§ 3.7.11 - L.R. 7 novembre 1988, n. 42.
Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 artigianato
Data:07/11/1988
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Funzioni.
Art. 3.  Compiti.
Art. 4.  (Composizione).
Art. 22.  Funzioni.
Art. 23.  Composizione.
Art. 24.  Relazioni e programmi.
Art. 24 bis.  Requisiti da dichiarare.
Art. 25.  Sedute.
Art. 26.  Organizzazione.
Art. 26 bis.  (Regolamento interno delle Commissioni provinciali per l’artigianato).
Art. 27.  Vigilanza.
Art. 28.  Segreterie
Art. 29.  Compensi ai componenti delle commissioni.
Art. 29 bis.  Proroga.
Art. 30.  (Istituzione dell’Albo e iscrizioni)
Art. 31.  Procedimento per l'iscrizione.
Art. 31 bis.  Semplificazione delle procedure.
Art. 32.  Iscrizione dei consorzi e società consortili artigiane.
Art. 33.  Modifiche e cessazioni.
Art. 33 bis.  (Modulistica impiegata).
Art. 34.  (Efficacia dei provvedimenti).
Art. 35.  Revisione dell'albo.
Art. 36.  Accordi con le Camere di commercio.
Art. 37.  Estensione delle agevolazioni.
Art. 38.  Diritti di segreteria e di certificazione.
Art. 39.  Sanzioni amministrative.
Art. 40.  Disposizioni transitorie.
Art. 41.  Norma finanziaria.


§ 3.7.11 - L.R. 7 novembre 1988, n. 42. [1]

Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane.

(B.U. n. 81 del 10 novembre 1988).

 

TITOLO I

Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato

 

Art. 1. Finalità.

     1. In attuazione dei principi fondamentali della legge 8 agosto 1985, n. 443, la presente legge disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della commissione regionale per l'artigianato e delle commissioni provinciali per l'artigianato, l'istituzione e la tenuta dell'albo delle imprese artigiane.

     2. Presso ciascuna commissione provinciale è istituito un servizio di informazione, al quale è affidato il compito di assicurare agli imprenditori artigiani il necessario supporto tecnico e amministrativo su tutte le problematiche attinenti al settore [2].

 

CAPO I

Commissioni provinciali per l'artigianato

 

     Art. 2. Funzioni.

     1. Le commissioni provinciali per l'artigianato, aventi sede nei capoluoghi di provincia, svolgono, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 agosto 1985, n. 443, le seguenti funzioni:

     a) curano la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo delle imprese artigiane [3];

     b) [effettuano ogni trenta mesi la revisione dell'albo] [4];

     c) provvedono al rilascio dei certificati, atti e visure secondo le risultanze dell'albo delle imprese artigiane.

 

     Art. 3. Compiti.

     1. Le commissioni provinciali per l'artigianato hanno inoltre il compito di:

     a) concorrere a promuovere la tutela, valorizzazione e sviluppo dell'artigianato;

     b) fornire contributi tecnici alla Regione con riferimento all'attività programmatoria e legislativa nel settore;

     c) concorrere con la commissione regionale allo svolgimento di indagini e rilevazioni statistiche sulle attività artigiane, anche utilizzando, a tal fine, l'albo;

     d) elaborare, anche ai fini della precedente lett. c), una relazione annuale sulla situazione dell'artigianato nel territorio di competenza;

     e) svolgere ogni altro compito ad esse attribuito con legge.

     2. Le commissioni provinciali per l'artigianato possono organizzarsi in sezioni permanenti di lavoro con competenze specifiche ed hanno facoltà di chiamare a farne parte esperti esterni a titolo consultivo.

