§ 17.3.98 - D.L. 22 gennaio 1973, n. 2 .
Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:22/01/1973
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Sospensione dei termini.
Art. 2.      E' parimenti sospeso il corso dei termini previsti dal primo comma del precedente art. 1, relativamente ad obbligazioni da adempiere o diritti da esercitare in altri [...]
Art. 3.      Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al Bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di [...]
Art. 4.      Nei decreti previsti dall'art. 1 sarà indicata, in relazione alla situazione determinatasi nelle diverse località per effetto degli eventi calamitosi di cui al primo [...]
Art. 5.  Interventi di pronto soccorso.
Art. 5 bis.  [12]
Art. 5 ter.  [14]
Art. 6.      Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio [...]
Art. 6 bis.  [16]
Art. 6 ter.  [17]
Art. 6 quater.  [18]
Art. 7.      E' autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973, per [...]
Art. 8.      E' autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 8.000 milioni per [...]
Art. 9.  [21]
Art. 10.      I contributi previsti dal precedente art. 8 per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono [...]
Art. 11.  [24]
Art. 12.      I lavori da eseguire in base al presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge
Art. 13.  Provvidenze per i lavoratori.
Art. 14.      Agli operai ed apprendisti delle aziende industriali ed artigiane dei Comuni indicati a norma del precedente art. 1, sospesi o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza [...]
Art. 15.      L'indennità di cui al secondo comma dell'articolo precedente è corrisposta entro gli stessi limiti e con le stesse modalità anche ai lavoratori dipendenti da aziende [...]
Art. 15 bis.  [28]
Art. 16.      L'onere derivante dalle provvidenze di cui ai precedenti articoli 13, 14, 15 e 15-bis è assunto a totale carico dello Stato nel limite di spesa di lire 5 miliardi, salvo [...]
Art. 17.  Provvidenze per l'agricoltura.
Art. 17 bis.  [33]
Art. 17 ter.  [34]
Art. 17 quater.  [35]
Art. 17 quinquies.  [36]
Art. 17 sexies.  [37]
Art. 18.  Contributi alle imprese.
Art. 19.      Le imprese industriali, commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo e tutte le altre categorie di beneficiari previsti dal [...]
Art. 20.      In sostituzione delle provvidenze previste dall'art. 19 a favore delle imprese ivi indicate, potrà essere concesso, con decreto del presidente della Giunta regionale, un [...]
Art. 21.      Le provvidenze previste dai precedenti articoli 19 e 20 sono concesse nella misura che sarà determinata dalla commissione di cui al comma seguente tenendo conto dei [...]
Art. 22.      Per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, di cui al precedente art. 19 saranno utilizzati il fondo di garanzia istituito presso [...]
Art. 22 bis.  [52]
Art. 23.  (Interventi assistenziali e a favore dei comuni e delle province).
Art. 24.  (Contributi all'A.A.I.).
Art. 25.  (Contributi ai capi famiglia per perdita vestiario, biancheria o suppellettili varie).
Art. 26.      La sospensione dei termini di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari i cui termini siano scaduti o scadano [...]
Art. 27.      Per la generalità dei contribuenti dei comuni indicati a norma dell'articolo 1 del presente decreto è concessa la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1973 [...]
Art. 28.      Nei Comuni indicati a norma dell'art. 1 del presente decreto è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini che [...]
Art. 29.      Indipendentemente dall'applicazione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, [...]
Art. 30.      I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità [...]
Art. 30 bis.  [54]
Art. 31.      Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente art. 27, gli uffici delle imposte [...]
Art. 32.      La riscossione delle imposte e tasse, nonché delle sovrimposte ed addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sarà [...]
Art. 33.      Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni sinistrati indicati a norma dell'art. 1 del presente decreto, sono esenti [...]
Art. 34.      Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono [...]
Art. 35.  Integrazione bilanci provinciali e comunali per minori entrate.
Art. 36.  Interventi delle ferrovie dello Stato.
Art. 36 bis.  [56]
Art. 36 ter.  [57]
Art. 36 quater.  [58]
Art. 37.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 38.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 17.3.98 - D.L. 22 gennaio 1973, n. 2 [1] .

Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.

(G.U. 24 gennaio 1973, n. 20)

 

 

     Art. 1. Sospensione dei termini.

     Nei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni, mareggiate, smottamenti e frane, verificatesi nel settembre 1971, nel dicembre 1972 e nel gennaio e febbraio 1973, che saranno indicati con decreti del Presidente della Repubblica da emanare su proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, commercio e artigianato, è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che sono scaduti o che scadono nei comuni anzidetti durante il periodo da determinarsi a norma del successivo art. 4, con esclusione dei termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici [2] .

