§ 2.4.59 – D.L. 31 gennaio 1997, n. 11.
Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.4 interventi sul mercato agricolo
Data:31/01/1997
Numero:11


Sommario
Art. 01.  Trasferimento alle regioni di funzioni in materia di quote latte.
Art. 1.  Finanziamenti — Procedure — Premio per la perdita di reddito — Incantivi per l'abbandono della produzione — Assegnazione di quote ai giovani produttori — Fondo interbancario di garanzia — Commisione [...]
Art. 2.  Procedure.
Art. 3.  Premio per la perdita di reddito.
Art. 4.  Incentivi per l'abbandono della produzione.
Art. 5.  Assegnazione di quote ai giovani produttori.
Art. 6.  Fondo interbancario di garanzia.
Art. 7.  Commissione governativa di indagine.
Art. 8.  Anagrafe del bestiame.
Art. 9.  Conservazione stanziamenti.
Art. 10.  Misure di accompagnamento della PAC.
Art. 11. 
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 2.4.59 – D.L. 31 gennaio 1997, n. 11. [1]

Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura.

(G.U. 31 gennaio 1997, n. 25).

 

     Art. 01. Trasferimento alle regioni di funzioni in materia di quote latte. [2]

     1. A decorrere dal periodo di applicazione 1997-98, le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e di prelievo supplementare sul latte bovino di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fatti salvi, in attesa della riorma organica del settore, i compiti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in materia di aggiornamento del bollettino 1997-98, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono. L'AIMA concorre altresì con le regioni e le province autonome per gli altri adempimenti dello Stato nei confronti dell'Unione europea nel settore lattiero-caseario, anche avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) nel quale dovranno essere integrati i sistemi informativi dell'AIMA.

     2. Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali rimangono assegnate le funzioni di indirizzo e coordinamento, nonchè le azioni sostitutive nel caso di eventuale inadempienza da parte di regioni e province autonome [3].

 

          Art. 1. Finanziamenti — Procedure — Premio per la perdita di reddito — Incantivi per l'abbandono della produzione — Assegnazione di quote ai giovani produttori — Fondo interbancario di garanzia — Commisione governativa di indagine — Anagrafe del bestiame — Conservazione stanziamenti — Misure di accompagnamento della PAC — Disposizioni previdenziali per il settore agricolo — Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468. [4]

     1. Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessità delle aziende agricole del settore zootecnico a indirizzo lattiero-caseario danneggiato dalla crisi determinata dalla epidemia da encefalopatia spongiforme bovina, nonchè per garantire il risanamento ed il ripristino del patrimonio zootecnico, il Consorzio nazionale per il credito a medio e lungo termine società per azioni (Melioconsorzio) è autorizzato a concedere, con il concorso dello Stato, finanziamenti di durata quinquennale, compreso un anno di preammortamento, fino all'importo complessivo di lire 350 miliardi, alle aziende suddette titolari di un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, come attribuito dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. I predetti finanziamenti, cui si applica il tasso globale di riferimento per operazioni di credito agrario di durata superiore a diciotto mesi vigente alla data del loro perfezionamento, sono integrati da un contributo in conto capitale a carico dello Stato pari al 15,40 per cento del finanziamento medesimo.

     3. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1357/96 del Consiglio dell'8 luglio 1996, la quota di contributo dello Stato non può superare l'ammontare della perdita di reddito subita dal produttore a seguito della crisi provocata dalla encefalopatia spongiforme bovina. I criteri oggettivi per il calcolo della perdita di reddito sono individuati, sentiti gli assessorati regionali all'agricoltura, dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), che a tal fine prevede, per ciascuna tipologia di bestiame ed area geografica, la misura della perdita di reddito determiantasi.

     4. I finanziamenti integrati dal contributo dello Stato, previsti dal comma 1, sono erogati esclusivamente entro il 1° luglio 1997 e sono assistiti dalle garanzie ritenute idonee dalle banche e dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia.

     5. I finanziamenti di cui ai commi da 1 a 4 possono essere altresì concessi, alle medesime condizioni, dalle altre banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

     6. Le domande di finanziamento devono essere presentate alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed il Meliorconsorzio o ad altra banca di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro il 31 marzo 1997. Le modalità di accreditamento dell'ammontare del contributo dello Stato e le altre modalità tecniche dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle risorse agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro.

     7. Le operazioni suddette sono autorizzate dalla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda, previa verifica da parte della stessa della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'intervento.

