§ 88.5.15 - Legge 6 marzo 1980, n. 54.
Interventi a sostegno delle attività musicali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.5 musica
Data:06/03/1980
Numero:54


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.  [4]
Art. 3.      All'onere di lire 112.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione dalla spesa [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 88.5.15 - Legge 6 marzo 1980, n. 54.

Interventi a sostegno delle attività musicali.

(G.U. 12 marzo 1980, n. 70)

 

     Art. 1.

     (Omissis) [1]

     (Omissis) [2]

     (Omissis) [3]

     Lo stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma dell'art. 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fondo di cui all'art. 2, lettera b), della legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato in lire 1.000 milioni. La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'art. 40 della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800, è determinata in misura non superiore a lire 500 milioni.

 

          Art. 2. [4]

     [Lo stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1 è ripartito tra gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, quanto a lire 110 miliardi secondo le percentuali di assegnazione dei contributi indicati nell'art. 2, secondo comma, della L. 8 aprile 1976, n. 115 , e per il residuo di 6 miliardi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo in base alla quantità e qualità della produzione lirica, sinfonica e di balletto realizzata nell'ultimo triennio in rapporto al personale utilizzato nel corso delle stagioni considerate] [5].

     Le sovvenzioni e i contributi da erogare sui fondi di cui al precedente comma sono liquidati, quanto a lire 105 miliardi in unica soluzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con detrazione delle somme corrispondenti ad eventuali contestazioni o pendenze nei confronti dell'ENPALS per contributi dovuti fino al 31 dicembre 1981. Tali somme saranno accantonate dal Ministero del turismo e dello spettacolo per la destinazione e secondo la procedura di cui all'art. 39, quarto comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800.

     Entro lo stesso termine di trenta giorni si procederà alla liquidazione dei residui contributi e sovvenzioni assegnati in relazione a precedenti esercizi finanziari, attribuendosi all'accantonamento effettuato a norma del comma precedente l'effetto liberatorio comportato dalla esibizione del certificato di cui al secondo comma dello stesso art. 39.

     [Acconti dell'80 per cento dei contributi concessi saranno corrisposti nei termini e con le modalità di cui al sesto comma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426, anche agli enti, società, istituzioni, associazioni che ne sono assegnatari per le attività del titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, quando le stesse risultino annualmente programmate e ne è accertato il regolare svolgimento in due precedenti esercizi] [6].

     Per effetto delle disposizioni di cui all'art. 9, primo comma, della legge 8 gennaio 1979, n. 8, non ostano alla liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi già assegnati o da assegnare, ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, e disposizioni successive, comprese quelle della presente legge, eventuali inosservanze delle norme sul collocamento, comprese quelle riferibili alla prima applicazione della nuova disciplina introdotta con legge 8 gennaio 1979, n. 7, ferme restando le sanzioni penali ove previste.

     Sono abrogate le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e le corrispondenti disposizioni della legge 8 aprile 1976, n. 115, e della legge 22 luglio 1977, n. 426.

     Restano in vigore le disposizioni dell'art. 2, ultimo comma, e dell'art. 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426 [7].

     Sui contributi corrisposti alle attività regolate dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 e dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni e integrazioni, intese a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale, non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'art. 28, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 [8] .

     Il secondo comma dell'art. 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, è così sostituito:

     "Sono vietate le assunzioni di personale amministrativo, artistico e tecnico, anche in adempimento di obblighi di legge, che comportino aumenti del contingente numerico del personale a qualunque titolo in servizio presso i predetti enti ed istituzioni alla data del 31 ottobre 1973".

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 112.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione dalla spesa del Ministero del tesoro relativo all'anno finanziario 1980.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 17 febbraio 1982, n. 43.

[2] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 17 febbraio 1982, n. 43.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 17 febbraio 1982, n. 43.

[4] Articolo modificato dall'art. 2 della L. 17 febbraio 1982, n. 43 e dall'art. 7 del D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 18 novembre 2000, n. 503.

[5] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 17 febbraio 1982, n. 43.

[6] Comma abrogato dall'art. 8 del D.L. 30 aprile 2010, n. 64, convertito dalla L. 29 giugno 2010, n. 100.

[7] Comma così modificato dall'art. 8 del D.L. 30 aprile 2010, n. 64, convertito dalla L. 29 giugno 2010, n. 100.

[8] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 24 novembre 2000, n. 345.