§ 98.1.35862 - Circolare 15 maggio 1996, n. 103 .
Art. 3, comma 23, legge 8 agosto 1995, n. 335. - D.M. 21 febbraio 1996.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/05/1996
Numero:103


Sommario
Art. 3, comma 23, legge 8 agosto 1995, n. 335. - D.M. 21 febbraio 1996. 


§ 98.1.35862 - Circolare 15 maggio 1996, n. 103 .

Art. 3, comma 23, legge 8 agosto 1995, n. 335. - D.M. 21 febbraio 1996.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

Direzione centrale 

 

contributi 

 

Circolare n. 103 

 

 

Roma, 15 maggio 1996 

 

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e 

 

primari medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del 

 

consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati 

 

amministratori di fondi 

 

gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Sommario

Elevazione al 32 per cento dell'aliquota contributiva di finanziamento del fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'inps con contestuale riduzione delle aliquote di finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24, L. n. 88 del 1989 - istruzioni operative per i datori di lavoro che operano con il sistema dm.

 

 

1.) Art. 3, comma 23, legge 8 agosto 1995, n. 335.

La norma in oggetto dispone: "Con effetto dal 1° gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione."

In attuazione di tale norma, con il decreto 21 febbraio 1996 (All.1), pubblicato sulla G.U. - Serie Generale - n. 83 del 9 aprile 1996, emesso dal Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, sono state adottate le necessarie misure di adeguamento delle aliquote contributive.

 

 

2.) Art. 1, commi 1, 2 e 4 del D.M. 21 febbraio 1996.

L'art. 1 del D.M in questione dispone, al comma 1, che a decorrere dal 1° gennaio 1996 l'aliquota contributiva di finanziamento, dovuta a favore del F.P.L.D. gestito dall'INPS, già fissata, al 31 dicembre 1995, per la generalità dei lavoratori nella misura del 27,57 per cento, di cui 8,54 a carico del dipendente (aliquota comprensiva dell'aumento dello 0,60% previsto dal D.M. 15 gennaio 1996, cfr. circolare n. 27 del 19 gennaio 1996), è elevata al 32 per cento, di cui 8,54 per cento a carico del dipendente, con un conseguente aumento di 4,43 punti percentuali.

Lo stesso aumento di 4,43 punti percentuali, precisa il comma 2 dell'art. 1 del decreto, si applica anche alle aliquote di finanziamento al F.P.L.D. stabilite per categorie per le quali le aliquote medesime risultino inferiori a quella generale del 27,57%, ivi compresa l'aliquota prevista per i disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.

All'aliquota del 32 per cento, ovvero, alla minore aliquota derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale in parola, devono essere aggiunte, come espressamente previsto all'art. 1, comma 4, dello stesso decreto:

- le aliquote di cui all'art. 3, comma 24, della legge n. 335 del 1995, vale a dire 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti percentuali a carico dei datori di lavoro già obbligati al contributo Gescal ex art. 2 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (cfr. circolare n. 9 del 15 gennaio 1996);

- il contributo dell'1 per cento a carico del dipendente previsto dall'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, da calcolarsi sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile (cfr., da ultimo, circolare n. 24 del 27 gennaio 1996.)

L'aliquota dello 0,50 per cento di cui all'art. 3, penultimo comma, della legge n. 297 del 1982 è, invece, compresa nel 32 per cento e non sono introdotte innovazioni a quanto disposto dall'ultimo comma dello stesso art. 3.

 

 

3.) Art. 1, comma 5 del D.M. 21 febbraio 1996: riduzione delle aliquote di finanziamento delle prestazioni temporanee.

Il decreto ministeriale, all'art. 1, comma 5, individua le aliquote di finanziamento delle prestazioni temporanee, dovute alla gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che - in attesa della generale riforma delle stesse - vengono contestualmente ridotte a fronte dell'incremento contributivo di 4,43 punti percentuali dovuto al F.P.L.D.

Le aliquote che subiscono variazioni si riferiscono alle seguenti forme contributive:

- contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (TBC): l'aliquota dovuta per la generalità dei lavoratori è ridotta di 0,14 punti percentuali;

- contributi per i trattamenti economici di maternità: le singole aliquote previste per i vari settori economici sono ridotte di 0,57 punti percentuali;

- contributi per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (CUAF): le singole aliquote previste per i vari settori economici sono ridotte di 3,72 punti percentuali.

Si riducono, invece, in misura diversa le seguenti aliquote:

- aliquota per il contributo TBC dovuto per gli operai agricoli, che passa da 0,11 a 0,01 per cento;

- aliquota del contributo di maternità per i disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro di cui alla L. n. 418 del 1975, che passa da 0,31 a 0,01 per cento;

- aliquota del contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare previsto nella misura ridotta di cui all'art. 20, comma 1, punto 3, della legge n. 114 del 1974, e successive modificazioni, che passa da 2,75 a 0,01 per cento.

 

 

4.) Art. 1, comma 3, del D.M. 21 febbraio 1996 e art. 6 del D.L. 28 marzo 1996, n. 166 (G.U. 29 marzo 1996, n. 75 - serie generale).

Il decreto ministeriale dispone, altresì, al comma 3 dell'art. 1, che nei casi in cui la variazione delle aliquote contributive di cui al punto precedente non consenta di raggiungere per alcune categorie o settori l'aliquota aggiuntiva pari a 4,43 punti percentuali dovuta al F.P.L.D. (a motivo della entità delle aliquote ovvero a causa della esclusione delle stesse) l'onere dell'aliquota residuale è posto a carico del datore di lavoro.

Nell'intento di evitare immediati aggravi del costo del lavoro è intervenuto il decreto legge 28 marzo 1996, n. 166, che all'art. 6, comma 1, ha stabilito un meccanismo di gradualità nell'applicazione dell'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, per le categorie datoriali per le quali non ricorrono i presupposti per operare la contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni temporanee.

Pertanto, nel caso in cui dall'applicazione dell'incremento di 4,43 punti conseguano aumenti contributivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni, con inizio dal 1° gennaio 1997.

Al riguardo, si illustrano, per grandi linee, le situazioni rientranti in tale previsione normativa.

4.1. Datori di lavoro per i quali non ricorrono i presupposti per operare la contestuale riduzione del contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi a causa dell'esclusione dello stesso.

I casi rientranti in questa categoria sono del tutto eccezionali, poiché il personale delle Amministrazioni statali e degli enti territoriali, cui si applica l'esclusione dalla TBC ai sensi dell'art. 38, n. 2. del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 in tanto è esonerato da tale forma assicurativa - in base al citato art. 38 - in quanto è escluso dal F.P.L.D.. L'iscrizione a tale Fondo comporta automaticamente, salve espresse disposizioni di legge in senso contrario, anche il versamento della contribuzione TBC e conseguentemente la possibilità di operare la riduzione di aliquota.