     8. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 7, determinato in lire 53, 900 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     9. Le aziende agricole di cui al comma 1, ubicate nelle aree a più alta vocazione produttiva e che non abbiano richiesto il finanziamento di cui ai commi da 1 a 8, possono richiedere un premio commisurato alla perdita di reddito subita a causa della encefalopatia spongiforme bovina, determinata ai sensi del comma 3, da erogarsi da parte dell'AIMA previa verifica ed autorizzazione della regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda. L'ammontare del premio è determinato anche in relazione al numero delle domande ammesse.

     10. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda o all'AIMA entro il 31 marzo 1997.

     11. I premi di cui al comma 9 possono essere erogati esclusivamente entro il 1° luglio 1997.

     12. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 72 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e le funzioni residuali concernenti i regolamenti comunitari a durata pluriennale, già rientranti nella competenza del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono espletate dall'AIMA.

     13. Ai fini della ristrutturazione della produzione lattiera, nelle aree a più alta vocazione produttiva, può essere accordato, ai produttori titolari di un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, come attribuito dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, che non richiedano i benefici delle misure di cui ai commi 1 e 9, un premio per l'abbandono totale e definitivo della produzione di latte bovino nell'azienda, da realizzarsi entro il 31 marzo 1997, calcolato sulla base del numero di vacche da latte in stalla alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino ad un massimo di 100 vacche. Tale premio, in misura di lire 800 mila a capo e di lire 400 per kg. di quota posseduta, sarà erogato da parte dell'AIMA, previa verifica e autorizzazione della regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda.

     14. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed all'AIMA, entro il 31 marzo 1997. La predetta istanza deve in ogni caso contenere l'espressa rinuncia alla quota posseduta e l'impegno a non riprendere la produzione nell'azienda.

     15. I quantitativi di riferimento spettanti alle aziende beneficiarie del premio sono attribuiti alla riserva nazionale a partire dal 1° aprile 1997.

     16. All'onere derivante dai commi 9 e 13, determinato in complessivi 80 miliardi di lire, si provvede, quanto a lire 45 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità del bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1997 e, quanto a lire 35 miliardi, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del capitolo 7560 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     17. Nei limiti dei quantitativi complessi di cui al comma 15, sono gratuitamente attribuiti, a domanda, quantitativi di riferimento supplementari dalla riserva nazionale ai giovani produttori di età inferiore a 40 anni, titolari, contitolari o collaboratori familiari, iscritti nella apposita gestione previdenziale, di un'impresa con quota inferiore a 500.000 kg., alla data del 1° aprile 1997, ed ai produttori titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di una quota non superiore a 60.000 kg., o a 100.000 kg. nelle zone di montagna, che siano tutti comunque in grado di dimostrare di avere svolto attività produttiva nel periodo 1996–97 e che, in ogni caso, non abbiano venduto nè affittato quote di loro spettanza nel corso dei periodi 1994-95, 1995-96 e 1996-97.

     18. L'attribuzione di cui al comma 17 è effettuata a livello regionale e non può riguardare quantitativi superiori al 20 per cento della quota già detenuta dai produttori interessati dagli interventi. I beneficiari perdono la foacoltà di vendere o dare in affitto qualsiasi quota di loro spettanza fino al termine del periodo 1999–2000.

     19. Ai medesimi soggetti di cui al comma 17, e con le medesime prescrizioni di cui ai commi 17 e 18, sono attribuiti i quantitativi di riferimento per le vendite dirette risultanti nella riserva nazionale alla data del 1° aprile 1997.

     20. La domanda di attribuzione della quota deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed all'AIMA, entro il 30 aprile 1997.

     21. Gli istituti tecnici agrari e gli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente, statali o legalmente riconosciuti, che nell'ambito delle proprie attività didattiche allevano vacche da latte, possono richiedere l'assegnazione a titolo gratuito, con decorrenza dal periodo 1997–98, di quote latte nella quantità necessaria a garantire la sopravvivenza economica e la funzione didattica di ciascuna azienda agraria d'istituto.

     22. Al Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è destinato, per il riequilibrio della situazione patrimoniale finanziaria, un contributo straordinario di lire 150 miliardi a carico del bilancio dello Stato a valere sugli esercizi finanziari dal 1997 al 1999.

     23. Un contributo straordinario, di ammontare complessivamente pari a quello previsto dal comma 22, potrà essere versato dalle banche che hanno effettuato operazioni di credito agrario garantite dal Fondo, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta dell'Associazione bancaria italiana (ABI).

     24. I contributi previsti nei commi 22 e 23 non concorrono a formare il reddito imponibile del Fondo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nè la base di computo dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

     25. Il contributo straordinario di cui al comma 23 è deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile delle banche eroganti.

