Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 02/01/1992 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Localizzazione di programmi costruttivi, di edilizia economica e popolare in zone residenziali dei piani regolatori |
Art. 2. Aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti |
Art. 3. Interventi per la Torre di Pisa |
Art. 4. Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari |
Art. 5. Interventi di sostegno dei consorzi per l'esportazione |
Art. 6. Progetti F.I.O. |
Art. 7. Disponibilità residue sul fondo comune regionale |
Art. 8. Contributo di solidarietà nazionale alla Regione siciliana |
Art. 9 . Lavori socialmente utili in Napoli e Palermo |
Art. 10. Provvidenze per le maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro |
Art. 11. Rifinanziamento della Artigiancassa |
Art. 12. Finanziamento del programma PRO.R.A. |
Art. 13. Agevolazioni per turisti stranieri motorizzati |
Art. 14. Progetti finalizzati |
Art. 15. Affidamento di funzioni dirigenziali nell'ANAS |
Art. 16. Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna |
Art. 17. Emissioni inquinanti da nichel |
Art. 18. Limiti alla emissione di titoli pubblici |
Art. 19. Norme finali ed entrata in vigore |
§ 98.1.28235 - D.L. 2 gennaio 1992, n. 1 [1].
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari.
(G.U. 2 gennaio 1992, n. 1)
Art. 1. Localizzazione di programmi costruttivi, di edilizia economica e popolare in zone residenziali dei piani regolatori
1. Il termine indicato dall'art. 2, sesto comma, della
Art. 2. Aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo nell'anno 1992. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.
Art. 3. Interventi per la Torre di Pisa
1. Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento e di restauro della Torre di Pisa è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. Il comitato di cui all'art. 1, del
3. Il termine indicato nell'art. 1, comma 2, del
4. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera primaziale di Pisa durante il periodo di chiusura al pubblico della torre, è corrisposto all'ente stesso, per l'anno 1993, un contributo di lire 3.000 milioni.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 4.000 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento sotto Ministero dei lavori pubblici "Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale".
Art. 4. Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari
1. Per l'anno 1992, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'art. 63 della
Art. 5. Interventi di sostegno dei consorzi per l'esportazione
1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno in favore dei consorzi e società consortili per il commercio estero, i contributi finanziari annuali di cui all'art. 4 della
Art. 6. Progetti F.I.O.
1. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le risorse resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca adottati dal CIPE a carico di progetti finanziati sul Fondo investimenti ed occupazione fino al 1989 possono essere riassegnate dal CIPE stesso a progetti immediatamente eseguibili già valutati ai sensi della
2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica individua le risorse di cui al comma 1 e determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri e le modalità per la definizione dei rapporti finanziari inerenti ai progetti di cui è disposta la revoca.
3. Per le finalità di cui al comma 1, ad integrazione delle risorse ivi indicate, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi, di cui almeno un terzo per progetti di risanamento e salvaguardia ambientale. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991.
4. Gli importi relativi al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnati ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione.
Art. 7. Disponibilità residue sul fondo comune regionale
1. Il residuo importo di lire 1.000 miliardi del fondo comune regionale per l'anno 1990 di cui all'art. 17, comma 3, del
Piemonte |
L. |
70.467.474.000 |
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Lombardia |
" |
125.757.417.000 |
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Veneto |
" |
66.383.999.000 |
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Liguria |
" |
27.716.051.000 |
|
|
Emilia-Romagna |
" |
66.312.357.000 |
|
|
Toscana |
" |
58.355.178.000 |
|
|
Umbria |
" |
21.362.257.000 |
|
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Marche |
" |
29.577.469.000 |
|
|
Lazio |
" |
77.314.262.000 |
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Abruzzo |
" |
33.621.628.000 |
|
|
Molise |
" |
15.571.739.000 |
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Campania |
" |
168.536.908.000 |
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Puglia |
" |
119.729.620.000 |
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Basilicata |
" |
30.653.135.000 |
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Calabria |
" |
88.640.506.000 |
|
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Totale |
L. |
1.000.000.000.000 |
Art. 8. Contributo di solidarietà nazionale alla Regione siciliana
1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'art. 38 dello statuto della Regione siciliana, è fissato per gli anni 1989 e 1990, rispettivamente, in lire 1.400 miliardi e in lire 210 miliardi.
2. La somma per spese sostenute dallo Stato, per conto della regione, ai sensi dell'art. 3 del
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990 e a lire 210 miliardi per l'anno 1991, si provvede:
a) quanto a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990, a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;
b) quanto a lire 210 miliardi, per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia".
Art. 9. Lavori socialmente utili in Napoli e Palermo
1. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'art. 26 della
3. Nel comma 10, secondo periodo, dell'art. 6 del
Art. 10. Provvidenze per le maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro
1. Ai lavoratori che hanno usufruito sino al 19 novembre 1990 della somma di cui al
2. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'erogazione di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della
3. Alla corresponsione delle somme di cui ai commi 1 e 2 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previa individuazione degli aventi diritto.
4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 1992 in lire 3.125.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1992, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione in spesa di cui all'art. 15, comma 52, della
Art. 11. Rifinanziamento della Artigiancassa
1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della
Art. 12. Finanziamento del programma PRO.R.A.
1. Le somme stanziate sul capitolo 2101 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991 possono esserlo nell'anno 1992.
Art. 13. Agevolazioni per turisti stranieri motorizzati
1. Le agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati previste dalla
2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei residui dello stanziamento triennale di cui alla
Art. 14. Progetti finalizzati
1. La disciplina prevista dall'art. 26 della
2. Il fondo per i progetti di cui al citato art. 26 della
3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
Art. 15. Affidamento di funzioni dirigenziali nell'ANAS
1. Le disposizioni di cui all'art. 17 della
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 60.000.000 per l'anno 1990 e in lire 120.000.000 per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 125.000.000, a lire 53.000.000, a lire 47.000.000, a lire 40.000.000 e a lire 35.000.000, rispettivamente, a carico degli stanziamenti dei capitoli 101, 102, 103, 124 e 125 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1992.
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti dal 30 giugno 1990 alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 16. Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna
1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'art. 18 della
Art. 17. Emissioni inquinanti da nichel
1. Il termine previsto al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione per quanto attiene al nichel e i suoi componenti come Ni, è differito al 30 settembre 1992.
Art. 18. Limiti alla emissione di titoli pubblici
1. Il comma 8 dell'art. 3 della
"8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 141.000 miliardi".
Art. 19. Norme finali ed entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 8, 11 e 14 hanno effetto dal 31 dicembre 1991. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,