 

          Art. 4. (Composizione). [5]

     1. Le commissioni provinciali per l'artigianato sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni.

     2. Ciascuna commissione provinciale per l’artigianato è composta da undici membri di cui:

     a) sei membri titolari di imprese artigiane o soci artigiani di società, iscritte all’albo provinciale da almeno tre anni, designati dalle associazioni sindacali di categoria a struttura nazionale, firmatarie dei contratti collettivi di lavoro, regolarmente costituite ed operanti nella provincia e con un numero di iscritti pari ad almeno il dieci per cento dell’albo provinciale;

     b) il responsabile dell’Ufficio provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o suo delegato;

     c) il responsabile dell'ufficio provinciale dell'Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o suo delegato;

     d) il responsabile della Direzione provinciale del lavoro o suo delegato;

     e) due esperti designati dalle associazioni sindacali di categoria a struttura nazionale, firmatarie dei contratti collettivi di lavoro, regolarmente costituite ed operanti nella provincia e con un numero di iscritti pari ad almeno il dieci per cento dell’Albo provinciale.

     3. I componenti le commissioni provinciali per l’artigianato, di cui al comma 2, lettera a), decadono dall’incarico in caso di perdita dei requisiti prescritti.

     4. I componenti le commissioni provinciali per l’artigianato di cui al comma 2, lettere a) ed e) decadono dall’incarico in caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo.

     5. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     6. Le commissioni provinciali per l’artigianato eleggono, nel proprio seno, il Presidente ed il Vice presidente, scegliendoli tra i titolari di imprese artigiane o soci artigiani di società [6].

     6 bis. I componenti di cui al comma 2, lettera a), devono dichiarare, al Presidente della Giunta regionale, di essere in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi di legge e con i contratti di lavoro di riferimento del settore [7].

 

 

CAPO II

Elezioni delle commissioni provinciali per l'artigianato [8]

 

     Artt. 5. – 21. [9]

 

CAPO III

Commissione regionale per l'artigianato

 

     Art. 22. Funzioni.

     1. La commissione regionale per l'artigianato, che ha sede presso la Regione, svolge le seguenti funzioni:

     a) decide sui ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 7, penultimo comma della legge 8 agosto 1985, n. 443;

     b) collabora quale organo tecnico-consultivo con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato all’organizzazione ed al funzionamento delle Commissioni provinciali per l’artigianato ed esprime pareri sugli atti di programmazione e legislazione regionale in materia [10];

     c) promuove, nell'ambito della programmazione regionale, indagini e rilevazioni statistiche, nonché fornisce documentazioni ed informazioni sulle attività interessanti l'artigianato, in collaborazione con le commissioni provinciali per l'artigianato;

     d) propone, in collaborazione con le commissioni provinciali, iniziative volte allo sviluppo, valorizzazione e tutela dell'artigianato;

     e) provvede alla elaborazione e alla pubblicazione della relazione generale annuale sulla situazione dell'artigianato nella regione, sulla base degli elementi forniti dalle singole commissioni provinciali;

     f) coordina il procedimento di revisione degli albi, di competenza delle commissioni provinciali;

     g) svolge ogni altro compito che sia ad essa attribuito dalle leggi.

     1 bis. [Nel caso di provvedimenti sanzionatori, la decisione della commissione è trasmessa al competente Ufficio regionale per l'ulteriore seguito] [11].

     2. La commissione regionale per l'artigianato può organizzarsi in sezioni permanenti di lavoro con competenze specifiche ed ha facoltà di chiamare a farne parte esperti a titolo consultivo.

 

     Art. 23. Composizione.

     1. La commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:

     a) i presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;

     b) tre rappresentanti della Regione, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due esperti, in materia giuridica ed amministrativa;

     c) cinque esperti designati dalle associazioni sindacali di categoria a struttura nazionale, firmatarie dei contratti collettivi di lavoro, più rappresentative a livello regionale, regolarmente costituite ed operanti nella regione e con un numero di iscritti pari ad almeno il dieci per cento delle imprese iscritte agli albi provinciali [12].

     2. I componenti la commissione regionale per l'artigianato eleggono nel proprio seno il presidente e il vicepresidente.

     3. Per la decadenza dei componenti la commissione regionale di cui alle lett. b) e c) del comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 commi 3 e 4 [13].

 

     Art. 24. Relazioni e programmi.

