§ 2.3.330 - L.R. 19 novembre 2015, n. 16.
Ulteriori modificazioni della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria); [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:19/11/2015
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all'articolo 1 della l.r. 36/2007 )
Art. 2.  (Abrogazioni di norme)
Art. 3.  (Norma finanziaria)
Art. 4.  (Nomina Commissario straordinario dell'Agenzia Umbria ricerche)


§ 2.3.330 - L.R. 19 novembre 2015, n. 16.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria); modificazioni della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali); ulteriori modificazioni della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese). Nomina Commissario straordinario dell'Agenzia Umbria ricerche.

(B.U. 20 novembre 2015, n. 59)

 

CAPO I

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

 

Art. 1. (Modificazioni all'articolo 1 della l.r. 36/2007 )

1. Il comma 7-ter dell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria), aggiunto dall'articolo 12, comma 1, lettera b) della l.r. 5 marzo 2009, n. 4 e poi sostituito dall'articolo 8, comma 1, della l.r. 30 marzo 2015, n. 8, è sostituito dal seguente:

 

" 7-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e per i periodi fissi successivi a tale data, gli importi della tassa automobilistica regionale dovuti per gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i ventinove anni, classificati d'interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dal relativo regolamento attuativo e nei registri dei centri specializzati riconosciuti dalla Regione Umbria purché rispondenti ai requisiti indicati nell'articolo 60 del d.lgs. 285/1992 sono determinati in riduzione del dieci per cento dei corrispondenti importi vigenti. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire le procedure per il riconoscimento dei centri specializzati. ".

2. Il comma 7-quater dell'articolo 1 della l.r. 36/2007, aggiunto dall'articolo 8, comma 2, della l.r. 8/2015, è sostituito dal seguente: " 7-quater. Per l'anno di imposta 2015 non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti tardivi effettuati per gli autoveicoli e i motoveicoli di età compresa tra i venti e ventinove anni, che per effetto dell'articolo 1, comma 666, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015) hanno corrisposto la tassa automobilistica di proprietà entro il 31 maggio 2015. ".

3. Il comma 7-quinquies dell'articolo 1 della l.r. 36/2007, aggiunto dall'articolo 8, comma 2, della l.r. 8/2015, è abrogato.

 

     Art. 2. (Abrogazioni di norme)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese), è abrogata.

2. L'articolo 8 ed il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), sono abrogati.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria)

1. Al finanziamento della minore entrata derivante da quanto disposto dall'articolo 1 della l.r. 36/2007, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, stimata in euro 110.000,00 per gli anni 2016 e seguenti, si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento nella U.P.B. 02.1.003 del bilancio di previsione 2016/2017.

 

CAPO II

NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AGENZIA UMBRIA RICERCHE

 

     Art. 4. (Nomina Commissario straordinario dell'Agenzia Umbria ricerche)

1. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino degli enti strumentali regionali, gli organi e il direttore dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio - economica e territoriale di cui alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio - economica e territoriale, denominata «Agenzia Umbria ricerche»), in carica al momento di entrata in vigore della presente legge, decadono dalla data di nomina del Commissario di cui al comma 2, ad eccezione del revisore dei conti che continua ad operare fino alla scadenza dell'incarico del Commissario medesimo.

2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario straordinario che svolge le funzioni e i compiti degli organi cessati e del direttore dell'Agenzia Umbria ricerche di cui al comma 1 . La nomina del Commissario decorre dalla data del decreto stesso.

3. Nel decreto di nomina di cui al comma 2 sono individuati, in particolare, i compiti, la durata dell'incarico, non superiore a nove mesi, prorogabile per motivate esigenze, e i casi di revoca. Nel decreto di nomina è altresì indicato il compenso del Commissario fissato entro il limite massimo del 75 per cento del trattamento stabilito per i direttori regionali.

4. Il Commissario straordinario di cui al comma 2 :

a) esercita le funzioni di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità delle funzioni svolte dall'Agenzia, nelle more del riordino degli enti strumentali regionali;

b) adotta gli atti di straordinaria amministrazione solo se indifferibili e urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini un pregiudizio per l'Agenzia Umbria ricerche;

c) compie gli adempimenti prescritti dalla legge di riordino degli enti strumentali regionali;

d) si attiene alle eventuali direttive emanate dalla Giunta regionale.

5. Gli oneri finanziari derivanti dall'attività commissariale sono a carico del bilancio dell'Agenzia Umbria ricerche.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.