§ 98.1.37569 - Circolare 25 marzo 1997, n. 23 .
Circolare n. 10 del 10 febbraio 1997. Nuove scritture contabili - tenute dai consegnatari dei beni mobili.


Settore:Normativa nazionale
Data:25/03/1997
Numero:23

§ 98.1.37569 - Circolare 25 marzo 1997, n. 23 .

Circolare n. 10 del 10 febbraio 1997. Nuove scritture contabili - tenute dai consegnatari dei beni mobili.

 

Emanata dal Ministero del tesoro, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

Ragioneria generale dello Stato 

Roma 25 marzo 1997 

Ispettorato Generale di Finanza 

Alle Ragionerie centrali ed agli uffici di Ragioneria 

Divisione X 

presso i Ministeri e le Aziende Autonome 

Protocollo131317 

Alle Ragionerie regionali 

 

dello Stato 

 

Alle Ragionerie provinciali dello Stato 

 

Loro sedi 

 

e, per conoscenza: 

 

Alla Presidenza del consiglio dei Ministri 

 

Alle Amministrazioni centrali dello Stato 

 

Alle Aziende autonome dello Stato 

 

Al Consiglio di Stato 

 

Alla Corte dei conti 

 

All'Avvocatura generale dello Stato 

 

Al Provveditorato generale dello Stato 

 

00100 Roma 

 

 

Con la circolare n. 10 del 10 febbraio c.a., indirizzata anche a codeste Ragionerie, la scrivente ha diramato le istruzioni necessarie per l'utilizzazione delle nuove scritture, contabili tenute dal consegnatari dei beni mobili, approvate con decreto ministeriale 20 settembre 1996, del Ministro del Tesoro.

Considerata l'ampia portata della materia trattata dalla circolare che interessa un vasto numero di operatori contabili, questa Ragioneria generale è pervenuta nella determinazione di predisporre la circolare stessa in Parma di l'opuscolo" da servire quale utile guida e strumento di lavoro per tutti gli Uffici interessati alla gestione dei beni mobili dello Stato.

A tal fine è stato incaricato Per la relativa stampa l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con il quale è stato convenuto, per assicurarne la più capillare diffusione, di inviarne un congruo numero di copie alle Ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, competenti per territorio, perché provvedano al successivo invio agli Uffici dei consegnatari interessati non appena il suddetto istituto avrà effettuato la spedizione dei contingenti di copie necessarie, secondo un piano di distribuzione predisposto dalla scrivente.

A chiarimento delle istruzioni impartite con la suddetta circolare, si ritiene opportuno fornire qui di seguito alcune precisazioni utili per consentire una corretta ed omogenea utilizzazione della nuova

 

 

1) Impiego dei nuovi modelli.

Tutti i consegnatari, salvo quelli che hanno adottato od hanno in corso di adozione pacchetti applicativi regolarmente autorizzati come si dirà più avanti, sono tenuti ad impiegare i nuovi modelli a partire dall'esercizio finanziario 1997.

I consegnatari che hanno registrato operazioni di carico e di scarico relative a fatti gestionali avvenuti nell'esercizio 1997 sul vecchio giornale di entrata e di uscita mod. 96 C.G. e sul vecchio registro di carico e scarico mod. 24, perché non ancora provvisti di quelli nuovi, dovranno trascrivere su questi ultimi tutte le suddette operazioni.

Da qui la necessità ove non l'avessero già fatto di provvedere con La, massima urgenza alla relativa fornitura seguendo La procedura indicata nell'ultima parte della circolare n. 10 del 10 febbraio 1997.

I consegnatari che hanno effettuato le operazioni per il rinnovo degli inventari al 31.12.1995 od al 31.12.1996, utilizzando i vecchi modelli 94 C.G. , sono esentati dai trascriverli su quelli nuovi. Va da se che i consegnatari inadempienti che presenteranno successivamente alle predette date gli inventari rinnovati dovranno necessariamente utilizzare i nuovi modelli.

I consegnatari che tengono scritture contabili informatizzati e, che adottano od hanno in Corso di adozione pacchetti applicativi regolarmente autorizzati, a i sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 718 del 1979, dovranno impiegare i nuovi modelli a partire dall'1.1.1998 e ciò per consentire l'adeguamento dei pacchetti applicativi alle nuove scritture contabili. Ne discende che soltanto per l'esercizio finanziario 1997 potranno essere consentiti ì modelli prodotti dai vecchi pacchetti applicativi.

