Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.1 bilancio dello stato |
Data: | 18/11/1991 |
Numero: | 366 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni generali. |
Art. 2. Stato di previsione del Ministero del tesoro. |
Art. 3. Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. |
Art. 4. Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. |
Art. 5. Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. |
Art. 6. Stato di previsione del Ministero della sanità. |
§ 27.1.59 - Legge 18 novembre 1991, n. 366. [1]
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1991.
(G.U. 19 novembre 1991, n. 271, S.O.).
Art. 1. Disposizioni generali.
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome, approvati con la
Art. 2. Stato di previsione del Ministero del tesoro.
1. Il comma 8 dell'articolo 3 della
"8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 126.000 miliardi".
2. I commi 17 e 18 dell'articolo 3 della
"17. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli numeri 5926, 5952, 6771, 6872 e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
18. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della
3. All'articolo 3 della
"29-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio per trasferire dal capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ai bilanci delle aziende autonome le somme occorrenti per la riliquidazione delle pensioni al personale interessato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991".
Art. 3. Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della
"2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonchè le eventuali successive variazioni, delle disponibilità in conto residui e di cassa sul capitolo n. 7511 e dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo n. 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonchè per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria".
Art. 4. Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
1. All'articolo 14 della
"3-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato, nell'anno finanziario 1991, a trasferire, con propri decreti, la somma di lire 140 miliardi, in conto residui e cassa, dal capitolo n. 7969 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 1991".
Art. 5. Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
1. All'articolo 12 della
"8-bis. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, è autorizzato ad effettuare variazioni compensative in termini di residui e cassa, nell'ambito delle somme residue iscritte ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in applicazione dell'articolo 3, comma 5, della
Art. 6. Stato di previsione del Ministero della sanità.
1. All'articolo 20 della
"2-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1991, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della
[1] Abrogata dall'art. 24 del