     Per l'emanazione dei decreti di cui al primo comma debbono essere sentite le regioni [3] .

     E' parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabili da debitori domiciliati o residenti nei Comuni anzidetti o che vi abbiano beni o che vi svolgano attività economiche, emessi prima della decorrenza dei periodi di sospensione dei termini fissata dai decreti del Presidente della Repubblica di cui al primo comma, nonché il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, e il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone lacuali, fluviali e marittime, siti nei Comuni medesimi e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi a norma del successivo art. 4 [4] .

     Negli stessi comuni, a favore dei titolari di aziende agricole che abbiano ricevuto danni nelle strutture fondiarie, tali da comportare ulteriori interventi di ripristino o riadattamento delle strutture stesse, le rate relative a mutui di miglioramento fondiario o a mutui concessi per la formazione della proprietà coltivatrice possono essere sospese per cinque anni, e la relativa scadenza potrà essere differita, per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima delle rate previste da ciascun mutuo, senza maggiorazione di interessi [5] .

     Nei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori indicati nel terzo comma, la vendita dei beni pignorati non potrà essere disposta e se disposta, sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva [6] .

 

          Art. 2.

     E' parimenti sospeso il corso dei termini previsti dal primo comma del precedente art. 1, relativamente ad obbligazioni da adempiere o diritti da esercitare in altri Comuni, in favore delle persone che provino di non avere potuto osservare i termini stessi per essersi trovati nei comuni colpiti di cui al primo comma del precedente art. 1, nel periodo degli eventi calamitosi.

 

          Art. 3.

     Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al Bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, residenti o domiciliati nei comuni di cui all'articolo precedente o che vi abbiano beni o che svolgano attività economiche, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza [7] .

     Le pubblicazioni di rettifica possono avere luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

 

          Art. 4.

     Nei decreti previsti dall'art. 1 sarà indicata, in relazione alla situazione determinatasi nelle diverse località per effetto degli eventi calamitosi di cui al primo comma dello stesso art. 1, la durata del periodo di sospensione dei termini, che non potrà essere protratta oltre 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

     Per i titoli indicati nel terzo comma dell'art. 1 il periodo di sospensione decorrerà dalla scadenza dei titoli stessi [8] .

 

          Art. 5. Interventi di pronto soccorso.

     Per provvedere alle necessità urgenti, e particolarmente per il ripristino di acquedotti e di altre opere igieniche, a seguito delle calamità naturali di cui all'art. 1, verificatesi nel territorio delle regioni Sicilia e Calabria, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973, quanto a lire 4.500 milioni sul capitolo n. 5876 e quanto a lire 4.500 milioni sul capitolo n. 5875 [9] .

     Agli interventi da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvedono per la Sicilia la Regione siciliana e per la Calabria l'Ente regione ai sensi dell'art. 13, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in base alle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, entro i limiti delle somme che saranno assegnate dal Ministero dei lavori pubblici [10] .

     A valere sulla somma di L. 4.500 milioni iscritta nel capitolo n. 5876 è concesso all'Ente acquedotti siciliani un contributo straordinario di lire 800 milioni per gli interventi di sua competenza [11] .

 

          Art. 5 bis. [12]

     E' autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni da assegnare per 10.000 milioni alla regione Sicilia e per 40.000 milioni alla regione Calabria, da prelevarsi sul fondo di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per provvedere alla ricostruzione delle abitazioni distrutte, o abbandonate perché in zone dichiarate inagibili, nonché al trasferimento, anche in altri comuni, degli abitati colpiti o abbandonati, o di parte di essi, secondo le norme dettate dalle Regioni interessate [13] .

     Ai fini del finanziamento della spesa di cui al comma precedente, in aggiunta ai limiti di impegno di cui all'art. 67, primo comma, lettera a), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 2 miliardi che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1973.

 

          Art. 5 ter. [14]

     Per l'esecuzione di nuove opere idrauliche e per il ripristino di quelle distrutte o danneggiate a seguito degli eventi di cui all'art. 1 che si rendessero necessarie, a difesa degli abitati, nei corsi d'acqua anche non classificati, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni, da destinare in ragione di 4.000 milioni alla Sicilia e di 6.000 milioni alla Calabria, da iscrivere negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari 1973, 1974 e 1975, rispettivamente per lire 3.000 milioni, 3.000 milioni e 4.000 milioni.

     Gli stanziamenti di cui sopra potranno essere impegnati fin dall'esercizio finanziario in corso.

 

          Art. 6.

     Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone sinistrate di cui al presente decreto da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973, per essere assegnata alla medesima Azienda nazionale autonoma delle strade. E' altresì autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni, da stanziarsi in ragione di lire 3.000 milioni nell'anno 1973 e di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1974 e 1975, con corrispondente riduzione del capitolo 503 del bilancio dell'ANAS per l'anno 1973, e dei capitoli corrispondenti per gli anni 1974 e 1975 [15] .

