§ 3.2.39 - L.R. 1 agosto 1997, n. 49.
Interventi straordinari per incentivare gli investimenti socio-assistenziali.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:01/08/1997
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Contributi regionali.
Art. 3.  Soggetti beneficiari.
Art. 4.  Richiesta di contributi.
Art. 5.  Adempimenti per la concessione dei contributi
Art. 6.  Liquidazione dei contributi.
Art. 7.  Aliquote di riparto dei contributi.
Art. 8.  Ricalcolo del contributo.
Art. 9.  Revoca dei contributi.
Art. 10.  Norme finanziarie.
Art. 11.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.2.39 - L.R. 1 agosto 1997, n. 49. [1]

Interventi straordinari per incentivare gli investimenti socio-assistenziali.

(B.U. 8 agosto 1997, n. 52)

 

Art. 1. Finalità.

1. La Regione, per gli anni 1997/1998, concede contributi straordinari in conto capitale per il finanziamento delle spese di investimento per strutture socio-assistenziali di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della L.R. 5 novembre 1988, n. 43.

 

     Art. 2. Contributi regionali.

1. I contributi di cui all'articolo 1, sono concessi per la costruzione, il riattamento o l'acquisto di strutture immobiliari nonchè per le attrezzature e l'arredo delle stesse, da destinare secondo le seguenti priorità:

a) portatori di handicap e minori a rischio;

b) malati psichici [2].

2. I contributi regionali non possono essere superiori al:

a) 50 per cento della spesa ammissibile e comunque non superiore a lire 300 milioni per gli interventi di costruzione o ristrutturazione di strutture;

b) 40 per cento della spesa ammissibile e comunque non superiore a lire 250 milioni per l'acquisto di strutture immobiliari;

c) 30 per cento della spesa ammissibile e comunque non superiore a lire 100 milioni per l'acquisto di arredi e attrezzature.

3. I contributi non sono concessi per le spese tecniche e la sistemazione di spazi esterni.

4. Le percentuali e i massimali dei contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 vengono maggiorate del 20 per cento quando i progetti sono presentati dalle Comunità montane o dai Comuni associati.

 

     Art. 3. Soggetti beneficiari.

1. Possono richiedere i contributi i Comuni singoli o associati, le Comunità montane e gli enti pubblici nonchè gli enti e le associazioni di diritto privato senza fine di lucro.

2. Il contributo viene concesso a condizione che i soggetti richiedenti siano proprietari delle strutture per le quali presentano la richiesta o dell'area su cui si intende costruire la struttura.

3. Il contributo è concesso altresì ai comodatari degli immobili di cui al comma 2 purchè il comodato non sia inferiore alla durata del vincolo ventennale di cui all'articolo 53, comma 6, della L.R. n. 43 del 1988.

4. I contributi di cui alla presente legge sono concessi una sola volta per lo stesso intervento.

 

     Art. 4. Richiesta di contributi.

1. I soggetti, di cui all'articolo 3, presentano la richiesta di contributo alla Giunta regionale:

a) per l'anno 1997 entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione;

b) per l'anno 1998 entro il 31 gennaio.

2. Alle domande va allegata la documentazione specificatamente indicata nell'allegato 1, parte integrante della presente legge.

 

     Art. 5. Adempimenti per la concessione dei contributi [3].

1. I soggetti, beneficiari dei contributi per la costruzione o il riattamento delle strutture sono tenuti, a pena di decadenza a:

a) presentare alla Regione entro otto mesi dalla pubblicazione nel B.U.R. dell'atto di assegnazione dei contributi, la documentazione indicata alla lettera A) dell'allegato 2, parte integrante della presente legge;

b) iniziare i lavori entro dodici mesi dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'atto di assegnazione del contributo nonchè a presentare la documentazione indicata alla lettera B) dell'allegato 2 alla presente legge;

c) ultimare i lavori entro trentasei mesi dal verbale di inizio dei lavori.

2. I soggetti beneficiari dei contributi per l'acquisto di strutture immobiliari presentano alla Regione, entro un anno dalla pubblicazione nel B.U.R. dell'atto di assegnazione di contributi, la documentazione indicata alla lettera C) dell'allegato 2 alla presente legge, a pena di decadenza dal beneficio.

