§ 98.1.36099 - Circolare 26 giugno 1996, n. 133 .
Operai agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e coloni: contributi obbligatori dovuti per l'anno 1996.


Settore:Normativa nazionale
Data:26/06/1996
Numero:133

§ 98.1.36099 - Circolare 26 giugno 1996, n. 133 .

Operai agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e coloni: contributi obbligatori dovuti per l'anno 1996.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale contributi.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e primari  

 

medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

1. Contributi obbligatori dovuti per l'anno 1996 nei confronti degli operai agricoli

A) Contribuzione I.V.S.

a. 1) Normativa di riferimento.

L'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha disposto:

«Con effetto dal 1° gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione».

In attuazione della sopra riportata disposizione di legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ha emesso il decreto ministeriale 21 febbraio 1996 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 83 del 9 aprile 1996) il cui art. 1:

- al comma 1, ha elevato al 32% (di cui l'8,54% a carico del lavoratore) e con decorrenza dal gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in vigore alla data del 31 dicembre 1995 per la generalità dei lavoratori dipendenti nella misura del 27,57%, con un conseguente aumento di 4,43 punti percentuali;

- al comma 2, ha disposto che lo stesso aumento di 4,43 punti percentuali si applica anche alle aliquote di finanziamento al F.P.L.D. stabilite per categorie (come quella degli operai agricoli) per le quali le aliquote stesse risultino inferiori a quella del 27,57% prevista per la generalità dei dipendenti;

- al comma 5, ha individuato le aliquote di finanziamento della Gestione prestazioni temporanee, che, a decorrere dal gennaio 1996 e in attesa della generale revisione delle aliquote stesse, subiscono una riduzione contestuale al suddetto incremento contributivo di 4,43 punti percentuali dovuto al F.P.L.D. e cioè (per gli operai agricoli): contributo Tbc da 0,11% a 0,01%; contributo per il trattamento di maternità da 0,80% a 0,23%; contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare da 4,15% a 0,43% e, per le cooperative agricole e per le aziende coltivatrici dirette, coloniche e mezzadrili assuntrici di manodopera, da 2,75% a 0,01%; conseguentemente, dal gennaio 1996, il trasferimento al F.P.L.D. delle riduzioni dello 0,10% del contributo Tbc, dello 0,57% del contributo maternità e del 3,72% (2,74% per le cooperative agricole e le aziende CD/CM assuntrici di manodopera) del contributo C.U.A.F. - per un totale di 4,39 (3,41 per le cooperative agricole e le aziende CD/CM assuntrici di manodopera) punti percentuali di riduzioni - comporta un incremento complessivo dell'aliquota di contribuzione in detto Fondo pari allo 0,04 per cento (4,43 - 4,39 = 0,04) per le imprese agricole in genere, diverse dalle citate cooperative e aziende CD/CM, in quanto, per queste ultime, l'incremento complessivo dell'aliquota è pari a 1,02 per cento (4,43 - 3,41 = 1,02).

Tali incrementi complessivi dello 0,04% (per le imprese agricole in genere) e dell'1,02% (per le cooperative agricole e per le aziende CD/CM assuntrici di manodopera) dell'aliquota di contribuzione nel F.P.L.D. non sono applicabili nella loro interezza sin dal gennaio 1996, per i seguenti motivi:

- dapprima, il comma 3 dell'art. 1 del D.M. 21 febbraio 1996 ha disposto che, nei casi in cui la variazione in diminuzione delle aliquote di finanziamento per le prestazioni temporanee (v. quanto sopra esposto relativamente al comma 5 dello stesso art. 1) non consenta di raggiungere per alcune categorie o settori l'aliquota aggiuntiva pari a 4,43 punti percentuali dovuta al F.P.L.D. (come nel caso sia delle imprese agricole in genere, per le quali è di 4,39 punti percentuali il totale delle variazioni in diminuzione delle aliquote di finanziamento della Gestione prestazioni temporanee, sia delle cooperative agricole e delle aziende CD/CM assuntrici di manodopera, per le quali dette variazioni in diminuzione totalizzano 3,41 punti percentuali), l'onere dell'aliquota residuale è posto a carico del datore di lavoro;

