§ 98.1.35171 - Circolare 27 gennaio 1996, n. 24 .
Determinazione per l'anno 1996 del limite minimo di retribuzione giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/01/1996
Numero:24

§ 98.1.35171 - Circolare 27 gennaio 1996, n. 24 .

Determinazione per l'anno 1996 del limite minimo di retribuzione giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali. Retribuzione soggetta all'aliquota di cui all'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale contributi.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali 

 

Ai Primari coordinatori generali e primari medico 

 

legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del consiglio di indirizzo e 

 

vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori.

Il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, all'art. 1, comma 1, sancisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Tale disposizione era già contenuta nel D.L. 30 dicembre 1988, n. 548, entrato in vigore dal 1° gennaio 1989, e nei DD.LL. successivi sino al D.L. 5 agosto 1989, n. 279, provvedimenti non convertiti in legge, ma i cui effetti e rapporti sono stati fatti salvi dalla citata legge n. 389 del 1989.

Come già evidenziato nella circolare n. 14 del 17 gennaio 1989, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della norma contenuta nei decreti predetti, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre, l'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa precisando che:

«l'articolo 1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dai datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.».

La norma di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera, che, come ogni anno, vanno rivalutati ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537 in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Questo comporta che la retribuzione da assoggettare a contribuzione, determinata ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, deve essere adeguata, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. in parola sia ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente.

Poiché è stato accertato dall'Istat che la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni - già determinata in via provvisoria nella misura del 5,2% con D.M. 20 novembre 1995 - è risultata pari al 5,4% [1], nelle tabelle A), B) e C) (v. allegato), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso all'1 gennaio 1996 a seguito dell'applicazione di tale aliquota.

Tali limiti, inoltre, ai sensi dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, debbono essere ragguagliati, qualora dovessero risultare d'importo inferiore, a lire 62.729 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 1996, che sulla base del predetto indice del 5,4% risulta pari a lire 660.300 mensili).

__________

[1] L'indice del 5,4% viene utilizzato agli effetti della rideterminazione dei valori contributivi di cui alla presente circolare al fine di consentire gli adempimenti contributivi sui valori aggiornati. Detti valori acquisiranno carattere di definitività in seguito all'emanazione del previsto D.M.

 

 

2. Lavoratori di società ed enti cooperativi di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602.

Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 537 del 1981 ha stabilito che il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società, anche di fatto, e loro organismi associati, soggetti alle norme di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, varia con la stessa decorrenza e nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione del predetto art. 19 della legge n. 153 del 1969 e successive modificazioni, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

Pertanto, in esecuzione di tale disposizione, per l'anno 1996, considerato che l'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat è aumentato nella misura del 5,4%, il predetto minimale, fissato all'1 gennaio 1995 in lire 33.030, incrementato dell'aliquota anzidetta, risulta determinato in lire 34.820.

Tale importo risulta superiore al limite di cui al comma 19 dell'art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, (5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione pari a lire 33.015).

A norma dell'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, il suddetto aumento percentuale va inoltre applicato sia alle retribuzioni convenzionali determinate a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 602 del 1970, sia a quelle stabilite ai sensi dell'art. 6 del decreto stesso, ove non siano state determinate nell'anno precedente. Dette retribuzioni vanno adeguate al minimale di cui sopra (lire 34.820), ove dopo l'aumento risultassero di misura inferiore. Al riguardo, si rileva che il salario convenzionale ex art. 4, determinato per l'anno 1994 in lire 32.700 (D.M. 6 dicembre 1993 in Gazz. Uff. 18 dicembre 1993) e rimasto invariato nel 1995, per effetto dell'adeguamento in base dell'indice 5,4% è pari a lire 34.470.

Poiché lo stesso risulta inferiore al predetto limite di retribuzione giornaliera di lire 34.820 va adeguato a quest'ultimo valore.

Ne deriva che la misura della retribuzione convenzionale giornaliera ex art. 4 del D.P.R. n. 602 del 1970 è fissata per l'anno 1996 in lire 34.820.