Per questi ultimi consegnatari, cioè per quelli che tengono scritture contabili informatizzate, il nuovo mod. 130 P.G.S. - buono di carico e scarico la cui adozione è obbligatoria per tutti a partire dall'1.1.1997, come disposto dalla scrivente con la circolare n. 48 dell'8 agosto 1995, deve essere utilizzato per l'anno 1997 in via manuale e dall'1.1.1997 in via informatizzata.

 

 

2) Codice dell'ufficio del consegnatario.

Si ritiene opportuno ritornare su questa particolare innovazione prevista per tutti i nuovi modelli ribadendo quanto precisato al riguardo con la circolare n. 10 del 10 febbraio 1997.

Trattasi di un codice che servo, ad identificare l'Ufficio del consegnatario e viene attribuito da questa Ragioneria generale attraverso il Sistema Informativo.

Esso é composto da tre codici inseriti. in un campo di spazi e precisamente:

- codice della competente ragioneria riscontrante costituito da quattro cifre;

- codice dell'Amministrazione di appartenenza de consegnatario costituito da due cifre;

- codice progressivo dell'ufficio del consegnatario costituito da cinque cifre;

I codici identificativi di che trattasi devono essere comunicati da codeste Ragionerie a ciascun consegnatario sottoposto alla vigilanza ed al riscontro di rispettiva competenza e sono ricavabili dall'anagrafe dei consegnatari prodotta e resa disponibile dal Sistema Informativo della Ragioneria generale dello Stato ed in possesso di codeste Ragionerie medesime.

 

 

3) Compilazione del mod. 130 p.g.s. - buoni di carico e di scarico.

Circa le modalità di compilazione del modello in questione, in linea generale, si rinvia all'apposita guida riportata nella copertina dei bollettari.

Tuttavia appare utile considerare le molte richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente fornire alcune precisazioni al riguardo.

a) Il numero d'ordine e la pagina del buono

Il numero d'ordine del mod. 130 P.G.S. contrariamente a quanto avveniva con il vecchio modello sul quale appariva già stampato, viene ora attribuito dal consegnatario ed è progressivo per ogni esercizio finanziario.

Ad esempio, se si devono assumere in carico o discaricare dei beni mobili ed una determinata data del corrente anno 1997, il numero d'ordine del buono sarà il n. 1/97 - pag 1; se ad una successiva data si devono assumere in carico o discaricare altri beni il numero del buono sarà il n. 2/97 - pag.1 e così via di seguito fino al termine dell'esercizio finanziario 1997. Con il nuovo esercizio 1998 il consegnatario dovrà ricominciare daccapo e dovrà attribuire una nuova numerazione contraddistinguendola con l'anno in cui i buoni saranno emessi (es.: 1/98 pag.1; 3/98 pag. 1; ecc.).

Il numero d'ordine del buono, così attribuito, non ha alcuna relazione con la numerazione alfa - numerica stampata sui buoni. Quest'ultima, attribuita in sede di stampa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, rappresenta l'ordine progressivo della serie dei bollettari e dei buoni in essi contenuti, utile per la individuazione dei bollettari e dei buoni stessi ai fini della contabilizzazione del loro carico e del loro scarico sia da parte del Magazzino Stampati a rigoroso rendiconto sia da parte dei singoli Uffici dei consegnatari.

Nel caso in cui il buono emesso per il carico od il discarico di determinati beni non sia sufficiente a contenere l'elencazione dei beni stessi perché superiori al numero delle righe il consegnatario utilizzerà i noduli continui successivi quanti necessari attribuendo a questi ultimi il medesimo numero d'ordine del buono ed il numero progressivo di pagina. Ad esempio se vengono utilizzati tre moduli continui per una determinata operazione di carico o di scarico il numero d'ordine del buono ed il progressivo delle pagine saranno: 1/97 pag. 1 - 1/97 pag. 2 - 1/97 pag. 3.

b) Le date del buono

La data del buono è quella della presa in carico o del discarico dei beni e viene riportata nel riquadro riguardante il "movimento patrimoniale". La data del buono può coincidere o meno con la data di ricevimento dei beni che viceversa va riportata nel riquadro riguardante "la data di consegna" dei beni.

Ciò premesso codeste Ragionerie sono invitate a:

- diffondere presso gli Uffici dei consegnatari ricadenti nell'ambito di rispettiva competenza i contenuti esplicativi della presente circolare in concomitanza dell'invio degli "opuscoli" a stampa di cui si è precedentemente accennato;

- comunicare ai consegnatari, ove non fosse già stato fatto i rispettivi codici identificativi;

- vigilare con il massimo impegno sulla corretta applicazione da parte dei consegnatari della citata circolare n. 10 de 10 febbraio 1997.

Il Ragioniere generale dello Stato