     Ai fini del presente articolo, i capi compartimento della viabilità dell'ANAS sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dell'art. 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione dei lavori con il sistema dell'economia.

 

          Art. 6 bis. [16]

     Sono autorizzati i limiti di impegno trentacinquennali di lire 1.000 milioni per l'anno 1973 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1974 per l'ammortamento, a totale carico dello Stato, di mutui che i comuni e le province di cui all'art. 1 del presente decreto sono autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti, per la riparazione, ricostruzione e sistemazione di opere pubbliche di interesse degli enti locali medesimi di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, ivi compresi le opere di edilizia scolastica, gli impianti sportivi, gli edifici di culto, le strade comunali esterne ai centri abitati e gli impianti di illuminazione pubblica.

     I limiti di impegno di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1973 e 1974 e ripartiti, rispettivamente, in ragione di lire 400 milioni e 600 milioni per gli enti locali della Sicilia e di lire 600 milioni e 900 milioni per gli enti locali della Calabria.

     All'uopo il Ministero dei lavori pubblici metterà a disposizione della regione Calabria gli importi annui di lire 600 milioni e di lire 900 milioni a decorrere rispettivamente dall'anno 1973 e dall'anno 1974. La parte di tali somme eventualmente non utilizzata per le finalità previste dal presente articolo verrà riversata al bilancio dello Stato.

     Fino al 31 dicembre 1974 si applicano, per i mutui contratti dagli enti locali per le finalità di cui al presente articolo, le disposizioni previste dall'art. 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291.

 

          Art. 6 ter. [17]

     Il termine del 31 dicembre 1972, fissato con l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, è spostato al 31 dicembre 1973, per quegli enti locali della regione Calabria che hanno provveduto entro il 1972 alla presentazione dei progetti di opere pubbliche ai competenti uffici del genio civile.

     Per le iniziative alberghiere finanziate con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno il termine fissato al 31 dicembre 1972 è spostato al 30 giugno 1973.

 

          Art. 6 quater. [18]

     Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade provinciali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta, di cui al presente decreto, da effettuarsi a cura delle amministrazioni provinciali è autorizzata una spesa di lire 24.000 milioni, da stanziarsi mediante corrispondente riduzione del bilancio dell'ANAS per gli anni 1973-1974-1975-1976 nella misura di 6.000 milioni per ciascun anno.

 

          Art. 7.

     E' autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973, per provvedere, a totale carico dello Stato, nel territorio delle regioni Sicilia e Calabria al ripristino, con i provvedimenti tecnicamente indispensabili, delle opere a difesa marittima degli abitati, distrutte o danneggiate, nonché di ogni altra opera nell'ambito del demanio marittimo, comprese quelle relative alle escavazioni.

 

          Art. 8.

     E' autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 8.000 milioni per l'anno finanziario 1973, di 3.000 milioni per l'anno finanziario 1974 e di 4.000 milioni per l'anno finanziario 1975, per provvedere, in conseguenza delle calamità di cui al precedente art. 1, verificatesi nelle regioni Sicilia e Calabria, alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione. Gli stanziamenti di cui sopra potranno essere impegnati fin dall'esercizio finanziario in corso [19] .

     Il ripristino delle opere da realizzare può essere effettuato in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche o alle esigenze della tecnica moderna, semprechè siano rispettate le norme e gli strumenti urbanistici in vigore [20] .

 

          Art. 9. [21]

     Alla concessione dei contributi ai sensi dell'articolo precedente nel territorio della Sicilia provvede la Regione siciliana e, nel territorio della Calabria, l'Ente regione ai sensi dell'art. 13, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1972, n. 8.

 

          Art. 10.

     I contributi previsti dal precedente art. 8 per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:

     a) nella misura del 90 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani ed accessori;

     b) nella misura dell'80 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;

     c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

     All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano distrutte o perdute, provvede l'ufficio tecnico erariale.

     Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

     L'ammontare del contributo per la riparazione non può superare la somma di lire 5 milioni per ciascuna unità immobiliare e quello per la ricostruzione non può superare lire 8 milioni per ciascuna unità immobiliare [22] .

     I limiti di cui al precedente comma non si applicano per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale [23] .

 

          Art. 11. [24]

     Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente, corredate da atto notorio attestante il possesso, il numero dei vani dell'immobile distrutto, danneggiato o abbandonato perché dichiarato inagibile, nonché dalla dichiarazione del sindaco sull'accertamento del danno o dell'inagibilità e dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione di bollo, ai competenti uffici del genio civile, entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto [25] .

