§ 88.5.16 - Legge 10 aprile 1981, n. 146.
Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.5 musica
Data:10/04/1981
Numero:146


Sommario
Art. 1.      In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle attività musicali, i provvedimenti straordinari a sostegno delle attività stesse, previsti per l'anno 1980 dalla legge 6 marzo 1980, [...]
Art. 2.      La ripartizione degli stanziamenti previsti dalla presente legge a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è stabilita come segue:
Art. 3.      Lo stanziamento previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 marzo 1980, n. 54, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, è [...]
Art. 4.  [1]
Art. 5.      All'onere di lire 152.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 149.500 milioni, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 88.5.16 - Legge 10 aprile 1981, n. 146.

Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali.

(G.U. 23 aprile 1981, n. 112)

 

     Art. 1.

     In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle attività musicali, i provvedimenti straordinari a sostegno delle attività stesse, previsti per l'anno 1980 dalla legge 6 marzo 1980, n. 54, sono disposti anche per l'anno 1981, con ulteriore integrazione di lire 30.000 milioni a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate e di lire 7.000 milioni a sostegno delle attività di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800.

     Ad esclusione delle norme relative ai criteri di ripartizione del fondo complessivamente destinato agli enti autonomi lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate, restano in vigore tutte le disposizioni della legge 6 marzo 1980, n. 54, intendendosi sostituita la data "31 dicembre 1980" alla data "31 dicembre 1979" indicata nell'art. 2, secondo comma, della legge stessa.

 

          Art. 2.

     La ripartizione degli stanziamenti previsti dalla presente legge a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è stabilita come segue:

     quanto a lire 90.000 milioni in un'unica soluzione entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge sulla base della media ponderata delle percentuali di suddivisione riconosciute a ciascun ente ed istituzione nel 1980 per effetto della legge 6 marzo 1980, n. 54, con esclusione della quota di lire 3.500 milioni che rimane ripartita ai sensi della stessa legge 6 marzo 1980, n. 54, in vista delle tournées all'estero;

     quanto al residuo dello stanziamento, pari a lire 56.000 milioni, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo sentito il comitato di coordinamento di cui all'art. 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, tenendo presenti le esigenze produttive primarie ed insopprimibili di ciascun ente ed istituzione.

 

          Art. 3.

     Lo stanziamento previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 marzo 1980, n. 54, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, è ulteriormente aumentato, limitatamente agli anni finanziari 1980 e 1981, di complessive lire 3.000 milioni.

     Le sovvenzioni di cui alla somma indicata al comma precedente saranno assegnate, quanto a lire 1 miliardo, per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto che abbiano avuto svolgimento entro il 31 dicembre 1980 e per le quali sia stata presentata la preventiva domanda all'amministrazione e, quanto a lire 2 miliardi, per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto che abbiano avuto svolgimento entro il 31 dicembre 1981.

 

          Art. 4. [1]

 

          Art. 5.

     All'onere di lire 152.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 149.500 milioni, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981; e quanto a lire 3.000 milioni mediante riduzione, per un corrispondente importo, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche e di prosa".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1]  Articolo modificato dalla L. 17 febbraio 1982, n. 43 ed abrogato dall'art. 4 della L. 13 luglio 1984, n. 312.