§ 88.5.9 - Legge 9 giugno 1973, n. 308.
Interventi finanziari a favore delle attività musicali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.5 musica
Data:09/06/1973
Numero:308


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'anno 1973, il fondo previsto alla lettera b) dell'art. 2 della legge 14 agosto 1967, n. 800, per il sovvenzionamento di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di [...]
Art. 2.      All'onere di lire 3.544.322.000, derivante dall'attuazione del precedente articolo nell'anno 1973, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di [...]


§ 88.5.9 - Legge 9 giugno 1973, n. 308. [1]

Interventi finanziari a favore delle attività musicali.

(G.U. 19 giugno 1973, n. 156)

 

     Art. 1.

     A decorrere dall'anno 1973, il fondo previsto alla lettera b) dell'art. 2 della legge 14 agosto 1967, n. 800, per il sovvenzionamento di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia e all'estero e di altre iniziative intese all'incremento e alla diffusione delle attività musicali, è costituito:

     dal 60 per cento dell'aliquota del 6,17 per cento sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni circolari, prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dell'art. 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n.1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423;

     dal 60 per cento dell'aliquota del 2 per cento dei proventi lordi della società RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'art. 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'art. 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034;

     da uno stanziamento di lire 6 miliardi, nel quale resta assorbita la quota pari a due terzi del fondo del 6 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse previsto dall'art.1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

     Gli eventuali residui di gestione sui fondi di cui al presente articolo sono accantonati per essere utilizzati allo stesso scopo per l'esercizio successivo.

 

          Art. 2.

     All'onere di lire 3.544.322.000, derivante dall'attuazione del precedente articolo nell'anno 1973, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.