi di: "21.850.000,00", "15.930.000,00" e "10.500.000,00" sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: "29.876.892,91", "20.220.000,00" e "14.650.000,00".

 

     Art. 5. Variazioni di bilancio.

1. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 2022-2024 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle "2" e "3" allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

 

     Art. 6. Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2022-2024.

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono modificati gli allegati di cui all'articolo 2, comma 1, della L.R. n. 19/2021.

2. Sono pertanto approvati, ai sensi del comma 1, i seguenti allegati alla presente legge:

a) Tabella 2 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2022-2024 (Allegato 2);

b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2022- 2024 (Allegato 3);

c) Tabella 3 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2022-2024 (Allegato 4);

d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2022-2024 (Allegato 5);

e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato 6);

f) Tabella 4 - prospetto delle entrate assestate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2022-2024 (Allegato 7);

g) riepilogo generale delle entrate assestate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2022-2024 (Allegato 8);

h) Tabella 5 - prospetto delle spese assestate per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2022-2024 (Allegato 9);

i) riepiloghi generali delle spese assestate rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2022-2024 (Allegato 10);

j) quadro generale riassuntivo delle entrate assestate (per titoli) e delle spese assestate (per titoli) (Allegato 11);

k) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2022-2024 (Allegato 12);

l) prospetto aggiornato concernente la composizione per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato (Allegato 13);

m) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2022-2024 (Allegato 14);

n) prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 15);

o) nota integrativa all'Assestamento del bilancio 2022-2024 (Allegato 16);

p) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 17);

q) elenco aggiornato degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili (Allegato 18);

r) elenco variazioni delle spese a carattere continuativo autorizzate con il bilancio 2022-2024 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) (Allegato 19).

 

     Art. 7. Riduzione e differimento Canone demaniale lacuale.

1. Per l'annualità 2022 l'importo dei canoni di concessione dovuti dalle attività economiche, con esclusione di quelle senza scopo di lucro, per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, ai sensi del regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726 (Approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze), di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 (Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale) è ridotto della misura del trenta per cento nel rispetto della disciplina comunitaria in tema di aiuti di stato ed in particolare del regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis").

2. Il termine per il versamento del canone di cui al comma 1 è differito al 31 agosto 2022.

3. A ristoro delle minori entrate derivanti dalla riduzione dei canoni di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 65.179,01 a favore dell'Unione dei Comuni del Trasimeno, di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)) alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2022- 2024.

4. Al finanziamento della minore entrata per l'anno 2022 di euro 127,67 del Titolo 3, Tipologia 100, derivante dalla presente disposizione si fa fronte con pari riduzione degli stanziamenti 2022 della Missione 50, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2022-2024.

 

     Art. 8. Interventi per le cooperative e commercializzazione dei prodotti agricoli partecipate dalla Regione.

1. La Regione, ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali n. 229251 del 20 maggio 2022, ed in conformità con le previsioni della sezione 2.1. della Comunicazione C(2022)1890 final del 23 marzo 2022 relativa al "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", concede un aiuto alle cooperative agricole di cui è socio nell'esercizio del diritto di recesso dalla compagine societaria disposto in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

2. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo viene effettuata con i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione in coerenza con le previsioni normative di cui al comma 1.

3. Le entrate derivanti dall'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 1 dell'importo di euro 1.807.030,32 nell'anno 2022 sono iscritte al Titolo 5, Tipologia 400 "Altre entrate per riduzione di attività finanziarie" del Bilancio di previsione 2022-2024.

4. Per gli interventi di cui al comma 1, è autorizzata nell'esercizio 2022 la spesa di euro 1.278.846,74 alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 del Bilancio di previsione 2022-2024.

 

     Art. 9. Modificazioni alla legge regionale 18 dicembre 1996, n. 29.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1996, n. 29 (Disciplina della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (T.D.S.U.)), è sostituito dal seguente:

"1. La tassa regionale per il diritto allo studio è corrisposta alla Regione Umbria al momento dell'iscrizione, indipendentemente dai requisiti di esonero, secondo le modalità di pagamento al tempo vigenti.".

2. Il comma 3 dell'articolo 3 della L.R. 29/1996, è abrogato.

 

     Art. 10. Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37.

