Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/06/1996 |
Numero: | 133 |
§ 98.1.36099 - Circolare 26 giugno 1996, n. 133 .
Operai agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e coloni: contributi obbligatori dovuti per l'anno 1996.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale contributi.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei |
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rami professionali |
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Ai Primari coordinatori generali e primari |
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medico legali |
e, p. c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio di |
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indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei comitati amministratori di |
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fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei comitati regionali |
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Ai Presidenti dei comitati provinciali |
1. Contributi obbligatori dovuti per l'anno 1996 nei confronti degli operai agricoli
A) Contribuzione I.V.S.
a. 1) Normativa di riferimento.
L'art. 3, comma 23, della
«Con effetto dal 1° gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della
In attuazione della sopra riportata disposizione di legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ha emesso il decreto ministeriale 21 febbraio 1996 (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 83 del 9 aprile 1996) il cui art. 1:
- al comma 1, ha elevato al 32% (di cui l'8,54% a carico del lavoratore) e con decorrenza dal gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in vigore alla data del 31 dicembre 1995 per la generalità dei lavoratori dipendenti nella misura del 27,57%, con un conseguente aumento di 4,43 punti percentuali;
- al comma 2, ha disposto che lo stesso aumento di 4,43 punti percentuali si applica anche alle aliquote di finanziamento al F.P.L.D. stabilite per categorie (come quella degli operai agricoli) per le quali le aliquote stesse risultino inferiori a quella del 27,57% prevista per la generalità dei dipendenti;
- al comma 5, ha individuato le aliquote di finanziamento della Gestione prestazioni temporanee, che, a decorrere dal gennaio 1996 e in attesa della generale revisione delle aliquote stesse, subiscono una riduzione contestuale al suddetto incremento contributivo di 4,43 punti percentuali dovuto al F.P.L.D. e cioè (per gli operai agricoli): contributo Tbc da 0,11% a 0,01%; contributo per il trattamento di maternità da 0,80% a 0,23%; contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare da 4,15% a 0,43% e, per le cooperative agricole e per le aziende coltivatrici dirette, coloniche e mezzadrili assuntrici di manodopera, da 2,75% a 0,01%; conseguentemente, dal gennaio 1996, il trasferimento al F.P.L.D. delle riduzioni dello 0,10% del contributo Tbc, dello 0,57% del contributo maternità e del 3,72% (2,74% per le cooperative agricole e le aziende CD/CM assuntrici di manodopera) del contributo C.U.A.F. - per un totale di 4,39 (3,41 per le cooperative agricole e le aziende CD/CM assuntrici di manodopera) punti percentuali di riduzioni - comporta un incremento complessivo dell'aliquota di contribuzione in detto Fondo pari allo 0,04 per cento (4,43 - 4,39 = 0,04) per le imprese agricole in genere, diverse dalle citate cooperative e aziende CD/CM, in quanto, per queste ultime, l'incremento complessivo dell'aliquota è pari a 1,02 per cento (4,43 - 3,41 = 1,02).
Tali incrementi complessivi dello 0,04% (per le imprese agricole in genere) e dell'1,02% (per le cooperative agricole e per le aziende CD/CM assuntrici di manodopera) dell'aliquota di contribuzione nel F.P.L.D. non sono applicabili nella loro interezza sin dal gennaio 1996, per i seguenti motivi:
- dapprima, il comma 3 dell'art. 1 del D.M. 21 febbraio 1996 ha disposto che, nei casi in cui la variazione in diminuzione delle aliquote di finanziamento per le prestazioni temporanee (v. quanto sopra esposto relativamente al comma 5 dello stesso art. 1) non consenta di raggiungere per alcune categorie o settori l'aliquota aggiuntiva pari a 4,43 punti percentuali dovuta al F.P.L.D. (come nel caso sia delle imprese agricole in genere, per le quali è di 4,39 punti percentuali il totale delle variazioni in diminuzione delle aliquote di finanziamento della Gestione prestazioni temporanee, sia delle cooperative agricole e delle aziende CD/CM assuntrici di manodopera, per le quali dette variazioni in diminuzione totalizzano 3,41 punti percentuali), l'onere dell'aliquota residuale è posto a carico del datore di lavoro;
- successivamente, l'art. 6, comma 1, del
a. 2) Misura del contributo I.V.S.
