Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 88. Spettacolo |
Capitolo: | 88.5 musica |
Data: | 06/03/1980 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. [4] |
Art. 3. All'onere di lire 112.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione dalla spesa [...] |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 88.5.15 - Legge 6 marzo 1980, n. 54.
Interventi a sostegno delle attività musicali.
(G.U. 12 marzo 1980, n. 70)
(Omissis) [1]
(Omissis) [2]
(Omissis) [3]
Lo stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma dell'art. 40 della
[Lo stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1 è ripartito tra gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, quanto a lire 110 miliardi secondo le percentuali di assegnazione dei contributi indicati nell'art. 2, secondo comma, della
Le sovvenzioni e i contributi da erogare sui fondi di cui al precedente comma sono liquidati, quanto a lire 105 miliardi in unica soluzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con detrazione delle somme corrispondenti ad eventuali contestazioni o pendenze nei confronti dell'ENPALS per contributi dovuti fino al 31 dicembre 1981. Tali somme saranno accantonate dal Ministero del turismo e dello spettacolo per la destinazione e secondo la procedura di cui all'art. 39, quarto comma, della
Entro lo stesso termine di trenta giorni si procederà alla liquidazione dei residui contributi e sovvenzioni assegnati in relazione a precedenti esercizi finanziari, attribuendosi all'accantonamento effettuato a norma del comma precedente l'effetto liberatorio comportato dalla esibizione del certificato di cui al secondo comma dello stesso art. 39.
[Acconti dell'80 per cento dei contributi concessi saranno corrisposti nei termini e con le modalità di cui al sesto comma dell'art. 1 della
Per effetto delle disposizioni di cui all'art. 9, primo comma, della
Sono abrogate le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 22 della
Restano in vigore le disposizioni dell'art. 2, ultimo comma, e dell'art. 3 della
Sui contributi corrisposti alle attività regolate dalla
Il secondo comma dell'art. 3 della
"Sono vietate le assunzioni di personale amministrativo, artistico e tecnico, anche in adempimento di obblighi di legge, che comportino aumenti del contingente numerico del personale a qualunque titolo in servizio presso i predetti enti ed istituzioni alla data del 31 ottobre 1973".
All'onere di lire 112.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione dalla spesa del Ministero del tesoro relativo all'anno finanziario 1980.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Comma abrogato dall'art. 2 della
[2] Comma abrogato dall'art. 2 della
[3] Comma abrogato dall'art. 2 della
[4] Articolo modificato dall'art. 2 della
[5] Comma abrogato dall'art. 2 della
[6] Comma abrogato dall'art. 8 del
[7] Comma così modificato dall'art. 8 del
[8] Comma così modificato dall'art. 3 del