§ 4.5.97 - L.R. 3 aprile 2012, n. 5.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.5 trasporti e viabilità
Data:03/04/2012
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione del titolo della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37)
Art. 2.  (Modificazioni all’articolo 1)
Art. 3.  (Sostituzione dell’articolo 2)
Art. 4.  (Integrazione alla l.r. 37/1998)
Art. 5.  (Sostituzione dell’articolo 3)
Art. 6.  (Modificazioni all’articolo 4)
Art. 7.  (Sostituzione dell’articolo 5)
Art. 8.  (Integrazione alla l.r. 37/1998)
Art. 9.  (Sostituzione dell’articolo 7)
Art. 10.  (Sostituzione dell’articolo 8)
Art. 11.  (Abrogazione dell’articolo 9)
Art. 12.  (Abrogazione dell’articolo 10)
Art. 13.  (Modificazioni all’articolo 11)
Art. 14.  (Sostituzione dell’articolo 12)
Art. 15.  (Sostituzione dell’articolo 13)
Art. 16.  (Abrogazione dell’articolo 15)
Art. 17.  (Sostituzione dell’articolo 16)
Art. 18.  (Modificazione del Titolo III)
Art. 19.  (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 17)
Art. 20.  (Sostituzione dell’articolo 18)
Art. 21.  (Sostituzione dell’articolo 19)
Art. 22.  (Abrogazione dell’articolo 20)
Art. 23.  (Sostituzione dell’articolo 21)
Art. 24.  (Abrogazione dell’articolo 21 bis)
Art. 25.  (Sostituzione dell’articolo 22)
Art. 26.  (Modificazione e integrazione all’articolo 23)
Art. 27.  (Modificazioni e integrazioni all’articolo 24)
Art. 28.  (Integrazioni all’articolo 25)
Art. 29.  (Abrogazione dell’articolo 26)
Art. 30.  (Modificazione all’articolo 27)
Art. 31.  (Sostituzione dell’articolo 28)
Art. 32.  (Modificazione all’articolo 30)
Art. 33.  (Modificazioni all’articolo 31)
Art. 34.  (Modificazioni all’articolo 32)
Art. 35.  (Abrogazione dell’art. 33 bis)
Art. 36. 
Art. 37.  (Sostituzione dell’articolo 33 ter)
Art. 38.  (Norme finali e transitorie)
Art. 38 bis.  (Ulteriori disposizioni transitorie)
Art. 39.  (Compenso degli amministratori delle società del trasporto pubblico regionale e locale)
Art. 40.  (Modificazione della legge regionale 44/1979)


§ 4.5.97 - L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 (Normativa servizi pubblici di trasporto regionale).

(B.U. 5 aprile 2012, n. 15)

 

Art. 1. (Sostituzione del titolo della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37)

1. Il titolo della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 “Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422” è sostituito dal seguente: “Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422”.

 

     Art. 2. (Modificazioni all’articolo 1)

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 37/1998, dopo le parole: “trasporto pubblico” sono aggiunte le seguenti: “regionale e”.

2. Al comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 37/1998, dopo le parole: “n. 422” sono aggiunte le seguenti: “e sue successive modificazioni e integrazioni” e dopo le parole: “trasporto pubblico” sono aggiunte le seguenti: “regionale e”.

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 2)

1. L’articolo 2 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

(Principi programmatici regionali)

1. La Regione persegue lo sviluppo e il miglioramento del sistema del trasporto regionale, promuovendo interventi finalizzati al coordinamento dei modi di trasporto, alla realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative strutture, in armonia con i principi dello Statuto regionale e con i contenuti del piano urbanistico strategico territoriale.

2. La Regione per le finalità di cui al comma 1:

a) assicura un sistema integrato di trasporto capace di garantire il diritto dei cittadini alla mobilità, favorendo il superamento delle barriere che ne limitano l’accessibilità e assicurando idonee condizioni di servizi ai territori a domanda debole, ai territori montani e allo spazio rurale anche con sistemi alternativi a quelli definiti tradizionali, ivi compresi quelli previsti all’articolo 2 bis, comma 1, lettera b);

b) concorre alla realizzazione di un equilibrato sviluppo economico e sociale dell’intero territorio regionale, garantendo ai cittadini pari opportunità di spostamento e di accesso ai servizi ed ai luoghi di lavoro e di studio;

c) promuove un sistema di mobilità che, coerentemente con gli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente e della qualità della vita e nell’ambito di uno sviluppo ecosostenibile, individua misure per la riduzione dei gas serra e dell’inquinamento acustico, nonché per la progressiva conversione del modello incentrato sul veicolo privato a motore;

d) promuove lo sviluppo del trasporto regionale e locale anche attraverso l’incentivazione dell’aggregazione tra i soggetti pubblici e privati;

e) accantona annualmente una quota di risorse per incentivare ed attuare azioni di promozione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, compresi quelli sperimentali connessi ai servizi minimi. La Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL), disciplina con proprio atto le modalità per la gestione delle somme accantonate;

f) accantona annualmente una quota di risorse ai fini dell’erogazione di contributi ai comuni per l’applicazione di tariffe speciali, in favore di persone disabili nonché di categorie socialmente deboli, per l’accesso ai mezzi del trasporto pubblico regionale e locale. La Giunta regionale disciplina con regolamento le modalità per la gestione delle somme accantonate.”.

 

     Art. 4. (Integrazione alla l.r. 37/1998)

1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 37/1998 è inserito

il seguente:

“Art. 2 bis. (Definizione dei sistemi di trasporto)

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per sistema di trasporto pubblico regionale e locale tradizionale quello effettuato con treni, autobus, natanti, tranvie, filovie, metropolitane, nonché sistemi a fune su sede fissa, scale mobili, ascensori e tappeti mobili che abbiano particolare rilevanza sulla mobilità urbana, con conseguente riduzione degli altri sistemi di mobilità;

b) per sistema di trasporto pubblico regionale e locale non tradizionale quello effettuato con sistemi privati organizzati collettivi e non collettivi, quali car sharing, car pooling, bike sharing e simili.”.

