§ 4.1.43 - Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 23.
Gestione dei diritti di reimpianto di vigneti.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:27/07/1998
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Registro regionale dei diritti di reimpianto).
Art. 3.  (Indennità di estirpazione).
Art. 4.  (Trasferimento dei diritti di reimpianto).
Art. 5.  (Regime di aiuto ai consorzi tutela dei vini).
Art. 6.  (Regime di aiuto all'impianto di vigneti a DOC).
Art. 7.  (Modalità di attuazione).
Art. 8.  (Vigilanza e sanzioni).
Art. 9.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 10.  (Efficacia delle norme).


§ 4.1.43 - Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 23.

Gestione dei diritti di reimpianto di vigneti.

(B.U. 4 agosto 1998, n. 66).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. In attuazione del "Programma di interventi per il miglioramento della qualità del comparto vitivinicolo regionale" approvato con deliberazione amministrativa del Consiglio regionale del 30 luglio 1997, n. 160, la Regione istituisce:

     a) il registro regionale dei diritti di reimpianto al fine della riconversione qualitativa;

     b) un premio per l'estirpazione di piante di viti, subordinato alla cessione del diritto di reimpianto al registro regionale;

     c) un premio a chi rinuncia al diritto di reimpianto a favore del registro regionale;

     d) un regime di aiuto all'impianto di vigneti a denominazione di origine controllata (DOC) e a indicazione geografica tipica (IGT);

     e) un regime di aiuto a favore dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine controllata di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e al d.m. 4 giugno 1997, n. 256.

 

     Art. 2. (Registro regionale dei diritti di reimpianto).

     1. I diritti di reimpianto acquisiti dal registro regionale, secondo le modalità di cui all'articolo 3, sono utilizzati dalla Regione per le seguenti finalità:

     a) autorizzare impianti di vigneti specializzati per la produzione di vini a denominazione di origine controllata, in sostituzione di vigneti non più idonei alla produzione di vini di qualità, previo impegno a estirpare, entro la seconda campagna successiva a quella di impianto del nuovo vigneto, una superficie vitata equivalente. Il diritto di reimpianto derivante da tale estirpazione integra la dotazione del registro regionale dei diritti di reimpianto. I viticoltori, al fine di garantire l'effettiva estirpazione del vigneto preesistente, presentano alla Regione apposita fidejussione per un importo pari al massimo della sanzione amministrativa prevista per i contravventori alle disposizioni comunitarie relative ai nuovi impianti, maggiorato del costo stimato delle spese per la rimozione forzata dell'impianto; tale importo non può essere inferiore a lire 4 milioni ad ettaro;

     b) autorizzare impianti di viti per superfici destinate alla produzione di vini a denominazione di origine controllata;

     c) limitare il potenziale vitivinicolo della regione, in caso di eccedenze produttive.

     2. L'autorizzazione, concessa ai sensi del comma 1, lettera b), è subordinata al pagamento a favore della Regione, di una somma, per ettaro autorizzato, pari all'indennità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) relativamente all'incentivo per la rinuncia al diritto di reimpianto.

 

     Art. 3. (Indennità di estirpazione).

     1. La Regione concede:

     a) ai conduttori di superfici viticole che estirpano vigneti ad uve da vino, con rinuncia al diritto di reimpianto, una indennità che per il 1998 non può essere superiore a lire 4 milioni ad ettaro per la rinuncia al diritto di reimpianto e un contributo per i costi di estirpazione che per il 1998 non può essere superiore a lire 4 milioni ad ettaro;

     b) ai titolari di un diritto di reimpianto in portafoglio, derivante da estirpazione di vigneti ad uve da vino effettuata nella propria azienda, una indennità che per il 1998 non può essere superiore a lire 6 milioni ad ettaro per la rinuncia al diritto di reimpianto.

     2. Per gli anni successivi, gli importi di cui al comma 1 sono determinati secondo le modalità stabilite dall'articolo 7.

     3. I diritti di reimpianto resisi disponibili ai sensi del comma 1 costituiscono la dotazione del registro regionale.

 

     Art. 4. (Trasferimento dei diritti di reimpianto). [1]

     1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento CE 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda nei limiti di cui al comma 2, in una delle seguenti ipotesi:

     a) quando venga trasferita una parte dell'azienda. In tal caso i diritti possono essere esercitati nel limite della superficie trasferita;

     b) quando le superfici dell'azienda cessionaria sono destinate alla produzione di vini a denominazione di origine controllata o di vini a denominazione di origine controllata e garantita o di vini da tavola designati mediante indicazione geografica tipica, oppure alla coltura di piante madri di marze.

     2. Il diritto di reimpianto che derivi da estirpazione effettuata in un'area di produzione di un vino a denominazione di origine controllata o di un vino a denominazione di origine controllata e garantita o di un vino da tavola designato mediante indicazione geografica tipica, all'interno del territorio regionale, è trasferito soltanto nell'ambito territoriale omogeneo in cui ricade tale area di produzione, definito con deliberazione di Giunta regionale.