     26. All'onere derivante dall'attuazione del comma 22, determinato in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997–1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     27. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 25, determinate in lire 47 miliardi per il 1998 ed in lire 27 milliardi per il 1999, si provvede mediante utilizo delle proeizioni per i detti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997–1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     28. E' istituita una commissione governativa di indagine in materia di quote latte, con il compito di accertare la sussistenza di eventuali irregolarità nella gestione delle quote da parte di soggetti pubblici e privati, nonchè di eventuali irregolarità nella commercializzazione di latte e prodotti lattieri da parte dei produttori o nella relativa utilizzazione da parte degli acquirenti di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, anche in relazione all'effettiva produzione nazionale, e l'efficienza dei controlli svolti dalle amministrazioni competenti.

     29. La commissione è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su porposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ed è composta da sette membri scelti tra magistrati ordinari, funzionari ed esperti della materia. La commissione utilizza personale ed uffici dei Ministri del tesoro, delle finanze, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Dipartimento della funzione pubblica.

     30. La commissione, per lo svolgimento dei propri lavori, ha facoltà di accedere agli uffici ed archivi pubblici e alla documentazione delle aziende di produzione e trasformazione lattiera e può avvalersi della collaborazione dell'Arma dei carabinieri ed in particolare del Comando carabinieri tutela norme comunitarie ed agroalimentari costitutito ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. n. 491, della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e della Polizia di Stato.

     31. La commissione è tenuta a presentare la proppria relazione conclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, che provvedono a trasmetterla immediatamente al Parlamento, entro 60 giorni dalla data dell'insediamento, formulando specifiche proposte circa la efficiente e trasparente riorganizzazione della gestione del sistema e circa il perseguimento ai sensi di legge o di regolamento delle responsabilità eventualmente accertate nei confronti dei soggetti di cui al comma 28.

     32 Il compenso spettante ai membri della commissione è detreminato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Ai medesimi compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale.

     33. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 28 a 32, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscitto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     34. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e dall'articolo 2, comma 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli acquirenti hanno facoltà di versare entro il 31 gennaio 1997 il 25 per cento del prelievo supplementare dovuto per il periodo 1995-96, con l'obbligo di versare la somma residua entro dieci giorni dalla presentazione della relazione della commissione governativa di indagine di cui al comma 31 e comunque entro il 10 maggio 1997. Restano in ogni caso fermi i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     35. Sulla base delle specifiche risultanze della rlazione della commissione governativa di indagine, entro i successivi 60 giorni l'AIMA provvede ad operare le eventuali rettifiche agli elenchi dei porduttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995–96 ed effettua i conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996–97. Qualora il conguaglio non sia possibile o sufficiente, l'AIMA provvde a restituire le somme versate in più e a ripetere quelle versate in meno.

     36. Al fine di rendere disponibili in modo aggiornato e continuo i dati reali derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione ed alla registrazione degli animali, il Ministero della sanità realizza un sistema informativo nazionale basato su un'unica banca dati distribuita, elaborata anche sulla base dei dati e delle relative variazioni trasmessi dall'Associazione italiana allevatori (AIA) e dai soggetti pubblici delegati alla gestione del sistema allevatori italiano.

     37. La banca dati, di cui al comma 36, è articolata su tre livelli: locale, regionale e nazionale collegati in rete.

     38. Nella provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, già dotate di anagrafe del bestiame, si provvede in sede locale all'attuazione della direttiva 92/102/CEE, assicurando l'interconnessione con il sistema nazionale.

     39. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'AIMA, le regioni e le province autonome sono interconnessi attraverso i propri sistemi informativi alla banca dati di cui al comma 36, ai fini dell'espletamento delle funzioni di rispettiva competenza. Le altre Amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti interessati attraverso i propri sistemi informativi alla banca dati di cui al comma 36, ai fini dell'espletamento delle funzioni di rispettiva competenza. Le altre Amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti interessati possono accedere alla banca dati suddetta secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

     40. Il Ministero della sanità provvede alla realizzazione della banca dati di cui al comma 36 utilizzando le economie di spesa derivanti dalla cessazione di altri propri sistemi di identificazione, adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 1996. Al fabbisogno relativo agli anni successivi, valutato in lire 1 miliardo annuo, si provvede a carico del Fondo sanitario nazionale; conseguentemente è ridotto, a decorrere dal 1998, di pari importo l'accantonamento destinato all'indennità per l'abbattimento di animali, di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218.

