§ 38.8.23 - Circolare 27 novembre 1996, n. 27.
Richiesta ai comuni dei dati finanziari relativi alle spese correnti sostenute nel triennio 1993, 1994 e 1995 in materia di edilizia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.8 edilizia scolastica e universitaria
Data:27/11/1996
Numero:27

§ 38.8.23 - Circolare 27 novembre 1996, n. 27. [1]

Richiesta ai comuni dei dati finanziari relativi alle spese correnti sostenute nel triennio 1993, 1994 e 1995 in materia di edilizia scolastica ai fini del trasferimento delle competenze alle province ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

(G.U. 24 dicembre 1996, n. 301).

 

     La legge 11 gennaio 1996, n. 23, disciplina in maniera organica le competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica.

     In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della citata legge, i comuni provvedono alla fornitura ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole materne elementari e medie. Alle province, invece, in forza dello stesso articolo, comma 1, lettera b), compete la fornitura e relativa manutenzione degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie, gli istituti superiori per le industrie artistiche, nonché i convitti e le istituzioni educative statali.

     Inoltre, ai sensi del comma 2 del citato art. 3, i comuni e le province sono tenuti a provvedere, in ordine alle competenze di cui sopra, alle spese varie d'ufficio, all'arredamento, alle spese per utenze elettriche e telefoniche, alle spese per provvista di acqua e gas, al riscaldamento ed ai relativi impianti.

     La ridefinizione delle competenze tra gli enti locali in ordine alla materia in questione comporta un cambiamento nella titolarità della gestione degli edifici scolastici destinati alla istruzione secondaria superiore.

     In ordine a tale problematica la legge n. 23 del 1996 si fa carico di disciplinare il passaggio della gestione degli edifici a ciò destinati alle province ed il connesso aspetto delle risorse finanziarie di cui le stesse province necessitano per le nuove competenze.

     A tale riguardo mentre l'art. 8 della citata legge n. 23 del 1996 disciplina dettagliatamente il passaggio in proprietà od in uso gratuito degli immobili dei comuni e dello Stato in favore delle province, al fine di permettere a queste ultime di svolgere le proprie competenze prima evidenziate, il successivo art. 9 si preoccupa di reperire in favore delle stesse province i finanziamenti necessari alla gestione degli edifici che verranno ad esse trasferiti.

     In particolare l'art. 9, comma 2, della legge n. 23 del 1996 prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, siano determinati gli oneri di parte corrente, con esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria, comunque sostenuti da ciascun comune in media nell'arco del triennio finanziario precedente, per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), della citata legge. A tal fine devono essere precisamente individuati i criteri e le modalità di determinazione degli oneri stessi, da effettuare sentite l'A.N.C.I. e l'U.P.I.

     Secondo il disposto del successivo comma 4 del sopra richiamato art. 9 le somme così determinate saranno trasferite dai comuni alle province mediante apposita convenzione da stipulare tra gli enti interessati.

     Al fine di poter ottemperare alle disposizioni ora citate, tutti i comuni che alla data di entrata in vigore della legge n. 23 del 1996 hanno la gestione degli edifici destinati alla istruzione secondaria superiore dovranno indicare nell'apposito modello di cui all'allegato A della presente circolare le spese correnti sostenute per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 per la predetta gestione, secondo l'analisi ivi indicata, tenuto conto delle seguenti direttive.

     Per avere un quadro esatto cui fare riferimento per la determinazione degli oneri sostenuti nel triennio 1993, 1994 e 1995 va premesso che il trasferimento degli immobili comprende anche gli arredi, le attrezzature e tutte le pertinenze aventi specifica destinazione scolastica. E' inoltre inteso che le province subentrano negli eventuali contratti in essere, ad esempio quelli relativi a pertinenze esterne all'edificio scolastico, utilizzate per finalità didattiche (es. palestre esterne di terzi).

     Venendo quindi alle voci degli oneri sostenuti gli enti dovranno tenere conto delle seguenti indicazioni.

     Innanzi tutto per «spese correnti sostenute» devono intendersi «tutte le spese correnti liquidate» in relazione agli impegni assunti per il triennio 1993/1995 e come tali devono essere indicate nel modello di cui all'allegato A.

