Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 21/01/1992 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Sgravi contributivi per il Mezzogiorno) |
Art. 2. (Fiscalizzazione oneri sociali) |
Art. 3. (Trattamenti pensionistici anticipati) |
Art. 4. (Norme di interpretazione autentica e in materia di personale) |
Art. 5. (Regime impositivo delle abitazioni) |
Art. 6. (Rifinanziamento interventi nei territori del Mezzogiorno) |
Art. 7. (Interventi a favore dell'IRI e dell'EFIM) |
Art. 8. (Norme in materia di personale dei Monopoli di Stato) |
Art. 9. (Interventi nelle zone terremotate del Belice e della Sicilia occidentale) |
Art. 10. (Entrata in vigore) |
§ 98.1.28242 - D.L. 21 gennaio 1992, n. 14. [1]
Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate
(G.U. 21 gennaio 1992, n. 16)
Art. 1. (Sgravi contributivi per il Mezzogiorno)
1. Il termine di cui all'articolo 1 della
2. Per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1991 al 30 novembre 1992, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1991 nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma 1°, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
3. Il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
4. Gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive di cui ai commi 1, 2 e 3 sono versati dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base di apposita rendicontazione, distinta per ambito provinciale e per singoli codici di classificazione ISTAT delle attività economiche, redatta dall'INPS secondo criteri e modalità stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa:
a) di lire 4.275 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.491 miliardi per l'anno 1995, relativamente ai commi 1 e 2;
b) di lire 450 miliardi annui per il periodo dal 1994 al 2003, relativamente al comma 3.
6. Al complessivo onere di lire 4.725 miliardi per l'anno 1994 si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento "Rifinanziamento della
Art. 2. (Fiscalizzazione oneri sociali)
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del
2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del
3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese considerate commerciali ai fini previdenziali e assistenziali con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15, nonché le imprese artigiane dei servizi di cui ai codici ISTAT 1991: 74.70.1, 93.01, e 93.02 sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della
4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993 le imprese edili di cui ai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2 con esclusione delle imprese di cui all'articolo 2-bis del
5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.200 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
Art. 3. (Trattamenti pensionistici anticipati)
1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali, diverse da quelle edili, interessate da crisi aziendali o da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 22 della
2. Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formulata sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e il Ministro delle partecipazioni statali, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite massimo complessivo di venticinquemila unità, il numero massimo dei pensionamenti anticipati per ciascuna impresa.
3. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nelle ipotesi di cui al comma 1, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di gestione delle crisi o di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, richiedendone tramite il Ministero stesso l'accertamento da parte del CIPE.
4. La facoltà di pensionamento anticipato di anzianità può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al comma 1, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette a ciascun competente istituto previdenziale, le domande dei lavoratori, in deroga al primo comma, lettera c), dell'articolo 22 della
5. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte di ciascun competente istituto previdenziale è tenuta a corrispondere anticipatamente in unica soluzione alla gestione pensionistica competente, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato di anzianità, per ciascun mese di anticipazione della pensione, un contributo pari al 50 per cento dell'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la richiamata gestione sull'ultima retribuzione annua percepita dal lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché dell'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.
6. La facoltà di cui al presente articolo, con le procedure, i limiti e le contribuzioni dal medesimo previsti, è altresì esercitabile fino al 31 dicembre 1992 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al compimento dell'età di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque se donne, dai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al comma 1, che ne abbiano previsto l'utilizzazione in accordi aziendali o di comparto stipulati anteriormente al 31 luglio 1991, di età non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni se donne e che possano far valere non meno di quindici anni e non più di trenta anni di anzianità contributiva.
7. Il termine di cui all'articolo 29 della
8. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 184 miliardi per l'anno 1992, di lire 380 miliardi per l'anno 1993, di lire 393 miliardi per l'anno 1994 e di lire 404 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere, per il triennio 1992-1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.
