§ 88.2.38 - Legge 23 luglio 1980, n. 374.
Incremento del fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:23/07/1980
Numero:374


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'esercizio finanziario 1980, il fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche, previsto dall'art. 45 della legge 4 [...]
Art. 2.      All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di [...]


§ 88.2.38 - Legge 23 luglio 1980, n. 374.

Incremento del fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche.

(G.U. 31 luglio 1980, n. 209)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1980, il fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche, previsto dall'art. 45 della legge 4 novembre 1985, n. 1213, e successive modificazioni, elevato con legge 10 maggio 1976, n. 344, è ulteriormente elevato a lire 4 miliardi e 50 milioni.

     Il contributo annuo in favore del centro sperimentale di cinematografia di cui all'art. 45, lettera i), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, è stabilito dall'esercizio finanziario 1980 in lire un miliardo.

     Il contributo annuo in favore della Cineteca nazionale, di cui all'art. 45, lettera o), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, è stabilito dall'esercizio finanziario 1980 in lire 500 milioni.

 

          Art. 2.

     All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativo all'anno finanziario 1980.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.