 

     Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 3)

1. L’articolo 3 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

(Finalità)

1. La Regione disciplina il trasporto pubblico regionale e locale, effettuato con qualunque sistema e con qualsiasi modalità di trasporto ai sensi della presente legge, come esercizio unitario su base regionale. A tal fine:

a) promuove il miglioramento della mobilità urbana, da conseguire attraverso la valorizzazione e la qualificazione del trasporto pubblico, nonché il contenimento del traffico privato mediante l’offerta di altri sistemi di trasporto di adeguata efficacia temporale, tradizionali e non tradizionali anche a chiamata;

b) garantisce il miglioramento dell’offerta della mobilità extraurbana, anche tramite l’integrazione tra i diversi sistemi di trasporto, tradizionali e non tradizionali anche a chiamata;

c) individua modalità particolari di espletamento dei servizi di linea, che possono essere espletati dalle imprese che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada;

d) promuove, per gli abitanti di isola Maggiore, gli adeguati collegamenti con le sponde del lago Trasimeno;

e) determina, con il concorso degli enti locali, il livello dei servizi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini;

f) promuove l’economicità, l’efficienza e l’efficacia nella gestione dei servizi, garantendone adeguati livelli di qualità e sicurezza;

g) regola l’esercizio del trasporto pubblico regionale e locale mediante contratti di servizio e criteri di trasparenza, di economicità ed efficienza al fine di assicurare una piena corrispondenza fra oneri e risorse disponibili al netto dei proventi tariffari;

h) promuove ed incentiva l’integrazione tariffaria fra modi, tipi e vettori del trasporto pubblico regionale e locale; promuove, altresì, forme di tariffazione agevolata in favore di persone disabili, categorie socialmente deboli e studenti;

i) assicura il monitoraggio della mobilità regionale, garantendo l’accesso alle informazioni agli enti locali, alle aziende e agli utenti del trasporto pubblico nel rispetto della normativa vigente;

l) coordina, attraverso specifici studi ed atti previsti dalla normativa vigente, le politiche di pianificazione del territorio con quelle dei trasporti;

m) coordina, attraverso l’Osservatorio della mobilità di cui all’articolo 33, coinvolgendo direttamente gli enti locali e le aziende del trasporto, i flussi di informazioni relativi alla gestione dell’offerta e della domanda;

n) promuove e sostiene l’informazione per il sistema mobilità (infomobilità) e favorisce ogni forma di pubblicità finalizzata a rendere semplice ed immediato l’accesso ai sistemi di trasporto pubblico regionale e locale;

o) promuove ogni forma di lotta all’evasione del pagamento dei titoli di viaggio.”.

 

     Art. 6. (Modificazioni all’articolo 4)

1. La rubrica dell’articolo 4 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente: “Trasporto pubblico regionale e locale”.

2. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 37/1998, dopo le parole: “trasporto pubblico” sono aggiunte le seguenti: “regionale e”.

3. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 37/1998 è abrogata.

 

     Art. 7. (Sostituzione dell’articolo 5)

1. L’articolo 5 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Servizi ferroviari e di autotrasporto)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e amministrazione inerenti i servizi ferroviari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo e all’articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e sue successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Giunta regionale affida la gestione dei servizi, regolando il rapporto con contratti di servizio ai sensi della normativa vigente.

3. I servizi su gomma interferenti con quelli ferroviari non sono consentiti. Sono considerati interferenti quelli che hanno orari simili di partenza e di arrivo e seguono prevalentemente lo stesso percorso. Qualora l’utenza media servita in via ordinaria dal servizio ferroviario, monitorata per un periodo significativo, risulti inferiore ai trenta passeggeri, può essere consentito il servizio con autobus in sostituzione al treno.

4. L’applicazione del comma 3 e le relative procedure di valutazione e monitoraggio sono disciplinate nell’atto di indirizzo di cui all’articolo 21.”.

 

     Art. 8. (Integrazione alla l.r. 37/1998)

1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 37/1998 è inserito il seguente:

“Art. 5 bis. (Gestione dei servizi ferroviari)

1. Il gestore dei servizi ferroviari di cui all’articolo 8 del decreto legislativo può gestire i servizi di trasporto e l’infrastruttura ed è tenuto a separare, sul piano della contabilità:

a) le attività relative all’esercizio dei servizi di trasporto da quelle della gestione dell’infrastruttura ferroviaria;

b) la gestione dei servizi ferroviari da quella dei servizi su gomma.”.

 

     Art. 9. (Sostituzione dell’articolo 7)

1. L’articolo 7 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Definizione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma e su ferro)

1. I servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma sono classificati in:

a) urbani;

b) extraurbani;

c) interregionali.

2. Sono servizi urbani di cui al comma 1, lettera a), quelli:

a) svolti nell’ambito dei centri abitati senza soluzione di continuità abitativa e con frequenti fermate;

b) che collegano più centri abitati, collocati all’interno dello stesso comune, con brevi percorsi e frequenti fermate;

c) che collegano in modo diretto i centri abitati del comune con lo scalo ferroviario o con l’aeroporto regionale, anche se situati nei comuni limitrofi, o con altre origini e destinazioni situate nell’ambito del territorio comunale.

3. Ai sensi del presente articolo, per “centro abitato” si intende quello definito dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

4. Sono servizi extraurbani di cui al comma 1, lettera b) quelli che collegano il territorio delle due province e in modo continuativo il territorio di due o più comuni o i comuni con il capoluogo di provincia, con lo scalo ferroviario e con l’aeroporto regionale.

5. Sono servizi di linea interregionali di cui al comma 1, lettera c) quelli che collegano il territorio della Regione con quello di una regione limitrofa.

6. I collegamenti presso gli scali ferroviari e gli aeroporti sono garantiti nei limiti degli orari dei servizi stessi.

7. I servizi di trasporto pubblico regionale e locale su ferro sono classificati metropolitani quando uniscono le stazioni ubicate nello stesso comune e possono unire altresì le stazioni del comune limitrofo.

8. I servizi di trasporto pubblico su ferro sono classificati regionali quando uniscono le città della Regione tra loro e le città medesime con Firenze, Roma e Ancona.”.

 

     Art. 10. (Sostituzione dell’articolo 8)

1. L’articolo 8 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

(Ambiti di traffico)

1. Per ambito di traffico si intende l’intero territorio regionale, che coincide con il bacino unico regionale, nel quale si svolgono i servizi di trasporto che collegano i centri abitati della Regione.

