Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 16/01/1985 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Le associazioni dei comuni e le comunità montane che assumono le funzioni delle associazioni dei comuni ai sensi degli articoli 17 e 18 della L.R. 12 marzo 1980, n. 10, esercitano le funzioni [...] |
Art. 2. L'attribuzione delle funzioni avviene con le procedure previste dall'art. 21 della L.R. 24 aprile 1980, n. 24 e il personale, in possesso dei requisiti prescritti, è iscritto nei ruoli [...] |
Art. 3. L'art. 10 della L.R. 31 marzo 1977, n. 11 è sostituito dal seguente: |
Art. 4. Sono abrogate le norme della L.R. 31 marzo 1977, n. 11 in contrasto con la presente legge. |
§ 3.2.6 - Legge Regionale del 16 gennaio 1985 n. 2.
Esercizio delle funzioni in materia di consultori familiari.
Le associazioni dei comuni e le comunità montane che assumono le funzioni delle associazioni dei comuni ai sensi degli articoli 17 e 18 della
L'attribuzione delle funzioni avviene con le procedure previste dall'art. 21 della
Contestualmente all'attribuzione delle funzioni, è affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature già destinati dai comuni ai consultori familiari.
L'art. 10 della
(Omissis)
Sono abrogate le norme della