In relazione al contesto normativo sopra illustrato, la misura del contributo dovuto per l'anno 1996 al F.P.L.D. dai datori di lavoro agricolo è fissata:
- al 22,76%, di cui il 6,04% a carico dell'operaio, per l'assicurazione I.V.S. degli operai dipendenti da imprese agricole in genere (infatti, all'aliquota contributiva in vigore alla data del 31 dicembre 1995 nella misura del 18,37% - comprensiva dello 0,10% per gli asili nido, dello 0,20% per l'assistenza malattia ai pensionati, nonché degli 0,60 punti percentuali di aumento previsti dal
- al 21,78%, di cui il 6,04% a carico dell'operaio, per l'assicurazione I.V.S. degli operai dipendenti da cooperative agricole e da aziende CD/CM assuntrici di manodopera (infatti, all'aliquota contributiva in vigore per tali cooperative ed aziende alla data del 31 dicembre 1995 nella misura del 18,37% - comprensiva dello 0,10% per gli asili nido, dello 0,20% per l'assistenza malattia ai pensionati, nonché degli 0,60 punti percentuali di aumento previsti dal
Si richiama l'art. 3-ter della
Poiché la misura del contributo I.V.S. posto a carico dei lavoratori di cui trattasi è inferiore al 10%, all'aliquota dovuta dagli stessi - pari, come già detto, al 6,04% - va aggiunto l'1% sulla parte di retribuzione eccedente l'importo di L. 60.687.000 che, per l'anno 1996, corrisponde alla prima fascia di retribuzione pensionabile.
Si fa presente che per gli operai agricoli a tempo indeterminato il limite minimo di retribuzione giornaliera da assoggettare a contribuzione, ai sensi dell'art. 14, comma 7, della
Si rammenta, peraltro, che, fermo restando il rispetto del suddetto minimale, la retribuzione da assoggettare a contribuzione non può essere inferiore, in base alla norma contenuta nell'art. 1, comma 1, del
________
[1] Si veda "Atti Ufficiali" 1982.
[2] Si veda "Atti Ufficiali" 1981.
[3] Si veda "Atti Ufficiali" 1989.
[4] Si veda "Atti Ufficiali" 1989.
B) Contribuzione Tbc ed ex E.N. A.O.L.I.
Anche per l'anno 1996, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del
Per effetto di detta norma, le aziende interessate beneficiano anche dell'esonero dal versamento del contributo per il finanziamento del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in misura pari a 0,01 punti percentuali.
__________
[5] Si veda "Atti Ufficiali" 1991.
[6] Si veda "Atti Ufficiali" 1991.
C) Contribuzione Fondo garanzia di fine rapporto
Il contributo per il Fondo di garanzia di fine rapporto dovuto dai lavoratori agricoli dipendenti a tempo indeterminato resta fissato anche per il 1996 nella misura dello 0,20%.
D) Contribuzione di malattia e maternità
Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 10, comma 1, della
È noto, peraltro, che l'art. 1, comma 5, del
Pertanto, la misura del suddetto contributo, dovuto da parte dei datori di lavoro agricolo non operanti nei territori del Mezzogiorno, è pari al 4,10%, mentre la quota posta a carico dei lavoratori è pari all'1%.
Sono esclusi dai predetti benefici i datori di lavoro che fruiscono delle particolari riduzioni contributive di cui alla successiva lettera F).
Come è noto, ai sensi dell'art. 8, comma 19, della
Ne consegue, pertanto, che tale aliquota del 4,60% si applica, per i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 dell'art. 31 della citata
Infine, per l'anno 1996, è confermato, nella misura dello 0,683% vigente nel 1995, il contributo per le prestazioni economiche di malattia, mentre la misura del contributo per le indennità economiche di maternità - in conformità di quanto disposto dall'art. 3, comma 23, della
__________
[7] Si veda "Atti Ufficiali" 1988.