2. Nell’ambito di traffico di cui al comma 1 viene definita unitariamente la rete integrata dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale effettuati con qualsiasi modalità e con qualsiasi mezzo ai sensi della presente legge.

3. Per ambito di traffico interregionale si intende l’intero territorio regionale e quello delle regioni limitrofe nel quale si svolgono i servizi che collegano le stesse con i centri abitati della Regione.”.

 

     Art. 11. (Abrogazione dell’articolo 9)

1. L’articolo 9 della l.r. 37/1998 è abrogato.

 

     Art. 12. (Abrogazione dell’articolo 10)

1. L’articolo 10 della l.r. 37/1998 è abrogato.

 

     Art. 13. (Modificazioni all’articolo 11)

1. Il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione approva il Piano regionale dei trasporti, anche al fine di realizzare l’integrazione fra i sistemi di trasporto su sede fissa sia ferroviari sia non ferroviari, su gomma e lacuali di cui all’articolo 2 bis, comma 1, lettera a) e quelli definiti all’articolo 2 bis, comma 1, lettera b), nonché quelli aerei, tenendo anche conto delle relative infrastrutture. Tale Piano, nel rispetto delle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità, configura un sistema coordinato dei trasporti, in conformità ai principi e alle scelte del piano urbanistico strategico territoriale, degli atti di programmazione della Regione e della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 (Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l’attuazione dei relativi interventi) e sue successive modificazioni ed integrazioni.”.

2. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente:

“e) stabilisce gli indirizzi per l’elaborazione e il coordinamento del Piano di bacino di cui all’articolo 12 e dei piani e programmi di cui all’articolo 13;”.

3. Alla lettera e bis) del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 37/1998, dopo la parola: “criteri” è aggiunta la parola: “generali” e le parole: “16 del D.Lgs. n. 422/1997” sono sostituite dal seguente numero: “21”;

4. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente:

“h) stabilisce i criteri per l’individuazione dei territori a domanda debole, dei territori montani e degli spazi rurali, definendo anche i sistemi di trasporto in relazione alla domanda di mobilità;”.

5. Dopo la lettera n) del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 37/1998 è inserita la seguente:

“n-bis) individua ulteriori comuni oltre a quelli previsti dall’articolo 36, comma 1 del d.lgs. 285/1992 che devono approvare i Piani urbani del traffico;”.

6. La lettera o) del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente:

“o) definisce i parametri attraverso i quali ripartire le risorse finanziarie disponibili per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale tra cui in particolare la domanda effettiva di mobilità dei cittadini ed il livello di utilizzo del trasporto pubblico;”.

7. Alla lettera o-bis) del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 37/1998 dopo la parola: “all’interno” sono aggiunte le seguenti: “delle strutture regionali e” .

8. Il comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“4. Il Piano regionale dei trasporti è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ha validità di dieci anni e viene aggiornato, alla scadenza del Piano di bacino, con le stesse modalità previste per l’approvazione. Il Piano regionale dei trasporti resta valido fino all’approvazione del Piano successivo.”.

 

     Art. 14. (Sostituzione dell’articolo 12)

1. L’articolo 12 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 12

(Piano di bacino)

1. Il Piano di bacino è lo strumento per la programmazione, la pianificazione e l’organizzazione dei servizi di trasporto pubblico, il cui schema è predisposto in collaborazione tra Regione, province e Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), con le modalità di confronto stabilite preventivamente con atto della Giunta regionale. Il Piano di bacino è elaborato in conformità agli indirizzi contenuti nel Piano regionale dei trasporti di cui all’articolo 11 al fine di garantire il coordinamento tra i servizi erogati.

2. Il Piano di bacino è approvato mediante accordo di programma ed è sottoscritto dalla Regione e dalle province. In caso di mancato accordo, il Piano è approvato dalla Regione.

3. Il Piano di bacino ha validità sei anni e viene aggiornato ogni tre anni, con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2. Il Piano di bacino resta valido fino all’approvazione del Piano successivo.

4. Il Piano in particolare:

a) determina l’integrazione tra le diverse modalità di trasporto, privilegiando quelle a minor impatto ambientale, con particolare riferimento ai sistemi di trasporto su sede fissa sia ferroviari che non ferroviari, privilegiando la trazione elettrica, per migliorare l’organizzazione qualitativa e quantitativa dell’offerta di servizi e incentivare l’uso del mezzo di trasporto collettivo;

b) individua i fabbisogni di mobilità delle persone con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche;

c) individua i servizi di cui all’articolo 7, identificando esattamente quelli minimi;

d) individua i territori a domanda debole, i territori montani e gli spazi rurali, con il conseguente adeguamento dell’offerta dei servizi di trasporto e indica le modalità per l’effettuazione degli stessi anche in conformità all’articolo 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo;

e) stabilisce il programma dei servizi di cui all’articolo 7;

f) individua gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico regionale e locale;

g) definisce, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera b) del decreto legislativo, le modalità di servizio che, assicurando la fornitura di servizi sufficienti, in condizioni analoghe, comportano il minimo costo per la collettività, tenuto conto anche dei costi esterni quali, la congestione del traffico e l’inquinamento acustico ed atmosferico;

h) individua interventi specifici per la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria in ottemperanza all’articolo 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

i) individua gli eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi di cui all’articolo 21;

l) assicura l’integrazione fra i sistemi di trasporto garantendo, in particolare, servizi di adduzione a quelli ferroviari e a tutti gli altri su sede fissa e garantendo comunque la qualità del servizio;

m) individua ed elimina i servizi su gomma interferenti con quelli su sede fissa;

n) individua i servizi che possono essere esercìti con modalità più flessibili e con mezzi meno ingombranti ed inquinanti, nonché più economici, in relazione alla domanda di mobilità da soddisfare.

5. I servizi aggiuntivi di cui al comma 4, lettera i) non sono finanziati con il fondo regionale trasporti.”.

 

     Art. 15. (Sostituzione dell’articolo 13)

1. L’articolo 13 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

(Pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale nei comuni)

1. I comuni, in attuazione della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999), approvano i piani urbani della mobilità che integrano i piani urbani del traffico di cui all’articolo 36 del d.lgs. 285/1992 e all’articolo 11, comma 2, lettera n bis) della presente legge ed individuano gli interventi per favorire il trasporto pubblico locale.