3. I soggetti beneficiari dei contributi per l'acquisto di attrezzature e arredi presentano alla Regione, entro sei mesi dalla pubblicazione nel B.U.R. dell'atto di assegnazione dei contributi o dal termine di costruzione o ristrutturazione, a pena di decadenza dal beneficio, la documentazione indicata alla lettera D) dell'allegato 2 alla presente legge.

 

     Art. 6. Liquidazione dei contributi.

1. I contributi assegnati per la costruzione o il riattamento delle strutture sono liquidati ed erogati secondo le seguenti modalità:

a) il 70 per cento all'inizio dei lavori, su richiesta del legale rappresentante dell'ente o soggetto beneficiario controfirmata dal direttore dei lavori e confermata dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune territorialmente competente;

b) il 30 per cento a saldo, su presentazione di domanda redatta dal legale rappresentante dell'ente o soggetto beneficiario accompagnata dalla:

1) relazione di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera a firma del tecnico incaricato;

2) idonea documentazione contabile di spesa;

3) certificazione del responsabile dell'ufficio tecnico del comune territorialmente competente, attestante l'intervenuta esecuzione delle opere ed il relativo valore.

2. I contributi assegnati per l'acquisto di beni immobili, di arredi e attrezzature sono liquidati ed erogati successivamente alla presentazione della documentazione di cui alle lettere C) e D) dell'allegato 2 alla presente legge.

 

     Art. 7. Aliquote di riparto dei contributi.

1. I contributi concessi per la costruzione o il riattamento e per l'acquisto di attrezzature ed arredi di una stessa struttura si intendono divisi proporzionalmente all'incidenza delle relative voci che hanno formato la somma complessiva ammissibile a contributo. Le economie di spesa relative all'acquisto di attrezzature ed arredi possono essere utilizzate per gli interventi strutturali.

 

     Art. 8. Ricalcolo del contributo.

1. Qualora le spese sostenute risultano inferiori alle somme assegnate, la Giunta regionale provvede a ricalcolare proporzionalmente il contributo prima dell'erogazione del saldo.

2. La Giunta regionale provvede altresì al recupero delle somme già erogate eccedenti il contributo ricalcolato ai sensi del comma 1.

 

     Art. 9. Revoca dei contributi.

1. La decadenza dal beneficio di cui all'articolo 5 comporta la revoca dello stesso e la restituzione delle somme già erogate secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 10. Norme finanziarie.

1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1997 la spesa di lire 2.000 milioni e per l'anno 1998, la spesa di lire 1.000 milioni.

2. Alla copertura della spesa autorizzata ai sensi del comma 1 si provvede:

a) per l'anno 1997 mediante riduzione per l'importo di lire 1.000 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100203: "Fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi previsti, recanti spese di investimento finanziati con ricorso al mutuo", rubrica 4, servizi sociali, partita 6: "Interventi per strutture socio-assistenziali", del bilancio di previsione per il 1997 e per lire 1.000 milioni mediante utilizzo di quota parte delle disponibilità recate dal capitolo 4234202 dello stato di previsione della spesa per il detto anno;

b) per l'anno 1998 mediante riduzione per l'importo di lire 1.000 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del medesimo capitolo 5100203 all'uopo utilizzando la proiezione pluriennale di cui alla partita 6.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1997 avente la seguente denominazione ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Interventi straordinari per incentivare gli investimenti in strutture socio-assistenziali, contributi in conto capitale", lire 2.000 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 4234202 e del capitolo 5100203 del bilancio di previsione per l'anno 1997 sono ridotti ciascuno di lire 1.000 milioni.

 

     Art. 11. Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Allegato 1

 

Documentazione da allegare alle domande di cui all'articolo 4, comma 2:

A. Per la costruzione o il riattamento degli immobili:

1) relazione da cui si evinca la necessità di istituire la struttura per cui si richiede il contributo regionale;

2) progetto di massima accompagnato dalla relazione tecnica e dal preventivo di spesa con evidenziate le voci non ammissibili di cui all'articolo 2, comma 3, e i relativi importi;

3) dichiarazione del legale rappresentante che impegna l'ente o il soggetto richiedente a coprire la differenza fra il contributo regionale e la spesa totale per la completa realizzazione dell'intervento;

4) dichiarazione del legale rappresentante di proprietà o di comodato ventennale della struttura o del terreno su cui si vuole realizzare la struttura.

