§ 4.10.21 – L.R. 12 aprile 1995, n. 42.
Rifinanziamento e modificazioni della L.R. 28 ottobre 1991, n. 33"Interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale".


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.10 turismo e industria alberghiera
Data:12/04/1995
Numero:42


Sommario
Art. 1.      1. Per la prosecuzione degli interventi finalizzati allo sviluppo ed alla qualificazione dell'offerta turistica regionale, previsti dall'articolo 6 concernente "Contributi su mutui" della L.R. [...]
Art. 6.      1. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 28 ottobre 1991, n. 33 della presente legge
Art. 7.      1. L'articolo 18 della L.R. 28 ottobre 1991, n. 33 è abrogato
Art. 8.      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, pari lire 4.000 milioni, si provvede
Art. 9.      1. Le domande di finanziamento relative ai contributi su mutui, a valere sulla spesa di lire 4.000 milioni autorizzata per l'anno 1995 di cui all'articolo 1 della presente legge, e le domande di [...]


§ 4.10.21 – L.R. 12 aprile 1995, n. 42. [1]

Rifinanziamento e modificazioni della L.R. 28 ottobre 1991, n. 33"Interventi e riqualificazione dell'offerta turistica regionale".

(B.U. 27 aprile 1995, n. 29).

 

Art. 1.

     1. Per la prosecuzione degli interventi finalizzati allo sviluppo ed alla qualificazione dell'offerta turistica regionale, previsti dall'articolo 6 concernente "Contributi su mutui" della L.R. 28 ottobre 1991, n. 33, è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 4.000 milioni.

     2. Le modalità di presentazione delle domande sono quelle previste dalla L.R. 28 ottobre 1991, n. 33, fatte salve le modificazioni apportate dall'articolo 9 della presente legge.

     3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si intenderà aumentata nella misura delle eventuali somme che dovessero essere assegnate a questa Regione nel caso di rifinanziamento della legge 17 maggio 1983, n. 217.

 

     Artt. 2. - 5. [2]

 

     Art. 6.

     1. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 28 ottobre 1991, n. 33 della presente legge.

 

     Art. 7.

     1. L'articolo 18 della L.R. 28 ottobre 1991, n. 33 è abrogato.

 

     Art. 8.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, pari lire 4.000 milioni, si provvede:

     a) quanto a lire 2.400 milioni mediante utilizzo ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1994 all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla partita 3 dell'elenco 3;

     b) quanto a lire 1.600 milioni mediante utilizzo dello stanziamento previsto a carico del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995, partita 11 dell'elenco 2.

     2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte a carico del capitolo 3232208 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995, che si istituisce con la seguente denominazione "Contributi per la realizzazione di opere finalizzate allo sviluppo della riqualificazione dell'offerta turistica" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 4.000 milioni. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 sono ridotti di lire 1.600 milioni.

     3. La lettera b), comma 1, dell'articolo 20, della L.R. 28 ottobre 1991, n. 33 è così sostituita:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. Le domande di finanziamento relative ai contributi su mutui, a valere sulla spesa di lire 4.000 milioni autorizzata per l'anno 1995 di cui all'articolo 1 della presente legge, e le domande di finanziamento relative agli interventi di cui all'articolo 3, riguardanti gli ostelli della gioventù, dovranno essere inviate al presidente della giunta regionale, servizio turismo, esclusivamente a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nei sessanta giorni decorrenti dalla entrata in vigore della presente legge.

     Il timbro postale farà fede della data della spedizione. Non verranno prese in considerazione domande inviate fuori da questo termine.


[1] Legge abrogata dall’art. 76 della L.R. 11 luglio 2006, n. 9.

[2] Articoli di modifica della L.R. 28 ottobre 1991, n. 33.