Sono, comunque, riconducibili nella ipotesi in epigrafe:

- gli Enti pubblici per i lavoratori ammessi a frequentare corsi di dottorato di cui alla legge 13 agosto 1984, n. 476, art. 2 (cfr. circolare n. 177 del 22 giugno 1995; CA=6C);

- imprese industriali e artigiane per il personale richiamato alle armi (codice tipo contribuzione 37).

Per i suddetti datori di lavoro l'assenza del contributo TBC determina un aumento di aliquota di 0,14 punti percentuali che sarà applicato dal 1° gennaio 1997 [1].

4.2. Datori di lavoro per i quali non ricorrono i presupposti per operare la contestuale riduzione del contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi nella misura di 0,14 punti percentuali a causa dell'entità dello stesso.

Rientrano in questa categoria i datori di lavoro agricolo tenuti ad applicare per gli operai l'aliquota dello 0,11, aliquota che si riduce dal 1° gennaio 1996, come precisato al precedente punto 3, da 0,11 a 0,01 per cento.

Per i suddetti datori di lavoro si realizza, pertanto, un aumento di aliquota di 0,04 punti percentuali (0,14 - 0,10) che sarà applicato dal 1° gennaio 1997 (1).

4.3. Datori di lavoro per i quali non ricorrono i presupposti per operare la contestuale riduzione del contributo di maternità a causa dell'esclusione dello stesso.

Rientrano in questa categoria:

- le Amministrazioni statali e gli Enti pubblici in genere non tenuti al versamento della contribuzione di maternità per i dipendenti iscritti al F.P.L.D. (CSC 2.01.01, 3.01.01, 3.01.02; CA 8H, 8Y; cfr circolare n. 165 del 25 luglio 1988, circolare n. 247 del 3 novembre 1993, circolare n. 66 del 27 marzo 1996);

- le aziende dei settori commercio, terziario, credito, assicurazione e tributi per il personale dirigente iscritto all'INPS (codice qualifica "3" dei CSC 7.XX.XX e 6.XX.XX).

Per i suddetti datori di lavoro si realizza un aumento di aliquota di 0,57 punti percentuali che sarà applicato con cadenza biennale in ragione di 0,50 punti percentuali dal 1° gennaio 1997 (1).

4.4. Datori di lavoro per i quali non ricorrono i presupposti per operare la contestuale riduzione del contributo di maternità nella misura di 0,57 punti percentuali a causa dell'entità dello stesso.

Rientrano in questa categoria i cantieri scuola e di lavoro per i disoccupati ivi avviati, tenuti ad applicare l'aliquota dello 0,31 (CA=8C), aliquota che si riduce dal 1° gennaio 1996, come precisato al precedente punto 3, da 0,31 a 0,01 per cento.

Per i suddetti datori di lavoro si realizza un aumento di aliquota di 0,27 punti percentuali (0,57 - 0,30) che sarà applicato dal 1° gennaio 1997.

4.5. Datori di lavoro per i quali non ricorrono i presupposti per operare la contestuale riduzione del contributo CUAF a causa dell'esclusione dello stesso.

Rientrano in questa categoria:

- le Amministrazioni statali e gli enti pubblici non soggetti alla disciplina della CUAF i cui dipendenti siano iscritti al F.P.L.D. (CSC 2.01.01, 2.01.02, 3.01.01 e 3.01.02);

- i datori di lavoro inquadrati nel settore "attività varie" senza fini di lucro che a seguito di domanda abbiano ottenuto l'esonero dalla CUAF in quanto assicurino trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge (CA=1C);

- i datori di lavoro che hanno alle dipendenze personale religioso appartenente al clero regolare (CA= 1C, ovvero codice tipo contribuzione "49");

- i partiti politici rappresentati in Parlamento, le organizzazioni sindacali, gli istituti di patronato e di assistenza sociale, le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute con decreto del Ministro per il Lavoro e la previdenza sociale, qualora dette organizzazioni assicurino ai dipendenti un trattamento di famiglia non inferiore all'importo degli assegni per il nucleo familiare (CA=1C);

- gli Istituti, gli enti, gli ospedali e i presidi delle UU.SS.LL. che istituzionalmente erogano prestazioni del Servizio Sanitario o di assistenza sociale, anche in regime convenzionale, purché non abbiano fine di lucro ed assicurino un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni per nucleo familiare; (CSC 2.01.01 ovvero CA =1C);

- i Piloti dei porti e pratici locali di cui agli art. 86 e segg. e 96 del Codice della Navigazione, per l'attività di pilotaggio nei porti o nelle località di approdo o di transito marittimo (CSC 1.15.02 con CA=1C);

- le aziende che hanno alle dipendenze parenti ed affini entro il terzo grado del datore di lavoro con lui conviventi (CA=1C, ovvero codici tipo contribuzione "12", "13" e "14");

- le aziende che occupano personale all'estero assicurato in regime di legge 3 ottobre 1987, n. 398 (CA=4C e CA=4Z e 1C).

Per i suddetti datori di lavoro si realizza un aumento di aliquota nel F.P.L.D. di 3,72 punti percentuali scaglionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50 per cento a partire dal 1° gennaio 1997 (1).

4.6. Datori di lavoro per i quali non ricorrono i presupposti per operare la contestuale riduzione dell'aliquota CUAF nella misura di 3,72 punti percentuali a causa dell'entità della stessa.

Rientrano in questa categoria le seguenti aziende tenute ad applicare l'aliquota ridotta del 2,75 per cento di cui all'art. 20, 1 comma, punto 3, della legge n. 114 del 1974 e successive modificazioni, aliquota che si riduce, dal 1° gennaio 1996, come precisato al precedente punto 3, da 2,75 a 0,01 per cento:

- aziende agricole il cui titolare risulti iscritto negli elenchi nominativi dei CD-CM, di cui alla legge n. 1136 del 1954;

- cooperative agricole e loro consorzi, iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale delle cooperative, sezione agricola;

- aziende della pesca munite del permesso della pesca costiera, locale o ravvicinata;

- cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 1958.

Per i suddetti datori di lavoro si realizza un aumento di aliquota di 0,98 punti percentuali (3,72 - 2,74) che sarà applicato con cadenza biennale in ragione di 0,50 punti percentuali dal 1° gennaio 1997 [1].

4.7. Datori di lavoro per i quali non ricorrono i presupposti per operare la contestuale riduzione di più di una delle aliquote riferite alle predette forme assicurative e previdenziali a causa dell'esclusione o dell' entità delle stesse.

Ricorrendo tale ipotesi, l'aumento complessivo di aliquota da applicare nel F.P.L.D. in forma graduale in ragione di 0,50 punti percentuali ogni due anni, a partire dal 1° gennaio 1997, è costituito dalla differenza tra l'incremento massimo di aliquota di 4,43 punti percentuali e le riduzioni delle aliquote TBC, maternità e CUAF per le quali è possibile operare il trasferimento al F.P.L.D. dal 1° gennaio 1996.

