§ 98.1.28242 - D.L. 21 gennaio 1992, n. 14.
Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate


Settore:Normativa nazionale
Data:21/01/1992
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Sgravi contributivi per il Mezzogiorno)
Art. 2.  (Fiscalizzazione oneri sociali)
Art. 3.  (Trattamenti pensionistici anticipati)
Art. 4.  (Norme di interpretazione autentica e in materia di personale)
Art. 5.  (Regime impositivo delle abitazioni)
Art. 6.  (Rifinanziamento interventi nei territori del Mezzogiorno)
Art. 7.  (Interventi a favore dell'IRI e dell'EFIM)
Art. 8.  (Norme in materia di personale dei Monopoli di Stato)
Art. 9.  (Interventi nelle zone terremotate del Belice e della Sicilia occidentale)
Art. 10.  (Entrata in vigore)


§ 98.1.28242 - D.L. 21 gennaio 1992, n. 14. [1]

Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate

(G.U. 21 gennaio 1992, n. 16)

 

     Art. 1. (Sgravi contributivi per il Mezzogiorno)

     1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1992, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi 1° e 2° del richiamato articolo 59 dalla misura dell'8,50 per cento alla misura del 7,50 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1991 al 30 novembre 1992, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1991 nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma 1°, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

     3. Il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 1991 e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione stessa, è effettuato, previa presentazione di apposita domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere, per la prima rata, dall'anno 1992. Non è consentita la compensazione degli importi di cui al presente comma con le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed esposte sulle denunce contributive mensili.

     4. Gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive di cui ai commi 1, 2 e 3 sono versati dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base di apposita rendicontazione, distinta per ambito provinciale e per singoli codici di classificazione ISTAT delle attività economiche, redatta dall'INPS secondo criteri e modalità stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

     5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa:

     a) di lire 4.275 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.491 miliardi per l'anno 1995, relativamente ai commi 1 e 2;

     b) di lire 450 miliardi annui per il periodo dal 1994 al 2003, relativamente al comma 3.

     6. Al complessivo onere di lire 4.725 miliardi per l'anno 1994 si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione (compresi ratei ammortamento mutui), nonché interventi per il triennio 1992-1994 per la conservazione e la tutela del Lago di Pergusa (Enna)", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

 

          Art. 2. (Fiscalizzazione oneri sociali)

     1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e le imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,40 punti percentuali. Con la stessa decorrenza alle medesime imprese operanti in zone diverse dai predetti territori l'ulteriore esonero è concesso in misura pari a 1,44 punti percentuali.

     2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

     3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese considerate commerciali ai fini previdenziali e assistenziali con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15, nonché le imprese artigiane dei servizi di cui ai codici ISTAT 1991: 74.70.1, 93.01, e 93.02 sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

     4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993 le imprese edili di cui ai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2 con esclusione delle imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 0,40 punti percentuali.

     5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.

     6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.200 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

 

          Art. 3. (Trattamenti pensionistici anticipati)

     1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali, diverse da quelle edili, interessate da crisi aziendali o da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facoltà di richiedere entro il 31 dicembre 1992 la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'articolo 22 citato con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni se donne.

     2. Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formulata sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e il Ministro delle partecipazioni statali, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite massimo complessivo di venticinquemila unità, il numero massimo dei pensionamenti anticipati per ciascuna impresa.

     3. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nelle ipotesi di cui al comma 1, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di gestione delle crisi o di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, richiedendone tramite il Ministero stesso l'accertamento da parte del CIPE.

     4. La facoltà di pensionamento anticipato di anzianità può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al comma 1, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette a ciascun competente istituto previdenziale, le domande dei lavoratori, in deroga al primo comma, lettera c), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di gestione della crisi o di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse a ciascun competente istituto previdenziale si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

     5. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte di ciascun competente istituto previdenziale è tenuta a corrispondere anticipatamente in unica soluzione alla gestione pensionistica competente, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato di anzianità, per ciascun mese di anticipazione della pensione, un contributo pari al 50 per cento dell'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la richiamata gestione sull'ultima retribuzione annua percepita dal lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché dell'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

     6. La facoltà di cui al presente articolo, con le procedure, i limiti e le contribuzioni dal medesimo previsti, è altresì esercitabile fino al 31 dicembre 1992 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al compimento dell'età di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque se donne, dai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al comma 1, che ne abbiano previsto l'utilizzazione in accordi aziendali o di comparto stipulati anteriormente al 31 luglio 1991, di età non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni se donne e che possano far valere non meno di quindici anni e non più di trenta anni di anzianità contributiva.

