§ 88.3.2 - Legge 29 luglio 1980, n. 390.
Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.3 circo
Data:29/07/1980
Numero:390


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'esercizio finanziario 1979, il fondo di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato alla concessione di contributi [...]
Art. 2.      Il fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro di cui all'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di lire 1.650 milioni per l'anno 1979 e di lire 1.200 milioni per l'anno 1980, si provvede mediante riduzione [...]


§ 88.3.2 - Legge 29 luglio 1980, n. 390.

Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante.

(G.U. 2 agosto 1980, n. 211)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1979, il fondo di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, aumentato con legge 26 luglio 1975, n. 375, è ulteriormente elevato a lire 1.500 milioni.

     Il fondo è destinato per un terzo ai circhi equestri e per due terzi agli spettacoli viaggianti.

     Sul fondo di cui ai precedenti commi sono altresì concessi contributi in conto capitale per l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali.

     Sulla quota del fondo destinata ai circhi equestri potranno essere concessi contributi per la effettuazione di spettacoli circensi qualificati sul piano artistico ed organizzativo.

     Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 19, secondo, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337.

     I contributi straordinari assegnati ai sensi dell'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, e ai sensi del precedente comma terzo, sono liquidati previa presentazione da parte dei beneficiari di documentazione di spesa il cui importo non sia inferiore a quello dei contributi concessi.

 

          Art. 2.

     Il fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro di cui all'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, aumentato con legge 28 ottobre 1968, n. 1178, e con legge 9 marzo 1971, n. 126, è ulteriormente aumentato di lire 500 milioni, mediante conferimento di lire 450 milioni da parte dello Stato e lire 50 milioni da parte della Banca nazionale del lavoro.

     La maggiore disponibilità di 500 milioni è destinata alla concessione di anticipazioni sui contributi assegnati ai sensi del precedente articolo 1, nonché alla concessione di mutui per il rinnovo, l'ammodernamento e la ristrutturazione degli impianti e delle attrezzature dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di lire 1.650 milioni per l'anno 1979 e di lire 1.200 milioni per l'anno 1980, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.