Per quanto concerne gli effetti del disposto dell'art. 1 della legge n. 537 del 1981 e dell'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si rimanda alle istruzioni impartite al punto 2 della circ. n. 549 RCV/11 del 22 gennaio 1981.

 

 

3. Retribuzioni convenzionali in genere.

Tutte le retribuzioni convenzionali in genere sono soggette all'adeguamento periodico mediante l'applicazione dell'aliquota del 5,4% ai sensi dell'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, fatta eccezione per quelle che risultano determinate nell'anno precedente (o perché stabilite per la prima volta o perché modificate).

Tutte le retribuzioni convenzionali non possono, peraltro, essere inferiori ai limiti di retribuzione adeguati annualmente ai sensi della legge 26 settembre 1981, n. 537 e valevoli ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale per le singole categorie di datori di lavoro indicate nelle tabelle allegate alla medesima legge.

Inoltre, occorre tenere in considerazione il disposto dell'art. 7 della legge n. 638 del 1983, modificato, con riguardo alle retribuzioni convenzionali, dall'art. 5, comma 19, della legge n. 863 del 1984, il quale ha fissato uno specifico parametro di retribuzione minima giornaliera, al di sotto del quale non possono essere fissate le retribuzioni convenzionali in parola, che per l'anno 1996 risulta essere di lire 33.015.

Di conseguenza, le retribuzioni convenzionali in genere, dopo il calcolo per il loro adeguamento ai sensi della legge n. 160 del 1975, dovranno essere rapportate ai limiti minimi di retribuzione in vigore per l'anno considerato (v. tabella A e B sub. all.), limiti che, se inferiori, dovranno essere ragguagliati - proprio in virtù del menzionato art. 5 della legge n. 863 del 1984 - a lire 33.015.

Naturalmente dovranno essere rapportati ai suddetti limiti minimi di retribuzione anche quei salari convenzionali esclusi dall'adeguamento, essendo stati stabiliti o adeguati nell'anno precedente a quello preso in considerazione.

 

 

4. Tempo parziale, settori di attività con orario non superiore alle quattro ore giornaliere, istruzione prescolare.

Anche per i settori in epigrafe valgono le disposizioni dell'art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, per cui la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza - ferma restando beninteso la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni - non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Peraltro, anche in tali settori sono previsti specifici minimali agli effetti contributivi ai quali deve essere adeguata la retribuzione imponibile ex art. 12 della legge n. 153 del 1969 qualora questa, una volta che sia stata ragguagliata, se inferiore, a quella determinata ex art. 1, comma 1, del D.L. citato, dovesse risultare inferiore ai citati minimali.

È, quindi, di tutta evidenza che, anche nei settori di cui si sta parlando, il permanere dei citati minimali non esclude affatto l'obbligo del rispetto, ai fini contributivi, della norma dell'art. 1, comma 1, del D.L. più volte citato e segnatamente dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva ivi indicata.

Ciò premesso, per quanto riguarda i minimali predetti, si rammenta quanto segue.

Per i contratti di lavoro part-time ex art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, il comma 4, art. 1, del D.L. n. 338 del 1989, stabilisce, con decorrenza 1.1.1989, il criterio per la determinazione del limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi.

Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del 10 aprile 1989.

Per i lavoratori dei settori di lavoro indicati dal comma 17 dell'art. 5 della legge n. 863 del 1984 sopracitata, per i quali non siano stati stipulati i contratti a tempo parziale, occupati per non più di quattro ore giornaliere, il parametro fissato dall'art. 7 della legge n. 638 del 1983 modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338 del 1989, si riduce al 4% del trattamento minimo di pensione che risulta dal 1° gennaio 1996 pari a lire 26.412. Tale minimo costituisce il "minimo dei minimi" per i lavoratori dei predetti settori con occupazione non superiore a quattro ore, per cui se i minimi calcolati con i criteri di cui alla legge n. 537 del 1981 risultano superiori alle lire 26.412 si applicano tali minimi (vedasi tabella C), fermo restando per i lavoratori dei settori in parola (ad eccezione di quelli del settore dell'attività prescolare - vedasi nota 2 tabella B) occupati con orario superiore alle quattro ore, il "minimo dei minimi" di lire 62.729.