Così, ad esempio, nel caso di enti pubblici esclusi contemporaneamente dalla contribuzione CUAF e maternità (vedi precedenti punti 4.3 e 4.5) per il personale iscritto al F.P.L.D si attua il trasferimento a detto Fondo, dal 1° gennaio 1996, della sola aliquota 0,14 TBC. Pertanto, si determina un incremento di aliquota complessivo nel F.P.L.D pari a 4,29 per cento (4,43-0,14) scaglionato con cadenza biennale in ragione dello 0,50 per cento a partire dal 1° gennaio 1997 e con ultimo aumento dello 0,29 per cento da applicare con decorrenza 1° gennaio 2013.

4.8. Regime delle aliquote dovute al F.P.L.D. in vigenza del periodo (1997/2013) di graduale applicazione dell'incremento contributo di 4,43 punti percentuali

Il meccanismo di graduale applicazione dell'aumento di cui all'art. 1, c. 23 della L. n. 335 del 1995 stabilito dall'art. 6 del D.L. n. 166 del 1996 non definisce la situazione contributiva soggettiva del datore di lavoro, ma vale per tutte le categorie datoriali rientranti in quella fattispecie.

Pertanto, in caso di inizio di attività con personale dipendente, successivamente al 31 dicembre 1995, il regime delle aliquote va definito conformemente alla situazione che si è verificata dal 1° gennaio 1996 in poi per i datori di lavoro operanti al 31 dicembre 1995 ed aventi le stesse caratteristiche contributive.

 

 

5.) Art. 2 del D.M. 21 febbraio 1996.

Le riduzioni delle aliquote contributive TBC, maternità e CUAF non trovano applicazione, in base a quanto espressamente previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale [2], per le categorie iscritte a regimi pensionistici obbligatori diversi dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Pertanto dovranno continuare ad essere versate nella misura intera, senza operare alcuna riduzione, le aliquote relative alle forme contributive di cui al precedente punto 3, dovute, secondo le norme che le disciplinano, per le seguenti categorie:

- dirigenti iscritti all'INPDAP;

- personale dello spettacolo iscritto all'ENPALS;

- giornalisti professionisti o praticanti iscritti all'INPGI;

- maestri elementari, direttori didattici, docenti e assi- stenti della scuola materna statale iscritti all'INPDAP;

- personale in genere iscritto a forme pensionistiche esclusive o sostitutive del F.P.L.D (ad esempio: personale per il quale è stata deliberata l'iscrizione facoltativa all'INPDAP; personale delle pubbliche istituzioni sanitarie iscritto all'INPDAP e assoggettato all'assicurazione TBC in base alla legge 1° luglio 1955, n. 552);

- personale iscritto ai Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS (Fondo elettrici, Fondo telefonici, Fondo autoferrotranvieri, Fondo Volo, Fondo dazieri).

- regimi pensionistici dei Paesi esteri (l'ipotesi riguarda categorie di lavoratori operanti all'estero in Paesi con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (cfr. circolare 15 marzo 1994, n. 87). Vigono in particolare, per quanto riguarda le aliquote contributive dovute ai Fondi sostitutivi gestiti dall'Istituto si confermano le aliquote illustrate con la circolare n. 9 del 15 gennaio 1996 e con la circolare n. 27 del 29 gennaio 1996.

 

 

6.) Categorie iscritte a fondi integrativi gestiti dall'inps e alla gestione degli enti pubblici creditizi.

Nei confronti delle categorie in epigrafe si applicano le stesse disposizioni previste per la generalità delle categorie iscritte al F.P.L.D.

 

 

7.) Art. 6, comma 3 del D.L. 28 marzo 1996, n. 166 (cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970).

Un particolare regime transitorio è stato previsto al comma 3 dell'art. 6 del D.L. n. 166 del 1996 nei confronti delle cooperative di cui al D.P.R n. 602 del 1970.

Per detti organismi, ove siano state determinate - anteriormente al 1° gennaio 1996 - con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1970 la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i soci, le aliquote contributive trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al F.P.L.D. (in pratica 4,43 punti percentuali) continuano ad essere calcolate sul salario convenzionale di cui all'art. 4 del D.P.R n. 602 del 1970 per tutto il periodo di validità del provvedimento medesimo e comunque non superiore a sei anni, decorrenti dal 1° gennaio 1996. In pratica anche per tali aziende non ci sarà nessun aggravio immediato del costo del lavoro.

La disposizione di cui all'art. 6, comma 3, del D.L. in questione non trova applicazione qualora l'organismo cooperativo abbia operato la scelta di effettuare gli adempimenti contributivi al F.P.L.D. sulla retribuzione effettiva ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del D.P.R. n. 602 del 1970.

Peraltro, secondo i criteri generali, tale scelta può essere cambiata (cfr. circolare n. 118 del 26 maggio 1988); nel qual caso, dal momento in cui gli organismi dovessero, nelle forme previste, optare per la retribuzione ex art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1970, nei loro confronti troverebbe applicazione il regime previsto dall'art. 6, comma 3, del D.L. 166.

 

 

8.) Definizione delle nuove aliquote dovute al F.P.L.D.

In conseguenza di quanto disposto dal D.M. in questione ed a modifica di quanto indicato con la circolare n. 27 del 19 gennaio 1996, le aliquote complessive IVS dovute per gli iscritti al F.P.L.D. risultano fissate dal 1° gennaio 1996 nelle seguenti misure.

8.1. Generalità dei datori di lavoro

Per tali lavoratori l'aliquota dovuta al F.P.L.D., già fissata al 31 dicembre 1995 nella misura del 27,57%, di cui 8,54 a carico del lavoratore (aliquota comprensiva, come già detto, dello 0,60%, di cui 0,20% a carico del dipendente) si attesta, dal 1° gennaio 1996 nelle seguenti misure:

A) Datori di lavoro già obbligati al versamento del contributo Gescal nella misura dello 1,05%

- aliquota dovuta al F.P.L.D. 27,57+4,43 [3] 32

- maggiorazione di aliquota ex Gescal dovuta

al F.P.L.D 

0,70 

- Totale aliquota F.P.L.D 

32,70 

La quota a carico del dipendente è fissata nella misura dell' 8,89 per cento.

Per tali datori di lavoro l'aliquota complessiva IVS risulta, pertanto, fissata, dal 1° gennaio 1996, nella misura del 33% (di cui F.P.L.D. 32,70; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%)

B) Datori di lavoro già obbligati al versamento del contributo Gescal nella misura ridotta dello 0,35% a carico del dipendente (cfr. circolare n. 9 del 15 gennaio 1996, punto 1)

- aliquota dovuta al F.P.L.D. 27,57+4,43 [3] 

32 

- maggiorazione di aliquota ex Gescal dovuta al F.P.L.D 

0,35 

- Totale aliquota F.P.L.D 

32,35 

La quota a carico del dipendente è fissata nella misura dell' 8,89 per cento.

Per tali datori di lavoro l'aliquota complessiva IVS risulta, pertanto, fissata, dal 1° gennaio 1996, nella misura del 32,65% (di cui F.P.L.D. 32,35; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%)

Per le Amministrazioni dello Stato e gli Enti locali territoriali, non tenuti al versamento dell'aliquota 0,10 per asili nido, l'aliquota complessiva IVS è fissata al 32,55%.