     Il computo metrico estimativo di cui al precedente comma potrà anche essere presentato successivamente alla domanda e comunque non oltre il 31 dicembre 1976 [26] .

     L'ufficio del genio civile competente per territorio provvede all'approvazione delle perizie e alla determinazione dell'ammontare del contributo.

     Ai proprietari che facciano richiesta possono essere corrisposte anticipazioni pari al 50 per cento del contributo dello Stato; nel corso dei lavori possono essere altresì corrisposti ulteriori acconti fino al 40 per cento del contributo secondo stati di avanzamento. La residua parte del contributo sarà corrisposta solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile.

     Il pagamento dei contributi e delle eventuali anticipazioni sarà effettuato dal sindaco del comune interessato sulle somme che a tal fine saranno accreditate dalla Regione siciliana per la Sicilia, e dall'Ente regione per la Calabria, sulla base di mandati nominativi.

     La concessione dell'anticipazione, prevista dal comma quarto, sarà revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui viene accordata l'anticipazione, tranne proroga non superiore a tre mesi da concedersi, per cause eccezionali, da parte dell'ufficio del genio civile.

 

          Art. 12.

     I lavori da eseguire in base al presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

 

          Art. 13. Provvidenze per i lavoratori.

     Nei Comuni indicati a norma del precedente art. 1 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-ter, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6.

     Ai fini del presente decreto:

     a) la sospensione di cui al primo comma dell'art. 18 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferita alle rate di febbraio ed aprile 1973 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso art. 18 avverrà con la rata di dicembre 1973;

     b) l'esonero di cui all'art. 19 dello stesso decreto legge 18 dicembre 1968, n. 1232 , si intende limitato alle rate di febbraio ed aprile 1973 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 20 del medesimo decreto-legge si intende sostituito con quello del 15 giugno 1973;

     c) l'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato;

     d) le rendite di cui all'art. 15-ter del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate dallo Stato, con il sistema della gestione per conto.

 

          Art. 14.

     Agli operai ed apprendisti delle aziende industriali ed artigiane dei Comuni indicati a norma del precedente art. 1, sospesi o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza degli eventi calamitosi del dicembre 1972 e gennaio e febbraio 1973, è corrisposta, per il periodo di effettiva sospensione o riduzione dell'attività in conseguenza della calamità e non oltre il 31 dicembre 1973, una indennità, non cumulabile con l'integrazione salariale, pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestate compreso tra le ore 0 ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 ore settimanali [27] .

     Agli impiegati delle aziende industriali ed artigiane dei Comuni indicati a norma dell'art. 1, è corrisposto, per lo stesso periodo, una indennità ragguagliabile a giornata, pari all'80% della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non eccedente le 200.000 lire mensili.

     Dalle provvidenze di cui al presente articolo sono esclusi i dirigenti.

     Al pagamento dell'indennità ai dipendenti delle aziende industriali ed artigiane provvede la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria con gli stanziamenti di cui all'art. 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

     Le domande intese a conseguire le prestazioni dovranno essere presentate dalle aziende alla Cassa predetta entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ovvero entro quindici giorni dalla data delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro che siano posteriori alla data anzidetta.

 

          Art. 15.

     L'indennità di cui al secondo comma dell'articolo precedente è corrisposta entro gli stessi limiti e con le stesse modalità anche ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali ed agricole dei comuni di cui allo stesso articolo, sospesi dal lavoro in dipendenza delle calamità.

     Al pagamento dell'indennità spettante ai lavoratori dipendenti dalle aziende agricole provvede la Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, istituita con legge 8 agosto 1972, n. 457.

 

          Art. 15 bis. [28]

     Ai lavoratori disoccupati dei comuni indicati al precedente art. 1, iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, spetta un'indennità speciale in misura pari al trattamento previsto dall'art. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per le giornate non lavorate fino a tutto il 31 dicembre 1973.

     Il trattamento di cui al precedente comma sostituisce le prestazioni di disoccupazione eventualmente spettanti.

 

          Art. 16.

     L'onere derivante dalle provvidenze di cui ai precedenti articoli 13, 14, 15 e 15-bis è assunto a totale carico dello Stato nel limite di spesa di lire 5 miliardi, salvo conguaglio sulla base della documentazione esibita dalle gestioni previdenziali interessate [29] .

     La somma predetta sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1973.

 

          Art. 17. Provvidenze per l'agricoltura.

