§ 4.5.76 - L.R. 13 marzo 1995, n. 10.
Norme per il trasporto pubblico locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.5 trasporti e viabilità
Data:13/03/1995
Numero:10


Sommario
Art. 7.  (Risorse finanziarie).
Art. 8. 
Art. 9.  (Contributi ai Comuni per l'applicazione di tariffe speciali).
Art. 9 bis.  (Modalità per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24).
Art. 10.  (Osservatorio della mobilità).
Art. 11.  (Comitato della mobilità).
Art. 13 bis.  (Norma transitoria per la ripartizione per l'anno 1997 dei contributi per i servizi ordinari e a chiamata).


§ 4.5.76 - L.R. 13 marzo 1995, n. 10. [1]

Norme per il trasporto pubblico locale.

(B.U. n. 14 del 22 marzo 1995).

 

     Artt. 1. - 6. [2]

 

Art. 7. (Risorse finanziarie). [3]

     1. All'effettuazione dei servizi di cui agli artt. 3, 5 e 6, si fa fronte con le risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione dell'Umbria per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporti, integrate da risorse regionali, fatta salva la riserva di cui all'art. 4 e all'art. 9.

     2. La Giunta regionale ripartisce fra le Province di Perugia e Terni, entro il 28 febbraio di ogni anno, il 90 per cento delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione secondo i seguenti parametri:

     a) per un importo pari al 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia;

     b) per un importo pari al 15 per cento in proporzione alla popolazione di età inferiore a 18 anni residente in ciascuna provincia;

     c) per un importo pari al 15 per cento in proporzione alla superficie territoriale di ciascuna provincia;

     d) per un importo pari al 20 per cento in proporzione alla superficie dei territori classificati montani in ciascuna provincia;

     e) per un importo pari al 10 per cento nella misura inversamente proporzionale alla densità della popolazione residente in ciascuna provincia;

     f) per un importo pari al 10 per cento in proporzione alla popolazione di età superiore a 60 anni residente in ciascuna provincia.

     3. La Giunta regionale ripartisce fra le Province di Perugia e Terni le disponibilità residue dei trasferimenti dello Stato e il finanziamento regionale di cui al comma 1 entro il 31 dicembre dell'anno finanziario di riferimento.

     4. La Giunta regionale fissa annualmente, sentito l'Osservatorio di cui all'art. 10, l'indice minimo ricavi/costi quale parametro per i contratti di servizio.

     5. Per le finalità di cui agli artt. 3, 5 e 6, con l'obiettivo del conseguimento dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, le Province di Perugia e Terni:

     a) individuano le priorità fra le linee e corse maggiormente rispondenti all'interesse pubblico da soddisfare sulla base delle indicazioni e delle scelte contenute nei piani di bacino di cui all'art. 9 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 e dei piani urbani del traffico predisposti dai comuni ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 36, comma 1, sentito l'Osservatorio della mobilità di cui all'art. 10;

     b) ripartiscono in modo proporzionale al numero dei chilometri delle linee e corse di cui alla lettera a) fra gli enti concedenti territorialmente competenti, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, le risorse di cui al comma 2 ed entro il 31 marzo dell'anno successivo le risorse di cui al comma 3.

     6. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono erogate nei tempi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 8. [4]

 

     Art. 9. (Contributi ai Comuni per l'applicazione di tariffe speciali). [5]

     1. La Regione concorre fino alla misura dell'1 per cento annuo delle risorse finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 7, all'onere derivante dall'applicazione delle tariffe speciali di cui al comma 2.

     2. I Comuni possono autorizzare le imprese che effettuano servizio di trasporto pubblico locale ad applicare tariffe speciali a favore di soggetti portatori di handicap e a mobilità ridotta, nonché di categorie socialmente deboli di cittadini residenti nei rispettivi territori comunali.

     3. Per le finalità previste al presente articolo, i Comuni, tenuto conto delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1 individuano le categorie beneficiarie, determinano le tariffe speciali ed attribuiscono alle imprese aventi titolo gli importi spettanti per i minori introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe speciali, anche facendo ricorso a risorse proprie.

     4. Il rapporto tra il Comune e le Aziende di trasporto è regolato da apposite convenzioni, tenuto conto di quanto previsto al comma 5.

     5. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione ripartisce le risorse disponibili sulla base di criteri e modalità definiti con apposito atto di Giunta.

     6. I Comuni presentano, entro il 30 giugno di ogni anno, domanda debitamente documentata alla Giunta regionale, per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1.

     7. Le tessere speciali rilasciate per l'anno 1995, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1993, n. 8, hanno validità fino al 30 giugno 1995. Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte limitatamente a detto periodo, con lo stanziamento dell'esistente cap. 3133 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

 

     Art. 9 bis. (Modalità per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24). [6]

     1. Le imprese pubbliche e private esercenti pubblici di linea devono rendere note al pubblico le sanzioni previste all'articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 per gli utenti sprovvisti di titoli di viaggio e per i possessori di regolare abbonamento che al momento del controllo ne risultino sprovvisti.