C) Datori di lavoro esclusi dal versamento del contributo Gescal nella misura dello 1,05% (cfr. circolare n. 9 del 15 gennaio 1996, punto 1)

- aliquota dovuta al F.P.L.D. 27,57+4,43 [3] 

32 

La quota a carico del dipendente è fissata nella misura dell' 8,54 per cento.

Per tali datori di lavoro l'aliquota complessiva IVS risulta, pertanto, fissata, dal 1° gennaio 1996, nella misura del 32,30 (di cui F.P.L.D. 32; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%)

D) Datori di lavoro già obbligati al versamento del contributo Gescal nella misura ridotta dello 0,70% a carico del datore di lavoro (l'ipotesi ricorre per il personale religioso: cfr. circolare n. 9 del 15 gennaio 1996, punto 1, lett. c)

- aliquota dovuta al F.P.L.D. 27,57+4,43[1] 

32 

- maggiorazione di aliquota ex Gescal dovuta al F.P.L.D 

0,35 

- Totale aliquota F.P.L.D 

32,35 

La quota a carico del dipendente è fissata nella misura dell' 8,54 per cento.

Per tali datori di lavoro l'aliquota complessiva IVS risulta, pertanto, fissata, dal 1° gennaio 1996, nella misura del 32,65% (di cui F.P.L.D. 32,35; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%)

Per le Amministrazioni dello Stato e gli Enti locali territoriali, non tenuti al versamento delle aliquote Gescal e Asili nido, l'aliquota complessiva IVS è fissata al 32,20%. (di cui F.P.L.D. 32 %; assistenza malattia pensionati 0,20%). E) Apprendisti

L'aliquota degli apprendisti non è interessata dalla normativa in oggetto. Pertanto, come già precisato con la circolare n. 27 del 29 gennaio 1996, detta aliquota resta fissata nella misura di 6,04 per cento (di cui F.P.L.D. 5,54 e S.S.N. 0,50).

8.2. Categorie per le quali sono previste aliquote contributive inferiori a quella del 27,57 prevista, al 31 dicembre 1995, per la generalità dei lavoratori dipendenti sono.

8.2.1 Operai dell'agricoltura.

Tenuto conto che l'aliquota prevista dall'art. 12 della L. n. 160 del 1975, e successive modificazioni, è fissata al 31 dicembre nella misura di 18,07% di cui 6,04 a carico del lavoratore (aliquota comprensiva dell'aumento dello 0,60 per cento, di cui 0,20 a carico del dipendente) e che i lavoratori in oggetto sono esclusi dal contributo Gescal (art. 10, ultimo comma, L. n. 60 del 1963), la situazione che si verifica è la seguente:

A) Operai dipendenti da imprese agricole in genere

Per tali categorie si attua dal 1° gennaio 1996 il trasferimento al F.P.L.D. delle aliquote 0,10 TBC (vedi precedente punto 4.2), 0,57 maternità e 3,72 CUAF e, pertanto, si ha un incremento di aliquota complessivo nel Fondo pari allo 0,04 per cento (4,43-4,39) da applicare con decorrenza 1° gennaio 1997.

Le aliquote dovute al F.P.L.D. sono così definite:

dal 1° gennaio 1996:

- aliquota dovuta al F.P.L.D. 18,07+4,39 

22,46 

(di cui 6,04 per cento a carico del dipendente)

L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data, nella misura del 22,76 per cento (di cui F.P.L.D. 22,46; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%).

dal 1° gennaio 1997:

- aliquota dovuta al F.P.L.D. 22,46+0,04 

22,50 

(di cui 6,04 per cento a carico del dipendente).

Per tali datori di lavoro l'aliquota complessiva IVS viene fissata da tale data nella misura del 22,80 per cento (di cui F.P.L.D. 22,50; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%).

B) Operai dipendenti da aziende agricole il cui titolare risulti iscritto negli elenchi nominativi dei CD-CM (di cui alla legge n. 1136 del 1954) ovvero dipendenti da cooperative agricole, e loro consorzi, iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale delle cooperative, sezione agricola.

Per tali categorie si attua dal 1° gennaio 1996 il trasferimento al F.P.L.D. delle aliquote 0,10 TBC (vedi il precedente punto 4.2), 0,57 maternità e 2,74 CUAF (vedi il precedente punto 4.6) e, pertanto, si ha un incremento di aliquota complessivo nel Fondo pari all'1,02 per cento (4,43-3,41) da applicare in ragione dello 0,50 per cento con cadenza biennale dal 1° gennaio 1997 e con ultimo aumento dello 0,02 dal 1° gennaio 2001.

Le aliquote dovute al F.P.L.D. sono così definite:

dal 1° gennaio 1996

- aliquota dovuta al F.P.L.D. 18,07+3,41 

21,48 

(di cui 6,04 per cento a carico del dipendente).

L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data, nella misura del 21,78 per cento (di cui F.P.L.D. 21,48; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%).

dal 1° gennaio 1997

- aliquota dovuta al F.P.L.D. 21,48+0,50 

21,98 

(di cui 6,04 per cento a carico del dipendente).

L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data, nella misura del 22,28 per cento (di cui F.P.L.D. 21,98; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%).

dal 1° gennaio 1999

- aliquota dovuta al F.P.L.D. 21,98+0,50 

22,48 

(di cui 6,04 per cento a carico del dipendente).

L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data, nella misura del 22,78 per cento (di cui F.P.L.D. 22,48; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%).

dal 1° gennaio 2001:

- aliquota dovuta al F.P.L.D. 22,48+0,02 [1] 

22,50 

(di cui 6,04 per cento a carico del dipendente).

L'aliquota complessiva IVS viene fissata da tale data nella misura del 22,80 per cento (di cui F.P.L.D. 22,50; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%).

C) Operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative ex art. 2 L. n. 240 del 1984

Tali categorie presentano la particolarità, rispetto a quelle indicate alla precedente lett. A, che le contribuzioni CUAF e CIG vengono versate in base alla normativa prevista per le imprese industriali a mezzo del mod. DM10 (posizione aziendale contrassegnata dal CSC 1.01.06)

Per tali categorie si attua dal 1° gennaio 1996 il trasferimento al F.P.L.D. delle aliquote 0,10 TBC (vedi precedente punto 4.2), 0,57 maternità e 3,72 CUAF e, pertanto, si ha un incremento di aliquota complessivo nel Fondo pari allo 0,04 per cento (4,43-4,39) da applicare con decorrenza 1° gennaio 1997.

Ciò comporta che l'aliquota CUAF da versare con il mod. DM10/2 si riduce di 3,72 punti percentuali.

Le aliquote dovute al F.P.L.D. sono così definite:

dal 1° gennaio 1996:

- aliquota dovuta al F.P.L.D. 18,07+4,39 

22,46 

(di cui 6,04 per cento a carico del dipendente).

L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data, nella misura del 22,76 per cento (di cui F.P.L.D. 22,46; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%).

dal 1° gennaio 1997:

- aliquota dovuta al F.P.L.D. 22,46+0,04 

22,50 

(di cui 6,04 per cento a carico del dipendente).