     Per far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi in Calabria ed in Sicilia nel dicembre 1972 e nel gennaio e febbraio 1973, sia per le misure di pronto intervento di cui all'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sia per il ripristino delle strutture di cui all'art. 4 e per la concessione delle agevolazioni creditizie e contributive per i capitali di conduzione di cui all'art. 5, nonché per la provvista di capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale previsti dall'art. 7 della citata legge, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è incrementata, per l'anno 1973 di lire 64.500 milioni [30] .

     La somma predetta sarà accreditata, rispettivamente in ragione del 40 per cento e del 60 per cento, alla Regione siciliana ed all'Ente regione per la Calabria, che provvederanno alla relativa amministrazione, a norma della legge istitutiva del fondo di solidarietà nazionale, fino a quando non abbiano diversamente provveduto, con proprie leggi, agli eventuali adattamenti che si rendano necessari in rapporto a concrete esigenze locali [31] .

     La somma di lire 64.500 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versata all'apposito conto corrente denominato "Fondo di solidarietà nazionale" aperto presso la Tesoreria centrale [32] .

 

          Art. 17 bis. [33]

     Il limite massimo della sovvenzione prevista dal primo comma dell'art. 14 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è elevato, limitatamente alle zone di applicazione del presente decreto, a lire 90 mila per ettaro .

 

          Art. 17 ter. [34]

     Le sovvenzioni di primo intervento previste dall'art. 15 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e richiamato dall'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 364, possono concedersi sino al 40 per cento del danno subito per le scorte vive e sino al 30 per cento per le scorte morte.

     Tali aliquote sono elevate, rispettivamente, al 50 e 40 per cento per i coltivatori diretti anche se associati in cooperative, per le cooperative di conduzione agricola, nonché per i coloni e i mezzadri per le quote di loro spettanza.

 

          Art. 17 quater. [35]

     Per consentire l'immediata ripresa dell'attività produttiva e dell'occupazione in agricoltura, gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario possono concedere, sulla base delle tabelle vigenti, senza ulteriori garanzie, crediti agrari di esercizio a tutti i proprietari e conduttori di aziende agrarie ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sino ad un ammontare complessivo doppio di quello previsto dalle citate tabelle. Tali operazioni dovranno essere richieste entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e segnalate dagli interessati, a pena di decadenza dai benefici, nelle istanze dirette ad ottenere le agevolazioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364. Le esposizioni debitorie saranno compensate con le agevolazioni che saranno concesse con i provvedimenti di cui ai citati articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364. Tutte le operazioni beneficeranno della garanzia del fondo interbancario con le forme di cui all'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364. Tali operazioni verranno rinnovate fino alla definizione delle domande di intervento ai sensi dei citati articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e, ove i beneficiari non avessero avanzato tale domanda, la durata del credito sarà triennale, con decurtazione di un terzo ad ogni rinnovo annuale. é concesso il concorso statale per ridurre il tasso netto di dette operazioni al 3 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti ed al 4 per cento per gli altri beneficiari".

 

          Art. 17 quinquies. [36]

     Le sovvenzioni previste dal primo comma dell'art. 16 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per sopperire alle necessità derivanti da urgenti riparazioni ai fabbricati rurali danneggiati, sono estese ai comuni di cui all'art. 1 del presente decreto e sono elevate rispettivamente da lire 400 mila a lire 800 mila e da lire 500 mila a lire 1 milione.

 

          Art. 17 sexies. [37]

     Per il pagamento degli interessi conseguenti al differimento delle rate dei mutui di miglioramento fondiario, compresi quelli per la formazione di proprietà diretto coltivatrice assistiti da concorso statale, previsti dal quarto comma dell' art. 1 del presente decreto, può essere concesso un concorso in misura pari a quella accordata per il mutuo originario e per il periodo di effettivo rinvio dei pagamenti. La spesa relativa è a carico delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale istituito con legge 25 maggio 1970, n. 364.

     Per le operazioni concernenti i mutui per la formazione di proprietà diretto coltivatrice di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, l'onere degli interessi dovuti dai mutuatari rimane a carico del fondo di rotazione istituito con la legge medesima, fatta eccezione dei diritti, commissioni ed altri oneri accessori spettanti agli istituti mutuanti, che sono a carico dei mutuatari.

 

          Art. 18. Contributi alle imprese.

     Alle piccole e medie imprese industriali, nonché alle imprese commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi del dicembre 1972 e del gennaio e febbraio 1973 aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc. nei comuni indicati a norma del precedente art. 1 è corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 300.000 [38] .

     Tale contributo è altresì corrisposto ai pescatori professionali residenti nei comuni rivieraschi indicati a norma del precedente art. 1, aumentato di lire 10.000 per ogni familiare a carico [39] .

     Il contributo di cui al comma precedente è corrisposto su domanda delle imprese interessate, vistate dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competente per territorio.

