§ 3.7.17 - L.R. 28 maggio 1996, n. 17.
Celebrazioni del secondo centenario della nascita di Giacomo Leopardi.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.7 celebrazioni e ricorrenze
Data:28/05/1996
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Programma di interventi per le celebrazioni leopardiane).
Art. 3.  (Comitato per le celebrazioni leopardiane).
Art. 4.  (Norma finanziaria).


§ 3.7.17 - L.R. 28 maggio 1996, n. 17. [1]

Celebrazioni del secondo centenario della nascita di Giacomo Leopardi.

(B.U. 6 giugno 1996, n. 38).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, in previsione della ricorrenza del secondo centenario della nascita di Giacomo Leopardi e nell'intento di celebrare questo evento di assoluto rilievo internazionale e di indiscutibile importanza culturale, da sviluppare avendo attenzione anche ad iniziative volte allo studio ed alla conoscenza delle Marche del tempo, tenuto conto dei riflessi di immagine che ha nei confronti dell'intera regione, predispone ed attua un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, anche attraverso l'acquisizione e il restauro dei luoghi leopardiani nelle Marche.

 

     Art. 2. (Programma di interventi per le celebrazioni leopardiane).

     1. Il programma di interventi di cui all'articolo 1 è finalizzato:

     a) alla realizzazione di convegni, seminari, ricerche, pubblicazioni sulla vita e sull'opera di Giacomo Leopardi;

     b) all'attuazione di mostre, di iniziative anche a carattere didattico, finalizzate alla divulgazione dell'opera del poeta;

     c) al recupero edilizio ed al restauro conservativo dei luoghi leopardiani ubicati nelle Marche. Prioritariamente all'acquisto, da parte del Comune di Recanati, del Monastero S. Stefano in Recanati con porzione del Colle dell'Infinito. Il Comune di Recanati provvederà all'utilizzo dell'immobile, anche tramite convenzioni o accordi di programma, con Enti, Istituzioni e Associazioni su progetti specifici finalizzati alla valorizzazione e diffusione della figura di Leopardi e alla promozione e svolgimento di attività culturali;

     d) alla realizzazione di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità della presente legge.

 

     Art. 3. (Comitato per le celebrazioni leopardiane). [2]

     [1. Il programma di interventi di cui all'articolo 2 è attuato dal Comitato per le celebrazioni leopardiane, già istituito con l.r. 15 maggio 1987, n. 22, attualmente in carica.

     2. Il programma delle iniziative è definito, sentite le indicazioni di un Comitato scientifico nominato dal Consiglio regionale e formato da quattro esperti di chiara fama e dal direttore del Centro nazionale di studi leopardiani o suo rappresentante.

     3. All'organizzazione ed attuazione dei programmi e delle attività stabiliti dal Comitato di cui al comma 1 provvede una segreteria presso il servizio beni ed attività culturali della Giunta regionale secondo criteri stabiliti d'intesa con il Comune di Recanati.

     4. Alla copertura delle spese per la realizzazione del programma si provvede, oltre che con il contributo regionale, con i fondi degli enti e organismi interessati all'iniziativa.

     5. Il Comitato rimette alla Giunta regionale un documentato rendiconto delle spese sostenute con i finanziamenti regionali e una relazione illustrativa delle attività svolte.]

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

     a) per gli interventi di cui alle lettere a), b) e d), lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con legge di bilancio;

     b) per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2, euro 258.288,44 per ciascuno degli anni dal 1996 al 2001; per gli anni 2002 e 2003 euro 129.114,22 [3].

     2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede:

     a) per l'onere di lire 100 milioni relativo all'anno 1996 mediante utilizzo di quota parte dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 ai fini del bilancio di previsione per l'anno 1996 partita 12 dell'elenco 1;

     b) per l'onere di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante utilizzo di una quota parte della proiezione per i detti anni dell'accantonamento iscritto a carico del medesimo capitolo 5100101 partita 12 dell'elenco 1 del bilancio pluriennale 1996/1998;

     c) per l'onere di lire 500 milioni relativo agli interventi di cui all'articolo 2, lettera c), relativo all'anno 1996 mediante utilizzo di quota parte dell'apposito accantonamento iscritto a carico del capitolo 5100101 del bilancio di previsione per il detto anno partita 15 dell'elenco 1;

     d) per l'onere di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante utilizzo della proiezione per i detti anni dell'accantonamento iscritto a carico del medesimo capitolo 5100101 partita 15 dell'elenco 1 del bilancio pluriennale 1996/1998;

     e) per gli anni successivi si provvederà mediante impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

     3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte per l'anno 1996 a carico dei seguenti capitoli che la Giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa per il detto anno con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

     a) "Contributi per spese per iniziative scientifiche e culturali per le celebrazioni leopardiane", lire 100 milioni;

     b) "Contributi al Comune di Recanati per l'acquisto, il recupero edilizio ed il restauro conservativo dei luoghi leopardiani", lire 500 milioni; per gli anni successivi a carico dei leopardiani capitoli corrispondenti.

     4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 sono ridotti di lire 600 milioni.


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 9 febbraio 2010, n. 4, con la decorrenza di cui all'art. 25 della stessa L.R. 4/2010.

[2] Articolo abrogato dall’art. 6 del R.R. 4 dicembre 2004, n. 11.

[3] Lettera così sostituita dall’art. 32 della L.R. 23 aprile 2002, n. 6.