§ 98.1.28235 - D.L. 2 gennaio 1992, n. 1 .
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari.


Settore:Normativa nazionale
Data:02/01/1992
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Localizzazione di programmi costruttivi, di edilizia economica e popolare in zone residenziali dei piani regolatori
Art. 2.  Aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti
Art. 3.  Interventi per la Torre di Pisa
Art. 4.  Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari
Art. 5.  Interventi di sostegno dei consorzi per l'esportazione
Art. 6.  Progetti F.I.O.
Art. 7.  Disponibilità residue sul fondo comune regionale
Art. 8.  Contributo di solidarietà nazionale alla Regione siciliana
Art. 9 . Lavori socialmente utili in Napoli e Palermo
Art. 10.  Provvidenze per le maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro
Art. 11.  Rifinanziamento della Artigiancassa
Art. 12.  Finanziamento del programma PRO.R.A.
Art. 13.  Agevolazioni per turisti stranieri motorizzati
Art. 14.  Progetti finalizzati
Art. 15.  Affidamento di funzioni dirigenziali nell'ANAS
Art. 16.  Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna
Art. 17.  Emissioni inquinanti da nichel
Art. 18.  Limiti alla emissione di titoli pubblici
Art. 19.  Norme finali ed entrata in vigore


§ 98.1.28235 - D.L. 2 gennaio 1992, n. 1 [1].

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari.

(G.U. 2 gennaio 1992, n. 1)

 

     Art. 1. Localizzazione di programmi costruttivi, di edilizia economica e popolare in zone residenziali dei piani regolatori

     1. Il termine indicato dall'art. 2, sesto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1991, con l'art. 4 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1993.

 

          Art. 2. Aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti

     1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo nell'anno 1992. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

 

          Art. 3. Interventi per la Torre di Pisa

     1. Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento e di restauro della Torre di Pisa è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

     2. Il comitato di cui all'art. 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, può chiedere ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici, che provvedono entro venti giorni dalla richiesta, di convocare la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     3. Il termine indicato nell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è differito al 31 dicembre 1993.

     4. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera primaziale di Pisa durante il periodo di chiusura al pubblico della torre, è corrisposto all'ente stesso, per l'anno 1993, un contributo di lire 3.000 milioni.

     5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 4.000 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento sotto Ministero dei lavori pubblici "Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale".

 

          Art. 4. Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari

     1. Per l'anno 1992, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 5. Interventi di sostegno dei consorzi per l'esportazione

     1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno in favore dei consorzi e società consortili per il commercio estero, i contributi finanziari annuali di cui all'art. 4 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, possono essere concessi anche per l'anno 1992. Al relativo onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante interventi per i consorzi tra piccole e medie imprese".

 

          Art. 6. Progetti F.I.O.

     1. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le risorse resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca adottati dal CIPE a carico di progetti finanziati sul Fondo investimenti ed occupazione fino al 1989 possono essere riassegnate dal CIPE stesso a progetti immediatamente eseguibili già valutati ai sensi della delibera CIPE 12 maggio 1988, ovvero ammessi a finanziamento per lo stesso anno 1989 anche ai sensi dell'art. 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ferma restando la destinazione per il disinquinamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti delle risorse resesi disponibili a seguito di revoca di progetti concernenti i medesimi settori. Per tali progetti il Ministro dell'ambiente formula la proposta al Ministro del bilancio e della programmazione economica per l'inserimento nella proposta complessiva al CIPE.

     2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica individua le risorse di cui al comma 1 e determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri e le modalità per la definizione dei rapporti finanziari inerenti ai progetti di cui è disposta la revoca.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, ad integrazione delle risorse ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi, di cui almeno un terzo per progetti di risanamento e salvaguardia ambientale. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991.

     4. Gli importi relativi al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnati ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione.

 

          Art. 7. Disponibilità residue sul fondo comune regionale

     1. Il residuo importo di lire 1.000 miliardi del fondo comune regionale per l'anno 1990 di cui all'art. 17, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è ripartito tra le regioni nel modo seguente:

 

Piemonte

L.

70.467.474.000

 

 

Lombardia

"

125.757.417.000

 

 

Veneto

"

66.383.999.000

 

 

Liguria

"

27.716.051.000

 

 

Emilia-Romagna

"

66.312.357.000

 

 

Toscana

"

58.355.178.000

 

 

Umbria

"

21.362.257.000

 

 

Marche

"

29.577.469.000

 

 

Lazio

"

77.314.262.000

 

 

Abruzzo

"

33.621.628.000

 

 

Molise

"

15.571.739.000

 

 

Campania

"

168.536.908.000

 

 

Puglia

"

119.729.620.000

 

 

Basilicata

"

30.653.135.000

 

 

Calabria

"

88.640.506.000

 

 

 

 

Totale

L.