     Qualora l'impresa non sia iscritta nei relativi albi, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovrà procedere ad accertamenti di fatto.

     Il contributo di cui al secondo comma è corrisposto su istanza degli interessati, vistata dal delegato di spiaggia e dal compartimento marittimo provinciale [40] .

     Il contributo è corrisposto dalle giunte regionali sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 100 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga delle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato [41] .

     Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 750.000.000 per l'anno finanziario 1973 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 19.

     Le imprese industriali, commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo e tutte le altre categorie di beneficiari previsti dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che abbiano subìto danni in conseguenza degli eventi calamitosi presi in considerazione dal presente decreto aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc. nei comuni indicati a norma dell'art. 1 sono ammesse ai benefici previsti dalle disposizioni richiamate negli articoli 22, 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7 [42] .

     L'accertamento delle predette condizioni è effettuato dalla commissione di cui al successivo art. 21 [43] .

     I benefici previsti nel primo comma saranno concessi tenendo conto del costo attuale per la riattivazione o ricostruzione degli impianti o attrezzature danneggiati o distrutti purché nei limiti della capacità produttiva o economica preesistente agli eventi calamitosi verificatisi [44] .

     Le scadenze indicate nell'art. 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, numero 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1973, 1974 e 1975.

 

          Art. 20.

     In sostituzione delle provvidenze previste dall'art. 19 a favore delle imprese ivi indicate, potrà essere concesso, con decreto del presidente della Giunta regionale, un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 20% dell'ammontare della spesa determinata dalla commissione di cui al successivo art. 21. La misura del contributo in conto capitale sarà determinata con lo stesso criterio indicato nel primo comma del precedente art. 19 per i benefici in esso previsti [45] .

     Tale contributo sarà corrisposto dal presidente della Giunta regionale in base allo stato di avanzamento lavori accertato dall'ufficio tecnico erariale [46] .

     I fondi per il pagamento del contributo saranno somministrati alle Giunte regionali con le modalità stabilite al quarto comma dell'art. 18 [47] .

     Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1973 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 21.

     Le provvidenze previste dai precedenti articoli 19 e 20 sono concesse nella misura che sarà determinata dalla commissione di cui al comma seguente tenendo conto dei criteri indicati negli articoli stessi.

     In ogni provincia, nei territori di cui all'art. 1, è costituita una commissione composta dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o da un suo delegato, da un rappresentante della Regione e dei comuni interessati, dal direttore dell'ufficio provinciale dell'UPICA, da tre esperti nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione delle categorie degli industriali, dei commercianti e degli artigiani [48] .

     I rappresentanti dei comuni interessati partecipano solo alle deliberazioni relative alle questioni concernenti i propri comuni.

     La commissione, nominata dal presidente della gregionale, è presieduta dal presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato [49] .

     Ai fini della concessione delle provvidenze previste dagli articoli 18, 19 e 20, le imprese devono presentare domanda in carta libera entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [50] .

 

          Art. 22.

     Per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, di cui al precedente art. 19 saranno utilizzati il fondo di garanzia istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Medio credito centrale) con l'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che è integrato di lire 250 milioni, nonché il fondo centrale di garanzia esistente presso la cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, che è integrato di lire 200 milioni.

     Le somme di cui al precedente comma saranno rispettivamente iscritte per lire 250 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1973, e per lire 200 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1973.

     Per il concorso statale nel pagamento degli interessi saranno utilizzati il fondo istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Medio credito centrale) con l'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che è integrato di lire 500 milioni, nonché il fondo per il concorso statale per il pagamento degli interessi esistente presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che è integrato di lire 250 milioni.

     Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

     Sono considerate valide le domande presentate dalle imprese danneggiate alla regione ed alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato competente per territorio [51] .

 

          Art. 22 bis. [52]

     Nei concorsi per l'assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione, nell'ambito della regione Sicilia e della regione Calabria sarà accordata priorità assoluta ai farmacisti che hanno avuto distrutta la propria farmacia o che hanno dovuto abbandonarla a seguito di provvedimento di evacuazione di frazioni o di comuni in occasione degli eventi calamitosi di cui all'art. 1.

     Parimenti nei concorsi per l'assegnazione di condotte mediche e di condotte ostetriche vacanti o di nuova istituzione, nell'ambito della regione Sicilia e della regione Calabria, sarà accordata priorità assoluta ai titolari di condotte di frazioni o di comuni evacuati a seguito degli eventi calamitosi di cui all'art. 1.

 

          Art. 23. (Interventi assistenziali e a favore dei comuni e delle province).

     E' autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1973, per provvedere ai seguenti immediati interventi:

a) interventi assistenziali per esigenze di carattere straordinario L. 6.000 milioni

b) assistenza in natura L. 1.000 milioni

c) contributi e sovvenzioni a favore dei comuni e delle province per eventi eccezionali. Erogazioni per provvidenze contingenti L. 5.000 milioni.

