§ 98.1.35078 - Circolare 15 gennaio 1996, n. 9 .
Art. 3, comma 24, legge 8 agosto 1995, n. 335.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/01/1996
Numero:9


Sommario
Art. 3, comma 24, legge 8 agosto 1995, n. 335. 


§ 98.1.35078 - Circolare 15 gennaio 1996, n. 9 .

Art. 3, comma 24, legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Ai Primari Coordinatori generali e 

 

Primari Medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del 

 

Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Aumento delle aliquote alle gestioni pensionistiche per i datori di lavoro già tenuti al versamento del contributo Gescal. Proroga al 31 dicembre 1998 del contributo Gescal (art. 22 della legge n. 67 del 1988) per la parte a carico del datore di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali. Modalità operative per la compilazione delle denunce di mod. DM10/2.

1. Contenuto della norma.

L'art. 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335 dispone:

«In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria disposta dalla presente legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori di lavoro già obbligati al contributo di cui all'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Con la stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, è prorogato il contributo di cui all'articolo 22 della citata legge n. 67 del 1988, per la parte a carico del datore di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali».

In pratica, quindi, il legislatore ha disposto che i datori di lavoro, già tenuti al versamento del contributo Gescal nella misura dell'1,05% (0,70% a carico del datore di lavoro e 0,35% a carico del lavoratore), continuino a versare l'aliquota complessiva del settore di appartenenza, ma con una diversa destinazione.

Infatti, a decorrere dall'1 gennaio 1996, a titolo di contributo Gescal, prorogato fino al 31 dicembre 1998, rimane solo l'aliquota dello 0,35% a carico del datore di lavoro: sono, invece, contestualmente aumentate dello 0,70% (0,35% a carico del datore di lavoro e 0,35% a carico del lavoratore) le aliquote dovute al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ovvero ai Fondi pensionistici esclusivi, sostitutivi ed esonerativi del medesimo.

Analogamente la norma agisce nei confronti dei soggetti tenuti, fino al 31 dicembre 1995, al contributo Gescal in misura ridotta.

Conseguentemente:

a) i datori di lavoro Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza [1] che, fino al 31 dicembre 1995, erano tenuti a versare a titolo di contributo Gescal soltanto l'aliquota dello 0,35% a carico del lavoratore, a decorrere dall'1.1.1996 incrementano l'aliquota dovuta ai Fondi Pensionistici di pertinenza del solo 0,35%, e non versano più nulla a titolo di contributo Gescal;

b) i datori di lavoro che, per le assunzioni agevolate, versano i contributi a loro carico nella misura prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore secondo le norme comuni, a decorrere dall'1 gennaio 1996 calcolano l'aliquota dovuta ai Fondi pensionistici con il solo aumento dello 0,35% a carico del lavoratore, e non versano quindi nulla a titolo di contributo Gescal (es. assunzioni dalla lista di mobilità, contratti di formazione per le imprese artigiane ovvero per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno o nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale) [2];

c) i datori di lavoro che occupino religiosi, per i quali sussista l'obbligo assicurativo, tenuti, fino al 31 dicembre 1995 a versare il contributo Gescal soltanto per la quota dello 0,70% a carico del datore di lavoro [3], a decorrere dall'1 gennaio 1996 incrementano il contributo dovuto ai Fondi pensionistici di pertinenza di uno 0,35% del suddetto 0,70%, e versano a titolo di contributo Gescal, prorogato fino al 31 dicembre 1998, l'altro 0,35%.

Nei confronti di categorie escluse totalmente dal contributo Gescal, la norma in questione non determina alcuna variazione delle aliquote contributive dovute al F.P.L.D. Si citano, a titolo esemplificativo le seguenti categorie:

- Lavoratori del settore agricolo (art. 10, ultimo comma, legge n. 60 del 1963)

- Portieri (art. 43, legge 28 febbraio 1949, n. 43 - art. 26, D.P.R. 22 giugno 1949, n. 340 - Gestione INA-CASE)

- Personale all'estero in Paesi non convenzionati o parzialmente convenzionati assicurati in regime di legge 3 ottobre 1987, n. 398

- Detenuti e internati alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria

- Apprendisti

- Allievi dei cantieri di lavoro e rimboschimento

- Soci delle cooperative della piccola pesca - legge 13 marzo 1958, n. 250.

Le presenti disposizioni prescindono, ovviamente, dall'aumento dell'aliquota al 32 per cento a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, previsto dal comma 23 del medesimo art. 3 che sarà reso operante con decreto ministeriale.

__________

[1] Cfr. legge 29 ottobre 1987, n. 440 che ai fini assicurativi e previdenziali ha equiparato le Comunità montane, i Consorzi di Comuni e i Consorzi costituiti tra Comuni e Province ai Comuni.

[2] Non subisce alcun aumento l'aliquota a percentuale a carico dell'apprendista e dei destinatari degli artt. 21 e 22 della legge n. 56 del 1987, che è dovuta ai sensi dell'art. 21 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed è rapportata alla sola contribuzione IVS e Servizio Sanitario Nazionale.