 

B. Per l'acquisto degli immobili:

1) relazione da cui si evinca la necessità di istituire la struttura per cui si richiede il contributo regionale;

2) documentazione catastale dall'immobile da acquistare;

3) stima del valore dell'immobile formulato dall'Ufficio tecnico erariale competente per zona;

4) dichiarazione del legale rappresentante che impegna l'Ente o il soggetto richiedente a coprire la differenza fra il contributo regionale e la spesa totale per la completa realizzazione dell'intervento.

 

C. Per l'acquisto di arredi ed attrezzature:

1) preventivo analitico di spesa delle singole attrezzature o arredi da acquistare;

2) dichiarazione del legale rappresentante che impegna l'Ente o il soggetto richiedente a coprire la differenza fra il contributo regionale e la spesa totale per la completa realizzazione dell'intervento;

3) dichiarazione del legale rappresentante di proprietà o di comodato ventennale della struttura dove verranno situati e utilizzati gli arredi e le attrezzature.

 

 

Allegato 2

 

A. Documentazione da allegare per la costruzione o riattamento delle strutture (articolo 5, comma 1, lettera a):

1) progetti definitivi ed esecutivi in relazione al progetto di massima presentato per la richiesta di contributo, accompagnati da dichiarazione esplicita dei tecnici progettisti che nella redazione degli stessi sono state osservate tutte le normative tecniche ed amministrative vigenti;

2) i computi metrici degli interventi da effettuare;

3) la dichiarazione di congruità dei prezzi applicati rilasciata da parte dell'Ufficio tecnico del Comune competente per territorio;

4) il piano finanziario approvato con atto formale con cui si provvede alla copertura della differenza fra il contributo regionale assegnato e la spesa ammessa a contributo al netto delle voci non ammissibili;

5) copia della trascrizione del vincolo ventennale di destinazione a struttura socio-assistenziale dell'immobile destinatario del contributo regionale posto sulla stessa dal proprietario o comodatario a favore della Regione Marche.

 

B. Documentazione da allegare per la costruzione o riattamento delle strutture (articolo 5, comma 1, lettera b):

1) il verbale di inizio lavori;

2) la richiesta di svincolo della prima tranche del contributo regionale (con le modalità di cui all'articolo 6).

 

C. Documentazione da allegare per l'acquisto di strutture immobiliari (articolo 5, comma 2):

1) copia notarile dell'atto di acquisto;

2) copia della trascrizione del vincolo ventennale di destinazione a struttura socio-assistenziale dell'immobile acquistato con il contributo regionale posto sulla struttura dal proprietario o comodatario a favore della Regione Marche;

3) richiesta di erogazione del contributo regionale presentata dal legale rappresentante.

 

D. Documentazione da allegare per l'acquisto di attrezzature ed arredi (articolo 5, comma 3):

1) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, legalizzata a norma di legge, con l'elencazione dei titoli di spesa fiscalmente validi e l'indicazione del luogo dove sono conservati gli originali degli stessi;

2) una copia dei titoli sopraelencati con la dichiarazione, trascritta su ciascuno, che trattasi di materiale destinato all'esclusivo uso della struttura assistenziale oggetto del contributo;

3) copia conforme della sezione del registro di inventario in cui sono riportati il numero assegnato, la data di presa in consegna e la descrizione dell'attrezzatura o dell'arredo acquistato con i fondi regionali.


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 18 aprile 2001, n. 10 e dall'art. 50 della L.R. 7 maggio 2001, n. 11.

[2] Comma così sostituito dall'art. 45 della L.R. 5 maggio 1998, n. 12.

[3] Per la proroga dei termini di cui al presente articolo, vedi l'art. 40 della L.R. 11 maggio 1999, n. 7 e l'art. 15 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 2.