     7. Il termine di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito con il termine 29 febbraio 1992.

     8. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 184 miliardi per l'anno 1992, di lire 380 miliardi per l'anno 1993, di lire 393 miliardi per l'anno 1994 e di lire 404 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere, per il triennio 1992-1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.

 

          Art. 4. (Norme di interpretazione autentica e in materia di personale)

     1. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto, l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è conservato su una sola delle pensioni come individuata con i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo.

     2. Le amministrazioni tenute ad assumere ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, hanno facoltà di assolvere, in tutto o in parte, alla riserva del 50 per cento di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, mediante utilizzo di posti relativi a profili professionali per il cui accesso è richiesto il diploma di scuola media superiore. In deroga alle procedure concorsuali si applicano in questi casi le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1991, per un numero complessivo di posti non superiore alla metà di quelli messi a concorso e comunque non oltre i limiti numerici dei posti da riservare.

     3. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è inserito il seguente: "3-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di risanamento e sviluppo di cui ai precedenti commi, il rapporto di lavoro relativo al personale dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato ha natura privatistica, intendendosi abrogato l'ultimo comma, punto 4, dell'articolo 14, della legge 17 maggio 1985, n. 210".

 

          Art. 5. (Regime impositivo delle abitazioni)

     1. L'articolo 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve intendersi applicabile anche per la determinazione del reddito imponibile delle unità immobiliari urbane non di lusso, secondo i criteri di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, quando il canone che sarebbe ritraibile, per effetto di regimi di determinazione legale, dalla locazione di tali unità, ridotto del 25 per cento, risulti inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario risultante dalla applicazione delle tariffe d'estimo di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, supplemento straordinario n. 9; in tal caso il reddito imponibile è determinato in misura pari a quella del canone ritraibile ridotto del 25 per cento. Per le unità immobiliari site nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la presente disposizione si applica con riferimento al canone ritraibile ridotto del 40 per cento. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

     2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere già usufruito delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, nonché di quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dal presente comma. Se gli immobili acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero, se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è dovuta una penalità pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30 per cento.

     3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate dal 1° gennaio 1992 sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'atto, all'ufficio del registro competente, per usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai sensi e con le modalità dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti indicati dal comma 2; per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate e le scritture private non autenticate già sottoposti alla registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento delle imposte in misura normale, si fa luogo al rimborso delle medesime imposte se il contribuente, sempre che sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo stesso ufficio presso il quale è stato registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma.

 

          Art. 6. (Rifinanziamento interventi nei territori del Mezzogiorno)

     1. Per il finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, è autorizzata la spesa di lire 14.000 miliardi, in ragione di lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.350 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.275 miliardi per l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire 8.250 miliardi per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono essere assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali.

     2. Per la realizzazione di progetti strategici di interesse nazionale di infrastrutturazione del territorio del Mezzogiorno nei settori dell'acqua, della ricerca scientifica, dell'ambiente, dei sistemi territoriali, del turismo, dei beni culturali e dell'agroalimentare, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è autorizzata, in deroga all'articolo 17, comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, a contrarre prestiti esteri per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi in ragione di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per la quota non impegnata nell'anno precedente. All'attuazione dei progetti strategici si provvede a seguito di programma approvato dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

     3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.800 miliardi per l'anno 1993 e lire 4.175 miliardi per l'anno 1994, ivi compreso quello valutato in lire 450 miliardi per l'anno 1993 e 900 miliardi per il 1994, relativo ai prestiti di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.

     4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 360, si intendono riferite anche all'erogazione della somma di cui all'articolo 10 del decreto-legge 29 aprile 1991, n. 134, per le finalità ivi previste.