[3] Cfr. circolare n. 204 del 14 settembre 1990.

 

 

2. Modalità operative.

a) Datori di lavoro privati già obbligati al versamento del contributo Gescal nella misura intera dell'1,05% (di cui 0,35% a carico del lavoratore).

A seguito dell'entrata in vigore della norma descritta al punto 1., nessuna particolare modalità di compilazione del mod. DM10/2 è richiesta per i datori di lavoro che espongono nei quadri "B-C" il contributo Gescal unitamente alle contribuzioni previdenziali ed a quelle per le indennità economiche di malattia e di maternità. In questo caso l'aliquota complessiva da calcolare in corrispondenza del rigo fisso ovvero del codice che individua la qualifica del lavoratore resta invariata.

I datori di lavoro che, invece, espongono nei quadri "B-C" del mod. DM10/2 i dati relativi alla contribuzione Gescal separatamente da quelli riguardanti le contribuzioni di previdenza, dovranno incrementare dello 0,70% (di cui 0,35% a carico del lavoratore) l'aliquota complessiva da calcolare in corrispondenza del rigo fisso ovvero del codice dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 che individua la qualifica del lavoratore, incremento dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

b) Datori di lavoro pubblici (Enti pubblici in genere) già obbligati al versamento del contributo Gescal nella misura intera dell'1,05% (di cui 0,35% a carico del lavoratore) [1].

I datori di lavoro in questione, per i lavoratori iscritti all'I.N.P.S. per l'assicurazione I.V.S, dovranno incrementare dello 0,70% (di cui 0,35% a carico del lavoratore) l'aliquota complessiva da calcolare in corrispondenza del rigo fisso ovvero del codice dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 che individua la qualifica del lavoratore, incremento dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il contributo Gescal dovuto nella nuova misura dello 0,35% a carico del datore di lavoro continuerà ad essere versato con il codice "P500".

Gli stessi datori di lavoro, per i lavoratori non iscritti all'I.N.P.S. per l'assicurazione IVS, dovranno incrementare l'aliquota dovuta ai Fondi pensionistici di pertinenza dello 0,70% mentre continueranno a versare all'I.N.P.S., con il codice "P500", il contributo Gescal nella nuova misura dello 0,35% a carico del datore di lavoro.

c) Amministrazioni dello Stato, Comuni, Province, Regioni e IPAB già tenuti al versamento del contributo Gescal nella misura ridotta dello 0,35% a carico del lavoratore.

I datori di lavoro in questione, per i lavoratori iscritti all'I.N.P.S. per l'assicurazione I.V.S, dovranno incrementare dello 0,35% (a carico del lavoratore) l'aliquota complessiva da calcolare in corrispondenza del rigo fisso ovvero del codice dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 che individua la qualifica del lavoratore, incremento dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Ovviamente non dovrà essere più utilizzato il codice "P510" già previsto per il versamento del contributo Gescal nella misura ridotta dello 0,35%.

Gli stessi datori di lavoro, per i lavoratori non iscritti all'I.N.P.S. per l'assicurazione IVS, dovranno incrementare l'aliquota dovuta ai Fondi pensionistici di pertinenza dello 0,35%. Di conseguenza non dovranno più versare all'I.N.P.S. il contributo Gescal dello 0,35%.

d) Datori di lavoro che occupano personale con qualifica di dirigente iscritto all'INPDAI.

Nessuna variazione è apportata alle aliquote da versare all'I.N.P.S. con il mod. DM10/2 in quanto per i dirigenti in questione la contribuzione Gescal è versata direttamente all'INPDAI.

e) Datori di lavoro che occupano personale iscritto all'ENPALS o all'INPGI, già obbligati al versamento del contributo Gescal nella misura intera dell'1,05% (di cui 0,35% a carico del lavoratore).

I datori di lavoro in questione dovranno incrementare l'aliquota dovuta ai Fondi pensionistici di pertinenza dello 0,70%, mentre continueranno a versare all'I.N.P.S., con il codice "P500", il contributo Gescal nella nuova misura dello 0,35% a carico del datore di lavoro.

f) Datori di lavoro che occupano lavoratori con contratto di formazione e lavoro o con contratto di solidarietà ex art. 2, legge n. 863 del 1984 per i quali la contribuzione è assolta nella misura prevista per gli apprendisti.

Nessuna particolare modalità di compilazione è richiesta per i datori di lavoro che espongono nei quadri "B-C" del mod. DM10/2 con i previsti codici tipo contribuzione "53" (contratti di formazione) e "52" (contratti di solidarietà) il contributo Gescal unitamente alle contribuzioni previdenziali a carico del lavoratore. In questo caso l'aliquota complessiva da calcolare resta invariata.