Per tali datori di lavoro l'aliquota complessiva IVS viene fissata da tale data nella misura del 22,80 per cento (di cui F.P.L.D. 22,50; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%).

8.2.2. Marittimi di cui all'art. 9 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (pesca costiera, ravvicinata o locale con navi minori) cui si applicano le aliquote previste per il settore agricolo (posizione aziendale con CSC 1.20.01 e CA 3W e 3Z).

Tenuto conto che l'aliquota prevista per il settore agricolo, dall'art. 12 della L. n. 160 del 1975, e successive modificazioni, è fissata al 31 dicembre nella misura di 18,07% di cui 6,04 a carico del lavoratore (aliquota comprensiva dell'aumento dello 0,60 per cento, di cui 0,20 a carico del dipendente) e che i lavoratori in oggetto sono soggetti al contributo Gescal (già versato all'IPSEMA) si illustrano, di seguito, le nuove aliquote contributive dovute al F.P.L.D. dal 1° gennaio 1996.

Dalla predetta data, per tale categoria di lavoratori si attua il trasferimento al F.P.L.D. delle aliquote 0,14 TBC, 0,57 maternità (aliquota già versata all'IPSEMA), 2,74 CUAF (vedi precedente punto 4.6) e, pertanto, si ha un incremento di aliquota complessivo nel Fondo pari al 0,98 per cento (4,43-3,45) da applicare in ragione di 0,50 per cento dal 1° gennaio 1997 e 0,48 per cento dal 1° gennaio 1999.

Le aliquote dovute al F.P.L.D. sono così definite:

dal 1° gennaio 1996

- aliquota dovuta al F.P.L.D. 18,07+3,45 

21,52 

- maggiorazione di aliquota ex Gescal dovuta al F.P.L.D 

0,70 

- Totale aliquota F.P.L.D 

22,22 

La quota a carico del dipendente è fissata nella misura del 6,39 per cento.

L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data, nella misura del 22,52 per cento (di cui F.P.L.D. 22,22; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%).

dal 1° gennaio 1997

- aliquota dovuta al F.P.L.D. 21,52+0,50 

22,02 

- maggiorazione di aliquota ex Gescal dovuta al F.P.L.D 

0,70 

- Totale aliquota F.P.L.D 

22,72 

La quota a carico del dipendente è fissata nella misura del 6,39 per cento.

L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data, nella misura del 23,02 per cento (di cui F.P.L.D. 22,72; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%).

dal 1° gennaio 1999

- aliquota dovuta al F.P.L.D. 22,02+0,48 

22,50 

- maggiorazione di aliquota ex Gescal dovuta al F.P.L.D 

0,70 

- Totale aliquota F.P.L.D 

23,20 

La quota a carico del dipendente è fissata nella misura del 6,39 per cento.

L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data, nella misura del 23,50 per cento (di cui F.P.L.D. 23,20; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%). 8.2.3. Cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (posizione aziendale con CSC 1.19.01).

Per i pescatori associati in cooperativa l'aliquota, al 31 dicembre 1995, è fissata al 10,17% di cui 3,74% a carico del lavoratore.

Dal 1° gennaio 1996 per tale categoria di lavoratori si attua il trasferimento al F.P.L.D. delle aliquote 0,14 TBC, 2,74 CUAF (vedi precedente punto 4.6) e, pertanto, si ha un incremento di aliquota complessivo nel Fondo pari al 1,55 per cento (4,43-2,88) da applicare in ragione dello 0,50 per cento con cadenza biennale dal 1° gennaio 1997 e con ultimo aumento dello 0,05 dal 1° gennaio 2003.

Le aliquote dovute al F.P.L.D. sono così definite:

dal 1° gennaio 1996

- aliquota dovuta al F.P.L.D. 10,17+2,88 

13,05 

La quota a carico del lavoratore è fissata nella misura del 3,74 per cento.

L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data, nella misura del 13,35 per cento (di cui F.P.L.D. 13,05; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%).

dal 1° gennaio 1997

- aliquota dovuta al F.P.L.D. 13,05+0,50 

13,55 

La quota a carico del lavoratore è fissata nella misura del 3,74 per cento.

L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data, nella misura del 13,85 per cento (di cui F.P.L.D. 13,55; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%).

dal 1° gennaio 1999

- aliquota dovuta al F.P.L.D. 13,55+0,50 

14,05 

La quota a carico del lavoratore è fissata nella misura del 3,74 per cento.

L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data, nella misura del 14,35 per cento (di cui F.P.L.D. 14,05; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%). * dal 1° gennaio 2001

- aliquota dovuta al F.P.L.D. 14,05+0,50 

14,55 

La quota a carico del lavoratore è fissata nella misura del 3,74 per cento.

L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data, nella misura del 14,85 per cento (di cui F.P.L.D. 14,55; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%).

dal 1° gennaio 2003

- aliquota dovuta al F.P.L.D. 14,05+0,05 

14,60 

La quota a carico del lavoratore è fissata nella misura del 3,74 per cento.

L'aliquota complessiva IVS viene fissata, da tale data, nella misura del 14,90 per cento (di cui F.P.L.D. 14,60; assistenza malattia pensionati 0,20%; asili nido 0,10%). 8.2.4. Disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418 (posizione aziendale con CSC 1.16.01 e CA = 8C).

Per tale categoria l'aliquota contributiva è pari, al 31 dicembre 1995, al 10,14 per cento a intero carico del datore di lavoro.

Dal 1° gennaio 1996 per tale categoria di lavoratori si attua il trasferimento al F.P.L.D. delle aliquote 0,14 TBC, 3,72 CUAF, 0,30 maternità (vedi precedente punto 4.4) e, pertanto, si ha un incremento di aliquota complessivo nel Fondo pari allo 0,27 per cento (4,43-4,16) da applicare dal 1° gennaio 1997.

Le aliquote dovute al F.P.L.D. sono così definite:

dal 1° gennaio 1996

- aliquota dovuta al F.P.L.D. 10,14+4,16 

14,30 

dal 1° gennaio 1997

- aliquota dovuta al F.P.L.D. 14,30+0,27 

14,57 

 

 

9.) Nuova misura dei contributi dovuti per TBC, prestazioni economiche di maternità e assegno per il nucleo familiare (cuaf).

In base a quanto disposto dall'art 1, comma 5, del decreto ministeriale 21 febbraio 1996, le aliquote di cui all'art. 24 delle legge n. 88 del 1989 sono variate nelle seguenti misure.

9.1 Contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (TBC)

Il contributo, per la generalità dei lavoratori, varia da 2,01 per cento a 1,87 per cento.

Si chiarisce che la riduzione di 0,14 punti percentuali riguarda la quota di detto contributo (pari allo 0,35 per cento) a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88 del 1989. Non subisce, invece, variazioni la quota (pari all'1,66 per cento) di detto contributo destinata al finanziamento delle prestazioni del Servizio sanitario ai sensi dell'art. 27 della stessa legge.

Il contributo dovuto per gli operai agricoli varia, come detto al precedente punto 3, da 0,11 per cento a 0,01 per cento.