- successivamente, l'art. 6, comma 1, del decreto legge 26 maggio 1996, n. 295, ha stabilito, con riferimento a detti casi in cui dall'incremento di 4,43 punti percentuali conseguano aumenti contributivi a carico dei datori di lavoro, che tali aumenti siano applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni, con inizio dal gennaio 1997 (conseguentemente, le imprese agricole in genere applicheranno il suddetto incremento complessivo di aliquota pari allo 0,04% con decorrenza gennaio 1997, mentre le cooperative agricole e le aziende CD/CM assuntrici di manodopera applicheranno l'incremento complessivo di aliquota - pari all'1,02% - in ragione dello 0,50% con cadenza biennale dal gennaio 1997, cosicché l'ultimo aumento - pari allo 0,02% - avrà decorrenza dal gennaio 2001).

a. 2) Misura del contributo I.V.S.

In relazione al contesto normativo sopra illustrato, la misura del contributo dovuto per l'anno 1996 al F.P.L.D. dai datori di lavoro agricolo è fissata:

- al 22,76%, di cui il 6,04% a carico dell'operaio, per l'assicurazione I.V.S. degli operai dipendenti da imprese agricole in genere (infatti, all'aliquota contributiva in vigore alla data del 31 dicembre 1995 nella misura del 18,37% - comprensiva dello 0,10% per gli asili nido, dello 0,20% per l'assistenza malattia ai pensionati, nonché degli 0,60 punti percentuali di aumento previsti dal D.M. 15 gennaio 1996 con decorrenza 1° ottobre 1995 - va sommato il 4,39% e cioè l'ammontare complessivo delle riduzioni delle aliquote Tbc, maternità e assegno per il nucleo familiare, trasferite nel F.P.L.D., cosicché 18,37% + 4,39% = 22,76%);

- al 21,78%, di cui il 6,04% a carico dell'operaio, per l'assicurazione I.V.S. degli operai dipendenti da cooperative agricole e da aziende CD/CM assuntrici di manodopera (infatti, all'aliquota contributiva in vigore per tali cooperative ed aziende alla data del 31 dicembre 1995 nella misura del 18,37% - comprensiva dello 0,10% per gli asili nido, dello 0,20% per l'assistenza malattia ai pensionati, nonché degli 0,60 punti percentuali di aumento previsti dal D.M. 15 gennaio 1996 con decorrenza 1° ottobre 1995 - va sommato il 3,41% e cioè l'ammontare complessivo delle riduzioni delle aliquote Tbc, maternità e assegno per il nucleo familiare, trasferite nel F.P.L.D., cosicché 18,37% + 3,41% = 21,78%).

Si richiama l'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, che ha disposto «in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, un'aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67».

Poiché la misura del contributo I.V.S. posto a carico dei lavoratori di cui trattasi è inferiore al 10%, all'aliquota dovuta dagli stessi - pari, come già detto, al 6,04% - va aggiunto l'1% sulla parte di retribuzione eccedente l'importo di L. 60.687.000 che, per l'anno 1996, corrisponde alla prima fascia di retribuzione pensionabile.

Si fa presente che per gli operai agricoli a tempo indeterminato il limite minimo di retribuzione giornaliera da assoggettare a contribuzione, ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 26 febbraio 1982, n. 54 [1], è stato stabilito, per l'anno 1996, in L. 55.780; ciò per effetto della rivalutazione prevista dal comma 2 dell'art. 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537 [2], in relazione all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istat, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

Si rammenta, peraltro, che, fermo restando il rispetto del suddetto minimale, la retribuzione da assoggettare a contribuzione non può essere inferiore, in base alla norma contenuta nell'art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 [3], convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 [4], all'importo delle retribuzioni stabilite dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

________

[1] Si veda "Atti Ufficiali" 1982.

[2] Si veda "Atti Ufficiali" 1981.

[3] Si veda "Atti Ufficiali" 1989.

[4] Si veda "Atti Ufficiali" 1989.

B) Contribuzione Tbc ed ex E.N. A.O.L.I.

Anche per l'anno 1996, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 19 gennaio 1991, n. 18 [5], convertito con modificazioni nella legge 20 marzo 1991, n. 89 [6], le aziende del settore agricolo non operanti nei territori del Mezzogiorno sono esonerate dal versamento del contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, la cui misura - a decorrere dal gennaio 1996 ed in conformità di quanto disposto dall'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dall'art. 1, comma 5, del D.M. 21 febbraio 1996 di attuazione dello stesso art. 3, comma 23 (v. lettera A della presente circolare) - è stata ridotta da 0,11 a 0,01 punti percentuali.

Per effetto di detta norma, le aziende interessate beneficiano anche dell'esonero dal versamento del contributo per il finanziamento del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in misura pari a 0,01 punti percentuali.

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[5] Si veda "Atti Ufficiali" 1991.

[6] Si veda "Atti Ufficiali" 1991.

C) Contribuzione Fondo garanzia di fine rapporto

Il contributo per il Fondo di garanzia di fine rapporto dovuto dai lavoratori agricoli dipendenti a tempo indeterminato resta fissato anche per il 1996 nella misura dello 0,20%.

D) Contribuzione di malattia e maternità

Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 [7], resta fissato anche per l'anno 1996 nella misura del 10,60%, di cui il 9,60% a carico dei datori di lavoro e l'1% a carico dei lavoratori per la fascia di redditi fino a 40 milioni annui.

È noto, peraltro, che l'art. 1, comma 5, del D.L. 19 gennaio 1991, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 20 marzo 1991, n. 89, ha previsto a favore dei datori di lavoro agricolo non operanti nei territori del Mezzogiorno, una riduzione pari a 5,50 punti percentuali del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Pertanto, la misura del suddetto contributo, dovuto da parte dei datori di lavoro agricolo non operanti nei territori del Mezzogiorno, è pari al 4,10%, mentre la quota posta a carico dei lavoratori è pari all'1%.

Sono esclusi dai predetti benefici i datori di lavoro che fruiscono delle particolari riduzioni contributive di cui alla successiva lettera F).

Come è noto, ai sensi dell'art. 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 [9], a decorrere dal 1° gennaio 1994, il contributo di solidarietà previsto dall'art. 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 [8], è dovuto sulla quota di retribuzione imponibile eccedente l'importo di 40 milioni fino al limite di 150 milioni annui, ferma restando l'aliquota contributiva del 4,60%, di cui il 3,80% è posto a carico del datore di lavoro e lo 0,80% a carico del lavoratore.

Ne consegue, pertanto, che tale aliquota del 4,60% si applica, per i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 dell'art. 31 della citata legge n. 41 del 1986, sulla fascia di retribuzione annua imponibile eccedente i 40 milioni di lire e fino al limite di 150 milioni annui, e cioè sulla fascia mensile compresa tra L. 3.333.000 e L. 12.500.000, tenendo presente che la parte di retribuzione mensile, assoggettabile al contributo stesso, non può ovviamente superare l'importo di L. 9.167.000 (L. 12.500.000 - L. 3.333.000).

Infine, per l'anno 1996, è confermato, nella misura dello 0,683% vigente nel 1995, il contributo per le prestazioni economiche di malattia, mentre la misura del contributo per le indennità economiche di maternità - in conformità di quanto disposto dall'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dall'art. 1, comma 5, del D.M. 21 febbraio 1996 di attuazione dello stesso art. 3, comma 23 (v. precedente lettera A) - è stata ridotta dallo 0,80% allo 0,23%.

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[7] Si veda "Atti Ufficiali" 1988.

[8] Si veda "Atti Ufficiali" 1986.

[9] Si veda "Atti Ufficiali" 1993.

E) Contribuzione Inail

Anche per l'anno 1996 il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 852 del 27 dicembre 1973 e successive modifiche ed integrazioni resta fissato nella misura del 9%, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Come è noto, tale contributo, a seguito della soppressione dello SCAU, è riscosso dall'Istituto con procedura unificata, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 26 aprile 1996, n. 219.

F) Contribuzione nelle zone montane o svantaggiate e nei territori del Mezzogiorno

È noto che, a favore delle imprese agricole con terreni siti in Comuni montani o zone svantaggiate, l'art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988, ha previsto agevolazioni che si concretizzano nella diminuzione delle aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali che debbono versare per il loro personale dipendente, occupato sia a tempo determinato che indeterminato.