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), è inserito il seguente:

"7-bis. Per i comuni con popolazione pari o inferiore a 12.000 abitanti, ma superiore a 5.000 abitanti, i servizi minimi sono garantiti da servizi flessibili e/o a domanda, con modalità operative e tipologie di veicoli tali da minimizzare i costi e massimizzare la domanda da soddisfare. Per tali servizi, a ciascun comune non potrà essere riconosciuto un importo superiore ad euro 70.000,00.".

2. Al comma 8 dell'articolo 13 della L.R. 37/1998, le parole: "inferiore a 12.000" sono sostituite dalle seguenti: "pari o inferiore a 5.000".

 

     Art. 11. Acquisto di immobile sito in Via Plinio il Giovane, 11 a Terni.

1. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, è autorizzata ad acquistare il seguente immobile, di proprietà dell'Agenzia del Demanio, che verrà iscritto al patrimonio indisponibile della Regione, in quanto della specie di quelli indicati al terzo comma dell'articolo 826 del Codice Civile: immobile ubicato in Via Plinio il Giovane, 11 a Terni, distinto al catasto fabbricati: Fg. 110, p.lla 164, Sub. 17, p.lla 164, Sub. 9, p.lla 164, Sub. 13 e 155 graffate, ed al catasto terreni al Fg. 110, p.lla 164 e 155 da destinare a sedi di rappresentanza e uffici della Regione Umbria, al prezzo non superiore a euro 210.000,00, comprensivo delle imposte, tasse e oneri accessori relativi all'acquisto.

2. All'onere complessivo di cui al comma 1, si fa fronte con lo stanziamento previsto per l'esercizio 2022 alla Missione 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione", Programma 06 "Ufficio Tecnico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio di previsione 2022-2024.

 

     Art. 12. Concessione del diritto di superficie di aree di proprietà regionale per il completamento della Piastra Logistica di Terni-Narni.

1. Al fine di conseguire obiettivi di rilevante interesse regionale connessi al completamento della Piastra Logistica intermodale di Terni-Narni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., il diritto di superficie, a titolo gratuito, sia dell'area di proprietà regionale di circa mq. 73.688 sia di aree di proprietà di terzi da acquisire nei modi di legge di circa mq. 5.772 site in località Maratta Bassa nei Comuni di Terni e Narni.

2. Le aree di cui al comma 1 sono destinate a sede dell'infrastruttura ferroviaria e delle relative costruzioni accessorie, necessarie al fine di allacciare la Piastra Logistica intermodale di Terni-Narni alla linea ferroviaria Orte-Falconara.

3. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipulazione di una convenzione nella quale è previsto, altresì, che:

a) il superficiario si impegna a non mutare la destinazione delle aree di cui al comma 2;

b) il diritto di superficie dura fino alla data del 30 ottobre 2060;

c) alla scadenza del termine, il diritto di superficie si estingue e la Regione Umbria diventa, a titolo gratuito, proprietaria delle costruzioni e delle opere realizzate.

 

     Art. 13. Istituzione Fondo per spese di progettazione.

1. Ai fini dell'acquisizione di finanziamenti previsti dal PNRR, dal FSC 2021-2027 e dal POR FESR 2021-2027 o da parte di altri soggetti pubblici o privati, è istituito il fondo denominato: "Fondo per studi, indagini e progettazioni relativi ad opere pubbliche di interesse regionale" con una dotazione finanziaria per il 2022 di euro 700.000,00.

2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti dell'esercizio 2022 della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri Fondi", Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2022-2024.

3. La Giunta regionale, al fine di provvedere all'iscrizione in bilancio delle spese di cui al comma 1, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le conseguenti variazioni sia alla competenza che alla cassa mediante prelevamento dal Fondo di cui al presente articolo.

4. Per gli anni successivi, l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 118/2011.

 

     Art. 14. Contributo ai Comuni per i P.E.B.A.