 

          Art. 7. (Interventi a favore dell'IRI e dell'EFIM)

     1. All'articolo 2 della legge 7 febbraio 1991, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 sopprimere le parole: "Nell'anno 1990";

     b) al medesimo comma 1 la lettera b) è così sostituita:"b) Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM: lire 1.550 miliardi";

     c) al comma 2, le parole: "in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1990 e di lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1991" sono sostituite da quelle: "in ragione di lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1992";

     d) al comma 3 le parole: "dal secondo semestre del 1993" sono sostituite da quelle: "dall'anno 1994";

     e) al comma 5 le parole: "di nuovi investimenti" sono sostituite da quelle: "dei programmi 1991-94";

     f) al comma 6 dopo la parola: "Mezzogiorno" aggiungere le seguenti: "da effettuarsi da parte dell'IRI" e dopo le parole: "al comma 1" aggiungere le seguenti: "lettera a)".

     2. All'articolo 3 della medesima legge n. 42 del 1991 le parole: "da parte degli enti" sono sostituite da quelle: "da parte dell'IRI".

     3. L'articolo 4 della medesima legge n. 42 del 1991 è sostituito dal seguente: "1. I programmi degli enti di gestione, di cui all'articolo 2, comma 5, sono quelli risultanti dai documenti allegati alla relazione programmatica delle partecipazioni statali per il 1992, trasmessa al CIPE e da questi positivamente esaminata nella seduta del 30 settembre 1991.".

     4. L'articolo 7, comma 2, della menzionata legge n. 42 del 1991 è sostituito dal seguente: "2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 2 valutato in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed in lire 1.200 miliardi a decorrere dal 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali".

 

          Art. 8. (Norme in materia di personale dei Monopoli di Stato)

     1. Per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasformazione in società per azioni di cui alle disposizioni in materia di trasformazioni degli enti pubblici economici e di dismissione delle Partecipazioni statali è deliberata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, fatte salve tutte le altre norme di procedura previste dalle predette disposizioni. Alle operazioni di gestione e di liquidazione provvede un comitato di tre membri designati uno, con funzioni di presidente, dal Ministro delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

     2. A personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che si trasforma nelle società richiamate nel comma 1, si applicano le disposizioni in materia di prepensionamento volontario previste dalla legge 7 giugno 1990, n. 141; lo stesso personale ha facoltà di richiedere il passaggio nelle predette società, ovvero di transitare, nei limiti dell'organico complessivo, nei ruoli dell'amministrazione vigilante o, nel rispetto delle norme sulla mobilità, in uffici di altre amministrazioni pubbliche, con salvezza delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

     3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze saranno emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato complessivamente in lire 163 miliardi, si provvede a carico del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1992. All'uopo, la predetta somma è versata in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale ed è riassegnata ai pertinenti capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

 

          Art. 9. (Interventi nelle zone terremotate del Belice e della Sicilia occidentale)

     1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata, nonché delle opere di competenza locale, nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 ed in quelle della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, i comuni interessati sono autorizzati a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, nel complessivo limite di lire 200 miliardi per l'anno 1992, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato.

     2. Anche in deroga a quanto previsto dagli statuti, gli istituti di credito e sezioni autonome di cui al comma 1 sono tenuti a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo. L'importo eventualmente dovuto a titolo di preammortamento, maggiorato degli ulteriori interessi dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, sarà corrisposto alla scadenza della rata di ammortamento.

     3. Una quota pari al 5 per cento dei mutui di cui al comma 1 è destinata agli interventi nelle zone terremotate della Sicilia occidentale, il relativo riparto tra i comuni di Mazara del Vallo, Marsala e Petrosino è effettuato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla base dei programmi di interventi comunicati dal provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia. Il riparto della restante quota tra i comuni del Belice è effettuato, tenendo conto dello stato di avanzamento dell'opera di ricostruzione e dei residui fabbisogni, con le modalità di cui all'articolo 13-bis, comma 16, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 51 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 36 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento "Completamento degli interventi in favore delle aree terremotate del Belice e di Mazara, Marsala e Petrosino (rate ammortamento mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 10. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 24 marzo 1993, n. 75,  restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 5 del presente decreto. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 9 agosto 1993, n. 292,  restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 8 del presente decreto.