Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.8 edilizia scolastica e universitaria |
Data: | 27/11/1996 |
Numero: | 27 |
§ 38.8.23 - Circolare 27 novembre 1996, n. 27. [1]
Richiesta ai comuni dei dati finanziari relativi alle spese correnti sostenute nel triennio 1993, 1994 e 1995 in materia di edilizia scolastica ai fini del trasferimento delle competenze alle province ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
(G.U. 24 dicembre 1996, n. 301).
La
In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della citata legge, i comuni provvedono alla fornitura ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole materne elementari e medie. Alle province, invece, in forza dello stesso articolo, comma 1, lettera b), compete la fornitura e relativa manutenzione degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie, gli istituti superiori per le industrie artistiche, nonché i convitti e le istituzioni educative statali.
Inoltre, ai sensi del comma 2 del citato art. 3, i comuni e le province sono tenuti a provvedere, in ordine alle competenze di cui sopra, alle spese varie d'ufficio, all'arredamento, alle spese per utenze elettriche e telefoniche, alle spese per provvista di acqua e gas, al riscaldamento ed ai relativi impianti.
La ridefinizione delle competenze tra gli enti locali in ordine alla materia in questione comporta un cambiamento nella titolarità della gestione degli edifici scolastici destinati alla istruzione secondaria superiore.
In ordine a tale problematica la
A tale riguardo mentre l'art. 8 della citata
In particolare l'art. 9, comma 2, della
Secondo il disposto del successivo comma 4 del sopra richiamato art. 9 le somme così determinate saranno trasferite dai comuni alle province mediante apposita convenzione da stipulare tra gli enti interessati.
Al fine di poter ottemperare alle disposizioni ora citate, tutti i comuni che alla data di entrata in vigore della
Per avere un quadro esatto cui fare riferimento per la determinazione degli oneri sostenuti nel triennio 1993, 1994 e 1995 va premesso che il trasferimento degli immobili comprende anche gli arredi, le attrezzature e tutte le pertinenze aventi specifica destinazione scolastica. E' inoltre inteso che le province subentrano negli eventuali contratti in essere, ad esempio quelli relativi a pertinenze esterne all'edificio scolastico, utilizzate per finalità didattiche (es. palestre esterne di terzi).
Venendo quindi alle voci degli oneri sostenuti gli enti dovranno tenere conto delle seguenti indicazioni.
Innanzi tutto per «spese correnti sostenute» devono intendersi «tutte le spese correnti liquidate» in relazione agli impegni assunti per il triennio 1993/1995 e come tali devono essere indicate nel modello di cui all'allegato A.
Inoltre, in ordine alle singole voci di spesa corrente da indicare secondo il suddetto modello si sottolinea che:
nella voce «affitto dei locali» vanno indicate le spese sostenute nel triennio 1993/1995 per i locali il cui godimento sia ancora in essere alla data del 1° gennaio 1997. A tale riguardo occorre sottolineare che devono essere presi in considerazione tutti i locali adibiti allo svolgimento dell'attività scolastica secondo i programmi vigenti alla data suddetta anche se non annessi al corpo dell'edificio scolastico (palestre, etc.);
alla voce «energia elettrica» vanno indicate, comunque, tutte le spese relative al consumo di elettricità nelle istituzioni scolastiche interessate;
nella voce «manutenzione ordinaria» vanno incluse anche le spese per manutenzione degli arredi, esclusa la sostituzione degli stessi;
nella voce «spese di pulizia» vanno incluse le spese effettivamente sostenute attraverso contratti di appalto o con altra simile forma, indipendentemente dal fatto che per alcuni tipi di scuola il comune non vi fosse tenuto;
nella voce «spese varie d'ufficio» vanno incluse anche le spese relative all'assicurazione degli edifici, alla vigilanza degli stessi ed agli interventi di disinfestazione.
Una volta pervenute le richieste dichiarazioni sarà cura di questo Ministero procedere alla determinazione, per ciascun comune interessato, della media delle spese sostenute nel triennio indicato.
Le medie delle spese correnti, così determinate, saranno poi riportate nel decreto interministeriale di cui all'art. 9, comma 2, della
Separatamente verrà esaminato il diverso caso degli immobili delle province utilizzati come sede di istituzioni scolastiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della
La convenzione stabilirà le modalità per il trasferimento dai comuni alle province delle somme relative agli oneri sostenuti. Si precisa che nello stipulare le singole convenzioni, le parti terranno conto della quota di spese per pulizie per le quali il comune non fosse tenuto a sostenere l'onere. Inoltre, premesso che gli oneri relativi al personale comunale degli uffici che ha curato la gestione degli edifici scolastici non sono stati presi in considerazione ai fini della quantificazione delle spese correnti, è rimessa alla determinazione delle parti la possibilità di tenere conto degli oneri relativi al suddetto personale, in considerazione delle diverse entità dell'impegno sostenuto. A tale titolo, inoltre, con la medesima convenzione si potrà sostituire il trasferimento dei fondi, in tutto o in parte, con accordi sull'utilizzazione del personale interessato, attraverso le forme previste dalla vigente normativa.
La disciplina dettata dalle convenzioni ha carattere transitorio perché limitata all'anno 1997.
A regime le risorse per fronteggiare gli oneri saranno oggetto di trasferimento erariale alle province; con la successiva normativa si provvederà a disciplinare le modalità di corresponsione agli enti di tali somme, anche eventualmente mediante forme compensative.
Le Prefetture dovranno provvedere in via immediata alla diffusione della presente circolare a tutti i comuni ed alle province. Il modello di cui all'allegato A attraverso cui operare la ricognizione delle spese correnti sostenute negli anni 1993, 1994 e 1995 dovrà essere trasmesso dai comuni alle competenti Prefetture entro 20 giorni dalla comunicazione della presente circolare.
I comuni che non sono interessati al trasferimento di competenze operato dalla
Le province non devono procedere ad alcun adempimento in quanto la presente circolare è diretta ad esse solo a fini conoscitivi.
Entro il termine di dieci giorni a decorrere dalla scadenza del termine a disposizione dei comuni per l'invio dei modelli richiesti le Prefetture dovranno trasmettere a questo Ministero i modelli debitamente redatti al seguente indirizzo: Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Ufficio studi - Settore scientifico, via Cesare Balbo n. 39 - 00184 Roma.
ALLEGATI
(Omissis)
[1] Emanata dal Ministero dell'interno.