1. Per l'esercizio finanziario 2022 è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 a titolo di contributo ai Comuni della Regione Umbria per la predisposizione, ovvero per l'aggiornamento, dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare l'ottanta per cento del costo da sostenere da parte dei Comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti e il sessanta per cento per quelli con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. In ogni caso, il contributo in favore di ogni singolo Comune non può superare euro 10.000,00 e l'ammontare complessivo dei contributi concessi non può essere superiore al limite di spesa autorizzato al comma 1.

3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui al comma 1 fino ad esaurimento delle risorse disponibili nell'esercizio.

4. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti dell'esercizio finanziario 2022 della Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2022-2024.

 

     Art. 15. Integrazione autorizzazione di spesa articolo 5 legge regionale 8 marzo 2021, n. 4.

1. La spesa autorizzata per l'anno 2022 per il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 marzo 2021, n. 4 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021-2023 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2021)), con la Tabella A allegata all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 18 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022)) è integrata per l'anno 2022 di euro 200.000,00.

2. La spesa di cui al comma 1 complessivamente autorizzata per l'anno 2022 dell'importo di euro 400.000,00 è destinata con la presente legge a spese di investimento e trova copertura negli stanziamenti della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 2 del Bilancio di previsione 2022-2024.

 

     Art. 16. Contributo a favore dell'Associazione "Laboratorio di diagnostica per i beni culturali".

1. Le autorizzazioni di spesa disposte all'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 2020, n. 12 (Assestamento del Bilancio di previsione 2020-2022 con modificazioni di leggi regionali) finalizzate all'erogazione di un contributo a favore dell'Associazione "Laboratorio di diagnostica per i beni culturali" di Spoleto sono integrate, nell'ambito della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2022-2024, di euro 20.000,00 per l'esercizio finanziario 2022.

 

     Art. 17. Contributo a favore della Fondazione "Perugia Musica Classica ONLUS".

1. Le autorizzazioni di spesa disposte all'articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) per il sostegno della Fondazione "Perugia Musica Classica ONLUS" sono integrate, nell'ambito della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2022-2024, di euro 180.000,00 per l'esercizio finanziario 2022.

 

     Art. 18. Contributo a favore del Teatro Lirico Sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto.

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 11 della L.R. 6/2018 per il sostegno del Teatro Lirico Sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto sono integrate, nell'ambito della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2022-2024, di euro 110.000,00 per l'esercizio finanziario 2022.

 

     Art. 19. Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive.

1. Per l'anno 2022 le risorse di cui all'articolo 6 della legge regionale 25 settembre 2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 legge di contabilità (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)) sono integrate di euro 1.500.000,00 da destinare al finanziamento delle spese per indennizzi a favore dei soggetti di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati).

2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura nell'ambito degli stanziamenti dell'esercizio finanziario 2022 della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2022-2024.

 

     Art. 20. Programma di sviluppo rurale 2014/2022 - Anticipazione fondi Agea.

1. È autorizzata, a titolo di anticipazione sui fondi rimborsabili da AGEA-OP, ai sensi del Reg. UE 1305/2013, per il finanziamento delle attività previste dal Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2022 (PSR) dove la Regione è beneficiario di misura e per l'attuazione della Misura 20 "Assistenza Tecnica", la spesa di complessivi euro 33.448.200,00 per l'esercizio 2024 di cui le spese per investimento ammontano ad euro 23.417.000,00.

2. La spesa e la relativa entrata per il rimborso da parte di AGEA delle spese anticipate sono rispettivamente iscritte alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca", Titoli 1 e 2 della spesa e al Titolo 3, Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" e Titolo 4, Tipologia 500 "Altre entrate in conto capitale" dell'entrata.

 

     Art. 21. Modificazioni all'articolo 14 della legge regionale 12 aprile 2022, n. 6 e reviviscenza.

1. Le lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 12 aprile 2022, n. 6 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni)), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa L.R. n. 6/2022. A decorrere dalla medesima data vigono i commi 1, 3 e 6 dell'articolo 26 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni).

2. Il comma 5-bis dell'articolo 26 della L.R. 31/2013, come inserito dall'articolo 14 della L.R. 6/2022 è sostituito dal seguente:

"5-bis. Per gli anni 2022 e successivi, l'entità della spesa per l'attuazione della presente legge è determinata annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed imputata alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità".

 

     Art. 22. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Allegati

(Omissis)