2. Il Piano urbano della mobilità è approvato dal comune previa conferenza dei servizi, che verifica la congruenza del medesimo, rispetto al Piano di bacino. Alla conferenza partecipano la Regione, le province ed i comuni limitrofi, anche al fine di garantire il coordinamento e l’intermodalità tra i diversi sistemi di trasporto.

3. I piani urbani della mobilità in particolare:

a) individuano i territori a domanda debole, i territori montali e gli spazi rurali, con il conseguente adeguamento dell’offerta dei servizi di trasporto, nonché le modalità per l’effettuazione dei servizi anche in conformità all’articolo 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo;

b) individuano gli interventi sulle infrastrutture e sui sistemi di controllo del traffico per adeguarli alle esigenze del trasporto pubblico locale;

c) individuano, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera b) del decreto legislativo, le modalità di servizio che, assicurando la fornitura di servizi sufficienti, in condizioni analoghe, comportino il minimo costo per la collettività, tenuto conto anche dei costi esterni, quali la congestione del traffico e l’inquinamento acustico ed atmosferico;

d) individuano interventi specifici per la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria

e sensoriale, in ottemperanza all’articolo 26 della l. 104/1992;

e) individuano gli eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi di cui all’articolo 21, con oneri a carico dei bilanci comunali;

f) contengono la rete dei servizi compresi nell’ambito di traffico di cui all’articolo 8, comma 2 ricadenti all’interno del territorio comunale ed i relativi programmi dei servizi.

4. La Regione e le province promuovono specifiche intese fra i comuni che approvano il Piano urbano del traffico al fine di una programmazione integrata dei servizi di trasporto pubblico locale.

5. Il Piano urbano del traffico e il Piano urbano della mobilità sono redatti in conformità agli indirizzi contenuti nel Piano regionale dei trasporti di cui all’articolo 11 e devono essere coerenti con il Piano di bacino di cui all’articolo 12.

6. La Regione finanzia i servizi minimi inseriti nel Piano urbano del traffico e nel Piano urbano della mobilità coerenti con il Piano di bacino.

7. I comuni con popolazione superiore a 12.000 abitanti predispongono il programma dei servizi minimi urbani che rientrano nel fondo regionale dei trasporti, nei limiti delle disponibilità del medesimo. La Regione finanzia i servizi minimi indicati nel programma stesso che risultano coerenti con il Piano di bacino.

8. Per i comuni con popolazione inferiore a 12.000 abitanti, i servizi minimi sono garantiti dai servizi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) o da quelli definiti all’articolo 2 bis, comma 1, lettera b).

9. La popolazione è determinata in base ai dati ISTAT pubblicati più recenti.

10. I piani e i programmi di cui al presente articolo devono inoltre:

a) assicurare l’integrazione fra le reti di trasporto garantendo, in particolare servizi di adduzione a quelli ferroviari e a tutti gli altri su sede fissa;

b) individuare ed eliminare i servizi su gomma, interferenti con quelli su sede fissa;

c) determinare i fabbisogni di mobilità delle persone con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche;

d) individuare i servizi che possono essere esercìti con modalità più flessibili e con mezzi meno ingombranti ed inquinanti, nonché più economici, in relazione alla domanda di mobilità da soddisfare.”.

 

     Art. 16. (Abrogazione dell’articolo 15)

1. L’articolo 15 della l.r. 37/1998 è abrogato.

 

     Art. 17. (Sostituzione dell’articolo 16)

1. L’articolo 16 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

(Investimenti)

1. La Giunta regionale, relativamente ai mezzi di trasporto, approva specifici atti finalizzati ad individuare:

a) i mezzi per il trasporto su gomma o su ferro, anche con alimentazione non convenzionale, finalizzati ad assicurare la completa mobilità dei cittadini, compresi quelli a ridotta capacità motoria e sensoriale;

b) le risorse finanziarie necessarie e la loro fonte di finanziamento;

c) i soggetti assegnatari dei mezzi di trasporto;

d) le garanzie che i soggetti assegnatari dei mezzi di trasporto devono fornire agli enti erogatori del finanziamento pubblico anche se parziale.

2. La Giunta regionale nella predisposizione degli atti di cui al comma 1 tiene conto delle seguenti priorità:

a) investimenti che riducono al minimo l’impatto ambientale e la congestione del traffico ivi compresi quelli mirati alla prevenzione dell’inquinamento;

b) investimenti che determinano il maggiore cofinanziamento;

c) investimenti per favorire la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria e sensoriale.

3. La Giunta regionale accantona annualmente una quota di risorse finalizzata ad investimenti mirati al miglioramento dell’accesso e alla fruizione del trasporto. La Giunta regionale disciplina con regolamento le modalità per la gestione delle somme accantonate.”.

 

     Art. 18. (Modificazione del Titolo III)

1. La rubrica del Titolo III “Funzioni, competenze e organizzazione dei servizi di TPL” è sostituita dalla seguente: “Funzioni e organizzazione dei servizi di TPRL”.

 

     Art. 19. (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 17)

1. La rubrica dell’articolo 17 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente: “Funzioni della Regione”.

2. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 37/1998, dopo la parola: “programmazione” è aggiunta la seguente: “e amministrazione”.

3. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 37/1998, le parole: “del piano urbanistico territoriale” sono sostituite dalle seguenti: “dei Piani e della programmazione regionale” ed al termine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: “, previa acquisizione del parere del CAL, con particolare riferimento alla lettera e-bis del comma 2 dell’articolo 11”.

4. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 37/1998 è abrogata.

5. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente:

“c) ripartisce le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei servizi minimi con l’atto di indirizzo di cui all’articolo 21, tenendo anche conto delle misure per favorire la crescita delle risorse umane e strumentali e lo sviluppo degli strumenti gestionali delle strutture regionali e degli enti locali concedenti, previste nel piano regionale dei trasporti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera o bis);”.

6. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 37/1998 è inserita la seguente:

“c bis) ripartisce il fondo regionale trasporti di cui all’articolo 32 sulla base del piano regionale dei trasporti e sul piano di bacino;”.

7. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente:

“d) svolge le funzioni di programmazione e amministrazione relative ai servizi di trasporto su gomma di gran turismo e di interesse interregionale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), approvando anche il programma dei servizi interregionali che deve essere coerente con gli altri servizi offerti;”.

8. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente:

“e) svolge le funzioni di programmazione e di amministrazione relative ai servizi ferroviari, approvando anche il programma dei servizi che deve essere coerente con gli altri servizi offerti e con le infrastrutture ferroviarie;”.

9. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente:

“f) individua i criteri per determinare i servizi minimi;”.

10. Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 37/1998 è inserita la seguente:

“g bis) affida i servizi compresi quelli provinciali e comunali in accordo rispettivamente con la provincia ed il comune interessato e stipula i relativi contratti. I contratti sono rispettivamente sottoscritti dalla Regione e dagli enti locali, quando il bando prevede servizi posti in gara, in capo a questi soggetti;”.

11. La lettera i bis) del comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 37/1998 è abrogata.

12. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 37/1998 è inserito il seguente:

“2 bis. La Regione finanzia i servizi minimi. Eventuali servizi aggiuntivi sono a carico dei bilanci degli enti locali.”.

13. Al comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 37/1998, le parole: “e b) e la Giunta regionale quelle di cui al comma 2, lettere c), d), e), f), g), h), i) ed i bis)” sono soppresse.

 

     Art. 20. (Sostituzione dell’articolo 18)

1. L’articolo 18 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 18

(Funzioni delle province)

1. Sono delegate alle province di Perugia e Terni, che le esercitano d’intesa, attraverso accordo di programma, le seguenti funzioni:

a) predisposizione e approvazione in collaborazione con la Regione ed ANCI del Piano di bacino secondo le modalità previste all’articolo 12;

b) approvazione del programma dei servizi di cui all’articolo 12, comma 4, lettera e), compresi i servizi lacuali e da svolgere sui territori a domanda debole sui territori montani e sugli spazi rurali, che devono essere congruenti con gli altri servizi offerti;

c) svolgimento di funzioni in materia sanzionatoria relative ai compiti conferiti con la presente legge;

d) svolgimento delle funzioni relative all’accertamento di cui all’articolo 5, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell’ubicazione delle fermate;

e) rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 82 e 87 del d.lgs. 285/1992;

f) svolgimento delle funzioni amministrative relative all’esercizio dei servizi extraurbani su gomma;

g) partecipazione al funzionamento dell’Osservatorio di cui all’articolo 33, fornendo dati sulla mobilità e sui servizi programmati e concessi con particolare riferimento al monitoraggio delle frequentazioni distinte per linea e per corsa;

h) definizione dei servizi minimi sulla base di quanto stabilito all’articolo 21.

2. Le province vigilano sulla regolarità dell’esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati conseguiti nella gestione del medesimo e inviano semestralmente alla Regione i risultati della rendicontazione relativa ai contratti di servizio.

3. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni:

a) l’istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi con oneri finanziari a carico del proprio bilancio o, previa intesa, in cofinanziamento con i comuni;

b) i compiti amministrativi e le funzioni nel settore del trasporto lacuale ivi compresi:

1) la concessione di autostazioni di servizio di linea;

2) l’autorizzazione al pilotaggio, il rilascio del titolo abitativo all’uso dell’area demaniale dei porti lacuali e le concessioni per l’occupazione e l’uso di aree e di altri beni nelle zone portuali, la rimozione di materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilità nonché le funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna, il noleggio da banchina e i servizi pubblici di traino;

c) verifiche e rilascio di autorizzazioni all’esercizio per i servizi di competenza in materia di impianti fissi, quali tranvie, filovie, metropolitane, scale mobili, ascensori, tappeti mobili e linee automobilistiche compresi i servizi sostitutivi.”.

 

     Art. 21. (Sostituzione dell’articolo 19)

1. L’articolo 19 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 19

(Funzioni dei comuni)

1. Sono delegate al comune le funzioni di programmazione e amministrazione relative ai servizi di trasporto comunale ed al territorio di competenza, nelle forme e con le modalità di cui alla presente legge.

2. In particolare i comuni:

a) predispongono, per i servizi aggiuntivi, il programma dei servizi che deve risultare congruente con i contenuti del Piano di bacino;

b) espletano, in qualità di stazione appaltante, le procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi aggiuntivi di propria competenza, stipulando i relativi contratti di servizio, qualora non abbiano aderito alla gara esperita dalla Regione;

c) predispongono servizi destinati alla mobilità delle persone a ridotta capacità motoria e sensoriale di cui all’articolo 26, comma 3 della l. 104/1992 e svolgono le funzioni amministrative per la relativa gestione;

d) predispongono i servizi da svolgere sui territori a domanda debole, sui territori montani e sugli spazi rurali anche in ottemperanza a quanto contenuto nell’articolo 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo;

e) contribuiscono al funzionamento dell’Osservatorio di cui all’articolo 33, fornendo dati sulla mobilità e sui servizi programmati e concessi, con particolare riferimento alle frequentazioni distinte per linea e per corse;

f) erogano il corrispettivo previsto dai contratti di servizio per i servizi aggiuntivi;

g) svolgono le funzioni in materia sanzionatoria relativamente a quelle conferite con la presente legge;

h) rilasciano l’autorizzazione di cui agli articoli 82 e 87 del d.lgs. 285/1992;

i) svolgono le funzioni relative all’accertamento di cui all’articolo 5, ultimo comma del d.p.r. 753/1980, relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell’ubicazione delle fermate.

3. I comuni vigilano sulla regolarità, sulla qualità e sui risultati del servizio e inviano alle province e all’Osservatorio della mobilità di cui all’articolo 33 i dati ed i risultati della rendicontazione annuale previsti dai contratti di servizio, necessari per le finalità istituzionali dei rispettivi enti.

4. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni:

a) la predisposizione e l’approvazione, con le modalità previste all’articolo 13, dei piani e programmi comunali, congruenti con gli altri piani e programmi di trasporto pubblico, regionali e provinciali;

b) l’istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi con oneri finanziari a carico del proprio bilancio o, previa intesa, in cofinanziamento con la provincia, congruenti con gli altri servizi di trasporto pubblico.”.