[8] Si veda "Atti Ufficiali" 1986.
[9] Si veda "Atti Ufficiali" 1993.
E) Contribuzione Inail
Anche per l'anno 1996 il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, di cui agli artt. 3 e 4 della
Come è noto, tale contributo, a seguito della soppressione dello SCAU, è riscosso dall'Istituto con procedura unificata, ai sensi dell'art. 1 del
F) Contribuzione nelle zone montane o svantaggiate e nei territori del Mezzogiorno
È noto che, a favore delle imprese agricole con terreni siti in Comuni montani o zone svantaggiate, l'art. 9, comma 5, della
Le suddette imprese agricole sono state riguardate, da ultimo, dall'art. 4, comma 4, del
Preso atto di tale differimento, si confermano - relativamente al periodo 1° ottobre 1994 - 30 giugno 1995 - le agevolazioni contributive nella misura prevista, sin dal gennaio 1994, dall'art. 10, comma 2, lett. b), del
a) per le aziende montane di tutto il territorio nazionale:
i contributi sono dovuti nella misura del 19,50% (15% + 4,5%) da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro e del 22,50% (15% + 7,5%) da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del lavoratore;
b) per le aziende site in zone svantaggiate del Mezzogiorno:
i contributi sono dovuti nella misura del 26% (20% + 6%) da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro e del 30% (20% + 10%), da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del lavoratore;
c) per le aziende site in zone svantaggiate del Centro-Nord:
i contributi sono dovuti nelle misure del 52% (40% + 12%), da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro e del 60% (40% + 20%), da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del lavoratore.
Successivamente al 30 giugno 1995, la disciplina delle agevolazioni contributive in argomento dettata dall'art. 9, comma 5, della
a) per le aziende montane di tutto il territorio nazionale:
i contributi sono dovuti nelle misure del 20% dal 1° luglio 1995 al 30 settembre 1995; del 25% dal 1° ottobre 1995 al 30 settembre 1996; del 30% a decorrere dal 1° ottobre 1996;
b) per le aziende site in zone svantaggiate sia del Centro-Nord che del Mezzogiorno:
i contributi sono dovuti nelle misure del 30% dal 1° luglio 1995 al 30 settembre 1995; del 40% dal 1° ottobre 1995 al 30 settembre 1996; del 60% a decorrere dal 1° ottobre 1996.
Nei confronti dei datori di lavoro agricolo del Mezzogiorno, rimane operante la riduzione di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali prevista dall'art. 1 della
- dapprima, poteva trovare supporto in riferimenti normativi contenuti nel testo di specifiche statuizioni di vari decreti legge di volta in volta reiterati per mancata conversione, dato che vi erano richiamati non soltanto il comma 27, ma anche il comma 28 dell'art. 11 della
- successivamente, non ha trovato più detto supporto, in quanto il comma 28 dell'art. 11 della
Una volta che, per i motivi sopra esposti, non può più considerarsi differito al 30 giugno 1995 il termine del 1° ottobre 1994 previsto nel comma 28 dell'art. 11 della
Allo stato, pertanto, le misure della riduzione contributiva, prevista dall'art. 1 della
- 40% per il periodo 1° ottobre 1994 - 30 settembre 1995;
- 30% per il periodo 1° ottobre 1995 - 30 settembre 1996;
- 20% a decorrere dal 1° ottobre 1996.
Si allegano alla presente le tabelle nelle quali sono riportate le aliquote contributive relative ai lavoratori agricoli dipendenti, con qualifica di operaio (all. n. 1 - 2 - 3).
_________
[10] Si veda "Atti Ufficiali" 1993.
2. Contributi obbligatori dovuti per l'anno 1996 dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni
A) Contribuzione I.V.S.
