§ 98.1.37333 - Circolare 19 febbraio 1997, n. 38 .
Contribuzione agricola, aliquote e riduzioni contributive.


Settore:Normativa nazionale
Data:19/02/1997
Numero:38

§ 98.1.37333 - Circolare 19 febbraio 1997, n. 38 .

Contribuzione agricola, aliquote e riduzioni contributive.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e  

 

Primari Medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

1. Aliquota del fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il contributo dovuto dalle aziende agricole per la manodopera occupata nel primo trimestre del corrente anno è determinato con l'aliquota del 22,39%. L'aliquota posta a carico dei datori di lavoro e dei concedenti dei rapporti di compartecipazione familiare e di piccola colonia ha subito infatti l'aumento di 0,04 punti percentuali a decorrere dall'1 gennaio 1997.

Per le aziende coltivatrici dirette e le cooperative agricole assuntrici di manodopera l'aumento è pari a 0,50 punti percentuali.

In merito si fa presente che a seguito della mancata conversione in legge del D.L. 24 settembre 1996, n. 499 che all'art. 6 disciplinava lo scaglionamento dell'aumento contributivo verificatosi in applicazione del D.M. 21 febbraio 1996, l'Istituto ha reso noto con messaggio n. 25893 del 30 gennaio 1997 che le aliquote saranno applicate tenendo conto della gradualità prevista dalla predetta norma. La decisione è stata adottata in considerazione del fatto che è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge n. 27 del 1997 avente per oggetto norme in materia previdenziale ed assistenziale, che ripropone all'art. 5 le disposizioni di cui all'art. 6 del citato D.L. n. 499 del 1996.

Ne consegue che per l'aliquota del fondo pensioni lavoratori dipendenti concernenti gli operai delle aziende agricole rimane tuttora valido quanto precisato nella circolare 26 giugno 1996, n. 133, pertanto alla generalità delle imprese agricole si applicherà l'incremento complessivo dello 0,04% con decorrenza 1° gennaio 1997, mentre alle cooperative agricole ed alle aziende CD/CM l'incremento complessivo - pari all'1,02% - si applicherà in ragione dello 0,50% con cadenza biennale dall'1 gennaio 1997, per cui l'ultimo aumento - pari allo 0,02% - decorrerà dall'1 gennaio 2001.

Tuttavia ha ribadito che qualora non intervenga il perfezionamento legislativo della fattispecie sopra delineata, si provvederà alla rideterminazione contributiva applicando l'intero aumento con effetto dal 25 novembre 1996, tenuto conto che il D.L. n. 499 del 1996 è venuto a scadenza il 24 novembre 1996.

A tale riguardo si rammenta che la legge 28 novembre 1996, n. 608 ha fatto salvi gli atti, i provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. n. 166 del 1996, D.L. n. 295 del 1996, D.L. n. 396 del 1996, D.L. n. 499 del 1996.

Al fine di consentire l'immediata conoscenza e applicazione delle aliquote valevoli dall'1 gennaio 1997 si trasmettono in allegato i prospetti aggiornati concernenti le aliquote per ciascuna voce contributiva e con le ripartizioni a carico dell'azienda e del lavoratore (allegato 1).

 

 

2. Riduzioni contributive dei territori montani e zone svantaggiate.

Il D.L. 31 gennaio 1997, n. 11 ha disposto al comma 2 dell'art. 11 le misure previste dall'art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dei premi e dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, relativi al quarto trimestre dell'anno 1996 ed al primo trimestre dell'anno 1997, sono ridotte di 5 punti percentuali nei territori montani di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e di 10 punti percentuali nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

In applicazione delle disposizioni contenute nella citata norma le riduzioni dei contributi dovuti dai datori di lavoro risultano modificate con decorrenza 1° ottobre 1996 e specificatamente passano nel quarto trimestre 1996 e nel primo del 1997 dal 70% al 75% per i territori montani e dal 40% al 50% per le zone svantaggiate.