1.000.000.000.000

 

          Art. 8. Contributo di solidarietà nazionale alla Regione siciliana

     1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'art. 38 dello statuto della Regione siciliana, è fissato per gli anni 1989 e 1990, rispettivamente, in lire 1.400 miliardi e in lire 210 miliardi.

     2. La somma per spese sostenute dallo Stato, per conto della regione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso della regione viene determinata in via definitiva, per ciascuno degli anni 1989 e 1990, in lire 18 miliardi.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990 e a lire 210 miliardi per l'anno 1991, si provvede:

     a) quanto a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990, a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

     b) quanto a lire 210 miliardi, per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia".

 

          Art. 9. Lavori socialmente utili in Napoli e Palermo

     1. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente di lire 120 miliardi e lire 90 miliardi per l'anno 1992.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluite ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno; quanto a lire 120 miliardi mediante parziale utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 8048 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

     3. Nel comma 10, secondo periodo, dell'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, le parole: "e 1991." sono sostituite dalle seguenti: ", 1991 e 1992.".

 

          Art. 10. Provvidenze per le maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro

     1. Ai lavoratori che hanno usufruito sino al 19 novembre 1990 della somma di cui al decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, licenziati successivamente al 19 novembre 1990, per i quali non sussistano i requisiti per il godimento delle prestazioni di disoccupazione speciale previste dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, è erogata per un periodo massimo di 18 mesi decorrenti dal 19 novembre 1990, una somma pari all'80 per cento della retribuzione globale lorda che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato, comprese tra lo zero ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, non oltre le quarantaquattro ore settimanali. La somma non può comunque essere superiore all'importo massimo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni e non è cumulabile con il trattamento di integrazione salariale e di disoccupazione.

     2. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'erogazione di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai lavoratori sono dovuti per il periodo indicato al comma 1 il trattamento di famiglia in base alle norme vigenti.

     3. Alla corresponsione delle somme di cui ai commi 1 e 2 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previa individuazione degli aventi diritto.

     4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 1992 in lire 3.125.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1992, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione in spesa di cui all'art. 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

 

          Art. 11. Rifinanziamento della Artigiancassa

     1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526".

 

          Art. 12. Finanziamento del programma PRO.R.A.

     1. Le somme stanziate sul capitolo 2101 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991 possono esserlo nell'anno 1992.

 

          Art. 13. Agevolazioni per turisti stranieri motorizzati

     1. Le agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati previste dalla legge 15 maggio 1986, n. 192, già prorogate con modifiche dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, sono ulteriormente differite sino al 31 maggio 1992.

     2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei residui dello stanziamento triennale di cui alla legge 18 luglio 1989, n. 268, esistenti sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla Direzione generale affari generali turismo e sport del Ministero del turismo e dello spettacolo.

 

          Art. 14. Progetti finalizzati

     1. La disciplina prevista dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è differita con le stesse modalità, fino al 31 dicembre 1993.

     2. Il fondo per i progetti di cui al citato art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è determinato in lire 24,5 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

     3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

 

          Art. 15. Affidamento di funzioni dirigenziali nell'ANAS

     1. Le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86, già prorogate da ultimo dal decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 523, convertito dalla legge 10 febbraio 1989, n. 43, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1992.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 60.000.000 per l'anno 1990 e in lire 120.000.000 per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 125.000.000, a lire 53.000.000, a lire 47.000.000, a lire 40.000.000 e a lire 35.000.000, rispettivamente, a carico degli stanziamenti dei capitoli 101, 102, 103, 124 e 125 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1992.

     3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti dal 30 giugno 1990 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 16. Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna

     1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'art. 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

 

          Art. 17. Emissioni inquinanti da nichel

     1. Il termine previsto al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione per quanto attiene al nichel e i suoi componenti come Ni, è differito al 30 settembre 1992.

 

          Art. 18. Limiti alla emissione di titoli pubblici

     1. Il comma 8 dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 406, così come modificato dal comma 1 dell'art. 2, della legge 18 novembre 1991, n. 366, è sostituito dal seguente:

     "8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 141.000 miliardi".

 

          Art. 19. Norme finali ed entrata in vigore

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 8, 11 e 14 hanno effetto dal 31 dicembre 1991. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

     2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 19 marzo 1993, n. 68, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 8 del presente decreto. Per effetto dell'art. 1, comma 3, L. 27 ottobre 1995, n. 437, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 16 del presente decreto. Per effetto dell'art. 7, L. 13 luglio 1995, n. 295, e dell'art. 10, L. 5 gennaio 1996, n. 25, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti in materia di differimento di termini sulla base del presente decreto.