9.2. Contributi per i trattamenti economici di maternità

I contributi, relativi ai rispettivi settori, risultano così modificati:

a) settore industria e artigianato: il contributo varia da 1,23 per cento a 0,66 per cento;

b) settore commercio e terziario: il contributo varia da 1,01 per cento a 0,44 per cento;

c) settore del credito, assicurazione e tributi: il contributo varia da 0,90 per cento a 0,33 per cento;

d) personale assistito ex ENPAIA: il contributo varia da 1,20 per cento a 0,63 per cento;

e) giornalisti: il contributo varia da 0,85 per cento a 0,28 per cento (tale riduzione, in base al disposto di cui all'art. 2 del D.M. in oggetto, non opera per i giornalisti iscritti all'INPGI);

f) operai agricoli: varia da 0,80 per cento a 0,23 per cento;

g) disoccupati avviati ai cantieri scuola e di lavoro: varia, come precisato al precedente al punto 3, da 0,31 per cento a 0,01 per cento.

9.3. Contributi per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (CUAF)

I contributi risultano così modificati:

a) generalità dei datori di lavoro: il contributo varia da 6,20 per cento a 2,48 per cento;

b) disoccupati avviati ai cantieri scuola e di lavoro: il contributo varia da 5 per cento a 1,28 per cento;

c) aziende agricole, imprese artigiane e aziende commerciali tenute ad applicare l'aliquota ridotta di cui all'art. 20 della legge n. 114 del 1974 e successive modificazioni: il contributo varia da 4,15 per cento a 0,43 per cento;

d) aziende costituite in forma cooperativa che risultino iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione: il contributo varia da 4 per cento a 0,28 per cento;

e) aziende tenute ad applicare l'aliquota ridotta di cui all'art. 20, 1 comma, punto 3, della legge n. 114 del 1974 e successive modificazioni: il contributo varia, come precisato al precedente punto 3, da 2,75 per cento a 0,01 per cento.

 

 

Parte Seconda

Disposizioni per i datori di lavoro che operano con il Sistema dm

 

 

1.) Modalità operative.

1.1. Datori di lavoro in genere già obbligati al versamento dei contributi TBC, MATERNITÀ e CUAF per i lavoratori iscritti al F.P.L.D.

Nessuna particolare modalità di compilazione del mod. DM10/2 è richiesta per i datori di lavoro che calcolano ed espongono (nei righi fissi 10 e 11 dei quadri B-C ovvero con uno dei previsti codici qualifica) i contributi previdenziali unitamente a quelli dovuti per le indennità economiche di malattia, maternità e per la Gescal. In questo caso l'aliquota complessiva da calcolare resta invariata. Ciò in quanto l'aumento di aliquota di 4,43 punti percentuali dovuto al F.P.L.D. trova compensazione con la contestuale riduzione delle aliquote TBC, CUAF e MATERNITÀ.

I datori di lavoro che, invece, espongono nei quadri "B-C" del mod. DM10/2 i dati relativi alla contribuzione per le indennità economiche di maternità separatamente da quelli riguardanti le contribuzioni di previdenza, dovranno incrementare di 0,57 punti percentuali l'aliquota complessiva da calcolare in corrispondenza dei righi fissi ovvero dei codici dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 che individuano la qualifica del lavoratore.

Il contributo di maternità dovuto nelle misure ridotte secondo il settore di appartenenza - indicate al precedente punto 9.2, lett. a), b), c) e d) - continuerà ad essere versato con i previsti codici "P400", "P410" e "P420". 1.2. Datori di lavoro che non possono operare in tutto o in parte la contestuale riduzione delle aliquote TBC, CUAF e MATERNITÀ

Per tali datori di lavoro, come illustrato al punto 4 della "parte prima" l'aliquota complessiva per l'anno 1996 non subisce variazioni.

Pertanto, nessuna particolare modalità di compilazione del mod. DM10/2 è richiesta per i datori di lavoro che calcolano ed espongono, nei righi fissi 10 e 11 dei quadri B-C, ovvero con uno dei previsti codici qualifica, tutti i contributi previdenziali e assistenziali, in quanto l'aliquota complessiva resta invariata. L'incremento di aliquota dovuto al F.P.L.D., in misura inferiore a 4,43 punti percentuali, corrisponde, infatti, alla riduzione operata parzialmente sulle aliquote TBC, CUAF e MATERNITÀ.

I datori di lavoro che espongono, ove dovuto, il contributo di maternità separatamente dagli altri contributi dovranno incrementare di 0,57 punti percentuali l'aliquota complessiva da calcolare in corrispondenza dei righi fissi ovvero dei codici dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 che individuano la qualifica del lavoratore e ridurre di pari punti percentuali il contributo di maternità da esporre con i codici "P400", "P410" e "P420".

In base a quanto illustrato al precedente punto 4, i datori di lavoro in questione dovranno incrementare dal 1° gennaio 1997 l'aliquota dovuta al F.P.L.D secondo il meccanismo di gradualità previsto dal D.L. n. 166 del 1996.

1.3. Datori di lavoro che occupano personale iscritto a regimi pensionistici obbligatori diversi dal F.P.L.D.

Come precisato al precedente punto 5, le riduzioni delle aliquote contributive TBC, MATERNITÀ e CUAF non trovano applicazione per le categorie iscritte a regimi pensionistici obbligatori diversi dal F.P.L.D.

Pertanto, nessuna variazione deve essere apportata alle aliquote da versare all'INPS.

In particolare, si precisa che, per il versamento separato, ove dovuto, del contributo di maternità nella misura intera, dovranno continuare ad essere utilizzati i previsti codici P400, P410, P420 e P430 (quest'ultimo viene utilizzato solo per i giornalisti iscritti INPGI).

Ove, peraltro, sulla posizione aziendale utilizzata per il versamento dei contributi del personale iscritto a regimi sostitutivi affluiscano anche i contributi per alcune categorie di personale iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (l'ipotesi è ricorrente per le posizioni aziendali relative agli Enti pubblici e alle aziende che iscrivono il personale ai Fondi sostitutivi gestiti dall'Istituto), il contributo di maternità dovuto in misura ridotta per i lavoratori iscritti al F.P.L.D deve essere esposto separatamente utilizzando uno dei seguenti codici di nuova istituzione:

codice 

P440 (contributo maternità 0,66 per cento) 

" 

P450 (contributo maternità 0,44 per cento) 

Restano, invece, immutate le modalità di compilazione del mod. DM10/2 da parte delle aziende che denunciano sulla stessa posizione anche i dirigenti iscritti all'INPDAI.

1.4. Datori di lavoro che occupano lavoratori con contratto di formazione e lavoro o con contratto di solidarietà ex art. 2 L. n. 863 del 1984 per i quali la contribuzione è assolta nella misura prevista per gli apprendisti.

L'aliquota contributiva a carico del lavoratore, da calcolare in corrispondenza dei codici tipo contribuzione "53" (contratti di formazione) e 52 (contratti di solidarietà), non subisce variazioni.