Nei prospetti allegati sono riportate le riduzioni e le aliquote dovute per effetto della predetta normativa (allegati da 2 a 6). Come si evince dall'allegato 6 le aliquote valevoli dall'1 aprile 1997, tornano ad essere quelle già previste dall'art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

 

3. Riduzioni contributive del Mezzogiorno.

Anche in materia di agevolazioni contributive per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno, il citato D.L. n. 11 del 1997 ha introdotto nuove disposizioni; infatti l'art. 11, comma 1, stabilisce che «La riduzione contributiva di cui all'art. 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminata per la rata relativa al quarto trimestre dell'anno 1996 nella misura del 60 per cento. Detta misura si applica anche per la rata relativa al primo trimestre dell'anno 1997. La predetta riduzione è fissata per le ulteriori rate relative all'anno 1997 e per gli anni 1998 e 1999 nella misura del 40 per cento ed opera per le aziende ubicate nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Alle predette riduzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9 e 13, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni». La norma ha ripristinato per gli anni 1997, 1998 e 1999 il beneficio della riduzione contributiva che era venuto a cessare con la data del 31 dicembre 1996 per lo spirare del termine decennale previsto dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1988, n. 48. Nel contempo ha modificato la misura delle agevolazioni da valere per il quarto trimestre dell'anno 1996, elevandola al 60% in luogo del 20% di cui alla legge n. 537 del 1993, così come indicato nella circolare n. 133 del 1996.

Si fa presente che la predetta riduzione si applica anche per la rata relativa al primo trimestre dell'anno in corso.

Per quanto riguarda i residui trimestri dell'anno 1997 e la contribuzione relativa ai successivi anni 1998 e 1999 l'agevolazione è fissata nella misura del 40%.

Si pone l'attenzione sul fatto che lo stesso D.L. n. 11 del 1997 ha modificato la norma concernente i destinatari delle agevolazioni. Difatti a decorrere dall'1 aprile 1997, il beneficio e riconosciuto soltanto alle aziende ubicate nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Le imprese per mantenere il diritto alle agevolazioni contributive in esame non devono incorrere in alcuna delle violazioni previste dall'art. 6, commi 9 e 13, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito della legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le riduzioni non spettano, pertanto, per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 1989, n. 389;

c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dal precitato art. 1, comma 1.

Inoltre le aziende non hanno diritto alle agevolazioni, ai sensi del comma 13, art. 6 della legge n. 338 del 1989, allorquando nei confronti dei titolari o rappresentanti legali siano accertate definitivamente violazioni di legge poste a tutela dell'ambiente.

Per la misura delle riduzioni e le aliquote valevoli per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno, si rimanda alla lettura degli allegati prospetti allegati da 2 a 6.

 

 

4. Agevolazioni contributive per zone montane svantaggiate e Mezzogiorno, periodo 1° ottobre 1994 - 30 giugno 1995.

Le riduzioni contributive previste dai commi 27 e 28 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nelle misure fissate alla data dell'1 ottobre 1994 e differite alla data del 30 giugno 1995, si possono considerare valide ed efficaci in via definitiva.

Difatti, la legge 23 dicembre 1996, n. 649, all'art. 1, comma 2, ha sancito che restano validi gli effetti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. 23 dicembre 1995, n. 547, D.L. 26 febbraio 1996, n. 78, D.L. 26 aprile 1996, n. 214, decaduti per la loro mancata conversione in legge.

A tale riguardo si rammenta che i sopra citati provvedimenti normativi avevano previsto il differimento dei termini dall'1 ottobre 1994 al 30 giugno 1995.

 

 

5. Fiscalizzazione Centro - Nord.

Le aziende ubicate nei territori del Centro - Nord usufruiscono della riduzione del 4,90 punti percentuali dell'aliquota del contributo dovuto al Servizio Sanitario Nazionale, nonché dell'esonero dal versamento dei contributi dovuti per l'assicurazione contro la tubercolosi (0,01) e per il finanziamento del soppresso ENAOLI (0,01). (cfr. circolare n. 150 del 18 luglio 1996.)

Consegue da quanto precede, che anche per l'anno 1997, dal complesso delle aliquote dei contributi dovuti dai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione (territori del Centro Nord) saranno detratti 4,92 punti percentuali.

Per quanto riguarda i destinatari delle agevolazioni in esame, si ritiene che con decorrenza 1 aprile 1997 abbiano diritto alla riduzione di 4,92 punti anche le aziende ubicate nei territori che per effetto dell'art. 11, comma 2, del D.L. 31 gennaio 1997, n. 11 non hanno più titolo ai benefici di cui al precitato punto 3.

Ad ogni buon fine si fa riserva di fornire ulteriori disposizioni in attesa delle determinazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al quale è stato richiesto apposito parere.

Si rammenta, inoltre, che sono esclusi dal predetto beneficio i datori di lavoro che fruiscono delle riduzioni contributive di cui ai precitati punti 2 e 3.

