§ 6.3.26 - Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 25.
Seconda variazione al Bilancio di previsione per l'anno 1996.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:27/06/1996
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Modificazione degli stati di previsione).
Art. 2.  (Istituzione, soppressione e modificazione di capitoli).
Art. 3.  (Fondi globali).
Art. 4.  (Finanziamento dei programmi di investimento).
Art. 5.  (Differimento autorizzazioni di spesa).
Art. 6.  (Realizzazione di strumenti di programmazione).
Art. 7.  (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali).
Art. 8.  (Lavori socialmente utili).
Art. 9.  (Realizzazione di interventi e co-finanziamento UE).
Art. 10.  (Disposizioni diverse).
Art. 11.  (Modifica al rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione di mutui relativi ad anni precedenti).
Art. 12.  (Completamento e agevolazione opere realizzate con il FIO).
Art. 13.  (Programmazione della legislazione di spesa).
Art. 14.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 6.3.26 - Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 25.

Seconda variazione al Bilancio di previsione per l'anno 1996.

(B.U. 4 luglio 1996, n. 45).

 

Art. 1. (Modificazione degli stati di previsione).

     1. Lo stato di previsione dell'entrata (tabella 1) del bilancio di previsione per l'anno 1996 è modificato, negli stanziamenti di competenza e di cassa, in relazione al contenuto della tabella A, allegata alla presente legge.

     2. Lo stato di previsione della spesa (tabella 2) del bilancio di previsione per l'anno 1996, è modificato, negli stanziamenti di competenza e di cassa, in relazione al contenuto della tabella B, allegata alla presente legge.

     3. L'avanzo di amministrazione presunto al 1° gennaio 1996 è integrato per l'importo differenziale di lire 486.085.306.457.

 

     Art. 2. (Istituzione, soppressione e modificazione di capitoli).

     1. Sono istituiti, negli stati di previsione del bilancio per l'esercizio 1996, i capitoli elencati nella allegata tabella C con la numerazione e la denominazione ivi stabilite.

     2. I capitoli elencati nella allegata tabella D assumono la denominazione modificata ivi stabilita.

     3. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1996 è soppresso il capitolo 2005057.

     4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 sono soppressi i capitoli 3123216, 4221163 e 6300255.

 

     Art. 3. (Fondi globali).

     1. L'articolo 4 della l.r. 9 marzo 1996, n. 8 [1] è modificato nel seguente modo:

     a) nel comma 1, lettera a) le parole "lire 21.400 milioni" sono sostituite dalle parole "lire 20.900 milioni";

     b) nel comma 1, lettera c) le parole "lire 14.150 milioni" sono sostituite dalle parole "lire 11.150 milioni".

     2. L'elenco 1, riferito al fondo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 8/1996 è modificato con l'incremento della partita 11 dell'importo di lire 1.200 milioni con l'aggiunta della partita 2 bis ad oggetto "Finanziamento attività Centri scientifici e di ricerca operanti nelle materie di competenza regionale", per l'importo di lire 100 milioni e con la riduzione della partita 8 per l'importo di lire 1.800 milioni.

     3. L'elenco 3, riferito al fondo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 8/1996, è modificato con la soppressione della partita 3 dell'importo di lire 3.000 milioni.

 

     Art. 4. (Finanziamento dei programmi di investimento).

     1. In deroga all'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 è autorizzata la spesa di lire 140 milioni per le finalità di cui al capitolo 2111216 che si istituisce nello stato di previsione della spesa con stanziamento di competenza e di cassa di pari importo.

     2. Per le finalità di cui alla l.r. 31 ottobre 1994, n. 43 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni a carico del capitolo 2224203 dello stato di previsione della spesa con dotazione di competenza di pari importo.

 

     Art. 5. (Differimento autorizzazioni di spesa).

     1. L'autorizzazione di spesa di cui alla l.r. 20 febbraio 1995, n. 19 è differita con decorrenza dall'anno 1997 e termine nell'anno 2006.

 

     Art. 6. (Realizzazione di strumenti di programmazione).

     1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 51 della l.r. 8/1996 è aumentata di lire 2.100 milioni.

 

     Art. 7. (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali).

     1. L'articolo 11, comma 1, della l.r. 8/1996 è sostituito dal seguente:

     "1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della l.r. 28 marzo 1995, n. 26 è rinnovata per l'anno 1996 ed incrementata di lire 500 milioni. I termini previsti per l'ammissibilità al contributo sono ulteriormente prorogati al 30 settembre 1996.".

     2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 8/1996, dopo le parole "barriere architettoniche" sono aggiunte le parole "e di consolidamento degli abitati".

 

     Art. 8. (Lavori socialmente utili).