Le suddette imprese agricole sono state riguardate, da ultimo, dall'art. 4, comma 4, del decreto legge 26 aprile 1996, n. 214, secondo il quale «sono differiti al 30 giugno 1995 i termini del 1° ottobre 1994 previsti al comma 5 dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

Preso atto di tale differimento, si confermano - relativamente al periodo 1° ottobre 1994 - 30 giugno 1995 - le agevolazioni contributive nella misura prevista, sin dal gennaio 1994, dall'art. 10, comma 2, lett. b), del D.L. 22 maggio 1993, n. 155 convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243, illustrate, a suo tempo, con circolare n. 320 del 9 dicembre 1994 e cioè:

a) per le aziende montane di tutto il territorio nazionale:

i contributi sono dovuti nella misura del 19,50% (15% + 4,5%) da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro e del 22,50% (15% + 7,5%) da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del lavoratore;

b) per le aziende site in zone svantaggiate del Mezzogiorno:

i contributi sono dovuti nella misura del 26% (20% + 6%) da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro e del 30% (20% + 10%), da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del lavoratore;

c) per le aziende site in zone svantaggiate del Centro-Nord:

i contributi sono dovuti nelle misure del 52% (40% + 12%), da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro e del 60% (40% + 20%), da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del lavoratore.

Successivamente al 30 giugno 1995, la disciplina delle agevolazioni contributive in argomento dettata dall'art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988, come sostituito dall'art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e come ulteriormente modificato dall'art. 4, comma 4, del D.L. 26 aprile 1996, n. 214, è la seguente:

a) per le aziende montane di tutto il territorio nazionale:

i contributi sono dovuti nelle misure del 20% dal 1° luglio 1995 al 30 settembre 1995; del 25% dal 1° ottobre 1995 al 30 settembre 1996; del 30% a decorrere dal 1° ottobre 1996;

b) per le aziende site in zone svantaggiate sia del Centro-Nord che del Mezzogiorno:

i contributi sono dovuti nelle misure del 30% dal 1° luglio 1995 al 30 settembre 1995; del 40% dal 1° ottobre 1995 al 30 settembre 1996; del 60% a decorrere dal 1° ottobre 1996.

Nei confronti dei datori di lavoro agricolo del Mezzogiorno, rimane operante la riduzione di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali prevista dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1988, n. 48 [10], per un periodo di 10 anni a far tempo dal gennaio 1987, ma, al riguardo, va tenuto presente che il differimento al 30 giugno 1995 del termine del 1° ottobre 1994, a decorrere dal quale il comma 28 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 aveva fissato detta riduzione nella misura del 40%:

- dapprima, poteva trovare supporto in riferimenti normativi contenuti nel testo di specifiche statuizioni di vari decreti legge di volta in volta reiterati per mancata conversione, dato che vi erano richiamati non soltanto il comma 27, ma anche il comma 28 dell'art. 11 della legge n. 537 del 1993 (si veda, da ultimo, l'art. 4, comma 4, del D.L. 23 dicembre 1995, n. 547, che - infatti - differiva al 30 giugno 1995 «i termini del 1° ottobre 1994 previsti dal comma 5 dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'art. 11, commi 27 e 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;

- successivamente, non ha trovato più detto supporto, in quanto il comma 28 dell'art. 11 della legge n. 537 del 1993 non è stato più citato nell'art. 4, comma 4, sia del D.L. 26 febbraio 1996, n. 78 (che ha reiterato il citato D.L. 24 dicembre 1995, n. 547), sia del D.L. 26 aprile 1996, n. 214 (che ha reiterato detto D.L. 26 febbraio 1996, n. 78), il cui testo è il seguente: «sono differiti al 30 giugno 1995 i termini del 1° ottobre 1994 previsti al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

Una volta che, per i motivi sopra esposti, non può più considerarsi differito al 30 giugno 1995 il termine del 1° ottobre 1994 previsto nel comma 28 dell'art. 11 della legge n. 537 del 1993, sono venute meno pure le ripercussioni che il differimento stesso determinava nelle misure della riduzione contributiva in argomento e che sono state illustrate con circolare n. 106 del 14 aprile 1995.

Allo stato, pertanto, le misure della riduzione contributiva, prevista dall'art. 1 della legge n. 48 del 1988 in favore dei datori di lavoro agricolo operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, sono tornate ad essere quelle a suo tempo fissate dal suddetto comma 28 e cioè:

- 40% per il periodo 1° ottobre 1994 - 30 settembre 1995;

- 30% per il periodo 1° ottobre 1995 - 30 settembre 1996;

- 20% a decorrere dal 1° ottobre 1996.

Si allegano alla presente le tabelle nelle quali sono riportate le aliquote contributive relative ai lavoratori agricoli dipendenti, con qualifica di operaio (all. n. 1 - 2 - 3).

