Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.5 prevenzione e cura delle malattie |
Data: | 26/06/1990 |
Numero: | 162 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le [...] |
Art. 3. 1. Dopo l'art. 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti |
Art. 4. 1. L'art. 6 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente |
Art. 5. 1. Dopo l'art. 6 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti |
Art. 6. 1. L'art. 10 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente |
Art. 7. 1. All'art. 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: (omissis) |
Art. 8. 1. All'art. 15 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è aggiunto, in fine, il seguente comma |
Art. 9. 1. All'art. 38 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il primo comma è sostituito dal seguente |
Art. 10. 1. All'art. 42 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il primo comma è sostituito dal seguente |
Art. 11. 1. All'art. 45 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il quinto comma è sostituito dal seguente |
Art. 12. 1. Dopo l'art. 69 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti |
Art. 13. 1. L'art. 70 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente |
Art. 14. 1. L'art. 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dai seguenti |
Art. 15. 1. L'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente |
Art. 16. 1. Dopo l'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti |
Art. 17. 1. L'art. 73 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente |
Art. 18. 1. L'art. 74 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente |
Art. 19. 1. Dopo l'art. 74 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente |
Art. 20. 1. L'art. 76 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente |
Art. 21. 1. L'art. 78 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente |
Art. 22. 1. L'art. 79 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente |
Art. 23. 1. L'art. 81 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente |
Art. 24. 1. Dopo l'art. 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti |
Art. 25. 1. Dopo l'art. 84 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente capo |
Art. 26. 1. Il titolo IX della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente |
Art. 27. 1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della [...] |
Art. 28. 1. Il titolo X della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente |
Art. 29. 1. Il titolo XI della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente |
Art. 30. 1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei [...] |
Art. 31. 1. Durante il periodo di affidamento di cui all'articolo 47 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e [...] |
Art. 32. 1. Il titolo XII della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente |
Art. 33. 1. All'art. 27, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, le parole: "all'ufficio del medico provinciale competente per territorio" sono sostituite dalle [...] |
Art. 34. 1. La Commissione di cui all'art. 1 bis, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, come [...] |
Art. 35. 1. I contributi di cui all'art. 34 sono destinati, nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano [...] |
Art. 36. 1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità e per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente [...] |
Art. 37. 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico con [...] |
Art. 38. 1. Gli artt. 2, 8, 9, 75, 80, 80 bis, 82 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono abrogati |
Art. 39. 1. Per il triennio 1990, 1991 e 1992 la complessiva autorizzazione di spesa di cui alla presente legge, pari a lire 263 miliardi per l'anno 1990 e a lire 270 miliardi [...] |
§ 86.5.21 – L. 26 giugno 1990, n. 162.
Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
(G.U. 26 giugno 1990, n. 147, S.O.).
1. L'articolo 1 della
(Omissis).
2. Ogni tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.
1. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.
3. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla
1. Dopo l'art. 1 della
(Omissis).
2. Gli indirizzi di cui all'art. 1 bis della
3. La costituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope ha luogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'onere derivante dalla applicazione dell'art. 1 quater della
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. L'art. 6 della
(Omissis).
1. Dopo l'art. 6 della
(Omissis).
1. L'art. 10 della
(Omissis).
1. All'art. 11 della
2. Il Ministro della sanità con proprio decreto, con le stesse modalità adottate per l'inserimento nelle tabelle, dispone, in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate.
1. All'art. 15 della
(Omissis).
1. All'art. 38 della
(Omissis).
1. All'art. 42 della
(Omissis).
1. All'art. 45 della
(Omissis).
2. All'art. 45 della
(Omissis).
1. Dopo l'art. 69 della
(Omissis).
2. Il decreto di cui all'art. 69 bis, comma 1, della
1. L'art. 70 della
(Omissis).
1. L'art. 71 della
(Omissis).
1. L'art. 72 della
(Omissis).
2. Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti al prefetto il Governo è delegato ad emanare, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione della istituzione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di una apposita dotazione organica di assistenti sociali, complessivamente non superiore a duecento unità, per l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui all'art. 72 della
b) previsione delle qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali riferiti al personale di cui alla lettera a) in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente per i ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno;
c) previsione che per la copertura dei posti di nuova istituzione il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi e a procedere alle relative assunzioni in servizio con l'osservanza delle procedure previste dagli artt. 20, ultimo comma, e 13 del
d) previsione che il prefetto possa anche avvalersi di personale volontario, previa verifica di una comprovata competenza nel campo del recupero delle tossicodipendenze.
3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2, lettera a), del presente articolo è determinato in lire 6.050 milioni annui a decorrere dal 1991.
1. Dopo l'art. 72 della
(Omissis).
2. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1 dell'art. 72 quater della
1. L'art. 73 della
(Omissis).
1. L'art. 74 della
(Omissis).
1. Dopo l'art. 74 della
(Omissis).