     1. La commissione regionale per l'artigianato, entro il mese di luglio di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione una relazione illustrativa dell'attività svolta e un programma di attività per l'anno successivo.

     2. Tali elaborati, oltre alle iniziative a carattere regionale, comprendono anche quelle a carattere provinciale attuate o proposte dalle commissioni provinciali per l'artigianato.

 

CAPO IV

Norme comuni

 

     Art. 24 bis. Requisiti da dichiarare. [14]

     [1. I componenti le commissioni di cui agli artt. 4 e 23 della presente legge, devono dichiarare di essere in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi di legge e con i contratti di lavoro di riferimento del settore.]

 

     Art. 25. Sedute.

     1. Il Presidente della Commissione regionale per l’artigianato convoca la Commissione almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta, con lettera indirizzata a tutti i componenti, nella quale, oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno, è indicata anche la data della prima e della seconda convocazione [15].

     2. Le sedute della Commissione regionale per l’artigianato sono valide: in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno quattro componenti, tra i quali i Presidenti delle Commissioni provinciali e di almeno due dei componenti di cui all’articolo 23, comma 1, lettere b) e c). [16].

     3. Le deliberazioni della Commissione regionale per l’artigianato sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, computando tra questi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente [17].

 

     Art. 26. Organizzazione. [18]

     1. Le spese inerenti al funzionamento e all’attuazione delle funzioni e dei compiti della Commissione regionale per l’artigianato sono a carico del bilancio regionale.

     2. I servizi di segreteria della Commissione regionale per l’artigianato sono svolti da personale della Regione.

     3. La dotazione organica dei servizi di segreteria della Commissione regionale per l’artigianato, è definita, sentita la stessa, nell’ambito della dotazione organica complessiva del ruolo regionale.

     4. Il funzionamento della Commissione regionale per l’artigianato, per quanto non disposto dalla presente legge, è disciplinato da un regolamento interno dalla stessa adottato ed approvato dalla Giunta regionale.

 

          Art. 26 bis. (Regolamento interno delle Commissioni provinciali per l’artigianato). [19]

     1. Le modalità di convocazione e la validità delle sedute e delle deliberazioni delle Commissioni provinciali per l’artigianato, nonché i compiti e la dipendenza funzionale delle segreterie sono disciplinati da appositi regolamenti di funzionamento, proposti dalle Commissioni provinciali per l’artigianato ed approvati dalla Commissione regionale per l’artigianato, acquisito il parere della Giunta camerale competente.

 

     Art. 27. Vigilanza.

     1. La commissione regionale e le commissioni provinciali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale.

     2. Nell’ipotesi di impossibilità di funzionamento o di accertate gravi e reiterate irregolarità, il Presidente della Giunta regionale, sentite limitatamente all’ipotesi che si tratti di una Commissione provinciale, la Commissione regionale per l’artigianato e la competente Camera di commercio, a seguito di diffida e previa delibera di Giunta, dichiara decaduta la Commissione per l’artigianato. Con lo stesso decreto e con le medesime modalità il Presidente della Giunta regionale attiva la procedura di rinnovo e nomina un commissario provvisorio che resta in carica fino all’insediamento della nuova Commissione [20].

     3. [Con lo stesso decreto è attivata la procedura di rinnovo delle commissioni nonché nominato un commissario provvisorio che resta in carica fino all'insediamento delle nuove commissioni] [21].

 

     Art. 28. Segreterie [22].

     1. Le segreterie delle commissioni provinciali per l'artigianato hanno i seguenti compiti:

     a) curano gli adempimenti istruttori ed esecutivi relativi alle iscrizioni, alle modificazioni ed alle cancellazioni delle imprese dagli albi provinciali;

     b) curano la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti delle commissioni stesse;

     c) curano il rilascio delle certificazioni di iscrizione all'albo ed ogni altra certificazione prevista dalle leggi vigenti, nonché la riscossione dei relativi diritti di certificazione e di segreteria secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale;

     d) predispongono gli atti e curano gli adempimenti connessi alle procedure di revisione periodica dell'albo;

     e) curano ogni altro adempimento connesso con le funzioni ed i compiti delle commissioni e compiono ogni altro atto connesso agli adempimenti di legge.