1.5. Datori di lavoro diversi da quelli indicati al punto 1.4 che hanno titolo per le assunzioni agevolate al versamento dei contributi nella misura prevista per gli apprendisti ovvero alla riduzione percentuale o all'esonero dei contributi previdenziali e assistenziali.

Nessuna particolare modalità di compilazione dei quadri "B-C" del mod. DM 10/2 è richiesta per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori in questione. Si richiamano, pertanto, le precisazioni di cui ai precedenti punti 1.1, 1.2 e 1.3.

1.6. Aziende del credito, assicurazione e riscossione tributi

Le aziende in questione, ai sensi dell'art. 73 del T.U. delle norme concernenti gli assegni familiari, sono tenute, come è noto, al versamento del contributo CUAF per tutto il periodo per il quale perdura il rapporto di lavoro.

Per i periodi durante i quali l'azienda non debba corrispondere o debba corrispondere solo in parte gli emolumenti, il contributo dovuto è calcolato sulla retribuzione intera, come se fosse corrisposta al lavoratore.

Per effetto della riduzione del contributo CUAF di 3,72 punti percentuali, anche il contributo da versare con i previsti codici 1T4 e 2T4 dovrà essere versato nella misura ridotta.

1.7. Imprese armatoriali e della pesca

Le aziende armatoriali e della pesca (con esclusione dei soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 1958), già obbligate al versamento all'IPSEMA del contributo di maternità nella misura dell'1,23 per cento, dovranno incrementare dello 0,57 per cento l'aliquota complessiva da calcolare in corrispondenza dei righi fissi ovvero dei codici dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 che individuano la qualifica del lavoratore.

Il contributo di maternità dovuto nella misura ridotta pari allo 0,66 per cento continuerà ad essere versato all'IPSEMA.

1.8. Cooperative agricole ex art. 2 L. n. 240 del 1984

Le cooperative in questione, come precisato al punto 8.2.1 lett. C) della "Parte Prima", ai fini del versamento del contributo CUAF dovuto per gli operai a tempo indeterminato (versamento da effettuare con il sistema DM sulla posizione contrassegnata dal CSC 1.01.06) dovranno procedere alla riduzione dell'aliquota di 3,72 punti percentuali.

1.9. Cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970

Le cooperative in questione rientranti nel regime transitorio previsto dall'art. 6, comma 3 del D.L. n. 166 del 1996, illustrato al punto 7 della "Parte Prima" dovranno osservare le seguenti particolari modalità nella compilazione del mod. DM10/2:

- continueranno ad esporre, in corrispondenza dei righi fissi 10 e 11 dei quadri "B-C" che individuano i lavoratori soci, le retribuzioni derivanti dall'applicazione dei decreti ministeriali emessi ai sensi dell'art. 6, c. 1, del D.P.R. n. 602 del 1970;

- calcoleranno su dette retribuzioni il contributo dovuto al F.P.L.D. in base alla nuova aliquota incrementata di 4,43 punti percentuali nonche le contribuzioni dello 0,20 per cento (assistenza malattia pensionati) e dello 0,10 per cento (asili nido);

- calcoleranno sulle retribuzioni convenzionali ex art. 4 del D.P.R. n. 602 del 1979 le restanti contribuzioni;

- esporranno il totale dei contributi nella relativa casella dei quadri "B-C";

- calcoleranno la differenza tra la retribuzione derivante dal decreto ministeriale ex art. 6, c. 1, D.P.R. n. 602 del 1970 e la retribuzione convenzionale ex art. 4 ed applicheranno su tale differenza l'aliquota del 4,43 per cento;

- il relativo importo sarà indicato nel quadro "D" del mod. DM10/2 con il codice di nuova istituzione "R200" preceduto dalla dicitura "CONG. D.L. n. 166 del 1996".

1.10. Aziende dell'edilizia aventi titolo alla riduzione contributiva di cui all'art. 29 della legge n. 341 del 1995

Per effetto del trasferimento di 4,43 punti percentuali al F.P.L.D., si riduce l'importo dei contributi sui quali è possibile operare la riduzione del 9,50 per cento prevista per le aziende dell'edilizia dall'art. 29 della legge n. 341 del 1995.

Per lo stesso motivo non è più soggetta alla riduzione contributiva del 9,50 per cento la quota dello 0,35 per cento (ex Gescal) a carico del datore di lavoro trasferita al F.P.L.D.

La riduzione compete, infatti, sui contributi diversi da quelli relativi al F.P.L.D. dovuti a carico del datore di lavoro per gli operai.

1.11. Aziende operanti nel Mezzogiorno aventi titolo allo sgravio totale di cui alla L. n. 183 del 1976 e all'art. 2 del D.M. 5 agosto 1994.

Le aziende in questione potranno operare lo sgravio totale anche sulle quote di contributi ex maternità (0,57) ed ex Gescal (0,35) trasferite al F.P.L.D.

1.12. Aziende che occupano lavoratori operanti in Paesi esteri con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale

Per effetto della nuova disciplina delle aliquote contributive si rende necessaria, ai fini degli adempimenti contributivi per i lavoratori in epigrafe, l'apertura di una separata posizione aziendale per ciascuno dei Paesi esteri dove i lavoratori stessi svolgono l'attività lavorativa.

Per le modalità di compilazione delle denunce mensili restano ferme le istruzioni fornite con la circolare n. 87 del 15 marzo 1994.

1.13. Istituti di credito aventi alle dipendenze personale soggetto e non soggetto al contributo per le indennità economiche di maternità

Per effetto della nuova disciplina delle aliquote contributive si rende necessario che gli adempimenti contributivi relativi a ciascuna categoria di personale vengano effettuati su distinte posizioni contributive.

 

 

2.) Termine per l'adeguamento alla nuova disciplina e regolarizzazione dei periodi pregressi.

I datori di lavoro, ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 (cfr. circolare n. 292 del 23 dicembre 1993, punto 1), dovranno adeguarsi alla nuova disciplina entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Come precisato al punto 4 della "Parte Prima", l'applicazione della nuova disciplina non comporta per l'anno in corso aumenti di aliquote contributive.

Peraltro, in alcune situazioni possono verificarsi aumenti contributivi per effetto della differente base imponibile per il calcolo di talune aliquote contributive.

In altri casi, dall'applicazione del nuovo regime di aliquote, possono scaturire variazioni contributive conseguenti all'applicazione di particolari regimi di agevolazioni che insistono sulle gestioni trasferite al F.P.L.D.

Pertanto, nei casi in cui dall'applicazione del nuovo regime di aliquote conseguano differenze contributive a debito dell'azienda, relative ai mesi pregressi, le stesse dovranno essere versate maggiorandole degli interessi computati come segue:

- dal 21 maggio e fino alla data di versamento (da effettuare entro il termine sopraindicato) per le differenze contributive relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 1996;

- dalle rispettive scadenze e fino alla data di versamento (da effettuare entro il termine sopraindicato) per le differenze successive al mese di aprile 1996.

Eventuali regolarizzazioni successive al termine assegnato ricadranno sotto la disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.

 

 

3.) Modalità per la regolarizzazione dei periodi pregressi.