_________

[10] Si veda "Atti Ufficiali" 1993.

 

 

2. Contributi obbligatori dovuti per l'anno 1996 dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni

A) Contribuzione I.V.S.

Come è noto, il calcolo dei contributi I.V.S. dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito indicate nella tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233 [1] e sull'applicazione di un'aliquota percentuale da applicare al reddito convenzionale individuale da attribuire in corrispondenza della specifica fascia in cui è inquadrata l'azienda.

Per l'anno 1996, le aliquote da applicare al suddetto reddito, rimaste immutate rispetto a quelle applicate nel 1995, sono le seguenti: 15% (ridotta al 12,50% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per la generalità delle imprese; 12% (ridotta al 7,50% per i giovani in età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate nei territori montani o in zone svantaggiate.

Tenuto conto del contributo aggiuntivo del 2% previsto dall'art. 12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233, le aliquote complessive per il calcolo del contributo I.V.S. che i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli a titolo principale sono tenuti a corrispondere ammontano, per l'anno 1996, rispettivamente, al 17%, 14,50%, 14% e 9,50%.

L'importo del contributo addizionale, di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160 [2], per effetto del meccanismo di adeguamento periodico previsto dall'art. 22 della stessa legge, è pari, per l'anno 1996, a L. 870 a giornata.

__________

[1] Si veda "Atti Ufficiali" 1990.

[2] Si veda "Atti Ufficiali" 1975.

B) Contribuzione di malattia

Per l'anno 1996, per effetto dell'art. 4, comma 1, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, l'aliquota del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dovuto - ai sensi del comma 9 dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 [3] - dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è stabilito, per la fascia di reddito sino a 40 milioni annui, nella misura del 6,6% per la generalità dei CD/CM e nella misura del 3,30% per i CD/CM con aziende site nei territori montani o nelle zone svantaggiate. Per i redditi oltre i 40 milioni e sino ai 150 milioni annui, la misura del contributo di solidarietà è pari al 4,60%.

Ciò premesso, si rammenta che, ai sensi dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i contributi dovuti al Servizio sanitario nazionale sono riscossi direttamente dall'Amministrazione finanziaria dello Stato, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di imposte sul reddito.

__________

[3] Si veda "Atti Ufficiali" 1986.

C) Contribuzione di maternità

Per l'anno 1996 rimane invariato il contributo annuo di L. 18.000, dovuto, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 [4], per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione dell'indennità giornaliera di gravidanza e puerperio istituita dalla legge stessa.

__________

[4] Si veda "Atti Ufficiali" 1988.

D) Contribuzione Tbc

L'importo del contributo Tbc dovuto dai mezzadri e coloni per l'anno 1996 rimane invariato. Pertanto, la misura del contributo base ammonta a L. 0,65 a giornata; il contributo integrativo resta fissato a L. 30 a giornata.

E) Contributo ex E.N. A.O.L.I.

Il contributo per il finanziamento del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani resta stabilito nella misura annua di L. 78 (0,50 a giornata) per ogni unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei CD/CM.

F) Contribuzione Inail

Il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni di cui all'art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, che l'Istituto riscuote con la procedura unificata ai sensi dell'art. 1 del D.L. 26 aprile 1996, n. 219, è dovuto, anche per l'anno 1996, nella misura capitaria annua di L. 500.000, ridotta a L. 295.000 per le aziende situate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Si allegano le tabelle nelle quali sono riportate le aliquote e l'importo annuo dei contributi in vigore, per l'anno 1996, nel settore dei CD/CM (all. n. 4 - 5).

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato n. 1

Operai a tempo indeterminato ed a tempo determinato

Aliquote contributive in vigore per il 1996

 

 

 

Operai tempo indeterminato 

Operai tempo determinato 

Voci contributive 

Totali e ripartizioni (in % sui salari) 

Totali e ripartizioni (in % sui salari) 

 

totale  

A carico azienda 

A carico lav. 

totale  

A carico azienda 

A carico lav. 

Fondo pens. lav. 

 

 

 

 

 

 

dip. [1] 

22,35 

16,31 

6,04 

22,35 

16,31 

6,04 

- quota base 

0,11 

0,11 

 

0,11 

0,11 

 

Assist. mal. pens. 