     2. La segreteria della commissione regionale per l'artigianato ha i seguenti compiti:

     a) predispone gli atti e cura le istruttorie relative ai ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali per l'artigianato;

     b) cura la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti della commissione;

     c) provvede alla predisposizione, all'attuazione delle iniziative della commissione di carattere promozionale, statistico, di tutela dell'artigianato, nonché relative al coordinamento delle commissioni provinciali;

     d) predispone il testo delle relazioni illustrative e dei programmi di cui all'art. 24;

     e) cura ogni altro adempimento connesso con le funzioni ed i compiti della commissione.

 

     Art. 29. Compensi ai componenti delle commissioni.

     1. Ai presidenti delle commissioni spetta un gettone di presenza di euro settantasette/00 lorde per ogni giornata di seduta [23].

     2. Ai componenti ed agli esperti esterni di cui al comma 2 dell'art. 3 ed al comma 2 dell'art. 22, spetta un gettone di presenza pari al settanta per cento di quello previsto per il presidente della commissione [24].

     3. Ai componenti delle commissioni residenti in comuni diversi da quello ove hanno luogo le sedute è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali di VIII livello di cui all'art. 12 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46. Ai componenti delle commissioni incaricati di effettuare per conto delle stesse accertamenti o sopralluoghi in comuni diversi da quello di residenza è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nonché l'indennità di missione nella misura ed alle condizioni previste per i dipendenti regionali di VIII livello di cui all'art. 12 della sopra citata legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.

 

          Art. 29 bis. Proroga. [25]

 

 

TITOLO II

Albo delle imprese artigiane

 

     Art. 30. (Istituzione dell’Albo e iscrizioni) [26]

     1. È istituito l’Albo provinciale delle imprese artigiane, la cui tenuta spetta alla Commissione provinciale per l’artigianato.

     2. L’iscrizione, la modifica e la cancellazione dell’impresa all’Albo delle imprese artigiane è subordinata da comunicazione presentata dal legale rappresentante dell’impresa, al competente ufficio della Commissione provinciale per l’artigianato ai sensi della legge 2 aprile 2007, n. 40 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese). Tale comunicazione attesta il possesso dei requisiti e determina l’iscrizione, la modificazione o la cancellazione dell’impresa all’Albo delle imprese artigiane a decorrere dalla data di presentazione. Le Commissioni provinciali per l’artigianato dispongono accertamenti e controlli anche in collaborazione con i Comuni competenti per territorio e adottano gli eventuali conseguenti provvedimenti [27].

 

     Art. 31. Procedimento per l'iscrizione. [28]

     [1. La domanda di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane è presentata al comune dove l’impresa svolge la propria attività, unitamente alla documentazione inerente il possesso dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Il comune trasmette la domanda, corredata dalla documentazione di cui al comma 1, alla commissione provinciale per l’artigianato competente per territorio.

     3. La commissione provinciale per l’artigianato trasmette copia della domanda alla Camera di commercio competente, ai fini dell’annotazione nel registro delle imprese.

     4. La commissione provinciale per l’artigianato delibera l’iscrizione all’Albo imprese artigiane delle imprese in possesso dei requisiti di legge.

     5. I provvedimenti di iscrizione o di diniego sono notificati agli interessati entro sessanta giorni dalla adozione.]

 

     Art. 31 bis. Semplificazione delle procedure. [29]

 

     Art. 32. Iscrizione dei consorzi e società consortili artigiane. [30]

     [1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, tra imprese artigiane, di cui al primo comma dell'art. 6, della legge 8 agosto 1985, n. 443 sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato a condizione che siano iscritti nella separata sezione dell'albo.

     2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui al primo comma, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, se iscritti nella separata sezione dell'albo.

