Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 02/03/1993 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. Piano regolatore generale degli acquedotti |
Art. 2. Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali |
Art. 3. Impiantistica sportiva |
Art. 4. Rinvio del termine per l'approvazione del bilancio 1993 degli enti locali |
Art. 5. Finanziamento delle opere di edilizia scolastica |
Art. 6. Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato |
Art. 7. Recupero della base contributiva |
Art. 8. Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari [...] |
Art. 9. Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate |
Art. 10. Progetti finalizzati |
Art. 11. Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga |
Art. 12. Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento |
Art. 13. Interventi nel settore cantieristico e armatoriale |
Art. 14. Programma di metanizzazione del Mezzogiorno |
Art. 15. Cooperazione allo sviluppo |
Art. 16. Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande |
Art. 17. Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi |
Art. 18. Catasto dei rifiuti |
Art. 19. Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione di impianti |
Art. 20. Norma per l'informazione del consumatore |
Art. 21. Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari |
Art. 22. Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva |
Art. 23. Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico |
Art. 24. Ruolo nazionale dei periti assicurativi |
Art. 25. Centri commerciali all'ingrosso |
Art. 26. Entrata in vigore |
§ 98.1.28368 - D.L. 2 marzo 1993, n. 48 [1].
Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
(G.U. 2 marzo 1993, n. 50)
Art. 1. Piano regolatore generale degli acquedotti
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.
2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.
Art. 2. Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali
1. Il termine di cui all'art. 7 della
Art. 3. Impiantistica sportiva
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della
Art. 4. Rinvio del termine per l'approvazione del bilancio 1993 degli enti locali
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della
Art. 5. Finanziamento delle opere di edilizia scolastica
1. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'art. 1, comma 3, della
2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'art. 11, comma 10, del
Art. 6. Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato
1. Il termine di cui all'art. 1 della
2. Il termine di cui all'art. 1 della
3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle corrispondenti disponibilità di bilancio.
Art. 7. Recupero della base contributiva
1. E' prorogato di novanta giorni il termine previsto all'art. 14, comma 1, della
Art. 8. Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari
1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'art. 13 del
Art. 9. Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate
1. I termini di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1, della
2. All'art. 1, comma 5, del
3. Il termine di cui all'art. 11-quater del
Art. 10. Progetti finalizzati
1. La disciplina prevista dall'art. 26 della
2. Il fondo per i progetti di cui al citato art. 26 della
3. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
Art. 11. Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga
1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 32, comma 11, e 36, comma 4, della
Art. 12. Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento
1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'art. 2 della
2. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del
3. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 2, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.
Art. 13. Interventi nel settore cantieristico e armatoriale
1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554, 7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, nonchè quelle iscritte ai capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo.
Art. 14. Programma di metanizzazione del Mezzogiorno
1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 del programma operativo "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con
Art. 15. Cooperazione allo sviluppo
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.
2. Le somme iscritte al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio successivo.
Art. 16. Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della
2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), della
Art. 17. Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del
2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'art. 9-quater, comma 9, del
Art. 18. Catasto dei rifiuti
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, del
2. Le denunce di cui all'art. 3, comma 3, del
Art. 19. Termini previsti dalla
1. Il termine previsto dall'art. 5 della
2. Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della
3. Il termine di cui all'art. 5, comma 1, della
Art. 20. Norma per l'informazione del consumatore
1. I termini di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 3, comma 1, della
Art. 21. Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari
1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 4, del
2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1992.
Art. 22. Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva
1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'art. 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
Art. 23. Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'art. 8 del
2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
3. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli studi di bacino del fiume Isonzo e degli interventi finalizzati alla regolarizzazione delle acque del bacino stesso, è autorizzata la spesa fino a lire 75 miliardi per l'esecuzione, nel quadro delle intese internazionali, degli studi medesimi, nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela ambientale.
4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1992.
Art. 24. Ruolo nazionale dei periti assicurativi
1. E' differito al 31 dicembre 1993 il termine del 13 marzo 1993, previsto dall'art. 16, comma 4, della
Art. 25. Centri commerciali all'ingrosso
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1992.
2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, della
Art. 26. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 7,