Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.2 albi professionali |
Data: | 24/02/1997 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. Soppressione dell'albo |
Art. 2. Iscrizione all'albo degli avvocati |
Art. 3. Sostituzione del termine "procuratore legale" |
Art. 4. Termini temporali relativi alla iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione |
Art. 5. Norme riguardanti la residenza e norme di coordinamento |
Art. 6. Abrogazione di norme incompatibili |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 59.2.21 - Legge 24 febbraio 1997, n. 27.
Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense.
(G.U. 27 febbraio 1997, n. 48)
Art. 1. Soppressione dell'albo
1. L'albo dei procuratori legali è soppresso.
Art. 2. Iscrizione all'albo degli avvocati
1. I procuratori legali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel relativo albo sono iscritti d'ufficio nell'albo degli avvocati.
2. L'anzianità a tutti gli effetti decorre dalla data di iscrizione all'albo dei procuratori legali.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titoli necessari per la iscrizione all'albo dei procuratori legali secondo le disposizioni di cui al regio
4. Restano ferme le disposizioni che regolano le iscrizioni di diritto all'albo degli avvocati e all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Art. 3. Sostituzione del termine "procuratore legale"
1. Il termine "procuratore legale" contenuto in disposizioni legislative vigenti si intende sostituito con il termine "avvocato".
Art. 4. Termini temporali relativi alla iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione
1. Il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, del regio
2. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo dei procuratori legali ovvero all'albo degli avvocati, si considera, ai fini del termine di cui al comma 1, anche il periodo di esercizio della professione di procuratore. Tuttavia, se più favorevole, il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette anni e decorre dalla iscrizione all'albo degli avvocati per coloro che hanno conseguito l'iscrizione a tale albo mediante il superamento dell'esame previsto dall'articolo 28 del regio
3. Il periodo di esercizio della professione di avvocato, previsto dall'articolo 3 della
Art. 5. Norme riguardanti la residenza e norme di coordinamento
1. L'articolo 17, primo comma, numero 7°, del regio
"7° avere la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata".
2. Il termine di cui all'articolo 14, primo comma, numero 6, della
3. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 1 della
Art. 6. Abrogazione di norme incompatibili
1. Sono abrogati gli articoli 2, primo comma, 5, 6, 27, 28 e 29 del regio
2. E' altresì abrogata ogni altra disposizione di legge o di regolamento incompatibile con le disposizioni della presente legge.
Art. 7. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.