Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 norme finanziarie |
Data: | 02/09/1997 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. 1. (Interpretazione autentica dei commi 2 e 4 dell'articolo 5 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23). |
Art. 2. (Programmi comunitari). |
Art. 3. (Completamento programmi relativi alle calamità naturali). |
Art. 4. (Definizione termini per esecuzione lavori). |
Art. 5. (Finanziamento progettazioni). |
Art. 6. (Procedure per l'utilizzo del fondo ripiano disavanzi aziende trasporto pubblico locale). |
Art. 7. (Misure per fronteggiare la carente liquidità del sistema sanitario). |
Art. 8. (Copertura deficit sanitari). |
Art. 9. (Modifica procedure contrattuali). |
Art. 10. (Semplificazioni procedurali). |
Art. 11. (Abrogazioni). |
Art. 12. (Ratifica atti amministrativi). |
§ 6.3.32 - L.R. 2 settembre 1997, n. 55.
Semplificazione delle procedure dettate da Leggi Regionali di spesa.
(B.U. 12 settembre 1997, n. 63).
Art. 1. (Interpretazione autentica dei commi 2 e 4 dell'articolo 5 della
1. I commi 2 e 4 dell'articolo 5 della
Art. 2. (Programmi comunitari).
1. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni e da trasmettere al Consiglio regionale entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio in attuazione delle determinazioni degli organismi comunitari relative ai DOCUP Ob. 2 e 5b e ai programmi speciali comunitari, utilizzando, per la quota regionale, le somme iscritte a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa fino alla concorrenza delle disponibilità delle partite previste per far fronte ai cofinanziamenti U.E.
Art. 3. (Completamento programmi relativi alle calamità naturali).
1. I finanziamenti disponibili, anche in conto residui, per gli interventi di cui all'articolo 1 della
2. - 5. [2]
6. Il Comune di Ancona provvede alla progettazione ed all'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.
Art. 4. (Definizione termini per esecuzione lavori). [3]
Art. 5. (Finanziamento progettazioni). [4]
Art. 6. (Procedure per l'utilizzo del fondo ripiano disavanzi aziende trasporto pubblico locale).
1. Hanno diritto al contributo di cui all'articolo 1, comma 2, del
Art. 7. (Misure per fronteggiare la carente liquidità del sistema sanitario).
1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 52 della
2. La medesima autorizzazione è integrata dell'importo di lire 100.000 milioni in relazione all'autorizzazione disposta con l'articolo 25, comma 1, della
3. [5].
Art. 8. (Copertura deficit sanitari).
1. Le disponibilità di parte corrente, antecedenti l'anno 1995, presenti nel bilancio regionale e relative ad interventi nel settore sanitario, sono utilizzate per fronteggiare i deficit pregressi di settore.
2. La Giunta regionale provvede per l'assegnazione alle gestioni liquidatorie USL con criteri di proporzionalità riferiti ai deficit presenti alla data di adozione dei correlativi provvedimenti di ripiano o in relazione a specifiche comprovate difficoltà operative.
Art. 9. (Modifica procedure contrattuali).
1. [6].
2. Sono abrogate le norme regionali che prevedono pareri o intese con altri servizi regionali sui contratti o convenzioni della Giunta regionale.
Art. 10. (Semplificazioni procedurali).
1. Il Dirigente del servizio bilancio è autorizzato, con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni e da trasmettere al Consiglio regionale entro gli stessi termini, a modificare, compensativamente, gli stanziamenti dei capitoli relativi alla quota interessi ed alla quota capitale dei mutui in ammortamento.
2. Con le modalità previste dal comma 1, il Dirigente del servizio bilancio è autorizzato, in presenza di cancellazioni, economie o revoche su finanziamenti confluiti e presenti tra i residui perenti, ad iscrivere nel bilancio di previsione importi di pari o minore entità a carico di capitoli esistenti o da istituirsi per le medesime finalità qualora la normativa di supporto ne consenta il riutilizzo.
[1. Il comma 3 dell'articolo 80 della
Art. 12. (Ratifica atti amministrativi).
1. Sono ratificate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1198 del 12 maggio 1997 e n. 1267 del 19 maggio 1997 adottate ai sensi dell'articolo 4 della
[1] Articolo così sostituito dall'art. 11 della
[2] Modificano ed integrano la
[3] Integra l'art. 3 della
[4] Modifica ed integra l'art. 14 della
[5] Modifica l'art. 7 della
[6] Sostituisce l'art. 11, comma 2, della
[7] Articolo abrogato dall’art. 34 della