Come è noto, il calcolo dei contributi I.V.S. dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito indicate nella tabella D allegata alla
Per l'anno 1996, le aliquote da applicare al suddetto reddito, rimaste immutate rispetto a quelle applicate nel 1995, sono le seguenti: 15% (ridotta al 12,50% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per la generalità delle imprese; 12% (ridotta al 7,50% per i giovani in età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate nei territori montani o in zone svantaggiate.
Tenuto conto del contributo aggiuntivo del 2% previsto dall'art. 12, ultimo comma, della
L'importo del contributo addizionale, di cui al comma 1 dell'art. 17 della
__________
[1] Si veda "Atti Ufficiali" 1990.
[2] Si veda "Atti Ufficiali" 1975.
B) Contribuzione di malattia
Per l'anno 1996, per effetto dell'art. 4, comma 1, del
Ciò premesso, si rammenta che, ai sensi dell'art. 14 della
__________
[3] Si veda "Atti Ufficiali" 1986.
C) Contribuzione di maternità
Per l'anno 1996 rimane invariato il contributo annuo di L. 18.000, dovuto, ai sensi dell'art. 6 della
__________
[4] Si veda "Atti Ufficiali" 1988.
D) Contribuzione Tbc
L'importo del contributo Tbc dovuto dai mezzadri e coloni per l'anno 1996 rimane invariato. Pertanto, la misura del contributo base ammonta a L. 0,65 a giornata; il contributo integrativo resta fissato a L. 30 a giornata.
E) Contributo ex E.N. A.O.L.I.
Il contributo per il finanziamento del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani resta stabilito nella misura annua di L. 78 (0,50 a giornata) per ogni unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei CD/CM.
F) Contribuzione Inail
Il contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni di cui all'art. 4 della
Si allegano le tabelle nelle quali sono riportate le aliquote e l'importo annuo dei contributi in vigore, per l'anno 1996, nel settore dei CD/CM (all. n. 4 - 5).
Il Direttore generale
Trizzino
Allegato n. 1
Operai a tempo indeterminato ed a tempo determinato
Aliquote contributive in vigore per il 1996
|
Operai tempo indeterminato |
Operai tempo determinato |
||||||
Voci contributive |
Totali e ripartizioni (in % sui salari) |
Totali e ripartizioni (in % sui salari) |
||||||
|
totale |
A carico azienda |
A carico lav. |
totale |
A carico azienda |
A carico lav. |
||
Fondo pens. lav. |
|
|
|
|
|
|
||
dip. [1] |
22,35 |
16,31 |
6,04 |
22,35 |
16,31 |
6,04 |
||
- quota base |
0,11 |
0,11 |
|
0,11 |
0,11 |
|
||
Assist. mal. pens. |
0,20 |
0,20 |
|
0,20 |
0,20 |
|
||
Asili nido |
0,10 |
0,10 |
|
0,10 |
0,10 |
|
||
Ass. infort. sul lav. |
9 |
9 |
|
9 |
9 |
|
||
Ass. disoccupaz. [2] |
2,75 |
2,75 |
|
2,75 |
2,75 |
|
||
Contr. prest. S.S.N. |
10,60 |
9,60 |
1,00 |
10,60 |
9,60 |
1,00 |
||
CIS operai agric. [3] |
1,50 |
1,50 |
|
1,50 |
1,50 |
|
||
Contr. prest. econ. |
0,683 |
0,683 |
|
0,683 |
0,683 |
|
||
mal. |
|
|
|
|
|
|
||
Assicur. tubercolosi |
0,01 |
0,01 |
|
0,01 |
0,01 |
|
||
Tutela lav. madri |
0,23 |
0,23 |
|
0,23 |
0,23 |
|
||
Assist. orfani lav. |
0,01 |
0,01 |
|
0,01 |
0,01 |
|
||
