Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 88. Spettacolo |
Capitolo: | 88.5 musica |
Data: | 09/06/1973 |
Numero: | 308 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dall'anno 1973, il fondo previsto alla lettera b) dell'art. 2 della legge 14 agosto 1967, n. 800, per il sovvenzionamento di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di [...] |
Art. 2. All'onere di lire 3.544.322.000, derivante dall'attuazione del precedente articolo nell'anno 1973, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di [...] |
§ 88.5.9 - Legge 9 giugno 1973, n. 308. [1]
Interventi finanziari a favore delle attività musicali.
(G.U. 19 giugno 1973, n. 156)
A decorrere dall'anno 1973, il fondo previsto alla lettera b) dell'art. 2 della
dal 60 per cento dell'aliquota del 6,17 per cento sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni circolari, prevista dall'art. 4 del regio
dal 60 per cento dell'aliquota del 2 per cento dei proventi lordi della società RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'art. 21 della convenzione approvata con
da uno stanziamento di lire 6 miliardi, nel quale resta assorbita la quota pari a due terzi del fondo del 6 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse previsto dall'art.1 del
Gli eventuali residui di gestione sui fondi di cui al presente articolo sono accantonati per essere utilizzati allo stesso scopo per l'esercizio successivo.
All'onere di lire 3.544.322.000, derivante dall'attuazione del precedente articolo nell'anno 1973, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del