     3. L'iscrizione dei soggetti di cui al primo e secondo comma è disposta dalla commissione provinciale su domanda del consorzio o società consortile interessati, previo accertamento del possesso dello status di impresa artigiana da parte dei soggetti associati nelle proporzioni previste al terzo comma dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

     4. I consorzi e le società consortili di cui ai precedenti commi sono iscritti nella separata sezione dell'albo, con l'indicazione, per ciascun consorzio o società consortile, delle imprese che li costituiscono e, nell'ipotesi di consorzi o di società consortili miste, degli altri soggetti associati.]

 

     Art. 33. Modifiche e cessazioni. [31]

     [1. Ogni modificazione incidente sui requisiti di impresa artigiana, così come la cessazione o la sospensione dell’attività, debbono essere denunciate alla commissione provinciale per l’artigianato entro il termine di trenta giorni dal loro verificarsi e debbono essere presentate al Comune ove l’impresa svolge la propria attività, secondo il procedimento previsto dall’articolo 31 [32].

     2. Gli enti di vigilanza sul lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni a favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata danno immediata comunicazione alla commissione provinciale per l'artigianato di ogni notizia relativa a modificazioni, cessazioni o sospensioni di cui al primo comma [33].

     3. Sulle denunce e sulle comunicazioni di cui ai precedenti commi la commissione dispone accertamenti d'ufficio anche rivolgendosi a tal fine ai Comuni. E' altresì in facoltà delle commissioni procedere ad accertamenti d'ufficio di propria esclusiva iniziativa.

     4. La commissione provinciale delibera la cancellazione dall'albo di quelle imprese che abbiano perduto il possesso di uno o più dei prescritti requisiti di legge.

     5. Qualora una o più delle imprese artigiane associate in consorzio o società consortili iscritte nella separata sezione dell'albo perda la qualifica artigiana, il consorzio, ovvero la società consortile stessa, sono tenuti a darne comunicazione alla commissione provinciale competente, nonché ad escludere le stesse a pena di cancellazione dall'albo.

     6. I provvedimenti di cancellazione vanno assunti entro sessanta giorni dalle denunce o dalle comunicazioni di cui ai commi precedenti e debbono essere notificati agli interessati nonché comunicati agli uffici dell’INPS e dell’INAIL territorialmente competenti, oltre che ad ogni amministrazione che abbia effettuato le segnalazioni di cui al comma 2 [34].

     7. La commissione provinciale per l’artigianato trasmette immediatamente copia delle denunce di modificazione o cessazione assunte al Conservatore del registro e dei conseguenti provvedimenti, ai fini delle annotazioni previste nel registro delle imprese [35].

     8. [36].]

 

          Art. 33 bis. (Modulistica impiegata). [37]

     1. Le domande di iscrizione nonché le denunce di modificazione, sospensione o cessazione dell’attività artigiana sono presentate in modelli approvati dalla Commissione regionale per l’artigianato, su proposta delle Commissioni provinciali per l’artigianato, previa acquisizione dei pareri delle Camere di commercio, nel rispetto delle disposizioni inerenti la modulistica del Registro delle Imprese.

 

          Art. 34. (Efficacia dei provvedimenti). [38]

     1. La Commissione provinciale per l’artigianato delibera, anche a posteriori rispetto al momento della comunicazione, con effetti vincolanti ai fini previdenziali, assistenziali, assicurativi, di classificazione delle imprese con dipendenti, nonché per l’accesso a tutte le agevolazioni in favore delle imprese artigiane. La commissione provinciale per l’artigianato delibera altresì l’iscrizione, nella separata sezione dell’albo, dei consorzi e società consortili anche in forma di cooperativa, di cui all’articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l’artigianato). La qualifica di impresa artigiana può essere accertata d’ufficio dalle commissioni provinciali, nei confronti delle imprese in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985. Avverso le delibere della commissione provinciale per l’artigianato è ammesso il ricorso alla commissione regionale per l’artigianato ai sensi dell’articolo 7 della legge 443/1985 [39].

