§ 98.1.28179 - D.L. 4 ottobre 1990, n. 275 .
Disposizioni urgenti a favore delle maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro.


Settore:Normativa nazionale
Data:04/10/1990
Numero:275


Sommario
Art. 1.      1. Agli impiegati ed operai, ivi compresi gli apprendisti, occupati alla data del 18 luglio 1990 nel cantiere ENEL di Gioia Tauro e sospesi dal lavoro a seguito del [...]
Art. 2.      1. Per le finalità del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28179 - D.L. 4 ottobre 1990, n. 275 [1].

Disposizioni urgenti a favore delle maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro.

(G.U. 4 ottobre 1990, n. 232)

 

     Art. 1.

     1. Agli impiegati ed operai, ivi compresi gli apprendisti, occupati alla data del 18 luglio 1990 nel cantiere ENEL di Gioia Tauro e sospesi dal lavoro a seguito del decreto del 18 luglio 1990 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palmi, viene erogata in via transitoria, per un periodo massimo di quattro mesi decorrenti dal 19 luglio 1990, una somma pari all'80 per cento della retribuzione globale lorda che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato, comprese tra lo zero ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, non oltre le quarantaquattro ore settimanali. La somma non può comunque essere superiore all'importo massimo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni e non è cumulabile con il trattamento di integrazione salariale e di disoccupazione.

     2. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'erogazione di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai lavoratori sono dovuti per il periodo indicato al comma 1 i trattamenti di famiglia in base alle norme vigenti.

     3. Alla corresponsione delle somme di cui ai commi 1 e 2 provvede il prefetto competente, previa individuazione degli aventi diritto.

     4. Resta salvo il diritto di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili dell'evento di cui al presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. Per le finalità del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate conseguenti ai provvedimenti adottati ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, e dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 1 giugno 1991, n. 169, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.