 

     Art. 5. (Regime di aiuto ai consorzi tutela dei vini).

     1. La Regione concede aiuti ai consorzi di tutela dei vini a DOC di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), che esercitino le proprie funzioni di tutela per almeno due denominazioni e siano autorizzati, secondo le procedure di cui all'articolo 4 del d.m. 4 giugno 1997, n. 256, a svolgere le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 21 della legge 164/1992.

     2. L'aiuto è concesso per la costituzione e il funzionamento dei consorzi di cui al comma 1 per la durata di due anni, nella misura massima del 50 per cento all'anno delle spese sostenute. L'aiuto non può superare complessivamente le spese sostenute nel primo anno.

 

     Art. 6. (Regime di aiuto all'impianto di vigneti a DOC).

     1. La Regione concede aiuti per i seguenti impianti di vigneti per la produzione di vini a DOC e IGT:

     a) per nuovi impianti di vigneti idonei alla produzione di vini a DOC e IGT autorizzati dalla Commissione unione europea ai sensi dell'articolo 6 del reg. (CEE) 822/87;

     b) per reimpianti di vigneti idonei alla produzione di vini a DOC e IGT.

     2. Gli aiuti di cui al comma 1 non possono superare il 30 per cento delle spese ritenute ammissibili così come stabilito dal reg. (CEE) 2741/89, comprensive delle spese per l'acquisto del diritto di reimpianto o delle spese di estirpazione.

     3. Sono esclusi dagli aiuti di cui al presente articolo i produttori che hanno usufruito, nelle dieci campagne precedenti la loro richiesta, di un premio per l'abbandono definitivo di superfici vitate ai sensi del reg. (CEE) 1442/88.

 

     Art. 7. (Modalità di attuazione).

     1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile antecedente l'inizio di ogni campagna vitivinicola e, limitatamente al 1998, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato vitivinicolo regionale, istituito in attuazione del "Programma di interventi per il miglioramento della qualità del comparto vitivinicolo regionale", indica con propria delibera:

     a) la superficie da acquisire annualmente al registro regionale dei diritti di reimpianto;

     b) l'entità del premio unitario per l'estirpazione di piante di viti e per la rinuncia al diritto di reimpianto, che può essere differenziato sulla base della scadenza del diritto di reimpianto;

     c) il divieto o limitazione della concessione del diritto di reimpianto a disposizione del registro, in caso di grave eccedenza produttiva di vini a DOC a IGT;

     d) i vini a DOC le cui produzioni, a causa delle caratteristiche qualitative, sono largamente inferiori alla domanda;

     e) i criteri e le priorità per l'assegnazione delle superfici vitate in dotazione al registro regionale;

     f) l'importo della fidejussione da presentare ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera a), nonché l'importo ad ettaro da pagarsi a favore della Regione da parte dell'azienda che riceve l'assegnazione definitiva dei diritti di reimpianto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);

     g) le priorità per la concessione degli aiuti di cui all'articolo 6.

 

     Art. 8. (Vigilanza e sanzioni).

     1. I servizi decentrati agricoltura e alimentazione provvedono, almeno ogni due anni, alla verifica degli impegni assunti dai beneficiari dei premi per l'estirpazione e la cessione del diritto di reimpianto e dai viticoltori autorizzati ad effettuare impianti di viti.

     2. Chiunque effettua impianti di vigneti in difformità alle disposizioni della presente legge, è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 4 del d.l. 7 settembre 1987, n. 370, convertito con modificazioni in legge 4 novembre 1987, n. 460.

 

     Art. 9. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l'attuazione delle misure previste dalla presente legge è autorizzata:

     a) per l'anno 1998, una spesa pari a lire 1.200 milioni;

     b) per gli anni 1999 e 2000, l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

     2. Alla copertura dell'onere si provvede:

     a) per l'anno 1998 mediante:

     1) utilizzazione dell'accantonamento di cui alla partita 2 dell'elenco 2 del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa per lire 1.000 milioni

     2) parziale utilizzazione dell'accantonamento di cui alla partita 10, elenco 1 del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per lire 200 milioni;

     b) per gli anni 1999 e 2000, mediante utilizzazione di quota parte delle entrate derivanti dal gettito dei tributi regionali.

     3. Le somme occorrenti al pagamento delle spese autorizzate sono iscritte:

     a) per l'anno 1998, a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa con le seguenti denominazioni:

     1) "Spese per l'acquisizione dei diritti di reimpianto vigneti" con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 700 milioni;

     2) "Spese per la concessione di aiuti all'impianto di vigneti a denominazione di origine controllata e a indicazione geografica tipica" con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 300 milioni;

     3) "Spese per la concessione di aiuti ai consorzi di tutela" con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 200 milioni

     b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

     4. Le economie realizzate su uno dei capitoli di cui al comma 3 sono utilizzate per le finalità degli altri.

 

     Art. 10. (Efficacia delle norme).

     1. Gli effetti della presente legge sono subordinati al parere positivo di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE.

 

 

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 31 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 29.