Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/03/1996 |
Numero: | 66 |
§ 98.1.35554 - Circolare 27 marzo 1996, n. 66 .
Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente "Poste Italiane". Personale straordinario: riflessi nel campo della contribuzione previdenziale ed assistenziale.
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.
Direzione Centrale |
|
Contributi |
|
|
|
|
Roma, 27 marzo 1996 |
|
|
|
Ai Dirigenti centrali e periferici |
|
AI Coordinatori generali, centrali |
|
e periferici dei rami professionali |
|
Ai Primari coordinatori generali e |
|
Primari medico legali |
|
e, per conoscenza, |
|
Al Presidente |
|
Ai Consiglieri di amministrazione |
|
Al Presidente e ai membri del consiglio |
|
di indirizzo e vigilanza |
|
Ai Presidenti dei comitati |
|
amministratori di fondi, gestioni e casse |
|
Ai Presidenti dei comitati regionali |
|
Ai Presidenti dei comitati provinciali |
Sommario
In seguito alla trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico, vengono ridefiniti gli obblighi previdenziali ed assistenziali per il personale con contratto a tempo determinato.
Ai sensi dell'art. 1 del
Detto ente è inquadrabile dall'1.1.1994 nel settore enti con c.s.c. 2.01.01.
Con la presente circolare sulla base delle precisazioni fornite dall'ente predetto si forniscono istruzioni per la definizione degli obblighi contributivi per il personale assunto a tempo determinato che anteriormente all'1.1.1994 era assoggettato alle assicurazioni IVS, "DS", "TBC" ed al contributo ex Enaoli.
Dopo tale data continuano ad essere dovute le predette contribuzioni con l'aggiunta, dall'1.1.1994, dell'addizionale 0,10% asili nido sull'aliquota I.V.S. non trovando più applicazione, per effetto della mutata natura dell'Amministrazione, l'esonero previsto per le Amministrazioni dello Stato dall'art. 2-septies della
Per quanto riguarda le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale, si precisa quanto segue.
Contributo trattamento di famiglia (ex CUAF): l'ente ne è esente in quanto provvede ad erogare direttamente un trattamento di famiglia (art. 79
Contributo S.S.N. : deve essere versato a questo Istituto secondo le modalità previste nella
Contributo prestazioni economiche di malattia: non dovuto in quanto l'onere della retribuzione durante il periodo di malattia è a carico dell'ente datore di lavoro.
Contributo prestazioni maternità: non dovuto in quanto l'ente provvede all'erogazione in proprio del relativo trattamento, secondo il contratto stipulato in conformità alla legge citata in premessa.
Contributo GESCAL: è dovuto nella misura dello 1,05% dal 1.1.1994 e dello 0,35% dal 1.1.1996. La quota a carico dell'ente dello 0,70% (0,35% dal 1.1.1996) non versata dal 1 .1.1994 dovrà essere regolarizzata presso questo Istituto.
Contributo TFR nella misura dello 0,20%: è dovuto dal periodo di paga in corso al 26.11.1994 [2].
Gli uffici periferici dell'Ente Poste dovranno provvedere ad effettuare gli adempimenti contributivi attenendosi alle indicazioni sopra riportate entro il terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare sulla base di quanto stabilito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993 approvata con D.M. 7 ottobre 1993 (cfr.
Entro lo stesso termine dovranno essere regolarizzate, con applicazione degli interessi al tasso legale, le partite debitorie utilizzando la procedura delle regolarizzazioni contributive.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in merito alla posizione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il Direttore generale
Trizzino
|
[1] Si comunica che l'Ente Poste ha già diramato disposizioni agli uffici periferici di versare il contributo in parola con il mod. DM 10/S dal gennaio 1996.
[2] L'art. 6, comma 6, della