     41. Nelle more della realizzazione del sistema informativo di cui al comma 36, l'AIMA, d'intesa con le regioni e le province autonome, per assicurare il tempestivo rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia zootecnica e prodotti derivati, provvede a reperire direttamente le informazioni occorrenti all'attuazione dei controlli di propria competenza, anche mediante l'utilizzo di banche dati già disponibili nel comparto agricolo a livello centrale e regionale.

     42. L'AIMA, le regioni e le province autonome si avvalgono dell'anagrafe di cui al comma 36 per effettuare i necessari riscontri al fine della corretta applicazione del regime delle quote latte, adottando i provvedimenti conseguenti in ordine alla titolarità ed alla consistenza delle medesime.

     43. Al fine di assicurare la continuità delle prestazioni del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, la convenzione 28 novembre 1991, approvata con decreto ministeriale n. 26863 del 29 novembre 1991 e registrata dalla Corte dei conti il 10 dicembre 1991, è prorogata per un ulteriore anno per consentire la stipula degli atti esecutivi necessari da sottoporre al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

     44. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     45. Per assicurare la funzionalità dei servizi, le iniziativè di sviluppo agricolo, gli interventi a favore della pesca e della montagna e l'espletamento dei controlli antifrode, le disponibilità dei capitoli 1019, 1020, 1140, 7283, 7290, 3535, 3583, 7977, 4046, 4047, 4087, 4088, 5002, 5005, 8600, 8800 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1996, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno 1997.

     46. Per consentire il completamento dei pagamenti relativi all'anno 1996 degli interventi di cui al decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, al decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, convertito dalla legge 3 ottobre 1995, n. 408, e al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, è autorizzata la spesa di lire 72,2 miliardi per l'anno 1997.

     47. All'onere derivante dall'attuazione del comma 46, determinato in lire 72,2 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     48. La somma prevista al comma 46 è iscritta nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1997.

     49. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     50. La riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminata per la rata relativa al quarto trimestre dell'anno 1996 nella misura del 60 per cento. Detta misura si applica anche per la rata relativa al primo trimestre dell'anno 1997. La predetta riduzione è fissata per le ulteriori rate relative all'anno 1997 e per gli anni 1998 e 1999 nella misura del 40 per cento ed opera per le aziende ubicate nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Alle predette riduzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.

     51. Le misure previste dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dei premi e dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, relativi al quarto trimestre dell'anno 1996 ed al primo trimestre dell'anno 1997, sono ridotte di 5 punti percentuali nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di 10 punti percentuali nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

     52. Il termine per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli impiegati nel secondo trimestre 1996 è differito, senza interessi od altri oneri, dal 20 gennaio 1997 al 10 marzo 1997. Il relativo onere è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997.

     53. Agli oneri derivanti dai commi 50, 51 e 52, valutati in lire 344 miliardi per l'anno 1997 e in lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando per lire 334 miliardi per il 1997 e per lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per lire 10 miliardi per il 1997, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     54. A decorrere dal periodo 1997-1998, i commi 10 e 11 dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono abrogati

 

          Art. 2. Procedure. [5]

 

          Art. 3. Premio per la perdita di reddito. [6]

 

          Art. 4. Incentivi per l'abbandono della produzione. [7]

 

          Art. 5. Assegnazione di quote ai giovani produttori. [8]

 

          Art. 6. Fondo interbancario di garanzia. [9]

 

          Art. 7. Commissione governativa di indagine. [10]

 

          Art. 8. Anagrafe del bestiame. [11]

 

          Art. 9. Conservazione stanziamenti. [12]

 

          Art. 10. Misure di accompagnamento della PAC. [13]

 

          Art. 11. [14]

 

          Art. 12. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 28 marzo 1997, n. 81.

[2] Articolo premesso dalla L. di conversione 28 marzo 1997, n. 81.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 2005, n. 272 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma.

[4] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 28 marzo 1997, n. 81.

[5] Articolo abrogato dalla L. di conversione 28 marzo 1997, n. 81.

[6] Articolo abrogato dalla L. di conversione 28 marzo 1997, n. 81.

[7] Articolo abrogato dalla L. di conversione 28 marzo 1997, n. 81.

[8] Articolo abrogato dalla L. di conversione 28 marzo 1997, n. 81.

[9] Articolo abrogato dalla L. di conversione 28 marzo 1997, n. 81.

[10] Articolo abrogato dalla L. di conversione 28 marzo 1997, n. 81.

[11] Articolo abrogato dalla L. di conversione 28 marzo 1997, n. 81.

[12] Articolo abrogato dalla L. di conversione 28 marzo 1997, n. 81.

[13] Articolo abrogato dalla L. di conversione 28 marzo 1997, n. 81.

[14] Articolo abrogato dalla L. di conversione 28 marzo 1997, n. 81.