     2. L'accertamento e la contestazione immediata delle violazioni alle norme della presente legge, sono svolti, ai sensi dell'articolo 10, comma quarto, della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24, dalle imprese che esercitano il servizio di trasporto pubblico locale mediante propri agenti.

     3. Per le finalità di cui al comma secondo l'impresa segnala all'ente concedente i nomi dei dipendenti incaricati del controllo.

     4. Gli agenti incaricati del controllo, muniti di apposito documento di riconoscimento, sono abilitati ad effettuare gli accertamenti previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per la identificazione del trasgressore nonché tutte le altre attività istruttorie previste dalla normativa vigente. Resta salva la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge citata e quella degli altri organi espressamente abilitati da altre disposizioni.

     5. Qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24, commi primo e secondo, l'agente che ha accertato l'inadempimento presenta rapporto del processo verbale di accertamento e di prova delle eseguite notificazioni al legale rappresentante dell'impresa pubblica o privata e, nel caso di servizi gestiti in economia, al responsabile del competente servizio dell'ente, i quali provvedono ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni.

     6. Il pagamento delle sanzioni, quando non sia effettuato direttamente agli agenti accertatori, può essere eseguito mediante versamento in apposito conto corrente intestato alle imprese, pubbliche o private e agli enti competenti.

     7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni provinciali e comunali trasmettono alle imprese concessionarie dei pubblici servizi di linea, secondo le rispettive competenze, la documentazione relativa ai procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative eventualmente pendenti.

 

     Art. 10. (Osservatorio della mobilità). [7]

 

     Art. 11. (Comitato della mobilità). [8]

 

     Artt. 12. - 13. [9]

 

     Art. 13 bis. (Norma transitoria per la ripartizione per l'anno 1997 dei contributi per i servizi ordinari e a chiamata). [10]

     1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 7, comma 1 sono assegnate per il 1997 nel modo seguente:

     a) la Giunta regionale ripartisce le risorse disponibili fra le Province di Perugia e Terni sulla base dei parametri di cui all'art. 7, comma 2;

     b) le Province di Perugia e Terni ripartiscono le risorse di cui alla lettera a) fra le aziende aventi titolo, in modo proporzionale all'entità dei contributi di esercizio erogati alle medesime per il 1995 e relativi ai servizi effettivamente svolti.

     2. Per il 1997 gli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi ordinari di trasporto pubblico locale sono coperti in conformità ai principi di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 51, lett. a).

     3. Le Province di Perugia - Terni, per le finalità di cui al comma 2, promuovono conferenze di servizi con gli enti locali territorialmente interessati, tenendo conto dei livelli minimi di servizi sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini.

     4. I criteri per le finalità di cui al comma 3 sono fissati con deliberazione della Giunta regionale.

     5. La Regione, per l'anno 1997, assume l'onere del contributo del 50 per cento del servizio a chiamata entro il limite massimo del 2 per cento dello stanziamento previsto per il 1997 al cap. 3135 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

     6. Alle aziende esercenti il servizio di trasporto a chiamata viene riconosciuto un contributo massimo pari al 50 per cento del costo complessivo definito per il 1997 dalla Giunta regionale.

     7. Le disposizioni Finanziarie di cui ai commi 1 e 4 sono erogate nei tempi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale

 

     Artt. 14. - 16. [11]

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.

[2] Articoli abrogati dall'art. 35 della L.R. 18 novembre 1998, n. 37.

[3] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 18 novembre 1998, n. 37, nel testo stabilito dall'art. 3 della L.R. 22 dicembre 2000, n. 42, a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 35 della L.R. 37/1998.

[4] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 18 novembre 1998, n. 37.

[5] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 18 novembre 1998, n. 37, nel testo stabilito dall'art. 3 della L.R. 22 dicembre 2000, n. 42, a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 35 della L.R. 37/1998.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 1997, n. 42, abrogato dall'art. 35 della L.R. 18 novembre 1998, n. 37 e successivamente ripristinato per effetto dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 2001, n. 16.

[7] Articolo abrogato dall’art. 25 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3.

[8] Articolo abrogato dall’art. 25 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3.

[9] Articoli abrogati dall'art. 35 della L.R. 18 novembre 1998, n. 37.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2 e abrogato dall'art. 35 della L.R. 18 novembre 1998, n. 37, nel testo stabilito dall'art. 3 della L.R. 22 dicembre 2000, n. 42, a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 35 della L.R. 37/1998.

[11] Articoli abrogati dall'art. 35 della L.R. 18 novembre 1998, n. 37.