 

     Art. 22. (Abrogazione dell’articolo 20)

1. L’articolo 20 della l.r. 37/1998 è abrogato.

 

     Art. 23. (Sostituzione dell’articolo 21)

1. L’articolo 21 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 21

(Criteri per la determinazione dei servizi minimi)

1. I criteri per determinare i servizi minimi di cui all’articolo 17, comma 2, lettera f) sono individuati, prima della scadenza del contratto di servizio stipulato ai sensi dell’articolo 23, con un atto di indirizzo della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sulla base dei criteri generali di cui all’articolo 11, comma 2, lettera e-bis, tenendo conto della consistenza della domanda di mobilità dei cittadini e della necessità di:

a) collegare i nuclei e i centri abitati alla rete dei principali servizi amministrativi, sociosanitari, culturali, tenendo anche conto di quanto disposto all’articolo 15 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi degli interventi a favore della famiglia), nonché garantire il pendolarismo lavorativo e scolastico, assicurando idonea accessibilità a tutti i cittadini che si trovano nel territorio della Regione;

b) ridurre, nelle aree per la residenza e per gli insediamenti produttivi, la congestione del traffico e dell’inquinamento da emissioni;

c) assicurare la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria e sensoriale;

d) utilizzare le forme di trasporto che maggiormente valorizzano le qualità naturali e storico culturali del territorio regionale;

e) assicurare la mobilità degli studenti.

2. Con l’atto di cui al comma 1 la Giunta regionale esercita un ruolo di coordinamento in merito ai contenuti sostanziali da inserire nei documenti di gara afferenti i servizi minimi e stabilisce le modalità per la determinazione dei servizi interferenti di cui all’articolo 5, comma 3.”.

 

     Art. 24. (Abrogazione dell’articolo 21 bis)

1. L’articolo 21 bis della l.r. 37/1998 è abrogato.

 

     Art. 25. (Sostituzione dell’articolo 22)

1. L’articolo 22 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 22

(Procedure e modalità per l’affidamento dei servizi)

1. I servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono affidati mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente e tenendo conto della qualità del servizio offerto determinata secondo criteri individuati nello schema di bando di gara e nel capitolato d’appalto di cui all’articolo 23.

2. L’eventuale sub-affidamento dei servizi è autorizzato dall’ente concedente sentite le organizzazioni sindacali.

3. L’impresa affidante stabilisce un corrispettivo per il servizio sub-affidato non inferiore a quello stabilito dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Tale corrispettivo è inserito nell’autorizzazione di cui al comma 2.

4. L’affidatario resta comunque unico responsabile del servizio. In caso di decadenza o di revoca dell’affidamento viene meno contestualmente il sub-affidamento, senza il riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte dell’ente affidante.

5. L’ente concedente verifica che l’impresa sub30 affidataria sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Per il settore della gomma il possesso dei requisiti è in particolare riferito all’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada e alla applicazione per le singole tipologie di servizi, dei rispettivi livelli di contrattazione collettiva nazionale e aziendale sottoscritta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

6. L’autorizzazione di cui al comma 2 è revocata qualora l’impresa sub-affidataria perda i requisiti previsti dalla normativa vigente e, per il settore della gomma, quando non rispetti in particolare:

a) i livelli di contrattazione collettiva nazionale e aziendale sottoscritta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

b) le norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone e quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità, la qualità del servizio;

c) le norme vigenti in materia di versamenti obbligatori previdenziali e assicurativi relativi al personale;

d) la normativa sociale europea con particolare riferimento ai tempi di guida e di riposo;

e) le norme in materia di sicurezza, salute e igiene dei lavoratori, nell’espletamento delle loro mansioni e compiti.”.

 

     Art. 26. (Modificazione e integrazione all’articolo 23)

1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 37/1998, dopo le parole: “i contratti di servizio regolano” sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto della normativa statale” e dopo le parole: “trasporto pubblico” sono aggiunte le seguenti: “regionale e”.

2. Il comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“4. Al fine di uniformare l’azione amministrativa la Giunta regionale approva gli schemi per i contratti di servizio, per i bandi di gara e per i capitolati di appalto, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e fino all’adozione degli schemi di cui all’articolo 64 del d.lgs. 163/2006 e di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici).”.

 

     Art. 27. (Modificazioni e integrazioni all’articolo 24)

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente:

“a) il periodo di validità di almeno sei anni e comunque non superiore a quello fissato dai regolamenti comunitari;”.

2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente:

“d) i casi in cui può o deve essere variato e/o adeguato il programma di esercizio;”.

3. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 37/1998, la parola: “impegno” è sostituita dalla seguente: “obbligo”.

4. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 37/1998 è inserita la seguente:

“e bis) l’obbligo dell’affidatario del rispetto delle norme sulla salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;”.

5. La lettera p bis) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 37/1998 è abrogata.

6. Dopo la lettera r) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 37/1998 sono inserite le seguenti:

“r bis) l’obbligo di verificare con idonei strumenti di rilevazione a bordo la non evasione dei titoli di viaggio;

r ter) l’obbligo di applicazione, nell’intero bacino di traffico, del sistema tariffario integrato di cui all’articolo 28.”.

7. L’alinea del comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente:

“2. L’affidatario è tenuto a:”.

8. La lettera b ter) del comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 37/1998 è abrogata.

9. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 37/1998 dopo le parole: “contratti collettivi” sono aggiunte le seguenti: “nazionali ed aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.

10. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente:

“f) ad adottare la carta sulla qualità dei servizi di cui al dir.P.C.M. 27 gennaio 1994 (Principi sull’erogazione dei servizi pubblici) e rispettare i contenuti del comma 461 dell’articolo 2 della l. 244/2007;”.

11. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 37/1998 sono aggiunte le seguenti:

“f bis) fornire alla Regione e agli enti affidanti i dati relativi all’esercizio dei servizi, con particolare riferimento ad eventuali sistemi di localizzazione delle flotte, per l’elaborazione di indici di regolarità/puntualità dei servizi, nonché per la verifica di tutti i parametri contrattuali;

f ter) a predisporre piani di emergenza da utilizzare in casi di avverse condizioni meteorologiche straordinarie e calamità naturali, d’intesa con la Protezione Civile regionale, sulla base di apposita convenzione;”.

12. I commi 3, 5 e 6 dell’articolo 24 della l.r. 37/1998 sono abrogati.

13. Il comma 7 dell’articolo 24 della l.r. 37/1998 è così sostituito:

“7. Per ricavi di traffico si intendono i ricavi derivanti dai titoli di viaggio venduti, dalla pubblicità sui mezzi di trasporto e i contributi versati dagli enti a compensazione di tariffe agevolate o di mancati adeguamenti tariffari.”.

