§ 98.1.35997 - Circolare 6 giugno 1996, n. 150/D .
Procedura informatica per la gestione dell'archivio ditte e la stampa delle licenze.


Settore:Normativa nazionale
Data:06/06/1996
Numero:150

§ 98.1.35997 - Circolare 6 giugno 1996, n. 150/D .

Procedura informatica per la gestione dell'archivio ditte e la stampa delle licenze.

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

l. Premessa

Ai fini dello svolgimento di un'azione di controllo siigli operatori economici che effettuano scambi intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa, è stata realizzata una procedura informatica per la costituzione e la gestione di un archivio (banca dati SEED), già in uso presso le direzioni compartimentali, con l'obiettivo di censire i Soggetti operanti nel settore delle accise armonizzate (depositari autorizzati, operatori professionali registrati, 73 rappresentanti fiscali) e i luoghi autorizzati quali depositi fiscali, mediante l'attribuzione di un codice identificativo alfanumerico di nove caratteri, denominato "codice di accisa", come previsto dall'articolo 4 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dagli articoli 5, 8 e 9 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Tuttavia, poiché l'attività di controllo espletata dagli uffici tecnici di finanza riguarda anche gli operatori economici interessati alla detenzione, alla movimentazione e all'impiego di prodotti assoggettati ad accisa o soggetti ad accisa non armonizzata, risulta necessario disporre di un archivio elettronico nel quale registrare le principali informazioni riguardanti tutti gli operatori economici e i relativi depositi/impianti sottoposti a vigilanza e controllo da parte degli UTF.

E stata realizzata, pertanto, una procedura informatica per la costituzione e la gestione dei predetto archivio, denominato "archivio ditte", nonché per la stampa delle licenze di esercizio. Questa procedura integra e sostituisce l'attuale procedura per la gestione dell'archivio SEED, dianzi, citata.

 

 

2. Archivio ditte

Fatte salve le eccezioni appresso indicate, nell'archivio ditte devono essere registrati i dati relativi:

a) ai depositi fiscali di cui all'art. 5 del testo unico delle accise;

b) ai depositi/impianti degli operatori professionali che hanno chiesto o chiedono di essere registrati, ai sensi dell'art. 8 del testo unico delle accise;

c) ai depositi/impianti di tutti gli altri operatori economici obbligati alla presentazione della denuncia di attività all'UTF competente per territorio, a prescindere dal fatto che le norme vigenti prevedano o meno il rilascio della licenza fiscale di esercizio da parte dell'UTF;

d) ai rappresentanti fiscali di cui all'articolo 9 del testo unico delle accise;

e) ai depositi fiscali del settore d'imposta "tabacchi lavorati".

L'archivio è costituito presso il Centro Elettronico Nazionale del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette (C.E.N. D.) e la sua gestione, per quanto concerne i dati di cui alle lettere a), b) e c), è affidata agli uffici tecnici di finanza mentre, per quanto concerne dati di cui alle lettere d) ed e), resta affidata alle direzioni compartimentali.

Non debbono essere registrati nell'archivio ditte i dati relativi ai depositi/impianti di prodotti soggetti soltanto al contributo di riciclaggio sul polietilene e, per il momento, quelli relativi agli esercizi di vendita di prodotti alcolici.

All'atto della registrazione (inserimento) dei dati relativi ad un deposito fiscale, ad un deposito/impianto o ad un rappresentante fiscale non già presente nell'archivio SEED, il sistema informatico assegna automaticamente al medesimo un codice identificativo alfanumerico di nove caratteri, denominato "codice ditta". Nei casi di cui alle lettere a), b), d) ed e) di cui sopra, il codice ditta assume anche la denominazione di codice di accisa.

Come descritto nell'allegato A, la struttura del codice ditta e del codice di accisa è identica.

Alla data stabilita per l'attivazione della procedura, i dati relativi ai depositi fiscali, ai depositi/impianti degli operatori professionali ed ai rappresentanti fiscali, già registrati nell'archivio SEED, saranno automaticamente trasferiti nell'archivio ditte, mediante l'esecuzione da parte del CEND di un apposito programma. Questi depositi fiscali, depositi/impianti e rappresentanti fiscali restano identificati dal codice di accisa già ad essi attribuito, che resta quindi pienamente valido e che funge anche come codice ditta.

Peraltro, considerato che i dati richiesti dall'archivio ditte per ciascun deposito fiscale (esclusi quelli del settore "tabacchi lavorato) o deposito/impianto sono più numerosi di quelli attualmente presenti nell'archivio SEED, gli uffici tecnici di finanza debbono procedere, per questi depositi fiscali e depositi/impianti, al completamento dei dati mancanti.

Per i depositi fiscali e depositi/impianti già in attività, i competenti uffici avranno cura di effettuare l'inserimento o il completamento dei dati nell'archivio ditte al più presto possibile, sulla base della documentazione già in possesso degli stessi.