     2. [Con il provvedimento che dispone l’iscrizione, modificazione o cancellazione dell’impresa, la commissione provinciale per l’artigianato fissa la data dalla quale decorre la sussistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti. Gli effetti costitutivi dell’iscrizione all’albo imprese artigiane decorrono dalla data accertata dalle commissioni provinciali ai sensi del presente comma] [40].

     3. [Gli effetti delle modificazioni e delle cessazioni decorrono dalla data accertata con il provvedimento di cui al comma 2] [41].

 

     Art. 35. Revisione dell'albo.

     1. Le commissioni provinciali per l'artigianato sono tenute, ogni trenta mesi, a procedere alla revisione dell'albo al fine della verifica della sussistenza dello status di impresa artigiana in capo alle singole imprese iscritte; la commissione fa uso a tal fine dei propri poteri d'accertamento d'ufficio anche avvalendosi dell'operato dei Comuni, i quali possono anche utilizzare apposito personale messo a loro disposizione, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di verifica, dalla Regione.

     2. Le imprese artigiane sono tenute a comunicare annualmente alla commissione provinciale competente, anche a fini statistici, le modificazioni relative al numero degli addetti distinti per categoria, con riferimento all'anno solare precedente entro il giorno 31 del mese di gennaio dell'anno successivo, secondo le modalità che saranno stabilite dalla Giunta regionale con apposito atto.

 

     Art. 36. Accordi con le Camere di commercio. [42]

     1. La Giunta regionale conclude appositi accordi con le Camere di commercio al fine di regolamentare i rapporti con le stesse, in particolare, per il reciproco scambio di informazioni, il collegamento tra l’albo delle imprese artigiane ed il registro delle imprese anche con riferimento a quanto previsto all’articolo 35, comma 2.

 

     Art. 37. Estensione delle agevolazioni.

     1. Le agevolazioni previste dalle leggi regionali vigenti a favore delle imprese artigiane sono estese ai soggetti di cui al quarto comma dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

 

TITOLO III

Norme finali e transitorie

 

     Art. 38. Diritti di segreteria e di certificazione.

     1. Gli importi dei diritti di segreteria e certificazione dovuti dalle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane per il rilascio di atti, certificati, visure, iscrizioni, cancellazioni e modifiche ed ogni altra certificazione ai sensi delle leggi vigenti derivanti dalle risultanze dell'albo delle imprese artigiane, sono equiparati a tutti gli effetti a quelli stabiliti per le Camere di commercio ai sensi della legge 27 febbraio 1978, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Con legge regionale possono essere istituiti o modificati, in relazione alle caratteristiche dell'albo delle imprese artigiane i diritti di segreteria previsti dalla surrichiamata legge.

 

     Art. 39. Sanzioni amministrative.

     1. I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono puniti a norma dell’ottavo comma dell’articolo 5, della legge 8 agosto 1985, n. 443, con l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Camera di commercio competente per territorio, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente [43].

     2. I poteri di accertamento degli illeciti amministrativi competono al presidente della Commissione provinciale per l’artigianato e allo stesso fa capo la redazione e la notificazione dei relativi verbali, avvalendosi della segreteria della commissione [44].

     3. I verbali notificati al contravventore ed il relativo rapporto vengono trasmessi a cura dei verbalizzanti alla Camera di commercio competente per territorio che, anche sulla base degli scritti difensivi pervenuti, valuta la sussistenza degli addebiti provvedendo a norma di legge [45].

     4. [I proventi contravvenzionali sono incamerati dalla Regione, restando esclusa ogni partecipazione ai proventi stessi da parte dei soggetti accertatori] [46].

     5. Le sanzioni amministrative sono inflitte, nei limiti minimi e massimi di seguito indicati in rapporto alla gravità delle infrazioni rilevate:

     a) da euro duecentocinquantotto/00 (258,00) a euro duemilacinquecentottantadue/00 (2.582,00) nei casi di:

     1) esercizio abusivo di attività artigiana;

     2) uso illegittimo, da parte di imprese non iscritte all’Albo delle imprese artigiane, ovvero da altri soggetti, del riferimento all’artigianato nella ditta, nell’insegna o nel marchio;

     b) da euro centocinquantacinque/00 (155,00) a euro millecinquecentocinquanta/00 (1.550,00) nel caso di omessa denuncia di iscrizione all’Albo imprese artigiane da parte di impresa avente i requisiti artigiani;

     c) da euro cinquantuno/65 (51,65) a euro cinquecentosedici/50 (516,50), con riferimento alle imprese individuali per la violazione di quanto previsto dall’articolo 2194 c.c.; da euro centotre/30 (103,30) a euro milletrentatre/00 (1.033,00), con riferimento alle società di cui all’articolo 2626 c.c. nei casi di:

     1) ritardata presentazione della denuncia di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane;

     2) omessa o ritardata presentazione della denuncia di cessazione;

     3) omessa o ritardata presentazione della denuncia di modificazione relativa ad eventi incidenti sui requisiti sostanziali di impresa artigiana ovvero di titolare, socio, collaboratore artigiano [47].

     6. Le entrate provenienti dalle sanzioni di cui al comma 5 sono, tra l’altro, impiegate dalla Camera di commercio competente per territorio per la realizzazione di iniziative dirette alla promozione ed allo sviluppo delle imprese artigiane[48].

 

     Art. 40. Disposizioni transitorie.

     1. Fino all'insediamento delle commissioni per l'artigianato disciplinate a norma della presente legge restano in carica le precedenti commissioni, assumendo provvisoriamente i poteri e le funzioni assegnati a quelle istituite in base alla presente legge.

     2. [49].

     3. Nel termine di sei mesi dall'insediamento delle commissioni provinciali previste dalla presente legge dovrà, a cura delle stesse, provvedersi alla revisione dell'albo con particolare riguardo alle imprese iscritte di diritto.

 

     Art. 41. Norma finanziaria. [50]

     1. Per l’anno 2005 e successivi al finanziamento degli oneri previsti dall’articolo 26 è autorizzata la spesa annua di 30.000,00 euro con imputazione alla Unità Previsionale di Base del bilancio regionale, parte spesa, 08.1.010 denominata «Iniziative per la promozione e sostegno dell’artigianato» (Cap. 5525).

     2. Per l’anno 2005 e successivi al finanziamento degli oneri connessi alle attività trasferite alle Camere di Commercio di cui all’articolo 30 si fa fronte con le risorse allocate nella Unità Previsionale di Base del bilancio regionale, parte spesa, 02.1.001 denominata «Relazioni istituzionali» (Cap. 719/1022).

     3. L’onere di cui al comma 2 è determinato al netto degli importi relativi ai proventi inerenti alle sanzioni e ai diritti di segreteria di cui agli articoli 38 e 39, riscossi ed acquisiti dalle CCIAA ai sensi dell’articolo 19, comma 7 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 e successive modificazioni e integrazioni.

     4. Al finanziamento dell’onere complessivo si fa fronte per l’anno 2005 con le autorizzazioni di spesa recate per le stesse finalità dalla legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 (legge finanziaria regionale 2004) annualità 2005.

     5. Per gli anni successivi al 2005, la quantificazione del finanziamento regionale di cui ai commi 1 e 2 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

     6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


[1] Abrogata dall'art. 55 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 4.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 1 aprile 1996, n. 9.

[3] Lettera modificata dall’art. 1 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 20 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005 e così sostituita dall'art. 20 della L.R. 23 dicembre 2008, n. 25.

[4] Lettera soppressa dall’art. 1 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 20 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[5] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 28 agosto 1995, n. 41 e dall'art. 2 della L.R. 1 aprile 1996, n. 9 e così sostituito dall’art. 1 della L.R. 2 agosto 2002, n. 15.

[6] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 20 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[7] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 20 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[8] Capo II e articoli dal 5 al 21 abrogati dall’art. 2 della L.R. 2 agosto 2002, n. 15.

[9] Capo II e articoli dal 5 al 21 abrogati dall’art. 2 della L.R. 2 agosto 2002, n. 15.