 

     Art. 28. (Integrazioni all’articolo 25)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 37/1998, dopo le parole: “aziendali in essere” sono aggiunte le seguenti: “, senza periodo di prova per il personale esistente nell’organico dell’impresa cessante in armonia con quanto previsto dall’articolo 4 del d.l. 138/2011 come modificato dal d.l. 1/2012 e salvo il periodo necessario per il compimento del periodo di prova non maturato”.

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 37/1998 è inserita la seguente:

“b bis) la disciplina dei beni immobili della linea ferroviaria Terni - Sansepolcro e della diramazione Ponte San Giovanni - S. Anna di proprietà regionale è stabilita dalla normativa vigente in materia, dal programma di politica patrimoniale della Regione e dalle concessioni e/o contratti fra la Regione e il soggetto titolare della gestione dell’infrastruttura;”.

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 37/1998 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il materiale rotabile assegnato a vario titolo alla società di gestione dei servizi regionali torna nella disponibilità della Regione o in quella del nuovo aggiudicatario del servizio di trasporto pubblico, quando, a seguito di gara ad evidenza pubblica, il precedente gestore non risulta assegnatario della nuova aggiudicazione. Il rapporto è regolato con il contratto di programma e con il bando di gara ad evidenza pubblica.”.

 

     Art. 29. (Abrogazione dell’articolo 26)

1. L’articolo 26 della l.r. 37/1998 è abrogato.

 

     Art. 30. (Modificazione all’articolo 27)

1. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 37/1998, le parole: “negli articoli 2, 3 e 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/C.E.E., così come modificato dal regolamento 1893/91/C.E.E.,” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento CE 1370/2007”.

 

     Art. 31. (Sostituzione dell’articolo 28)

1. L’articolo 28 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 28

(Sistema tariffario integrato)

1. La Giunta regionale promuove l’istituzione di un sistema tariffario integrato che consente all’utente l’utilizzo di tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale con il pagamento di un unico titolo di viaggio e ne individua le modalità di attuazione.”.

 

     Art. 32. (Modificazione all’articolo 30)

1. Al comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 37/1998, le parole: “nella legge regionale approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 584 del 15 settembre 1998” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione)”.

 

     Art. 33. (Modificazioni all’articolo 31)

1. Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 37/1998, dopo le parole: “trasporto pubblico” sono aggiunte le seguenti: “regionale e”.

2. Al comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 37/1998, dopo le parole: “di appartenenza” sono aggiunte le seguenti: “, che costituisce anche titolo di viaggio valido su tutti i servizi affidati dall’ente”.

 

     Art. 34. (Modificazioni all’articolo 32)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 37/1998 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Al finanziamento del fondo regionale trasporti concorrono anche i comuni per i servizi di cui al comma 2, lettera b).”.

2. Il comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“2. Le risorse destinate al fondo per il trasporto pubblico regionale e locale sono allocate in separati capitoli di bilancio e in particolare:

a) risorse destinate all’effettuazione dei servizi ferroviari;

b) risorse destinate ai servizi di mobilità costituiti da sistemi a fune su sede fissa, scale mobili, ascensori e tappeti mobili che abbiano particolare rilevanza sulla mobilità urbana ai sensi dell’articolo 2 bis, comma 1, lettera a);

c) risorse destinate all’effettuazione dei servizi su gomma e lacuali;

d) risorse destinate agli investimenti per i beni strumentali e i mezzi necessari per l’effettuazione dei servizi ferroviari, su gomma e lacuali;

e) risorse destinate all’attività di monitoraggio dei servizi.”.

3. Il comma 4 dell’articolo 32 della l.r. 37/1998, è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale accantona annualmente le seguenti quote del totale delle risorse disponibili di bilancio destinate ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale:

a) lo zero virgola cinque per cento per incentivare ed attuare azioni di promozione dei servizi medesimi, compresi quelli sperimentali connessi ai servizi minimi, in base a quanto previsto all’articolo 2, comma 2, lettera e);

b) il due per cento ai fini dell’erogazione di contributi ai comuni per l’applicazione di tariffe speciali, in favore di persone disabili nonché di categorie socialmente deboli, per l’accesso ai mezzi del trasporto pubblico regionale e locale, in base a quanto previsto all’articolo 2, comma 2, lettera f).”.

4. Dopo il comma 4 dell’articolo 32 della l.r. 37/1998, è inserito il seguente:

“4 bis. La Giunta regionale accantona, altresì, annualmente lo zero virgola cinque per cento del totale delle risorse regionali disponibili di bilancio destinate agli investimenti riguardanti il trasporto pubblico regionale e locale, finalizzato ad investimenti mirati al miglioramento dell’accesso e alla fruizione del trasporto, in base a quanto previsto all’articolo 16, comma 3.”.

 

     Art. 35. (Abrogazione dell’art. 33 bis)

1. L’articolo 33 bis della l.r. 37/1998 è abrogato.

 

     Art. 36.

1. Dopo l’articolo 33 bis della l.r. 37/1998 è inserito il seguente:

“Art. 33 bis 1. (Consulta regionale degli utenti della mobilità)

1. La Regione, al fine di assicurare un’ampia partecipazione alla fase di formazione del Piano regionale dei trasporti di cui all’articolo 11 e del piano di bacino di cui all’articolo 12, nonché per l’individuazione delle problematiche e delle possibili soluzioni emergenti nel sistema della mobilità e dei trasporti sul territorio regionale e la formulazione di proposte rispetto all’organizzazione del sistema di trasporto pubblico regionale e locale, istituisce, presso la Direzione regionale competente in materia di trasporti, la Consulta regionale degli utenti della mobilità, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è costituita dall’Assessore regionale ai trasporti, che la presiede, e dai rappresentanti delle aziende affidatarie del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e di categoria del settore dei trasporti e delle associazioni a difesa degli utenti, maggiormente rappresentative a livello regionale. I componenti della Consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale e la loro partecipazione alla Consulta stessa è a titolo gratuito.”.