Per i nuovi depositi fiscali, depositi/impianti e rappresentanti fiscali, il caricamento dei dati va eseguito sulla base della denuncia di attività presentata dagli operatori interessati, nonché dei verbali di verifica di tali depositi fiscali e depositi/impianti, redatti dai funzionari incaricati.

 

 

3. Uso della procedura

La procedura per la gestione dell'archivio ditte e per la stampa delle licenze di esercizio viene attivata dal menù generale del sistema informatico UTF, proposto all'utente al momento dell'accesso al sistema.

Dal menù principale della procedura è possibile, poi, selezionare le varie funzioni previste che, in sintesi, riguardano:

- l'inserimento di un deposito fiscale, deposito/impianto o rappresentante fiscale, per l'acquisizione dei relativi dati;

- il completamento, la correzione e la variazione dei dati acquisiti;

- la consultazione degli stessi;

- la stampa della licenza di esercizio, nei casi previsti, valevole anche quale certificato di attribuzione del codice di accisa o codice ditta;

- la stampa del certificato di attribuzione del codice di accisa o codice ditta, nei casi in cui non è previsto il rilascio della licenza,

- la registrazione della cessata o sospesa attività.

Le modalità da seguire per l'uso della procedura sono in dettaglio descritte nella relativa guida operativa.

La stampa delle licenze e la stampa dei certificati di attribuzione del codice di accisa o codice ditta va effettuata, in duplice esemplare, sui fogli di carta intestata mod. 1/15, già inviati in congruo numero di copie alle direzioni compartimentali, anche per la successiva distribuzione ai dipendenti UTR

La stampa della licenza di esercizio effettuata dal sistema informatico sostituisce la compilazione manuale della stessa sugli attuali registri a matrice e figlia. Entrambi gli esemplari stampati dal sistema, debitamente completati, ove ricorra il caso, con gli estremi della quietanza di tesoreria relativa al versamento del diritto di licenza, sono sottoscritti dal direttore dell'UTF o dal funzionario all'uopo delegato, dopo averne riscontrato la regolarità e dopo aver eseguito i controlli ritenuti opportuni.

Un esemplare della licenza o del certificato di attribuzione del codice di accisa o codice ditta e consegnato al soggetto interessato; l'altro esemplare è conservato agli atti dell'ufficio.

Al verificarsi di cambiamenti della situazione tecnico amministrativa dell'impianto, che comportano variazioni ai dati della licenza, gli uffici tecnici di finanza debbono procedere alla ristampa e al rilascio, quindi, di una nuova licenza, in sostituzione della precedente.

La messa in esercizio della procedura sarà effettuata in modo graduale, anche allo scopo di permettere un'adeguata assistenza agli uffici durante le fasi iniziali della sua utilizzazione. Pertanto, con successivi provvedimenti saranno comunicate le date di attivazione della procedura presso ciascun ufficio tecnico di finanza e ciascuna direzione compartimentale e sarà provveduto alla consegna della guida operativa.

Eventuali inconvenienti che dovessero insorgere nell'uso della procedura saranno tempestivamente segnalati alla scrivente.

 

 

Allegato

Sistema di codificazione dei depositi fiscali, depositi/impianti e rappresentanti fiscali da iscrivere nell'archivio ditte

1. I depositi fiscali, i depositi/impianti e i rappresentanti fiscali sono registrati nell'archivio ditte mediante l'attribuzione agli stessi di un codice identificativo denominato "codice ditta; nei casi previsti, detto codice assume anche la denominazione di "codice di accisa".

2, il codice ditta e il codice di accisa sono costituiti da un'espressione alfanumerica di nove caratteri, dove:

- i primi due caratteri, alfabetici, indicano la provincia in cui è situato il deposito fiscale o il deposito/impianto, ovvero, nel caso di tiri rappresentante fiscale, la provincia in cui è situata la sua sede contabile;

- il terzo carattere, alfabetico, indica il settore d'imposta ovvero, nel caso di un rappresentante fiscale, questa particolare funzione;

- i successivi cinque caratteri, numerici, costituiscono il numero/impianto o al rappresentante fiscale, nell'ambito di ciascuna provincia e di ciascun settore d'imposta;

- il nono carattere, alfabetico, ha funzione di controllo.

3. Le province sono identificate mediante le loro sigle automobilistiche (Roma = "RM").

4. Il settore d'imposta è identificato mediante le lettere figuranti nella seguente tabella:

settore d'imposta 

Codice ditta valido anche come codice di accisa 

Codice ditta non valido come codice di accisa 

Alcole e bevande alcoliche 

A 

X 

(escluso vino) 

 

 

Oli minerali 

O 

Y 

Tabacchi lavorati 

T 

- 

Vino 

V 

- 

Oli lubrificanti e bitumi 

- 

B 

Energia elettrica 

- 

E 

5. Nel caso di un rappresentante fiscale, il terzo carattere assume il valore "R".

6. Il nono carattere ha funzione di controllo dell'esatta trascrizione dei primi otto caratteri del codice. Esso viene determinato in base all'apposita formula di calcolo utilizzata dal sistema informatico del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette.