§ 98.1.35554 - Circolare 27 marzo 1996, n. 66 .
Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente "Poste Italiane". Personale straordinario: riflessi nel [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/03/1996
Numero:66

§ 98.1.35554 - Circolare 27 marzo 1996, n. 66 .

Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente "Poste Italiane". Personale straordinario: riflessi nel campo della contribuzione previdenziale ed assistenziale.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Direzione Centrale 

Contributi 

 

 

Roma, 27 marzo 1996  

 

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

AI Coordinatori generali, centrali 

 

e periferici dei rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e 

 

Primari medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati 

 

amministratori di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Sommario

In seguito alla trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico, vengono ridefiniti gli obblighi previdenziali ed assistenziali per il personale con contratto a tempo determinato.

 

 

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stata trasformata con effetto dall'1.1.1994 in ente pubblico economico denominato ente "Poste Italiane".

Detto ente è inquadrabile dall'1.1.1994 nel settore enti con c.s.c. 2.01.01.

Con la presente circolare sulla base delle precisazioni fornite dall'ente predetto si forniscono istruzioni per la definizione degli obblighi contributivi per il personale assunto a tempo determinato che anteriormente all'1.1.1994 era assoggettato alle assicurazioni IVS, "DS", "TBC" ed al contributo ex Enaoli.

Dopo tale data continuano ad essere dovute le predette contribuzioni con l'aggiunta, dall'1.1.1994, dell'addizionale 0,10% asili nido sull'aliquota I.V.S. non trovando più applicazione, per effetto della mutata natura dell'Amministrazione, l'esonero previsto per le Amministrazioni dello Stato dall'art. 2-septies della legge 16 aprile 1974, n. 114.

Per quanto riguarda le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale, si precisa quanto segue.

Contributo trattamento di famiglia (ex CUAF): l'ente ne è esente in quanto provvede ad erogare direttamente un trattamento di famiglia (art. 79 D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.)

Contributo S.S.N. : deve essere versato a questo Istituto secondo le modalità previste nella circolare n. 53 del 26 febbraio 1993 a decorrere dal mese dal quale l'ente provvederà ad adeguarsi al regime contributivo sulla base della presente circolare [1].

Contributo prestazioni economiche di malattia: non dovuto in quanto l'onere della retribuzione durante il periodo di malattia è a carico dell'ente datore di lavoro.

Contributo prestazioni maternità: non dovuto in quanto l'ente provvede all'erogazione in proprio del relativo trattamento, secondo il contratto stipulato in conformità alla legge citata in premessa.

Contributo GESCAL: è dovuto nella misura dello 1,05% dal 1.1.1994 e dello 0,35% dal 1.1.1996. La quota a carico dell'ente dello 0,70% (0,35% dal 1.1.1996) non versata dal 1 .1.1994 dovrà essere regolarizzata presso questo Istituto.

Contributo TFR nella misura dello 0,20%: è dovuto dal periodo di paga in corso al 26.11.1994 [2].

Gli uffici periferici dell'Ente Poste dovranno provvedere ad effettuare gli adempimenti contributivi attenendosi alle indicazioni sopra riportate entro il terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare sulla base di quanto stabilito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993 approvata con D.M. 7 ottobre 1993 (cfr. circolare n. 292 del 23 dicembre 1993, punto 1).

Entro lo stesso termine dovranno essere regolarizzate, con applicazione degli interessi al tasso legale, le partite debitorie utilizzando la procedura delle regolarizzazioni contributive.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in merito alla posizione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il Direttore generale

Trizzino

 

[1] Si comunica che l'Ente Poste ha già diramato disposizioni agli uffici periferici di versare il contributo in parola con il mod. DM 10/S dal gennaio 1996.

[2] L'art. 6, comma 6, della legge 29 gennaio 1994, n. 71 ha previsto infatti l'applicazione ai dipendenti dell'ente dei preesistenti trattamenti sino alla stipula del CCNL avvenuta in data 26.11.1994.