Assegni familiari [4] |
0,43 |
0,43 |
|
0,43 |
0,43 |
|
||
Fondo gar. fine rapp. |
|
|
|
|
|
|
||
O.T.I. |
0,20 |
0,20 |
|
|
|
|
||
TOTALE [1] |
48,173 |
41,133 |
7,04 |
47,973 |
40,933 |
7,04 |
||
|
||||||||
[1] Per le cooperative agricole e le aziende CD/CM assuntrici di manodopera l'aliquota dovuta al F.P.L.D. è pari al 21,37% (di cui il 15,33% a carico azienda e il 6,04% a carico lavoratore), cosicché le aliquote totali indicate in tabella, pari - per gli O.T.I. - al 48,173% (di cui il 41,133% a carico azienda) e - per gli O.T.D. - al 47,973% (di cui il 40,933% a carico azienda), ammontano, per dette cooperative ed aziende, al 47,193% (di cui il 40,153% a carico azienda) relativamente agli O.T.I. e al 46,993% (di cui il 39,953% a carico azienda) relativamente agli O.T.D.; è prevista un'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dei lavoratori sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile (L. 60.687.000 per il 1996), ai sensi dell'art. 3-ter della |
||||||||
[2] Il contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione non è dovuto per gli operai di ruolo dipendenti da organismi consorziali. |
||||||||
I datori di lavoro che impiegano lavoratori extracomunitari immigrati sono tenuti al versamento di un ulteriore contributo per assicurare i mezzi economici per il rimpatrio, pari allo 0,50 e posto a carico dei lavoratori interessati. |
||||||||
[3] Dal pagamento del contributo Cassa integrazione salari sono escluse le aziende condotte da coltivatori diretti ed i concedenti di terreni a compartecipazione familiare ed a piccola colonia. |
||||||||
[4] L'aliquota per assegni familiari è ridotta al 0,01% per le giornate di lavoro a carico di aziende condotte da coltivatori diretti e a carico di coloni e mezzadri e cooperative agricole. |
||||||||
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato o dipendenti da cooperative di manipolazione, trasformazione ed alienazione, i contributi per la Cassa integrazione, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per gli assegni familiari sono dovuti secondo le misure ed i criteri previsti per i dipendenti da imprese industriali. |
Allegato n. 2
Totale aliquote contributive
Periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 settembre 1996
Riepilogo complessivo
|
O.T.I. |
O.T.D. |
||||
Tipo contrib. |
A carico azienda |
A carico lavorat. |
A carico azienda |
A carico lavorat. |
||
Ordinaria |
41,133 |
7,04 |
40,933 |
7,04 |
||
Con fiscal. Centro-Nord |
35,613 |
7,04 |
35,413 |
7,04 |
||
Con fiscal. territori ex |
|
|
|
|
||
Cassa Mezzogiorno |
28,793 |
7,04 |
28,653 |
7,04 |
||
Zone montane |
10,283 |
7,04 |
10,233 |
7,04 |
||
Zone svant. Centro-Nord |
16,453 |
7,04 |
16,373 |
7,04 |
||
Zone svant. Mezzogiorno |
16,453 |
7,04 |
16,373 |
7,04 |
Allegato n. 3
Totale aliquote contributive
Periodo dal 1° ottobre 1996
Riepilogo complessivo
|
O.T.I. |
O.T.D. |
||||
Tipo contrib. |
A carico azienda |
A carico lavorat. |
A carico azienda |
A carico lavorat. |
||
Ordinaria |
41,133 |
7,04 |
40,933 |
7,04 |
||
Con fiscal. Centro-Nord |
35,613 |
7,04 |