 

 

6. Contratti di formazione lavoro.

A seguito dell'aumento della misura del 3,9% dell'indice del costo della vita, i contributi settimanali dovuti per l'anno 1997 dai datori di lavoro agricolo operanti nei territori del Mezzogiorno per gli operai assunti con contratto di formazione e lavoro risultano così determinati:

 

Fondo pensioni contributo base 

L.  

138 

 

Fondo pensioni adeguamento 

L.  

4.420 

 

TBC contributo integrativo 

L.  

130 

 

CUAF 

L.  

60 

 

Contributo malattia 

L.  

240 

 

Maternità 

L.  

32 

 

Infortuni 

L.  

216 

 

Totale 

L.  

5.236 

Trattasi, come si è rilevato, di contributi settimanali, il cui importo giornaliero si ottiene dividendo per sei il totale riportato nel prospetto.

L'aliquota contributiva a carico dei lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro è pari a quella prevista per gli altri operai (cfr. prospetti allegati).

 

 

7. Minimale di retribuzione.

Si rammenta che, per effetto della rivalutazione annuale prevista dal secondo comma dell'art. 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537, il limite minimo di retribuzione giornaliera da valere per l'anno 1997, ai fini dell'imposizione dei contributi dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato è pari a lire 57.960.

 

 

8. Aliquota ex art. 3-ter, legge 14 novembre 1992, n. 438.

Per il contributo posto a carico degli operai a tempo indeterminato si fa presente che l'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale, di cui all'art. 3 ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, deve essere applicata sulle quote di retribuzione eccedenti l'importo annuo di lire 63.054.000, corrispondenti a lire 5.255.000 mensili.

 

 

9. Contributo di solidarietà al S.S.N.

Si fa presente, infine, che il contributo di solidarietà attualmente pari allo 0,80 per la quota a carico del lavoratore ed al 3,80 per la quota a carico del datore di lavoro, deve essere applicato, sulla parte di retribuzione eccedente lire 40.000.000 annue, fino al limite di lire 150.000.000 annue, per effetto di quanto disposto dall'art. 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

Operai a tempo indeterminato ed a tempo determinato

Aliquote contributive in vigore dall'1 gennaio 1997

Operai a tempo indeterminato

Totali e ripartizioni

(in % sui salari)

Voci contributive 

Totale 

A carico azienda 

A carico lavoratore 

Fondo pensioni 

 

 

 

Lavoratori dipendenti [1] 

22,39 

16,35 

6,04 

Quota base 

0,11 

0,11 

 

Assist. malattia 

0,20 

0,20 

 

Asili nido 

0,10 

0,10 

 

Assist. inf. lav. 

9 

9 

 

Addiz. as. inf. lav. 

1,8 

1,8 

 

Ass. disoccupazione [2] 

2,75 

2,75 

 

Contr. prest. S.S.N.  

10,60 

9,60 

1,00 

CIS operai agricoli [3] 

1,50 

1,50 

 

Contr. prest. econ. malattia 

0,683 

0,683 

 

Ass. TBC 

0,01 

0,01 

 

Tutela lav. madri 

0,23 

0,23 

 

Assist. orfani lav. 

0,01 

0,01 

 

Assegni familiari [4] 

0,43 

0,43 

 

Fondo gar. fine rapp. OTI 

0,20 

0,20 

 

Totale 

50,013 

42,973 

7,04 

Operai a tempo determinato

Totali e ripartizioni

(in % sui salari)

 

Voci contributive 

Totale 

A carico azienda 

A carico lavoratore 

Fondo pensioni 

 

 

 

Lavoratori dipendenti [1] 

22,39 

16,35 

6,04 

Quota base 

0,11 

0,11 

 

Assist. malattia 

0,20 

0,20 

 

Asili nido 

0,10 

0,10 

 

Assist. inf. lav. 

9 

9 

 

Addiz. as. inf. lav. 

1,8 

1,8 

 

Ass. disoccupazione [2] 

2,75 

2,75 

 

Contr. prest. S.S.N.  

10,60 

9,60 

1,00 

CIS operai agricoli [3] 

1,50 

1,50 

 

Contr. prest. econ. malattia 

0,683 

0,683 

 

Ass. TBC 

0,01 

0,01 

 

Tutela lav. madri 

0,23 

0,23 

 

Assist. orfani lav. 

0,01 

0,01 

 

Assegni familiari [4] 

0,43 

0,43 

 

Totale 

49,813 

42,773 

7,04 

__________ 

[1] Per le cooperative agricole e le aziende CD/CM assuntrici di manodopera l'aliquota dovuta al F.P.L.D. è pari al 21,87% di cui il 15,83% a carico dell'azienda ed il 6,04% del lavoratore. 