Art. 4. (Norme di interpretazione autentica e in materia di personale)
1. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del
2. Le amministrazioni tenute ad assumere ai sensi dell'articolo 16 della
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della
Art. 5. (Regime impositivo delle abitazioni)
1. L'articolo 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate dal 1° gennaio 1992 sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici previsti dall'articolo 3, comma 2, della
Art. 6. (Rifinanziamento interventi nei territori del Mezzogiorno)
1. Per il finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla
2. Per la realizzazione di progetti strategici di interesse nazionale di infrastrutturazione del territorio del Mezzogiorno nei settori dell'acqua, della ricerca scientifica, dell'ambiente, dei sistemi territoriali, del turismo, dei beni culturali e dell'agroalimentare, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è autorizzata, in deroga all'articolo 17, comma 4, della
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.800 miliardi per l'anno 1993 e lire 4.175 miliardi per l'anno 1994, ivi compreso quello valutato in lire 450 miliardi per l'anno 1993 e 900 miliardi per il 1994, relativo ai prestiti di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della
Art. 7. (Interventi a favore dell'IRI e dell'EFIM)
1. All'articolo 2 della
a) al comma 1 sopprimere le parole: "Nell'anno 1990";
b) al medesimo comma 1 la lettera b) è così sostituita:"b) Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM: lire 1.550 miliardi";
c) al comma 2, le parole: "in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1990 e di lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1991" sono sostituite da quelle: "in ragione di lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1992";
d) al comma 3 le parole: "dal secondo semestre del 1993" sono sostituite da quelle: "dall'anno 1994";
e) al comma 5 le parole: "di nuovi investimenti" sono sostituite da quelle: "dei programmi 1991-94";
f) al comma 6 dopo la parola: "Mezzogiorno" aggiungere le seguenti: "da effettuarsi da parte dell'IRI" e dopo le parole: "al comma 1" aggiungere le seguenti: "lettera a)".
2. All'articolo 3 della medesima
3. L'articolo 4 della medesima
4. L'articolo 7, comma 2, della menzionata
Art. 8. (Norme in materia di personale dei Monopoli di Stato)
1. Per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasformazione in società per azioni di cui alle disposizioni in materia di trasformazioni degli enti pubblici economici e di dismissione delle Partecipazioni statali è deliberata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, fatte salve tutte le altre norme di procedura previste dalle predette disposizioni. Alle operazioni di gestione e di liquidazione provvede un comitato di tre membri designati uno, con funzioni di presidente, dal Ministro delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.
2. A personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che si trasforma nelle società richiamate nel comma 1, si applicano le disposizioni in materia di prepensionamento volontario previste dalla
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze saranno emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato complessivamente in lire 163 miliardi, si provvede a carico del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1992. All'uopo, la predetta somma è versata in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale ed è riassegnata ai pertinenti capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Art. 9. (Interventi nelle zone terremotate del Belice e della Sicilia occidentale)
1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata, nonché delle opere di competenza locale, nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 ed in quelle della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, i comuni interessati sono autorizzati a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, nel complessivo limite di lire 200 miliardi per l'anno 1992, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato.
2. Anche in deroga a quanto previsto dagli statuti, gli istituti di credito e sezioni autonome di cui al comma 1 sono tenuti a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo. L'importo eventualmente dovuto a titolo di preammortamento, maggiorato degli ulteriori interessi dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, sarà corrisposto alla scadenza della rata di ammortamento.
3. Una quota pari al 5 per cento dei mutui di cui al comma 1 è destinata agli interventi nelle zone terremotate della Sicilia occidentale, il relativo riparto tra i comuni di Mazara del Vallo, Marsala e Petrosino è effettuato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla base dei programmi di interventi comunicati dal provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia. Il riparto della restante quota tra i comuni del Belice è effettuato, tenendo conto dello stato di avanzamento dell'opera di ricostruzione e dei residui fabbisogni, con le modalità di cui all'articolo 13-bis, comma 16, del
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 51 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 36 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento "Completamento degli interventi in favore delle aree terremotate del Belice e di Mazara, Marsala e Petrosino (rate ammortamento mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione del presente decreto.
Art. 10. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,