     1. La Giunta regionale concorre al finanziamento dei progetti di lavori socialmente utili riguardanti l'utilizzo di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità senza trattamento previdenziale o disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

     2. Il concorso regionale è concesso all'Ente proponente il progetto, per una quota pari al 50 per cento della somma eccedente il sussidio erogato dall'istituto nazionale della previdenza sociale assunto a carico dell'Ente promotore e comunque non superiore a lire 400.000 mensili per addetto.

     3. Sono finanziabili i progetti presentati dopo il 1° giugno 1996 ed approvati dalla Commissione regionale per l'impiego con l'indicazione dell'ammissibilità ai requisiti regionali previsti dal comma 1.

     4. La Giunta regionale determina eventuali ulteriori criteri e direttive per l'attuazione delle iniziative.

     5. Le somme relative alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sono iscritte a carico del capitolo 3322175 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 800 milioni.

 

     Art. 9. (Realizzazione di interventi e co-finanziamento UE).

     1. La Giunta regionale, sentito il Comitato di concertazione tra le parti sociali, determina i criteri e le modalità per la realizzazione di una iniziativa rivolta all'aiuto alle assunzioni di soggetti, che non godono di altri benefici, nelle aree che presentano il maggior squilibrio tra domande ed offerte di lavoro.

     2. L'intervento è realizzato con il concorso del Fondo sociale europeo, obiettivo 3, mediante utilizzo della quota di co-finanziamento di lire 1.000 milioni a carico della Regione.

     3. Le somme utilizzabili per la realizzazione delle iniziative sono iscritte a carico del capitolo 3322174 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996.

 

     Art. 10. (Disposizioni diverse).

     1. Per l'utilizzo degli stanziamenti presenti nel bilancio 1996 è sospesa l'applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 20 e 21 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 per la parte relativa alle procedure di cui alla l.r. 5 settembre 1992, n. 46.

     2. In deroga all'articolo 16, commi 1 e 5, della l.r. 11 maggio 1993, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la devoluzione ad altra opera dei contributi in annualità già concessi agli enti locali e in ammortamento con la Cassa depositi e prestiti o altri Istituti di credito.

     3. [2].

     4. [2].

 

     Art. 11. (Modifica al rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione di mutui relativi ad anni precedenti).

     1. La lettera d) dell'articolo 14 della l.r. 8/1996 è sostituita nel modo che segue:

     "d) per la copertura della quota di disavanzo sanitario a carico dello Stato per l'anno 1990 nell'importo di lire 17.854.401.571."

     2. L'importo massimo previsto dall'articolo 35, comma 1, della l.r. 8/1996 è ridotto dell'importo di lire 17.854.401.571; il disavanzo applicato al bilancio 1996 risulta rideterminato in riduzione per lo stesso ammontare.

 

     Art. 12. (Completamento e agevolazione opere realizzate con il FIO).

     1. Per agevolare il completamento dei programmi finanziati con il Fondo investimenti ed occupazioni (FIO) per gli anni dal 1983 al 1989, di cui al programma approvato con deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 1995, n. 3511, è autorizzata la spesa di lire 10.772.000.000 iscritta a carico del capitolo 2123219 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 con lo stanziamento di competenza di pari importo e lo stanziamento di cassa per lire 4.000 milioni e con la denominazione "Spese per interventi da realizzarsi per il completamento delle opere finanziate con i fondi FIO per gli anni 1983/1989 approvato con deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 1995, n. 3511".

     2. Il recupero delle assegnazioni statali assegnate per la parziale copertura dell'onere è introitato al capitolo 5004020 che si istituisce nello stato di previsione delle entrate con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 4.072 milioni e con la denominazione "Recupero delle somme anticipate per il completamento degli interventi da realizzarsi con i fondi FIO 1983/1989 di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 1995, n. 3511".

     3. L'entità del mutuo a copertura del disavanzo di competenza per l'anno 1996, autorizzata per effetto dell'articolo 32 della l.r. 8/1996, prevista in lire 65.950 milioni è incrementata di lire 19.228.119.135 e si stabilisce in lire 85.178.119.135.

 

     Art. 13. (Programmazione della legislazione di spesa).

     1. Al bilancio pluriennale 1996/1998, di cui all'articolo 53 della l.r. 8/1996, è annessa la tabella E allegata alla presente legge.

 

     Art. 14. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Tabelle

(Omissis)

 

 


[1] Reca «Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1996 e del bilancio pluriennale 1996/1998» ed è stata pubblicata nel B.U. n. 9 del 14 marzo 1996, n. 19, suppl.

[2] Modifica l'art. 2 della L.R. 29 agosto 1994, n. 36.

[2] Modifica l'art. 2 della L.R. 29 agosto 1994, n. 36.