Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 20/01/1997 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Decorrenza dei benefici). |
Art. 3. (Contributo regionale). |
Art. 4. |
Art. 5. (Erogazione dei contributi regionali). |
Art. 6. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 7. (Abrogazioni). |
Art. 8. (Norme transitorie). |
§ 5.1.31 - Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 11.
Interventi regionali per il recupero diffuso dei centri storici.
(B.U. 24 gennaio 1997, n. 8).
Art. 1. (Finalità).
1. La presente legge prevede la concessione di contributi regionali ai Comuni che, per incentivare gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici, concorrano a ridurre l'onere finanziario a carico dei soggetti attuatori degli interventi stessi.
2. I Comuni individuano con bando annuale, i soggetti beneficiari di mutuo agevolato per la realizzazione di interventi di recupero edilizio ai sensi dell'articolo 31, lettere b), c) e d), della
a) piano di recupero ai sensi dell'articolo 28 della
b) piano di recupero di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 30 della
c) piano particolareggiato del centro o del nucleo storico.
3. Il bando comunale deve prevedere:
a) i requisiti che devono essere posseduti dai destinatari del contributo pubblico;
b) l'entità del contributo pubblico commisurato a quota parte degli oneri finanziari per interessi dovuti all'Istituto di credito mutuante, nonché l'importo massimo del mutuo agevolato;
c) i criteri di selezione delle domande;
d) l'importo globale dei contributi pubblici disponibili, pari allo stanziamento comunale ed all'eventuale contributo regionale.
Art. 2. (Decorrenza dei benefici).
1. Per gli interventi di recupero effettuati da imprese di costruzione o cooperative edilizie, l'agevolazione pubblica sul mutuo decorre dalla prima semestralità successiva all'accollo del mutuo stesso da parte dell'acquirente o assegnatario dell'unità immobiliare.
2. Nel caso di interventi effettuati da associazioni "non profit" che recuperano immobili da adibire ad attività dell'associazione stessa, il contributo pubblico decorre dalla prima rata di ammortamento di mutuo.
Art. 3. (Contributo regionale). [1]
1. Ai comuni che nel bilancio di previsione inseriscono appositi stanziamenti per le finalità della presente legge, la Giunta regionale concede un contributo massimo decennale costante così determinato:
a) pari all'80 per cento dello stanziamento previsto nel bilancio comunale di previsione dell'anno in corso, e comunque fino ad un importo di lire 25 milioni, per i comuni con popolazione residente, al 31 dicembre dell'anno precedente, inferiore a 5.000 abitanti;
b) pari al 50 per cento dello stanziamento previsto nel bilancio comunale di previsione per l'anno in corso, e comunque fino a un importo di lire 40 milioni, per i comuni fino a 15.000 abitanti e di lire 100 milioni per gli altri comuni [2].
2. Le richieste di partecipazione al riparto regionale dei fondi sono trasmesse dai Comuni alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno e contengono l'indicazione dello specifico stanziamento comunale nel vigente bilancio di previsione.
3. Nelle operazioni di mutuo assistite dal contributo regionale è utilizzato un tasso di interesse che non può superare il tasso di riferimento di cui al d.m. tesoro del 21 dicembre 1994 pubblicato nella G.U. del 30 dicembre 1994, n. 304.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio la Giunta regionale procede al riparto dei contributi attribuendone [4]:
a) il 50 per cento ai comuni appartenenti ad una comunità montana e, ai sensi dell'articolo 7 della
b) il 50 per cento ai restanti comuni delle Marche.
2. A parità di condizioni si osserva il seguente ordine di priorità:
a) comuni con popolazione residente, al 31 dicembre dell'anno precedente, inferiore a 5.000 abitanti;
b) comuni con popolazione residente, al 31 dicembre dell'anno precedente, inferiore a 15.000 abitanti;
c) comuni che nel bilancio di previsione hanno destinato, per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, uno stanziamento maggiore rispetto agli altri comuni.
Art. 5. (Erogazione dei contributi regionali).
1. Il contributo regionale concesso a ciascun Comune viene erogato annualmente su richiesta dello stesso, da trasmettere alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Il contributo richiesto, entro i limiti della somma concessa con il riparto di cui all'articolo 4, è quantizzato sulla base dei provvedimenti comunali di liquidazione agli Istituti di credito mutuanti, emessi per le finalità della presente legge nel corso dell'anno precedente.
Art. 6. (Disposizioni finanziarie).
1. Per interventi programmati di recupero nei centri storici la Giunta regionale è autorizzata per il 1997 ed il 1998 ad assumere obbligazioni di durata decennale fino a lire 600 milioni annui con decorrenza dei relativi pagamenti rispettivamente non prima dell'esercizio 1998 e 1999, per una spesa complessiva di lire 12.000 milioni.
2. Per gli anni successivi si provvederà mediante appositi stanziamenti da prevedere nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio di previsione.
3. Alla copertura delle spese pari a lire 600 milioni annui autorizzate per effetto dell'articolo 1, comma 1, si provvede per l'anno 1998 mediante impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale 1996/1998 a carico del capitolo 5100203 le cui iniziative risultano programmate con la tabella E allegata alla
4. Per gli anni successivi per la spesa di lire 1.200 milioni annui mediante quota parte del gettito dei tributi propri della Regione.
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1, saranno iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1998 con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Contributi ai Comuni per interventi straordinari per il recupero dei centri storici minori, bando 1997" lire 600 milioni. Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
Art. 7. (Abrogazioni).
1. Sono abrogate le leggi regionali 20 febbraio 1995, n. 19; 28 agosto 1995, n. 58 e 20 novembre 1995, n. 64.
Art. 8. (Norme transitorie).
1. Per tutti i programmi comunali che, all'entrata in vigore della presente legge, risultino già ammessi ai contributi di cui alla
[1] Per l'anno 1998 le scadenze di cui al presente articolo sono prorogate di sessanta giorni per effetto del comma 3, art. 22 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 22 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 22 della
[4] Comma così modificato dall'art. 83 della