 

     Art. 37. (Sostituzione dell’articolo 33 ter)

1. L’articolo 33 ter della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 33 ter. (Distrazione di autobus)

1. Gli autobus acquistati con contributi pubblici non possono essere distratti dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente.

2. Superato il periodo del vincolo di destinazione d’uso previsto dalla legge, l’autobus può essere alienato, previa autorizzazione dell’ente che ha rilasciato il contributo e il nuovo proprietario non è più obbligato al rispetto della destinazione d’uso iniziale.”.

 

     Art. 38. (Norme finali e transitorie)

1. La Regione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge approva il Piano regionale trasporti in base ai criteri e con le modalità di cui alla legge regionale 37/1998 così come modificata ed integrata dalla presente legge.

2. Il piano regionale trasporti vigente alla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione del Piano di cui al comma 1 nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. La Regione e gli enti locali approvano i piani e i programmi di cui agli articoli 12 e 13 della l.r. 37/1998, così come modificata ed integrata dalla presente legge, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano regionale trasporti di cui al comma 1.

4. I contratti di servizio stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla loro scadenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale vigente.

5. I contratti di servizio stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza prima dell’affidamento dei servizi ai sensi della l.r. 37/1998, così come modificata dalla presente legge, sono prorogati fino al subentro effettivo del nuovo affidatario.

6. La Giunta regionale entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge disciplina con regolamento la composizione della Consulta di cui all’articolo 33 bis 1, come introdotto dall’articolo 36 della presente legge e ne definisce i compiti ed il funzionamento.

 

     Art. 38 bis. (Ulteriori disposizioni transitorie) [1]

1. Gli enti locali titolari di contratti per il servizio di trasporto pubblico locale su gomma prorogati ai sensi dell'articolo 38, comma 5, provvedono a garantire la continuità del servizio in applicazione dell'articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 (CEE) n. 1107/70, tramite imposizione dell'obbligo di continuità del servizio pubblico agli operatori economici titolari dei contratti prorogati, fino all'affidamento dei servizi ai sensi della l.r. 37/1998 e comunque per una durata non superiore a due anni.

1-bis. L'imposizione dell'obbligo di continuità del servizio pubblico agli operatori economici titolari dei contratti prorogati di cui al comma 1, da parte degli enti affidatari dei servizi, permane fino alla conclusione dell'iter aggiudicativo dei servizi stessi assegnati con gara ad evidenza pubblica [2].

2. La Regione, previa partecipazione degli enti locali interessati, adotta uno schema di convenzione tipo per la prosecuzione della gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma da sottoscrivere con gli stessi enti locali. A seguito della stipula della convenzione gli enti locali provvedono ad adottare gli atti per l'imposizione dell'obbligo di servizio di trasporto pubblico locale.

3. La Regione è autorizzata ad erogare direttamente agli operatori economici di cui al comma 1 la quota parte dei corrispettivi, dovuta per lo svolgimento dei servizi minimi, derivante dalla ripartizione del Fondo Trasporti. La convenzione di cui al comma 2 regola i rapporti tra le parti pubbliche e i conseguenti adempimenti.

4. Per il periodo di proroga dei contratti di cui al comma 1 e comma 1-bis, intercorrente tra la data di scadenza contrattuale e la data di adozione degli atti per l'imposizione dell'obbligo di servizio di trasporto pubblico locale e fino all'aggiudicazione al nuovo gestore, restano ferme le competenze regionali provinciali e comunali di gestione, vigilanza e controllo sui servizi espletati [3].

5. La Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'esercizio 2013, a concedere all'azienda pubblica che svolge i servizi di trasporto nel territorio regionale ed è affidataria del servizio ferroviario regionale (Umbria TPL e Mobilità S.p.A), sulla base di apposita convenzione, una o più anticipazioni di cassa fino all'importo massimo complessivo di euro 20 milioni. Le anticipazioni sono finalizzate a sopperire a temporanee esigenze di liquidità dell'azienda e devono essere estinte e rimborsate entro il 31 dicembre 2013. [A garanzia del rimborso la Regione accantonerà le risorse previste per l'anno 2013 a favore di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. e delle società affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi di quanto disposto dai precedenti commi, fino all'ammontare delle anticipazioni attivate. In caso di mancato rimborso o di sopravvenute esigenze di cassa della Regione, la Regione potrà recuperare le anticipazioni concesse a valere sulle risorse accantonate [4]].

6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 5 è iscritto, per l'anno 2013, lo stanziamento di euro 20.000.000,00 " in termini di competenza e di cassa " nella Parte entrata, U.P.B. 4.02.006 (n.i.) denominata "Entrate derivanti dal recupero delle anticipazioni concesse a società pubbliche partecipate dalla Regione" (cap. 2882 n.i.) e nella parte spesa, U.P.B. 06.2.010 (n.i.) denominata "Concessione di crediti e anticipazioni per finalità produttive a società pubbliche partecipate dalla Regione" (cap. 7364 n.i.) del bilancio regionale di previsione 2013.

 

     Art. 39. (Compenso degli amministratori delle società del trasporto pubblico regionale e locale)

1. Nelle società del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, costituite o partecipate totalmente o in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali ovvero da società controllate dalla Regione, e dagli enti locali, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all’amministratore unico, al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore rispettivamente all’80 per cento e al 50 per cento dell’indennità di carica spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 17 (Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali) e successive modificazioni ed integrazioni. La partecipazione maggioritaria si ottiene considerando l’insieme delle quote sociali possedute dai soggetti di cui al primo periodo.

2. Il limite di cui al comma 1 si applica all’insieme dei compensi percepiti dagli amministratori nelle società di cui al comma 1 e nelle società partecipate o controllate dalle stesse.

3. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 40. (Modificazione della legge regionale 44/1979)

1. L’articolo 7 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 (Normativa servizi pubblici di trasporto regionale) è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Ambito territoriale di programmazione)

1. Il territorio regionale coincide con l’unico bacino di traffico comprendente tutti i territori dei comuni della Regione ed è l’ambito in cui si programmano i servizi di trasporto pubblico regionale e locale.”.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Articolo inserito dall'art. 27 della L.R. 9 aprile 2013, n. 8.

[2] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5.

[3] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5.

[4] Il penultimo e ultimo periodo sono stati soppressi dall'art. 2 della L.R. 18 ottobre 2013, n. 27.