[10] Lettera così modificata dall’art. 3 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 20 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[11] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 1 aprile 1996, n. 9 e abrogato dall’art. 3 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 20 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[12] Lettera così sostituita dall’art. 3 della L.R. 2 agosto 2002, n. 15.

[13] Articolo già sostituito dall'art. 21 della L.R. 1 aprile 1996, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall’art. 3 della L.R. 2 agosto 2002, n. 15.

[14] Articolo aggiunto dall'art. 22 della L.R. 1 aprile 1996, n. 9 e abrogato dall’art. 4 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 20 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[15] Comma già modificato dall’art. 4 della L.R. 2 agosto 2002, n. 15 e così ulteriormente modificato dall’art. 5 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 20 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[16] Comma già sostituito dall’art. 4 della L.R. 2 agosto 2002, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall’art. 5 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 20 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[17] Articolo già modificato dall'art. 5 della L.R. 28 agosto 1995, n. 41 e così ulteriormente modificato dall’art. 5 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 20 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[18] Articolo modificato dall'art. 23 della L.R. 1 aprile 1996, n. 9 e così sostituito dall’art. 6 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 20 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[19] Articolo aggiunto dall’art. 7 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 20 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[20] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 20 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[21] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 20 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[22] Rubrica così sostituita dall’art. 9 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 20 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[23] Comma sostituito dall'art. 24 della L.R. 1 aprile 1996, n. 9 e così modificato dall’art. 5 della L.R. 2 agosto 2002, n. 15.

[24] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 1 aprile 1996, n. 9.

[25] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 28 agosto 1995, n. 41, ora abrogato dall'art. 31 della L.R. 1 aprile 1996, n. 9.

[26] Articolo modificato dall’art. 6 della L.R. 2 agosto 2002, n. 15 e così sostituito dall'art. 21 della L.R. 23 dicembre 2008, n. 25.

[27] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.

[28] Articolo sostituito dall'art. 10 della L.R. 22 marzo 1990, n. 6, modificato dall'art. 25 della L.R. 1 aprile 1996, n. 9, sostituito dall’art. 7 della L.R. 2 agosto 2002, n. 15 e abrogato dall'art. 22 della L.R. 23 dicembre 2008, n. 25.

[29] Articolo abrogato dall’art. 8 della L.R. 2 agosto 2002, n. 15.

[30] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 23 dicembre 2008, n. 25.

[31] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 23 dicembre 2008, n. 25.

[32] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 20 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[33] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 2 agosto 2002, n. 15.

[34] Comma così sostituito dall’art. 9 della L.R. 2 agosto 2002, n. 15.

[35] Comma così sostituito dall’art. 9 della L.R. 2 agosto 2002, n. 15.

[36] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. 2 agosto 2002, n. 15.

[37] Articolo aggiunto dall'art. 11 della L.R. 22 marzo 1990, n. 6, modificato dall'art. 28 della L.R. 1 aprile 1996, n. 9, già sostituito dall’art. 10 della L.R. 2 agosto 2002, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall’art. 11 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 20 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[38] Articolo così sostituito dall’art. 11 della L.R. 2 agosto 2002, n. 15.

[39] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.

[40] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.

[41] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.

[42] Articolo così sostituito dall’art. 12 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 20 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[43] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 20 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[44] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 20 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[45] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 20 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[46] Comma abrogato dall’art. 13 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 20 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[47] Comma già sostituito dall'art. 29 della L.R. 1 aprile 1996, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall’art. 12 della L.R. 2 agosto 2002, n. 15.

[48] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 1 aprile 1996, n. 9 e così sostituito dall’art. 13 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 20 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[49] Comma abrogato dall’art. 13 della L.R. 2 agosto 2002, n. 15.

[50] Articolo modificato dall'art. 30 della L.R. 1 aprile 1996, n. 9 e dall’art. 14 della L.R. 2 agosto 2002, n. 15 e così sostituito dall’art. 14 della L.R. 28 ottobre 2004, n. 20.