0,20 

0,20 

 

0,20 

0,20 

 

Asili nido 

0,10 

0,10 

 

0,10 

0,10 

 

Ass. infort. sul lav. 

9 

9 

 

9 

9 

 

Ass. disoccupaz. [2] 

2,75 

2,75 

 

2,75 

2,75 

 

Contr. prest. S.S.N.  

10,60 

9,60 

1,00 

10,60 

9,60 

1,00 

CIS operai agric. [3] 

1,50 

1,50 

 

1,50 

1,50 

 

Contr. prest. econ.  

0,683 

0,683 

 

0,683 

0,683 

 

mal. 

 

 

 

 

 

 

Assicur. tubercolosi 

0,01 

0,01 

 

0,01 

0,01 

 

Tutela lav. madri 

0,23 

0,23 

 

0,23 

0,23 

 

Assist. orfani lav. 

0,01 

0,01 

 

0,01 

0,01 

 

Assegni familiari [4] 

0,43 

0,43 

 

0,43 

0,43 

 

Fondo gar. fine rapp.  

 

 

 

 

 

 

O.T.I. 

0,20 

0,20 

 

 

 

 

TOTALE [1] 

48,173 

41,133 

7,04 

47,973 

40,933 

7,04 

 

[1] Per le cooperative agricole e le aziende CD/CM assuntrici di manodopera l'aliquota dovuta al F.P.L.D. è pari al 21,37% (di cui il 15,33% a carico azienda e il 6,04% a carico lavoratore), cosicché le aliquote totali indicate in tabella, pari - per gli O.T.I. - al 48,173% (di cui il 41,133% a carico azienda) e - per gli O.T.D. - al 47,973% (di cui il 40,933% a carico azienda), ammontano, per dette cooperative ed aziende, al 47,193% (di cui il 40,153% a carico azienda) relativamente agli O.T.I. e al 46,993% (di cui il 39,953% a carico azienda) relativamente agli O.T.D.; è prevista un'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dei lavoratori sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile (L. 60.687.000 per il 1996), ai sensi dell'art. 3-ter della legge n. 438 del 14 novembre 1992. 

[2] Il contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione non è dovuto per gli operai di ruolo dipendenti da organismi consorziali. 

I datori di lavoro che impiegano lavoratori extracomunitari immigrati sono tenuti al versamento di un ulteriore contributo per assicurare i mezzi economici per il rimpatrio, pari allo 0,50 e posto a carico dei lavoratori interessati. 

[3] Dal pagamento del contributo Cassa integrazione salari sono escluse le aziende condotte da coltivatori diretti ed i concedenti di terreni a compartecipazione familiare ed a piccola colonia. 

[4] L'aliquota per assegni familiari è ridotta al 0,01% per le giornate di lavoro a carico di aziende condotte da coltivatori diretti e a carico di coloni e mezzadri e cooperative agricole. 

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato o dipendenti da cooperative di manipolazione, trasformazione ed alienazione, i contributi per la Cassa integrazione, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per gli assegni familiari sono dovuti secondo le misure ed i criteri previsti per i dipendenti da imprese industriali. 

 

 

Allegato n. 2

Totale aliquote contributive

Periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 settembre 1996

Riepilogo complessivo

 

 

O.T.I. 

O.T.D. 

Tipo contrib. 

A carico azienda 

A carico lavorat. 

A carico azienda 

A carico lavorat. 

Ordinaria 

41,133 

7,04 

40,933 

7,04 

Con fiscal. Centro-Nord 

35,613 

7,04 

35,413 

7,04 

Con fiscal. territori ex  

 

 

 

 

Cassa Mezzogiorno 

28,793 

7,04 

28,653 

7,04 

Zone montane 

10,283 

7,04 

10,233 

7,04 

Zone svant. Centro-Nord 

16,453 

7,04 

16,373 

7,04 

Zone svant. Mezzogiorno 

16,453 

7,04 

16,373 

7,04 

 

 

Allegato n. 3

Totale aliquote contributive

Periodo dal 1° ottobre 1996

Riepilogo complessivo

 

 

O.T.I. 

O.T.D. 

Tipo contrib. 

A carico azienda 

A carico lavorat. 

A carico azienda 

A carico lavorat. 