I datori di lavoro che, invece, espongono nei quadri "B-C" del mod. DM10/2 i dati relativi alla contribuzione Gescal separatamente da quelli riguardanti le contribuzioni di previdenza a carico del lavoratore, dovranno incrementare dello 0,35% l'aliquota a carico del lavoratore dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ovvero al relativo Fondo pensionistico) mentre non dovranno più versare il contributo Gescal dello 0,35%.

g) Datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera f) che hanno titolo per le assunzioni agevolate al versamento dei contributi nella misura prevista per gli apprendisti ovvero hanno titolo alla riduzione percentuale dei contributi previdenziali e assistenziali.

Nessuna particolare modalità di compilazione dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 è richiesta per l'esposizione dei dati relativi ai lavoratori in questione. Si richiamano, pertanto, le precisazioni di cui alla precedente lettera a).

h) Datori di lavoro che occupano religiosi per i quali sussista l'obbligo assicurativo.

I datori di lavoro in questione dovranno incrementare dello 0,35% (a carico del datore di lavoro) l'aliquota complessiva da calcolare in corrispondenza del rigo fisso ovvero del codice dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 che individua la qualifica del lavoratore, incremento dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il contributo Gescal dovuto nella nuova misura dello 0,35% a carico del datore di lavoro continuerà ad essere versato con il previsto codice "P520".

i) Imprese armatoriali e della pesca.

Le aziende armatoriali e della pesca (con esclusione dei soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 1958) già obbligate al versamento del contributo Gescal nella misura intera dell'1,05% (di cui 0,35% a carico del lavoratore) presso l'Ipsema (ex Casse marittime) dovranno incrementare dello 0,70% (di cui 0,35% a carico del lavoratore) l'aliquota complessiva da calcolare in corrispondenza del rigo fisso ovvero del codice dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 che individua la qualifica del lavoratore, incremento dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il contributo Gescal dovuto nella nuova misura dello 0,35% a carico del datore di lavoro continuerà ad essere versato all'Ipsema.

__________

[1] In tale ipotesi vi rientrano anche le IPAB che hanno ottenuto il riconoscimento di "Istituzioni private" (cfr. circolare n. 97 del 18 aprile 1990).

 

 

3. Fondi speciali di previdenza gestiti dall'I.N.P.S.

Per effetto della norma illustrata al precedente punto 1. si forniscono le nuove aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 1996 per i Fondi speciali di previdenza.

- Fondo Elettrici: l'aliquota contributiva passa al 36,15% di cui a carico del lavoratore 7,453%. Pertanto il contributo da versare trimestralmente con il codice "X140" è pari al 36,25% (comprensivo del contributo dello 0,10% asili nido).

Con il previsto codice "P500" dovrà essere versato mensilmente il contributo Gescal dovuto nella nuova misura dello 0,35% a carico del datore di lavoro.

- Fondo Telefonici: l'aliquota contributiva passa al 22,00% di cui a carico del lavoratore 6,647%. Pertanto il contributo da versare trimestralmente con il codice "X160" è pari al 22,45% (comprensivo del contributo dello 0,10% asili nido e dello 0,35% per Gescal).

- Fondo Trasporti: l'aliquota contributiva passa al 36,16% (di cui a carico del lavoratore 11,119%). Pertanto il contributo da versare mensilmente con il codice "X400" è pari al 36,61% (comprensivo del contributo dello 0,10% asili nido e dello 0,35% Gescal) [1].

- Fondo Volo: l'aliquota contributiva passa al 36,39% (di cui a carico del lavoratore 13,508%) da versare trimestralmente con il codice "X310", mentre mensilmente, con il codice "X300", continuerà ad essere versato il contributo dello 0,10% dovuto per asili nido.

Il contributo Gescal dovuto nella nuova misura dello 0,35% a carico del datore di lavoro continuerà ad essere versato all'Ipsema.

- Fondo integrativo Gas: segue le sorti dell'assicurazione generale obbligatoria cui si rimanda, ma considerato che il contributo Gescal si deve calcolare sull'imponibile del Fondo, il contributo da versare mensilmente con il codice "X900" è pari al 4,35% ad intero carico del datore di lavoro.

- Fondo integrativo Esattoriali: segue le sorti dell'assicurazione generale obbligatoria a cui si rimanda. Pertanto il contributo resta fissato nel 5,50% (di cui a carico del lavoratore 2,20%) da versare mensilmente con il codice "X100".

- Fondo Dazieri: i contributi assicurativi per la parte di pertinenza del datore di lavoro sono a carico dello Stato (art. 17, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649) pertanto il contributo per questo Fondo aumenta solamente dello 0,35% e risulta pari al 23,40% (di cui a carico del lavoratore 9,40%) da versare mensilmente con il codice "X700".

- Gestione per gli Enti pubblici creditizi: segue le sorti dell'assicurazione generale obbligatoria cui si rimanda. Pertanto il contributo, da versare mensilmente con il codice "B000", passa al 27,97% (di cui a carico del lavoratore 8,690%) comprensivo del contributo dello 0,10% asili nido e dello 0,20% per addizionale pensionati.

Il Direttore generale

Trizzino

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[1] Nel caso di pubblici servizi di trasporto in gestione diretta da parte degli enti territoriali l'aliquota contributiva del Fondo passa al 35,81%, di cui 11,119% a carico del lavoratore.