35,413 |
7,04 |
||
Con fiscal. territori ex |
|
|
|
|
||
Cassa Mezzogiorno |
32,906 |
7,04 |
32,746 |
7,04 |
||
Zone montane |
12,339 |
7,04 |
12,279 |
7,04 |
||
Zone svant. Centro-Nord |
24,679 |
7,04 |
24,559 |
7,04 |
||
Zone svant. Mezzogiorno |
24,679 |
7,04 |
24,559 |
7,04 |
Allegato n. 4
Contributi previdenziali dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e dagli imprenditori agricoli a titolo principale
Anno 1996
Contributo |
Età |
Territori non agevolati |
Territori montani e z.a.s. |
|
|
|
|
|
|
1) Ass. I.V.S. |
21 > |
15% |
12% |
|
|
21 < |
12,50% |
7,50% |
|
2) Addiz. I.V.S. |
|
|
|
|
|
2% |
2% |
||
3) Addiz. I.V.S. |
|
|
|
|
|
L. 870 |
L. 870 |
||
4) Assistenza orfani lavoratori |
|
L. 0.50 |
L. 0.50 |
|
5) Indennità gravidanza e puerperio |
|
L. 18.000 |
L. 18.000 |
|
6) Base (CC.MM.) |
|
L. 0,65 |
L. 0,65 |
|
Ass. Tbc |
|
|
|
|
integ. (CC.MM.) |
|
L. 30 |
L. 30 |
|
7) Ass. infortuni lav. malattie professionali |
|
L. 500.000 |
L. 295.000 |
|
|
||||
Gli imprenditori agricoli a titolo principale sono tenuti al pagamento dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui ai punti 1), 2) e 3). |
||||
1 e 2) Aliquote percentuali da applicare sul reddito imponibile di cui all'art. 7 della |
||||
3) Contributo giornaliero (da applicare per n. 156 gg.). |
||||
4) Contributo giornaliero (da applicare per n. 156 gg.), art. 13 della |
||||
5) Contributo annuo, art. 6 della |
||||
6) Contributi giornalieri dovuti per i soli CC.MM. (da applicare per n. 240 giornate), |
||||
7) Contributo annuo, art. 9, commi 3 e 4, della |
Allegato n. 5
Importo annuo dei contributi dovuti dai coltivatori diretti coloni e mezzadri e imprenditori agricoli a titolo principale nei territori non agevolati e nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate
Anno 1996
ALIQUOTA INTERA MAGGIORI 21 ANNI |
||||
Territori non agevolati |
||||
|
||||
|
CC.DD. |
CC.MM. |
I.A.T.P. |
|
FASCIA 1 |
2.531.068 |
2.538.424 |
2.012.990 |
|
FASCIA 2 |
3.156.825 |
3.164.104 |
2.638.747 |
|
FASCIA 3 |
3.782.582 |
3.789.938 |
3.264.504 |
|
FASCIA 4 |
4.408.340 |
4.415.696 |
3.890.262 |
|
|
||||
ALIQUOTA RIDOTTA MAGGIORI 21 ANNI |
||||
Territori montani e zone svantaggiate |
||||
|
||||
|
CC.DD. |
CC.MM. |
I.A.T.P. |
|
FASCIA 1 |
1.994.786 |
2.002.142 |
1.681.708 |
|
FASCIA 2 |
2.510.115 |
2.157.471 |
2.197.037 |
|
FASCIA 3 |
3.025.444 |
3.032.800 |
2.712.366 |
|
FASCIA 4 |
3.540.774 |
3.548.130 |
3.227.696 |
|
|
||||
ALIQUOTA INTERA MINORI 21 ANNI |
||||
Territori non agevolati |
||||
|
||||
|
CC.DD. |
CC.MM. |
I.A.T.P. |
|
FASCIA 1 |
2.254.999 |
2.262.355 |
1.736.921 |
|
FASCIA 2 |
2.788.733 |
2.796.089 |
2.270.665 |
|
FASCIA 3 |
3.322.467 |
3.329.823 |
2.804.389 |
|
FASCIA 4 |
3.856.201 |
3.863.557 |
3.338.123 |
|
|
||||
ALIQUOTA RIDOTTA MINORI 21 ANNI |
||||
Territori montani e zone svantaggiate |
||||
|
||||
|
CC.DD. |
CC.MM. |
I.A.T.P. |
|
FASCIA 1 |
1.497.861 |
1.505.217 |
1.184.783 |
|
FASCIA 2 |
1.847.548 |
1.854.904 |
1.534.470 |
|
FASCIA 3 |
2.197.236 |
2.204.592 |
1.884.158 |
|
FASCIA 4 |
2.546.924 |
2.554.280 |
2.233.846 |