§ 88.3.3 - Legge 9 febbraio 1982, n. 37.
Provvedimenti a favore dei circhi equestri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.3 circo
Data:09/02/1982
Numero:37


Sommario
Art. 1.      Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato, a partire dall'esercizio finanziario 1981, un fondo speciale annuo di lire 1000 [...]
Art. 2.      All'onere di lire 1000 milioni derivante dell'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, si provvede mediante corrispondente [...]


§ 88.3.3 - Legge 9 febbraio 1982, n. 37.

Provvedimenti a favore dei circhi equestri.

(G.U. 16 febbraio 1982, n. 45)

 

 

     Art. 1.

     Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato, a partire dall'esercizio finanziario 1981, un fondo speciale annuo di lire 1000 milioni per la concessione di contributi agli esercenti dei circhi equestri, le cui attività debbono rispondere ai canoni della tradizione circense.

     Nell'assegnazione dei contributi si terrà particolarmente conto del numero di rappresentazioni effettuate nel corso dell'anno, della loro qualità artistica e spettacolare, del personale artistico e tecnico impiegato, del numero di spettatori che hanno assistito alle rappresentazioni in rapporto alla capienza dei singoli circhi, del numero di città visitate, di eventuali tournées all'estero.

     I contributi dello Stato sono assegnati annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

     Una quota fino alla concorrenza massima del 10% del fondo di cui al primo comma può essere destinata ad iniziative tese a finalità educative e agli impegni connessi alla strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività.

 

          Art. 2.

     All'onere di lire 1000 milioni derivante dell'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.