Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/01/1996 |
Numero: | 24 |
§ 98.1.35171 - Circolare 27 gennaio 1996, n. 24 .
Determinazione per l'anno 1996 del limite minimo di retribuzione giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali. Retribuzione soggetta all'aliquota di cui all'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale contributi.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali |
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Ai Primari coordinatori generali e primari medico |
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legali |
e, p. c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del consiglio di indirizzo e |
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vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori.
Il
Tale disposizione era già contenuta nel
Come già evidenziato nella
Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Inoltre, l'art. 2, comma 25, della
«l'articolo 1 del
La norma di cui all'art. 1, comma 1, del
Poiché è stato accertato dall'Istat che la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni - già determinata in via provvisoria nella misura del 5,2% con
Tali limiti, inoltre, ai sensi dell'art. 7 della
__________
[1] L'indice del 5,4% viene utilizzato agli effetti della rideterminazione dei valori contributivi di cui alla presente circolare al fine di consentire gli adempimenti contributivi sui valori aggiornati. Detti valori acquisiranno carattere di definitività in seguito all'emanazione del previsto D.M.
2. Lavoratori di società ed enti cooperativi di cui al
Il comma 4 dell'art. 1 della citata
Pertanto, in esecuzione di tale disposizione, per l'anno 1996, considerato che l'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat è aumentato nella misura del 5,4%, il predetto minimale, fissato all'1 gennaio 1995 in lire 33.030, incrementato dell'aliquota anzidetta, risulta determinato in lire 34.820.
Tale importo risulta superiore al limite di cui al comma 19 dell'art. 5 della
A norma dell'art. 22 della
Poiché lo stesso risulta inferiore al predetto limite di retribuzione giornaliera di lire 34.820 va adeguato a quest'ultimo valore.
Ne deriva che la misura della retribuzione convenzionale giornaliera ex art. 4 del
Per quanto concerne gli effetti del disposto dell'art. 1 della
3. Retribuzioni convenzionali in genere.
Tutte le retribuzioni convenzionali in genere sono soggette all'adeguamento periodico mediante l'applicazione dell'aliquota del 5,4% ai sensi dell'art. 22 della
Tutte le retribuzioni convenzionali non possono, peraltro, essere inferiori ai limiti di retribuzione adeguati annualmente ai sensi della
Inoltre, occorre tenere in considerazione il disposto dell'art. 7 della
Di conseguenza, le retribuzioni convenzionali in genere, dopo il calcolo per il loro adeguamento ai sensi della
Naturalmente dovranno essere rapportati ai suddetti limiti minimi di retribuzione anche quei salari convenzionali esclusi dall'adeguamento, essendo stati stabiliti o adeguati nell'anno precedente a quello preso in considerazione.
4. Tempo parziale, settori di attività con orario non superiore alle quattro ore giornaliere, istruzione prescolare.
Anche per i settori in epigrafe valgono le disposizioni dell'art. 1, comma 1, del
Peraltro, anche in tali settori sono previsti specifici minimali agli effetti contributivi ai quali deve essere adeguata la retribuzione imponibile ex art. 12 della
È, quindi, di tutta evidenza che, anche nei settori di cui si sta parlando, il permanere dei citati minimali non esclude affatto l'obbligo del rispetto, ai fini contributivi, della norma dell'art. 1, comma 1, del D.L. più volte citato e segnatamente dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva ivi indicata.
Ciò premesso, per quanto riguarda i minimali predetti, si rammenta quanto segue.
Per i contratti di lavoro part-time ex art. 5 della
Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla
Per i lavoratori dei settori di lavoro indicati dal comma 17 dell'art. 5 della
Il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui al comma 16 dell'art. 5 della
5. Lavoratori a domicilio.
L'art. 1, comma 4, della
Pertanto, considerato che l'indice del costo della vita è aumentato del 5,4 per cento, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio (pari a lire 33.030 dal 1° gennaio 1995) a decorrere dal periodo di paga in corso all'1 gennaio 1996 è di lire 34.820.
Per effetto dell'art. 7 della
Anche per i lavoranti a domicilio valgono le disposizioni del
6. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, della
Detto parametro rapportato al trattamento minimo di lire 660.300 per l'anno 1996 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di lire 264.120 [1].
__________
[1] Il dato di lire 263.620 indicato nella
7. Art. 3-ter
La norma in epigrafe prevede che, a decorrere dall'1 gennaio 1993, in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiore al 10 per cento, è dovuta una aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6, della
Le disposizioni per l'applicazione della norma sono state divulgate con la
Nel richiamare dette disposizioni, si comunica che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 1996 in lire 60.687.000.
A decorrere dall'1 gennaio 1996 l'aliquota aggiuntiva predetta (1%) deve essere quindi applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di lire 60.687.000 il quale, rapportato a dodici mesi, viene mensilizzato in lire 5.057.250, arrotondato a lire 5.057.000.
Si rammenta che gli importi relativi all'anno 1995 sono stati comunicati con
Ai fini delle eventuali operazioni di conguaglio a credito dell'azienda si richiamano le istruzioni fornite con la citata
8. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 1996.