     Inoltre, in ordine alle singole voci di spesa corrente da indicare secondo il suddetto modello si sottolinea che:

     nella voce «affitto dei locali» vanno indicate le spese sostenute nel triennio 1993/1995 per i locali il cui godimento sia ancora in essere alla data del 1° gennaio 1997. A tale riguardo occorre sottolineare che devono essere presi in considerazione tutti i locali adibiti allo svolgimento dell'attività scolastica secondo i programmi vigenti alla data suddetta anche se non annessi al corpo dell'edificio scolastico (palestre, etc.);

     alla voce «energia elettrica» vanno indicate, comunque, tutte le spese relative al consumo di elettricità nelle istituzioni scolastiche interessate;

     nella voce «manutenzione ordinaria» vanno incluse anche le spese per manutenzione degli arredi, esclusa la sostituzione degli stessi;

     nella voce «spese di pulizia» vanno incluse le spese effettivamente sostenute attraverso contratti di appalto o con altra simile forma, indipendentemente dal fatto che per alcuni tipi di scuola il comune non vi fosse tenuto;

     nella voce «spese varie d'ufficio» vanno incluse anche le spese relative all'assicurazione degli edifici, alla vigilanza degli stessi ed agli interventi di disinfestazione.

     Una volta pervenute le richieste dichiarazioni sarà cura di questo Ministero procedere alla determinazione, per ciascun comune interessato, della media delle spese sostenute nel triennio indicato.

     Le medie delle spese correnti, così determinate, saranno poi riportate nel decreto interministeriale di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 23 del 1996 e sulla base di detto provvedimento i comuni e le province interessati stabiliranno, mediante convenzione da stipulare ai sensi del comma 2 del predetto art. 9, le modalità del trasferimento dei fondi.

     Separatamente verrà esaminato il diverso caso degli immobili delle province utilizzati come sede di istituzioni scolastiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 23 del 1996, qui non considerato, ma per il quale la stessa legge (art. 8, comma 10) consente analoga operazione a cui si darà luogo in relazione all'entità dei casi che verranno segnalati.

     La convenzione stabilirà le modalità per il trasferimento dai comuni alle province delle somme relative agli oneri sostenuti. Si precisa che nello stipulare le singole convenzioni, le parti terranno conto della quota di spese per pulizie per le quali il comune non fosse tenuto a sostenere l'onere. Inoltre, premesso che gli oneri relativi al personale comunale degli uffici che ha curato la gestione degli edifici scolastici non sono stati presi in considerazione ai fini della quantificazione delle spese correnti, è rimessa alla determinazione delle parti la possibilità di tenere conto degli oneri relativi al suddetto personale, in considerazione delle diverse entità dell'impegno sostenuto. A tale titolo, inoltre, con la medesima convenzione si potrà sostituire il trasferimento dei fondi, in tutto o in parte, con accordi sull'utilizzazione del personale interessato, attraverso le forme previste dalla vigente normativa.

     La disciplina dettata dalle convenzioni ha carattere transitorio perché limitata all'anno 1997.

     A regime le risorse per fronteggiare gli oneri saranno oggetto di trasferimento erariale alle province; con la successiva normativa si provvederà a disciplinare le modalità di corresponsione agli enti di tali somme, anche eventualmente mediante forme compensative.

     Le Prefetture dovranno provvedere in via immediata alla diffusione della presente circolare a tutti i comuni ed alle province. Il modello di cui all'allegato A attraverso cui operare la ricognizione delle spese correnti sostenute negli anni 1993, 1994 e 1995 dovrà essere trasmesso dai comuni alle competenti Prefetture entro 20 giorni dalla comunicazione della presente circolare.

     I comuni che non sono interessati al trasferimento di competenze operato dalla legge n. 23 del 1996 sono tenuti ugualmente a darne atto entro il medesimo termine di venti giorni utilizzando l'apposito modello di cui all'allegato B.

     Le province non devono procedere ad alcun adempimento in quanto la presente circolare è diretta ad esse solo a fini conoscitivi.

     Entro il termine di dieci giorni a decorrere dalla scadenza del termine a disposizione dei comuni per l'invio dei modelli richiesti le Prefetture dovranno trasmettere a questo Ministero i modelli debitamente redatti al seguente indirizzo: Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Ufficio studi - Settore scientifico, via Cesare Balbo n. 39 - 00184 Roma.

 

 

ALLEGATI

(Omissis)

 

 


[1] Emanata dal Ministero dell'interno.