Ordinaria 

41,133 

7,04 

40,933 

7,04 

Con fiscal. Centro-Nord 

35,613 

7,04 

35,413 

7,04 

Con fiscal. territori ex  

 

 

 

 

Cassa Mezzogiorno 

32,906 

7,04 

32,746 

7,04 

Zone montane 

12,339 

7,04 

12,279 

7,04 

Zone svant. Centro-Nord 

24,679 

7,04 

24,559 

7,04 

Zone svant. Mezzogiorno 

24,679 

7,04 

24,559 

7,04 

 

 

Allegato n. 4

Contributi previdenziali dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e dagli imprenditori agricoli a titolo principale

Anno 1996

 

Contributo 

Età 

Territori non agevolati 

Territori montani e z.a.s. 

 

 

 

 

1) Ass. I.V.S. 

21 > 

15% 

12% 

 

21 < 

12,50% 

7,50% 

2) Addiz. I.V.S. 

 

 

 

Legge n. 233 del 1990 

 

2% 

2% 

3) Addiz. I.V.S. 

 

 

 

Legge n. 160 del 1975 

 

L. 870 

L. 870 

4) Assistenza orfani lavoratori 

 

L. 0.50 

L. 0.50 

5) Indennità gravidanza e puerperio 

 

L. 18.000 

L. 18.000 

6) Base (CC.MM.) 

 

L. 0,65 

L. 0,65 

Ass. Tbc  

 

 

 

integ. (CC.MM.) 

 

L. 30 

L. 30 

7) Ass. infortuni lav. malattie professionali 

 

L. 500.000 

L. 295.000 

 

Gli imprenditori agricoli a titolo principale sono tenuti al pagamento dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui ai punti 1), 2) e 3). 

1 e 2) Aliquote percentuali da applicare sul reddito imponibile di cui all'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, pari, per l'anno 1996, a L. 70.787. 

3) Contributo giornaliero (da applicare per n. 156 gg.). 

4) Contributo giornaliero (da applicare per n. 156 gg.), art. 13 della legge n. 613 del 1966. 

5) Contributo annuo, art. 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546. 

6) Contributi giornalieri dovuti per i soli CC.MM. (da applicare per n. 240 giornate), D.P.R. 13 maggio 1957, n. 853; art. 22 della legge n. 160 del 1975. 

7) Contributo annuo, art. 9, commi 3 e 4, della legge n. 67 del 1988. 

 

 

Allegato n. 5

Importo annuo dei contributi dovuti dai coltivatori diretti coloni e mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale nei territori non agevolati e nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate

Anno 1996

 

 

 

 

 

 

 

ALIQUOTA INTERA MAGGIORI 21 ANNI 

Territori non agevolati 

 

 

CC.DD. 

CC.MM. 

I.A.T.P. 

FASCIA 1 

2.531.068 

2.538.424 

2.012.990 

FASCIA 2 

3.156.825 

3.164.104 

2.638.747 

FASCIA 3 

3.782.582 

3.789.938 

3.264.504 

FASCIA 4 

4.408.340 

4.415.696 

3.890.262 

 

ALIQUOTA RIDOTTA MAGGIORI 21 ANNI 

Territori montani e zone svantaggiate 

 

 

CC.DD. 

CC.MM. 

I.A.T.P. 

FASCIA 1 

1.994.786 

2.002.142 

1.681.708 

FASCIA 2 

2.510.115 

2.157.471 

2.197.037 

FASCIA 3 

3.025.444 

3.032.800 

2.712.366 

FASCIA 4 

3.540.774 

3.548.130 

3.227.696 

 

ALIQUOTA INTERA MINORI 21 ANNI 

Territori non agevolati 

 

 

CC.DD. 

CC.MM. 

I.A.T.P. 

FASCIA 1 

2.254.999 

2.262.355 

1.736.921 

FASCIA 2 

2.788.733 

2.796.089 

2.270.665 

FASCIA 3 

3.322.467 

3.329.823 

2.804.389 

FASCIA 4 

3.856.201 

3.863.557 

3.338.123 

 

ALIQUOTA RIDOTTA MINORI 21 ANNI 

Territori montani e zone svantaggiate 

 

 

CC.DD. 

CC.MM. 

I.A.T.P. 

FASCIA 1 

1.497.861 

1.505.217 

1.184.783 

FASCIA 2 

1.847.548 

1.854.904 

1.534.470 

FASCIA 3 

2.197.236 

2.204.592 

1.884.158 

FASCIA 4 

2.546.924 

2.554.280 

2.233.846