Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/10/1995 |
Numero: | 437 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica [...] |
§ 98.1.27003 - Legge 27 ottobre 1995, n. 437.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione.
(G.U. 28 ottobre 1995, n. 253)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 1, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "La disciplina prevista dall'art. 26 della
al comma 1, il quinto periodo è soppresso;
il comma 10 è soppresso.
All'articolo 2:
il comma 1 è soppresso;
il comma 3 è sostituito dai seguenti:
"3. In attesa dell'attuazione dell'autonomia scolastica e del riordino degli organi collegiali della scuola e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, la durata in carica dei consigli di circolo e di istituto e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione è prorogata, nel limite massimo di un anno, secondo termini da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Analogamente, e con le stesse modalità, la durata in carica dei consigli scolastici provinciali e dei consigli scolastici distrettuali è prorogata fino al 31 maggio 1996. La durata in carica dei consigli direttivi degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, è prorogata fino al 1° giugno 1997.
3-bis. All'articolo. 31 del testo unico approvato con
"3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione".
3-ter. All'articolo. 33, comma 1, del testo unico approvato con
"e-bis) il numero degli elettori necessario per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali della scuola e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione"".
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. All'articolo. 59, comma 10, del
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Le graduatorie degli aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori, già mantenute in vigore per l'anno scolastico 1993-1994 ai sensi dell'articolo. 5, comma 2-bis, del
All'articolo 3, il comma 5 è soppresso.
All'articolo 4:
al comma 3, le parole da: "così come" fino a: "successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "individuati dallo stesso Ministro dell'interno"; e le parole da: "Entro lo stesso termine" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "Entro lo stesso termine il Ministro dell'interno provvede, altresì, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza da realizzarsi all'interno delle attività di spettacolo e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Fino alla emanazione delle norme di cui al comma 3 sono prorogati i termini previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi".
All'articolo 5:
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
"8-bis. All'articolo 25, comma 1, della
8-ter. All'articolo 25, comma 3, della
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
"9-bis. Dopo il comma 7 dell'articolo 25 della
"7-bis. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali."";
al comma 10 le parole: "il 30 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 giugno 1996";
al comma 11, all'alinea, le parole: "è inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti";
al comma 11, al capoverso 1-bis:
al secondo periodo, dopo le parole: "tutti gli enti aderenti" sono inserite le seguenti: "o comunque corrispondenti ad una quota di partecipazione complessivamente superiore al 50,1 per cento del totale"; e la parola: "commissario" è sostituita dalle seguenti: "commissario o il collegio commissariale";
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il prefetto può attribuire le funzioni di commissario collegiale all'organo del consorzio che per statuto esercita le funzioni di amministrazione dell'ente";
al terzo periodo, le parole: "Il commissario resta" sono sostituite dalle seguenti: "Il commissario o il collegio commissariale restano";
al comma 11, dopo il capoverso 1-bis è aggiunto il seguente:
"1-ter. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"11-bis. Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale si applicano, in deroga a quanto stabilito dall'articolo. 51, comma 11, della
11-ter. Il commissario o il collegio commissariale provvedono, entro sei mesi dallo scioglimento del consorzio, alle operazioni di acquisizione di ogni residua attività e liquidazione di tutte le passività, alla ripartizione ed attribuzione del patrimonio netto del consorzio agli enti consorziati ed alla resa dei conti della liquidazione, ed a tutti gli atti soggetti ad approvazione delle giunte degli enti consorziati. Il commissario o il collegio commissariale decidono in merito ad eventuali controversie fra gli enti consorziati relative alle assegnazioni del personale. Ai componenti del collegio spettano le indennità ed i permessi retribuiti previsti dalla
11-quater. L'organo preposto alla liquidazione del consorzio del quale è stata deliberata la soppressione determina, sulla base di accordi con le amministrazioni degli enti interessati, la destinazione del personale e del patrimonio del consorzio.
11-quinquies. All'articolo. 4 della
"1-bis. Il canone ricognitorio annuo si applica per i periodi di utilizzazione precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche nell'ipotesi in cui sia stato accertato, con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, l'obbligo del pagamento di somme superiori, secondo la disciplina anteriormente vigente"".