3.1. Regolarizzazione conseguente al diverso regime di imponibilità delle indennità di trasferta.

Per effetto del diverso regime di imponibilità dell'indennità di trasferta (cfr., da ultimo, circolare n. 135 del 12 maggio 1995), i datori di lavoro dovranno provvedere al ricalcolo dal 1° gennaio 1996 dei contributi dovuti al F.P.L.D. sulle quote di indennità trasferta per effetto del trasferimento dell'aliquota 0,57 del contributo di maternità al Fondo pensioni.

A tal fine i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

- determineranno la differenza tra l'imponibile delle indennità di trasferta già assoggettato all'aliquota dovuta al F.P.L.D. (50 per cento dell'ammontare delle stesse) e l'imponibile delle indennità di trasferta assoggettato al contributo di maternità (parte eccedente lire 90.000 giornaliere);

- su tale differenza sarà calcolata l'aliquota dello 0,57 per cento relativa al contributo di maternità da trasferire al F.P.L.D.;

- l'importo della differenza contributiva a debito dell'azienda sarà riportato in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "DIFF. IVS TRASF." e dal codice di nuova istituzione "M176". Nessun dato deve essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

L'importo degli interessi al tasso legale dovrà essere indicato separatamente con il previsto codice "Q900" preceduto dalla dicitura "ONERI ACCESSORI".

3.2. Regolarizzazione da parte delle Cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970

3.2.1 Cooperative che versano i contributi IVS sulle retribuzioni derivanti dall'applicazione dei decreti ministeriali emessi ai sensi dell'art. 6, c. 1, del D.P.R. n. 602 del 1970

Per tali cooperative, come illustrato al precedente punto 7 della "Parte Prima", l'applicazione della normativa in oggetto non comporta aumenti contributivi per effetto del regime transitorio introdotto dall'art. 6, corra 3, del D.L. n. 166 del 1996.

Tuttavia dette cooperative dovranno evidenziare sul modello DM10/2 l'incremento di contribuzione dovuta dal 1° gennaio 1996 al F.P.L.D. per i lavoratori soci, conseguente alla maggiorazione dell'aliquota di 4,43 punti percentuali per i periodi pregressi all'atto dell'adeguamento alle nuove modalità illustrate al precedente punto 1.9.

A tal fine gli organismi in questione si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno la differenza tra le retribuzioni derivanti dall'applicazione dei DD.MM. emessi ai sensi dell'art. 6, c. 1, del D.P.R. n. 602 del 1970 e le retribuzioni convenzionali ex art. 4 dello stesso DPR;

- calcoleranno su detta differenza l'incremento di aliquota di 4,43 punti percentuali dovuto al F.P.L.D;

- indicheranno il relativo importo dei contributi in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 nella casella "somme a debito del datore", preceduto dalla dicitura "DIFF.IVS" e dal codice di nuova istituzione "M177"; nessun dato deve essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni";

- lo stesso importo sarà riportato nel quadro "D" con il codice di nuova istituzione "R201" preceduto dalla dicitura "CONG. D.L. n. 166 del 1996".

3.2.2. Cooperative che versano i contributi IVS sulle retribuzioni effettive ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del D.P.R. n. 602 del 1970

Per tali cooperative, come illustrato al precedente punto 7 della "Parte Prima", non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 6, comma 3, del D.L. n. 166 del 1996.

Pertanto, gli organismi in questione, per la regolarizzazione contributiva dei periodi pregressi si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno la differenza tra le retribuzioni effettive e le retribuzioni convenzionali ex art. 4 dello stesso D.P.R.;

- calcoleranno su detta differenza l'incremento di aliquota di 4,43 punti percentuali dovuto al F.P.L.D;

- indicheranno il relativo importo dei contributi a debito dell'azienda in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 nella casella "somme a debito del datore", preceduto dalla dicitura "DIFF.IVS" e dal codice di nuova istituzione "M178"; nessun dato deve essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

L'importo degli interessi al tasso legale dovrà essere indicato separatamente con il previsto codice "Q900" preceduto dalla dicitura "ONERI ACCESSORI".

3.3. Regolarizzazione da parte delle aziende edili aventi titolo alla riduzione contributiva di cui all'art. 29 della legge n. 341 del 1995

Per effetto di quanto precisato al precedente punto 1.10, le aziende edili dovranno provvedere al ricalcolo della riduzione contributiva in epigrafe già operata per i periodi pregressi dal 1° gennaio 1996.

L'importo delle differenze contributive a debito dell'azienda sarà riportato in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "REST. RID. ED." e dal codice di nuova istituzione "M179". Nessun dato deve essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

L'importo degli interessi al tasso legale dovrà essere indicato separatamente con il previsto codice "Q900" preceduto dalla dicitura "ONERI ACCESSORI".

3.4. Conguaglio del contributo CUAF da parte delle aziende del credito, assicurazione e riscossione tributi

Per effetto di quanto precisato al precedente punto 1.6, le aziende in questione potranno recuperare la differenza di aliquota di 3,72 punti percentuali (trasferita al F.P.L.D.) già versata dal 1° gennaio 1996 sugli imponibili denunciati in corrispondenza dei codici 1T4 e 2T4.

L'importo della differenza a credito dell'azienda sarà riportato nel quadro "D" del mod. DM10/2 con il codice di nuova istituzione "R202" preceduto dalla dicitura "CONG. CUAF".

3.5. Aziende operanti nel Mezzogiorno aventi titolo allo sgravio totale di cui alla L. n. 183 del 1976 e all'art. 2 del D.M. 5 agosto 1994.

Secondo quanto precisato al precedente punto 1.11, le aziende in questione potranno recuperare la differenza di sgravio totale spettante per effetto del trasferimento al F.P.L.D delle quote dei contributi di maternità (0,57) ed Gescal (0,35) trasferite al F.P.L.D.

L'importo della differenza a credito dell'azienda sarà riportato nel quadro "D" del mod. DM10/2 con il codice di nuova istituzione "L316" preceduto dalla dicitura "REC. SGR. TOT".

Il Direttore generale

Trizzino

[1] Resta fermo che l'aumento complessivo di aliquota sino a concorrenza di 4,43 punti percentuali ed il suo scaglionamento vanno determinati ed applicati sulla base di quanto illustrato al punto 4.7.

[2] Il richiamo all'art. 1, comma 4, contenuto nell'art. 2 del D.M., deve intendersi riferito all'art. 1, comma 5, come da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. n. 95 del 23 aprile 1996).

[3] I datori di lavoro che, in base a quanto precisato al punto 4 non possono operare in tutto o in parte la contestuale riduzione delle aliquote contributive TBC, maternità e CUAF dovranno applicare dal 1° gennaio 1996, in luogo dell'incremento di 4,43 punti percentuali, un incremento corrispondente alla riduzione di aliquote che è possibile trasferire al F.P.L.D. Detti datori di lavoro, ovviamente, dal 1° gennaio 1997 applicheranno il meccanismo di aumento graduale dell'aliquota dovuta al F.P.L.D. illustrato allo stesso punto 4.