 

          Art. 24. (Contributi all'A.A.I.).

     E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973, per la concessione di un contributo straordinario per l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) a fronte delle spese sostenute per la gestione, il funzionamento e per l'erogazione di pronto intervento alle popolazioni delle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'art. 1.

 

          Art. 25. (Contributi ai capi famiglia per perdita vestiario, biancheria o suppellettili varie).

     Ai capi famiglia colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente articolo 1 che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili o suppellettili dell'abitazione e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per il periodo di imposta 1972 per un imponibile superiore a lire 1.500.000, può essere corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 500 mila.

     Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973.

     Il contributo è corrisposto su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 30 giugno 1973, con l'indicazione dell'entità e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perduti, nonché della posizione, per il periodo di imposta 1972, agli effetti della imposta complementare.

     Il presidente della Giunta regionale, sentito il sindaco, determina il contributo. Il contributo è corrisposto dalla Giunta regionale sui fondi che saranno ad essa somministrati con ordine di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alla medesima dell'importo massimo di lire 100 milioni che il Ministero dell'interno è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato [53] .

 

          Art. 26.

     La sospensione dei termini di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari i cui termini siano scaduti o scadano nel periodo indicato dallo stesso art. 1.

     Restano tuttavia esclusi dalla sospensione i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi previsti dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, nonché quelli stabiliti per gli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

          Art. 27.

     Per la generalità dei contribuenti dei comuni indicati a norma dell'articolo 1 del presente decreto è concessa la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1973 dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonché dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposta sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società, dell'imposta comunale sull'industria, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in tesoreria, nonché di tutte le addizionali ai predetti tributi. Per i tributi soppressi dal 1° gennaio 1973 la sospensione della riscossione riguarda le somme non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei predetti comuni, anche aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, purché la parte dl reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni indicati a norma dell'art. 1 del presente decreto concorra almeno nella misura del 70% alla formazione del reddito mobiliare netto complessivo del soggetto d'imposta.

     Sono escluse dalla sospensione l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, l'imposta complementare iscritta a carico dei datori di lavoro per i redditi di categoria C/2 relativi ad anni anteriori al 1973, nonché l'imposta sul valore aggiunto.

 

          Art. 28.

     Nei Comuni indicati a norma dell'art. 1 del presente decreto è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini che siano venuti a scadere nel periodo dal 28 dicembre 1972 al 4 febbraio 1973, sempre che la presentazione dell'atto per la registrazione avvenga entro i venti giorni successivi a quest'ultima data.

 

          Art. 29.

     Indipendentemente dall'applicazione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968 n. 1088 , in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede per l'anno 1973, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relativa sovraimposta, nonché dell'imposta sul reddito agrario.

 

          Art. 30.

     I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonché delle relative sovraimposte e addizionali nei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi, di cui all'art. 1 del presente decreto.

     Il competente ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o d'iniziativa, provvederà ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

 

          Art. 30 bis. [54]

     Sono sospesi i provvedimenti di cui alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, relativi ai comuni di Acri, Amantea, Augusta, Barcellona Pozzo di Gotto, Cassano Ionio, Cerignola, Chiaravalle Centrale, Lentini, Licata, Mistretta, Mussomeli, Modica, Montemurro, Patti, Petralia Sottana, Pisticci e Tronea.

     Il Ministro per le finanze adotterà i provvedimenti conseguenti e provvederà entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli adempimenti previsti dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644 .

 

          Art. 31.

     Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente art. 27, gli uffici delle imposte dirette, sulla base delle dichiarazioni da presentare nell'anno 1974, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta corrispondente alla predetta dichiarazione.

     In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale è fatto obbligo ai comuni suddetti di rivedere, entro il 31 dicembre 1973, la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte dei tributi locali diretti, relativamente all'anno 1973.

     Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare.

 

          Art. 32.

     La riscossione delle imposte e tasse, nonché delle sovrimposte ed addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti, sarà effettuata a partire dalla scadenza di agosto 1973 in 18 rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316, e 18 maggio 1967, n. 388.

 

          Art. 33.

     Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni sinistrati indicati a norma dell'art. 1 del presente decreto, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dalla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni dall'imposta camerale, dalla imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società.

     Sono esenti da ogni altro tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalità dalle popolazioni predette.

 

          Art. 34.

     Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni.

     E' fatto salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

     Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 6 gennaio 1973 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o mortis causa, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto o è stato demolito per effetto degli eventi calamitosi.