1. L'art. 76 della
(Omissis).
1. L'art. 78 della
(Omissis).
1. L'art. 79 della
(Omissis).
1. L'art. 81 della
(Omissis).
1. Dopo l'art. 82 della
(Omissis).
2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva.
1. Dopo l'art. 84 della
(Omissis).
2. Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le attività del Servizio centrale antidroga nonchè per gli oneri di cui all'art. 84 quinquies della
1. Il titolo IX della
(Omissis).
1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unità sanitaria locale.
2. Il decreto dovrà uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:
a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di comunità in numero necessario a svolgere attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali;
b) il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositività nei tossicodipendenti anche in relazione alle problematiche della sessualità, della procreazione e della gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio della infezione da HIV.
3. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni unità sanitaria locale è istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in conformità alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unità sanitarie locali non provvedano entro il termine indicato, il presidente della giunta regionale nomina un commissario "ad acta" il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario "ad acta", quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro della sanità.
4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, valutato per la fase di avvio in lire 30 miliardi per l'anno 1990 e in lire 240 miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede:
a) per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente importo a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 106 della
b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti quote del Fondo sanitario nazionale vincolare allo scopo ai sensi dell'art. 17 della
1. Il titolo X della
(Omissis).
2. Nel caso le regioni e le Province autonome non provvedano ad istituire gli albi di cui all'art. 93 della
1. Il titolo XI della
(Omissis).
2. Le Regioni e le Province autonome provvedono agli adempimenti di cui al comma 8 dell'art. 95 della
3. Il decreto di cui all'art. 98, comma 1, della
4. Il decreto di cui al comma 1 dell'art. 100 della
1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.
1. Durante il periodo di affidamento di cui all'articolo 47 bis della
1. Il titolo XII della
(Omissis).
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 106, comma 12, della
1. All'art. 27, secondo comma, della
2. L'ultimo comma dell'art. 43 della
(Omissis).
1. La Commissione di cui all'art. 1 bis, comma 4, del
2. L'ammontare della spesa per i contributi da erogarsi con le modalità di cui al
1. I contributi di cui all'art. 34 sono destinati, nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.
2. I progetti possono essere elaborati dalle comunità terapeutiche e dalle cooperative operanti per l'inserimento lavorativo tanto autonomamente quanto in collaborazione con imprese pubbliche e private e con cooperative e con il concorso, anche in veste propositiva, delle agenzie per l'impiego. I progetti sono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, entro sessanta giorni dalla loro ricezione, esprime alla Commissione di cui all'art. 34 un parere sulla fattibilità e sulla congruità economico-finanziaria, nonchè sulla validità del progetto con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono prevedere una prima fase di formazione del personale e possono realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica.
3. La Commissione, acquisito il parere del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei fondi necessari.
1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità e per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva uno o più programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.
2. Il Ministro di grazia e giustizia può realizzare i suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero di grazia e giustizia dovrà attivare corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria.
4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico con numerazione dei commi nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della presente legge le disposizioni di cui alla
2. Il testo unico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, che trasmette l'anzidetto testo alle Commissioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è deliberato dal Consiglio dei Ministri ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro da lui delegato, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.
1. Gli artt. 2, 8, 9, 75, 80, 80 bis, 82 e 83 della
2. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della
1. Per il triennio 1990, 1991 e 1992 la complessiva autorizzazione di spesa di cui alla presente legge, pari a lire 263 miliardi per l'anno 1990 e a lire 270 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, è così ripartita:
a) lire 360 milioni annui per l'istituzione e il funzionamento del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) lire 4.000 milioni annui per il funzionamento di uffici antidroga all'estero e lire 1.000 milioni per il solo anno 1990 per le spese di carattere funzionale;
c) lire 6.050 milioni annui a decorrere dal 1991 per l'istituzione nei ruoli del Ministero dell'interno di una apposita dotazione organica di duecento unità di assistenti sociali;
d) lire 6.800 milioni annui per il potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
e) lire 4.000 milioni annui per il funzionamento dei comitati costituiti presso il Ministero della pubblica istruzione e i provveditorati agli studi;
f) lire 800 milioni annui per il funzionamento della commissione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
g) lire 176.040 milioni per l'anno 1990, di cui 30 accantonati per le finalità di cui al comma 4 dell'art. 27, e lire 177.990 milioni annui a partire dal 1991 per il finanziamento di progetti finalizzati da parte del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;
h) lire 50.000 milioni annui per il rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti;
i) lire 20.000 milioni annui per il finanziamento degli interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e malati di AIDS.
2. All'onere di lire 263 miliardi per l'anno 1990 e di lire 270 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo interamente utilizzando gli appositi accantonamenti "Aggiornamento, modifiche ed integrazione della
3. Le somme di cui al comma 1, stanziate nell'anno 1990 e non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.
4. A decorrere dall'anno 1993, alla quantificazione della spesa si provvede con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), della
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.