§ 27.3.44 – L. 6 agosto 1966, n. 651.
Nuove norme in materia di debito pubblico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.3 debito pubblico
Data:06/08/1966
Numero:651


Sommario
Art. 1.      L'art. 53 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, è modificato come appresso
Art. 2.      Le operazioni di reimpiego del capitale di titoli nominativi rimborsabili, comunque intestati e vincolati, possono essere eseguite, a cura dell'Amministrazione, in base [...]
Art. 3.      Tutti i titoli di debito pubblico nominativi, di importo inferiore a lire cinquemila di capitale nominale, ad eccezione di quelli soggetti a vincolo cauzionale, per i [...]
Art. 4.      Il trasferimento o il tramutamento al portatore di titoli nominativi di debito pubblico ha luogo su domanda con firme non autenticate, quando il titolare o i suoi aventi [...]
Art. 5.      La disposizione del precedente art. 4 si applica anche nei casi di domande per operazioni di rimborso di capitali rappresentati da titoli nominativi comunque divenuti [...]
Art. 6.      Le agevolazioni di cui all'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, sono [...]


§ 27.3.44 – L. 6 agosto 1966, n. 651. [1]

Nuove norme in materia di debito pubblico.

(G.U. 24 agosto 1966, n. 209).

 

     Art. 1.

     L'art. 53 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, è modificato come appresso:

     "Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo nominativo di debito pubblico, l'intestatario o l'avente diritto può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi ed il rilascio di un nuovo titolo, presentando apposita denunzia, con firma autenticata, ove occorra regolarmente documentata, nella quale, se trattasi di persona fisica, espressamente dichiari, tra l'altro, sotto la propria personale responsabilità, che il titolo smarrito, sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni di trasferimento a terzi o di tramutamento al portatore con delega a terzi per il ritiro dei nuovi titoli, e che il titolo stesso non era stato comunque ceduto o trasferito a terzi.

     Il rilascio del nuovo titolo ha luogo, in ogni caso, per rinnovazione, con nuovo numero di iscrizione. Operata la nuova iscrizione ed emesso il corrispondente titolo, quello denunziato smarrito, sottratto o distrutto è considerato virtualmente annullato e di nessun valore nei confronti dell'Amministrazione del debito pubblico.

     Dopo effettuata l'operazione, l'Amministrazione ne fa pubblicare avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispone l'affissione dell'avviso stesso, per sei mesi, nei locali aperti al pubblico della competente sezione di Tesoreria provinciale.

     Nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo, se nominativo, presentando apposita domanda, con firma autenticata. In tal caso, l'Amministrazione sospende il pagamento degli interessi ed effettua le opportune comunicazioni alla autorità giudiziaria.

     La revoca della sospensione del pagamento degli interessi di cui al precedente comma può essere disposta soltanto in base ad accordo fra le parti od a provvedimento della autorità giudiziaria.

     Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche nel caso in cui, contemporaneamente alla denunzia di smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli nominativi, sia domandato il tramutamento al portatore dei titoli stessi. In tal caso, nel termine indicato nel quarto comma, chiunque ritenga di essere stato leso può presentare apposita documentata denunzia, con firma autenticata, all'Amministrazione, che ne informa l'autorità giudiziaria. Le stesse norme si applicano nei casi in cui si tratti di perdita di titoli nominativi già rimborsabili".

 

          Art. 2.

     Le operazioni di reimpiego del capitale di titoli nominativi rimborsabili, comunque intestati e vincolati, possono essere eseguite, a cura dell'Amministrazione, in base a semplice domanda dell'esibitore, purchè il reimpiego sia chiesto in altri titoli nominativi di debito pubblico a tasso di interesse pari o superiore a quello dei titoli esibiti e recanti la stessa intestazione e gli stessi eventuali vincoli di questi ultimi. Quando si tratti di titoli vincolati di usufrutto è necessaria la presentazione, da parte dell'esibitore, sia del certificato di nuda proprietà, sia di quello di usufrutto.

     Nei casi di cui al precedente comma deve essere reimpiegato l'intero capitale nominale dei titoli esibiti, mediante l'acquisto di tanti nuovi titoli quanto è possibile con il detto capitale. Mentre, quando si tratti di titoli vincolati di ipoteca, l'importo in capitale nominale dei nuovi titoli deve essere almeno uguale a quello dei titoli esibiti.

     I nuovi titoli sono consegnati all'esibitore. Allo stesso viene altresì corrisposto l'importo inferiore al minimo iscrivibile eventualmente residuato dall'operazione, fatta eccezione per i casi in cui l'operazione riguardi titoli sottoposti a vincoli cauzionali, in questi ultimi casi è necessario che l'esibitore integri il capitale, in modo da consentire l'acquisto di un titolo d'importo pari al minimo iscrivibile nel Gran Libro.

     Le disposizioni dei precedenti commi sono applicabili anche per i casi di investimento di premi attribuiti a titoli di debito pubblico nominativi.

 

          Art. 3.

     Tutti i titoli di debito pubblico nominativi, di importo inferiore a lire cinquemila di capitale nominale, ad eccezione di quelli soggetti a vincolo cauzionale, per i quali si applicano le disposizioni del precedente art. 2, sono rimborsati all'esibitore, senza che occorra alcuna documentazione o formalità [2].

 

          Art. 4.

     Il trasferimento o il tramutamento al portatore di titoli nominativi di debito pubblico ha luogo su domanda con firme non autenticate, quando il titolare o i suoi aventi causa dichiarano di voler intervenire personalmente al ritiro dei nuovi titoli.

 

          Art. 5.

     La disposizione del precedente art. 4 si applica anche nei casi di domande per operazioni di rimborso di capitali rappresentati da titoli nominativi comunque divenuti rimborsabili ovvero di pagamento o di investimento di premi attribuiti a titoli nominativi di debito pubblico.

 

          Art. 6.

     Le agevolazioni di cui all'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, sono estese alle operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, relative a titoli intestati a persone fisiche capaci e vincolati di usufrutto a favore di persone fisiche capaci.

     Le stesse agevolazioni sono estese alle dette operazioni relative a titoli intestati a minori, quando, dal titolo stesso o da apposita documentazione, risulti la raggiunta maggiore età di essi.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] L’importo di lire cinquemila di cui al presente comma è stato elevato a lire centomila dall'art. 34 della L. 30 marzo 1981, n. 119.