Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 19/11/2015 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 1 della l.r. 36/2007 ) |
Art. 2. (Abrogazioni di norme) |
Art. 3. (Norma finanziaria) |
Art. 4. (Nomina Commissario straordinario dell'Agenzia Umbria ricerche) |
§ 2.3.330 - L.R. 19 novembre 2015, n. 16.
Ulteriori modificazioni della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria); modificazioni della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali); ulteriori modificazioni della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese). Nomina Commissario straordinario dell'Agenzia Umbria ricerche.
(B.U. 20 novembre 2015, n. 59)
CAPO I
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 1 della
1. Il comma 7-ter dell'articolo 1 della
" 7-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e per i periodi fissi successivi a tale data, gli importi della tassa automobilistica regionale dovuti per gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i ventinove anni, classificati d'interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall'articolo 60 del
2. Il comma 7-quater dell'articolo 1 della
3. Il comma 7-quinquies dell'articolo 1 della
Art. 2. (Abrogazioni di norme)
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della
2. L'articolo 8 ed il comma 1 dell'articolo 15 della
Art. 3. (Norma finanziaria)
1. Al finanziamento della minore entrata derivante da quanto disposto dall'articolo 1 della
CAPO II
NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AGENZIA UMBRIA RICERCHE
Art. 4. (Nomina Commissario straordinario dell'Agenzia Umbria ricerche)
1. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino degli enti strumentali regionali, gli organi e il direttore dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio - economica e territoriale di cui alla
2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario straordinario che svolge le funzioni e i compiti degli organi cessati e del direttore dell'Agenzia Umbria ricerche di cui al comma 1 . La nomina del Commissario decorre dalla data del decreto stesso.
3. Nel decreto di nomina di cui al comma 2 sono individuati, in particolare, i compiti, la durata dell'incarico, non superiore a nove mesi, prorogabile per motivate esigenze, e i casi di revoca. Nel decreto di nomina è altresì indicato il compenso del Commissario fissato entro il limite massimo del 75 per cento del trattamento stabilito per i direttori regionali.
4. Il Commissario straordinario di cui al comma 2 :
a) esercita le funzioni di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità delle funzioni svolte dall'Agenzia, nelle more del riordino degli enti strumentali regionali;
b) adotta gli atti di straordinaria amministrazione solo se indifferibili e urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini un pregiudizio per l'Agenzia Umbria ricerche;
c) compie gli adempimenti prescritti dalla legge di riordino degli enti strumentali regionali;
d) si attiene alle eventuali direttive emanate dalla Giunta regionale.
5. Gli oneri finanziari derivanti dall'attività commissariale sono a carico del bilancio dell'Agenzia Umbria ricerche.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.