Le aliquote totali ammontano pertanto per le predette cooperative al 49,073% per gli OTI ed al 48,873% per gli OTD, mentre per le aziende CD/CM risultano pari al 47,573% per gli OTI ed al 47,373% per gli OTD. 

È prevista un'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dei lavoratori sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile (lire 63.054.000 annue per il 1997 corrispondenti a lire 5.255.000 mensili) ai sensi dell'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438 (cfr. circolare n. 23 del 1997). 

[2] Il contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione non è dovuto per gli operai di ruolo dipendenti da organismi consorziali. I datori di lavoro che impiegano lavoratori extracomunitari immigrati sono tenuti al versamento di un ulteriore contributo per assicurare i mezzi economici per il rimpatrio, pari allo 0,50 e posto a carico dei lavoratori interessati. 

[3] Dal pagamento del contributo cassa integrazione salari sono escluse le aziende condotte da coltivatori diretti ed i concedenti i terreni a compartecipazione familiare ed a piccola colonia. 

[4] L'aliquota per assegni familiari è ridotta allo 0,01% per le giornate di lavoro a carico di aziende condotte da coltivatori diretti ed a carico di coloni e mezzadri e cooperative agricole. 

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative di manipolazione, trasformazione ed alienazione, i contributi contro gli infortuni sul lavoro e la malattie professionali e per gli assegni familiari sono dovuti secondo le misure ed i criteri previsti per i dipendenti da imprese industriali. 

 

 

Allegato 2

 

Riduzioni contributive dall'1 ottobre 1996 

 

Territori montani 

Zone svantaggiate 

Mezzogiorno 

Riduzione 

75% 

50% 

60% 

Dovuto 

25% 

50% 

40% 

 

 

Allegato 3

 

 

Riduzioni contributive dall'1 aprile 1997 

 

Territori montani 

Zone svantaggiate 

Mezzogiorno [1] 

Riduzione 

70% 

40% 

40% 

Dovuto 

30% 

60% 

60% 

__________ 

[1] A norma dell'art. 11, comma 1, del D.L. 31 gennaio 1997, n. 11 le agevolazioni per i territori del Mezzogiorno si applicano a decorrere dall'1 aprile 1997 alle aziende ubicate nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le predette agevolazioni continueranno ad applicarsi per gli anni 1998 e 1999 e cessano al 31 dicembre 1999. 

 

 

Allegato 4

Totale aliquote contributive dall'1 ottobre 1996

Riepilogo complessivo [1]

 

Tipo di contribuzione 

OTI 

OTD 

Ordinaria 

42,933 

42,733 

Con fiscalizzazione Centro-Nord 

38,013 

37,813 

Con fiscalizzazione Mezzogiorno 

17,174 

17,094 

Zone montane 

10,734 

10,684 

Zone svantaggiate 

21,467 

21,367 

__________ 

[1] Il riepilogo riguarda le aliquote poste a carico delle aziende. Per ottenere l'intera aliquota occorre naturalmente aggiungere per ogni tipo di contribuzione la misura di 7,04 punti di pertinenza dei lavoratori. 

 

 

Allegato 5

Totale aliquote contributive dall'1 gennaio 1997

Riepilogo complessivo [1]

 

Tipo di contribuzione 

OTI 

OTD 

Ordinaria 

42,973 

42,733 

Con fiscalizzazione Centro-Nord 

38,053 

37,853 

Con fiscalizzazione Mezzogiorno 

17,190 

17,110 

Zone montane 

10,744 

10,694 

Zone svantaggiate 

21,487 

21,387 

__________ 

[1] Il riepilogo riguarda le aliquote poste a carico delle aziende. Per ottenere l'intera aliquota occorre naturalmente sommare per ogni tipo di contribuzione la misura di 7,04 punti di pertinenza dei lavoratori. 

 

 

Allegato 6

Totale aliquote contributive dall'1° aprile 1997

Riepilogo complessivo [1]

 

Tipo di contribuzione 

OTI 

OTD 

Ordinaria 

42,973 

42,733 

Con fiscalizzazione Centro Nord 

38,053 

37,853 

Con fiscalizzazione Mezzogiorno 

25,784 

25,664 

Zone montane 

12,892 

12,832 

Zone svantaggiate 

25,784 

25,664 

__________ 

[1] Il riepilogo riguarda le aliquote poste a carico delle aziende. Per ottenere l'intera aliquota occorre naturalmente aggiungere per ogni tipo di contribuzione la misura di 7,04 punti di pertinenza dei lavoratori.