     In caso di distruzione o demolizione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecarie e catastali, nonché da ogni altra tassa o diritto, le eredità e i legati devoluti nelle successioni dei deceduti nel periodo 28 dicembre 1972-5 gennaio 1973 o successivamente a causa degli eventi calamitosi.

     Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente articolo occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'Amministrazione dei lavori pubblici o enti da essa delegati. Gli uffici pubblici tenuti al rilascio della documentazione necessaria ad ottenere i benefici di cui al presente decreto debbono rilasciare le certificazioni richieste gratuitamente quando il richiedente dimostri con certificato di residenza di essere residente nei comuni indicati a norma dell'art. 1 del presente decreto o di aver sopportato danni in conseguenza degli eventi calamitosi in quei comuni.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili istituita con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

 

          Art. 35. Integrazione bilanci provinciali e comunali per minori entrate.

     Per l'anno 1973 sono attribuite dalle intendenze di finanza ai comuni indicati a norma dell'art. 1 ed alle province nel cui territorio essi sono compresi somme sostitutive pari all'ammontare delle minori entrate derivanti da sgravi di tributi disposti per detto anno in applicazione del presente decreto.

     L'attribuzione delle somme di cui al comma precedente, relativamente alle minori entrate derivanti da sgravi di tributi locali diretti, è disposta sulla base delle deliberazioni consiliari di cui all'art. 31, approvate dal competente organo di controllo.

     Per il pagamento delle somme di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.

     Per l'anno 1974 le entrate sostitutive degli enti di cui al primo comma e delle relative aziende di cura, soggiorno o turismo e Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, previste dagli articoli 3, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, sono commisurate alle entrate riscosse nell'anno 1972.

     Per il triennio 1975-1977 le entrate sostitutive di cui al precedente comma sono commisurate alle entrate riscosse nell'anno 1972, maggiorate, ogni anno, del 7,50% per i comuni e le province e del 5% per le aziende di soggiorno, cura o turismo e per le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato [55] .

 

          Art. 36. Interventi delle ferrovie dello Stato.

     E' concessa una sovvenzione straordinaria di lire 2.000 milioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'art. 1 del presente decreto-legge, anche con le eventuali modifiche necessarie per prevenire danni del genere.

 

          Art. 36 bis. [56]

     E' autorizzata la redazione di piani di bacino per la sistemazione idraulica e la difesa del suolo con l'indicazione della priorità da seguire nella esecuzione delle opere, entro i limiti di spesa di lire 2.000 milioni da attribuirsi per lire 1.000 milioni alla regione Sicilia e per lire 1.000 milioni alla regione Calabria, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il 1973.

 

          Art. 36 ter. [57]

     Le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 13 agosto 1969, n. 617, sono prorogate per un ulteriore quinquennio fino all'anno finanziario 1978. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui previsti dal citato art. 1 della legge 13 agosto 1969, n. 617.

 

          Art. 36 quater. [58]

     E' autorizzato lo stanziamento di lire 7.000 milioni da assegnare, in ragione di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1973, di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1974 e di lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1975, alla regione Calabria in relazione agli eventi calamitosi del dicembre 1972 e del gennaio-febbraio 1973.

     Detta somma viene iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro degli anni dal 1973 al 1975.

 

          Art. 37. (Disposizioni finanziarie).

     All'onere di lire 127.050 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede quanto a lire 87.550 milioni a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1972, quanto a lire 34.500 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 2400 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 1973, e quanto a lire 5.000 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 1973 [59] .

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel bilancio dello Stato ed in quelli dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 38.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 23 marzo 1973, n. 36.

[2]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[6]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[7]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[8]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[9]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[10]  Comma così modificato dalla legge di conversione e spostato da comma 3 a comma 2.

[11]  Comma così modificato dalla legge di conversione  e spostato da comma 2 a comma 3.

[12]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[13]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 12 aprile 1975, n. 133.

[14]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[15]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[16]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[17]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[18]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[19]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[20]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[21]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[22]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[23]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[24]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[25]  Il termine di cui al presente comma è stabilito al 30 maggio 1974 dall'art. 5-bis del D.L. 5 novembre 1973, n. 659.

[26]  Comma così sostituito dall'art. 27 della L. 10 maggio 1976, n. 261.

[27]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[28]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[29]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[30]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[31]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[32]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[33]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[34]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[35]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[36]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[37]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[38]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[39]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[40]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[41]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[42]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[43]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[44]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[45]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[46]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[47]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[48]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[49]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[50]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[51]  Comma aggiunto dall'art. 24 della L. 10 maggio 1976, n. 261.

[52]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[53]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[54]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[55]  Comma così modificato dall'art. 39 del D.L. 21 settembre 1973, n. 564.

[56]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[57]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[58]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[59]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.