Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 88. Spettacolo |
Capitolo: | 88.5 musica |
Data: | 14/11/1979 |
Numero: | 589 |
Sommario |
Art. 1. I provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali previsti per l'anno 1978 dalla legge 22 luglio 1977, n. 426, sono disposti anche per l'anno 1979. |
Art. 2. Nella determinazione dei mutui che gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 3 della legge 8 aprile 1976, n. 115, a contrarre [...] |
Art. 3. Ai fini del riconoscimento della nazionalità ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per "versione originale italiana", di cui al secondo comma dello stesso art. 4 [...] |
Art. 4. Ai fini del riconoscimento della nazionalità ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dei film la cui lavorazione inizi dopo l'entrata in vigore della presente legge, [...] |
Art. 5. Restano validi gli atti e i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa ed i pagamenti, adottati in applicazione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 152, il cui onere resta imputato [...] |
Art. 6. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'anno finanziario 1979 in L. 67.181.217.736 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello [...] |
Art. 7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
§ 88.5.14 - Legge 14 novembre 1979, n. 589.
Provvedimenti per le attività musicali e cinematografiche.
(G.U. 23 novembre 1979, n. 320)
I provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali previsti per l'anno 1978 dalla
Le disponibilità previste dal terzo comma dell'art. 1 della
Restano in vigore tutte le altre disposizioni della predetta legge.
Lo stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma dell'art. 40 della
L'anzidetto fondo speciale, oltre che per le finalità di cui al primo comma dell'art. 40 della legge sopraindicata, è destinato, per un ammontare non superiore a lire 200 milioni, a sostenere istituti tesi a raccogliere documentazioni, fornire informazioni, effettuare ricerche sulle attività musicali, nonchè centri di iniziativa musicale con funzioni a carattere nazionale, promossi da enti ed associazioni, volti a realizzare forme di coordinamento organico e continuativo della produzione musicale e della sua distribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, senza scopo di lucro.
La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'art. 40 della richiamata
Nella determinazione dei mutui che gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 3 della
Ai fini del riconoscimento della nazionalità ai sensi degli articoli 4 e 19 della
Per "ripresa sonora diretta", di cui al penultimo comma del citato art. 4, si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, la simultaneità della registrazione sonora alla ripresa visiva, senza rilevanza della lingua impiegata e della rispondenza alla registrazione definitiva.
Ai fini del riconoscimento della nazionalità ai sensi degli articoli 4 e 19 della
Dall'obbligo previsto al precedente comma sono esclusi i ruoli principali e secondari i cui interpreti italiani, all'atto del contratto, dichiarino espressamente e motivatamente di rinunziare alla post-sincronizzazione.
Eventuali deroghe a quanto previsto al precedente primo comma possono essere concesse dal Ministero del turismo e dello spettacolo per obiettive motivate esigenze artistiche o produttive, fra le quali anche quelle connesse con l'eventuale accertata indisponibilità dell'interprete, sentita la sottocommissione di cui all'art. 3 della
Della sottocommissione di cui all'art. 3 della
Restano validi gli atti e i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa ed i pagamenti, adottati in applicazione del
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'anno finanziario 1979 in L. 67.181.217.736 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.