Le aziende che per il mese di gennaio 1996 non hanno potuto adeguarsi alle retribuzioni minime imponibili illustrate ai precedenti punti da 1) a 5), possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 (cfr.
Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale computati dal 21 febbraio 1996 e fino alla data del versamento.
Eventuali regolarizzazioni successive al termine assegnato ricadranno sotto la disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.
Ai fini della compilazione del modello DM 10/2 con il quale viene effettuata la regolarizzazione in questione, le aziende interessate si atterranno alle seguenti modalità:
- calcoleranno le differenze in più tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 1996 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata le regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti;
- indicheranno in uno dei righi in bianco dei quadri B-C l'importo relativo agli interessi al tasso legale sulle differenze contributive con il codice "Q900", preceduto dalla dicitura "ONERI ACCESSORI".
Ai fini della compilazione del modello DM10/S i datori di lavoro si atterranno alle stesse modalità, tenendo presente che l'importo degli interessi deve essere sommato all'importo dei contributi sanitari dovuti.
In sede di compilazione della denuncia riepilogativa annuale di mod. DM10/S-R, l'importo degli interessi deve essere riportato nel rigo "40" dei quadri "B-C".
Il Direttore generale
Trizzino
Allegato
Tabella A
Settore |
Qualifiche |
|||
|
Dirigente |
Impiegato |
Operaio |
|
|
|
[1] |
[1] |
|
Industria |
173.520 |
52.400 |
48.920 |
|
Assistenza domiciliare svolta in forma |
|
[1] |
|
|
coop.va |
|
18.410 |
|
|
|
Personale di fatica, custodia e pulizia |
|||
Credito (per il solo personale ausiliario) |
|
[1] |
|
|
|
|
24.500 |
|
|
|
Operai |
Operai |
Operai |
|
|
III livello |
IV livello |
V livello |
|
Servizio di pulizia disinfezione e |
[1] |
[1] |
[1] |
|
disinfestazione |
30.630 |
27.520 |
24.500 |
|
__________ |
||||
[1] Da adeguare a lire 62.729 ai sensi dell'art. 7 della |
||||
[2] Nel settore dell'istruzione pre-scolare, non si applica, ai sensi dell'art. 5, comma 20, della |
Tabella B
Settore |
Qualifiche |
||||||||||
|
Pulitori |
||||||||||
Proprietari di fabbricati (per il solo |
|
[1] |
|
||||||||
personale addetto alla pulizia negli stabili |
|
24.500 |
|
||||||||
adibiti ad uso di abitazione od altro uso) |
|
|
|
||||||||
|
Capo Barca motorista |
Capo Pesca |
Marinaio |
||||||||
Pesca costiera e mediterranea |
[1] |
[1] |
[1] |
||||||||
|
39.770 |
36.720 |
30.630 |
||||||||
|
Comand. e dir. macchina |
I uff. coper. e macchina |
II uff. coper. e macchina |
Nostromo cap. macchina Capo Pesca |
Marin. Cuoco ecc. |
Mozzo |
|||||
Pesca oltre gli stretti |
|
[1] |
[1] |
[1] |
[1] |
[1] |
|||||
|
76.790 |
56.160 |
47.290 |
41.420 |
32.550 |
30.630 |
|||||
|
Redattore |
Praticante |
Collaboratore corrispondente |
||||||||
Giornalisti |
|
|
[1] |
||||||||
|
103.170 |
73.200 |
18.410 |
||||||||
__________ |
|||||||||||
[1] Da adeguare a lire 62.729 ai sensi dell'art. 7 della |
|||||||||||
[2] Nel settore dell'istruzione pre-scolare, non si applica, ai sensi dell'art. 5, comma 20, della |
Tabella C
Lavoratori ad orario non superiore a 4 ore giornaliere che non abbiano stipulato un contratto a tempo parziale
Settore |
Qualifiche |
|||
|
Impiegati docenti e non docenti con funz. direttive |
Impiegati docenti e non docenti |
Operai |
|
Istruzione ed educazione scolare non statale |
67.990 |
30.630 |
30.630 |
|
Assistenza sociale svolta da istituzioni |
|
|
[1] |
|
sociali assistenziali ivi comprese le IPAB |
66.300 |
27.520 |
21.460 |
|
Attività di culto, formazione religiosa |
|
|
[1] |
|
ed attività similari |
66.300 |
27.520 |
21.460 |
|
Assistenza domiciliare svolta in forma |
|
[1] |
|
|
cooperativa |
|
18.410 |
|
|
|
Personale di fatica, custodia e pulizia |
|||
Credito (per il solo personale ausiliario) |
|
[1] |
|
|
|
|
24.500 |
|
|
|
Operaio |
Operaio |
Operaio |
|
|
III livello |
IV livello |
V livello |
|
Servizio di pulizia disinfezione e |
|
|
[1] |
|
disinfestazione |
30.630 |
27.520 |
24.500 |
|
|
|
Pulitori |
|
|
Proprietari di fabbricati (per il solo |
|
[1] |
|
|
personale addetto alla pulizia negli stabili |
|
24.500 |
|
|
adibiti ad uso di abitazione od altro uso) |
|
|
|
|
__________ |
||||
[1] Da adeguare a lire 26.412 ai sensi dei commi 16 e 17 dell'art. 5 del |