Il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui al comma 16 dell'art. 5 della legge n. 863 del 1984, per effetto del D.M. 8 novembre 1986, pubblicato sulla Gazz. Uff. 1° dicembre 1986, n. 279 (v. circolare n. 823 RCV del 20 gennaio 1987) si applica anche al personale giornalistico con qualifica di professionista ovvero pubblicista, titolare del rapporto di lavoro subordinato come collaboratore o come corrispondente instaurato ai sensi del contratto collettivo nazionale di categoria, la cui attività lavorativa è svolta con orario inferiore alle 4 ore giornaliere.

 

 

5. Lavoratori a domicilio.

L'art. 1, comma 4, della legge n. 537 del 1981 ha stabilito che il minimo di retribuzione giornaliera per la categoria in epigrafe varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.

Pertanto, considerato che l'indice del costo della vita è aumentato del 5,4 per cento, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio (pari a lire 33.030 dal 1° gennaio 1995) a decorrere dal periodo di paga in corso all'1 gennaio 1996 è di lire 34.820.

Per effetto dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, detto limite deve essere ragguagliato a lire 62.729.

Anche per i lavoranti a domicilio valgono le disposizioni del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 in materia di retribuzione minima imponibile (art. 1, comma 1).

 

 

6. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, della legge n. 389 del 1989, è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione.

Detto parametro rapportato al trattamento minimo di lire 660.300 per l'anno 1996 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di lire 264.120 [1].

__________

[1] Il dato di lire 263.620 indicato nella circolare n. 14 del 16 gennaio 1996 era riferito all'importo del trattamento minimo di pensione attribuito in via previsionale.

 

 

7. Art. 3-ter legge 14 novembre 1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 1996 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.

La norma in epigrafe prevede che, a decorrere dall'1 gennaio 1993, in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiore al 10 per cento, è dovuta una aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Le disposizioni per l'applicazione della norma sono state divulgate con la circolare n. 298 del 30 dicembre 1992 e con la circolare n. 151 del 7 luglio 1993 (relativa quest'ultima al settore marittimo).

Nel richiamare dette disposizioni, si comunica che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 1996 in lire 60.687.000.

A decorrere dall'1 gennaio 1996 l'aliquota aggiuntiva predetta (1%) deve essere quindi applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di lire 60.687.000 il quale, rapportato a dodici mesi, viene mensilizzato in lire 5.057.250, arrotondato a lire 5.057.000.

Si rammenta che gli importi relativi all'anno 1995 sono stati comunicati con circolare n. 3 del 3 gennaio 1995.

Ai fini delle eventuali operazioni di conguaglio a credito dell'azienda si richiamano le istruzioni fornite con la citata circolare n. 298 del 30 dicembre 1992.

 

 

8. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 1996.

Le aziende che per il mese di gennaio 1996 non hanno potuto adeguarsi alle retribuzioni minime imponibili illustrate ai precedenti punti da 1) a 5), possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 (cfr. circolare n. 292 del 23 dicembre 1993, punto 1).

Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale computati dal 21 febbraio 1996 e fino alla data del versamento.

Eventuali regolarizzazioni successive al termine assegnato ricadranno sotto la disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.

Ai fini della compilazione del modello DM 10/2 con il quale viene effettuata la regolarizzazione in questione, le aziende interessate si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno le differenze in più tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 1996 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata le regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti;

- indicheranno in uno dei righi in bianco dei quadri B-C l'importo relativo agli interessi al tasso legale sulle differenze contributive con il codice "Q900", preceduto dalla dicitura "ONERI ACCESSORI".

Ai fini della compilazione del modello DM10/S i datori di lavoro si atterranno alle stesse modalità, tenendo presente che l'importo degli interessi deve essere sommato all'importo dei contributi sanitari dovuti.

In sede di compilazione della denuncia riepilogativa annuale di mod. DM10/S-R, l'importo degli interessi deve essere riportato nel rigo "40" dei quadri "B-C".

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato

Tabella A

 

 

 

 

Settore 

Qualifiche 

 

Dirigente 

Impiegato 

Operaio 

 

 

[1] 

[1] 

Industria 

173.520 

52.400 

48.920 

Assistenza domiciliare svolta in forma 

 

[1] 

 

coop.va 

 

18.410 

 

 

Personale di fatica, custodia e pulizia 

Credito (per il solo personale ausiliario) 

 

[1] 

 

 

 

24.500 

 

 

Operai 

Operai 

Operai 

 

III livello 

IV livello 

V livello 

Servizio di pulizia disinfezione e 

[1] 

[1] 

[1] 

disinfestazione 

30.630 

27.520 

24.500 

__________ 

[1] Da adeguare a lire 62.729 ai sensi dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638 e della legge 7 dicembre 1989, n. 389. 

[2] Nel settore dell'istruzione pre-scolare, non si applica, ai sensi dell'art. 5, comma 20, della legge n. 863 del 1984, la disposizione di cui all'art. 7 della legge n. 638 del 1983. Pertanto, nel settore vigono i minimali adeguati ai sensi della legge n. 537 del 1981 riportati in tabella, indipendentemente dalla circostanza che l'occupazione superi o meno le 4 ore giornaliere. 

 

 

Tabella B

 

 

 

 

Settore 

Qualifiche 

 

Pulitori 

Proprietari di fabbricati (per il solo  

 

[1] 

 

personale addetto alla pulizia negli stabili 

 

24.500 

 

adibiti ad uso di abitazione od altro uso) 

 

 

 

 

Capo Barca motorista 

Capo Pesca 

Marinaio 

Pesca costiera e mediterranea 

[1] 

[1] 

[1] 

 

39.770 

36.720 

30.630 

 

Comand. e dir. macchina 

I uff. coper. e macchina 

II uff. coper. e macchina 

Nostromo cap. macchina Capo Pesca 

Marin. Cuoco ecc. 

Mozzo 

Pesca oltre gli stretti 

 

[1] 

[1] 

[1] 

[1] 

[1] 

 

76.790 

56.160 

47.290 

41.420 

32.550 

30.630 

 

Redattore 

Praticante 

Collaboratore corrispondente 

Giornalisti 

 

 

[1] 

 

103.170 

73.200 

18.410 

__________ 

[1] Da adeguare a lire 62.729 ai sensi dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638 e della legge 7 dicembre 1989, n. 389. 

[2] Nel settore dell'istruzione pre-scolare, non si applica, ai sensi dell'art. 5, comma 20, della legge n. 863 del 1984, la disposizione di cui all'art. 7 della legge n. 638 del 1983. Pertanto, nel settore vigono i minimali adeguati ai sensi della legge n. 537 del 1981 riportati in tabella, indipendentemente dalla circostanza che l'occupazione superi o meno le 4 ore giornaliere. 

 

 

Tabella C

Lavoratori ad orario non superiore a 4 ore giornaliere che non abbiano stipulato un contratto a tempo parziale

 

 

 

 

Settore 

Qualifiche 

 

Impiegati docenti e non docenti con funz. direttive 

Impiegati docenti e non docenti 

Operai 

Istruzione ed educazione scolare non statale 

67.990 

30.630 

30.630 

Assistenza sociale svolta da istituzioni 

 

 

[1] 

sociali assistenziali ivi comprese le IPAB 

66.300 

27.520 

21.460 

Attività di culto, formazione religiosa 

 

 

[1] 

ed attività similari 

66.300 

27.520 

21.460 

Assistenza domiciliare svolta in forma 

 

[1] 

 

cooperativa 

 

18.410 

 

 

Personale di fatica, custodia e pulizia 

Credito (per il solo personale ausiliario) 

 

[1] 

 

 

 

24.500 

 

 

Operaio 

Operaio 

Operaio 

 

III livello 

IV livello 

V livello 

Servizio di pulizia disinfezione e 

 

 

[1] 

disinfestazione 

30.630 

27.520 

24.500 

 

 

Pulitori 

 

Proprietari di fabbricati (per il solo  

 

[1] 

 

personale addetto alla pulizia negli stabili 

 

24.500 

 

adibiti ad uso di abitazione od altro uso) 

 

 

 

__________ 

[1] Da adeguare a lire 26.412 ai sensi dei commi 16 e 17 dell'art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863.