§ 84.1.55 - Legge 25 giugno 1993, n. 206.
Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:25/06/1993
Numero:206


Sommario
Art. 1.  Natura della società concessionaria
Art. 2.  Consiglio di amministrazione
Art. 2 bis.  Controllo della gestione sociale
Art. 3.  Direttore generale
Art. 4.  Convenzione
Art. 5.  Abrogazioni - Entrata in vigore


§ 84.1.55 - Legge 25 giugno 1993, n. 206. [1]

Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

(G.U. 26 giugno 1993, n. 148)

 

     Art. 1. Natura della società concessionaria

     1. La società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico radiotelevisivo ha la natura di società per azioni; essa è soggetta alla disciplina delle società di interesse nazionale di cui all'art. 2461 del codice civile.

 

          Art. 2. Consiglio di amministrazione

     1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o manageriali. Essi durano in carica per non più di due esercizi sociali. Il mandato è revocabile dai Presidenti delle Camere su proposta adottata a maggioranza di due terzi dei componenti la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonché con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria nonché, altresì, con titolarità di cariche nei consigli di amministrazione di società controllate dalla concessionaria. Successivamente alla conversione dei crediti in capitale, alle riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano triennale di ristrutturazione aziendale e per l'esame dell'andamento economico e finanziario della gestione partecipa il direttore generale della Cassa depositi e prestiti che informa, con apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria procede, altresì, a verifiche bimestrali sulla attuazione del piano editoriale e ne informa con apposita relazione la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, le Commissioni parlamentari competenti e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi può formulare, con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei componenti, motivate proposte al consiglio di amministrazione in ordine al rispetto delle linee e degli obiettivi contenuti nel piano editoriale, nonché all'adeguamento del piano stesso da parte delle reti e testate nel corso del periodo temporale di validità del piano [2] .

     2. [3]

     3. I membri del consiglio che siano lavoratori dipendenti sono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.

     4. Il consiglio elegge fra i suoi membri, a maggioranza assoluta, il proprio presidente. Il presidente ha la rappresentanza legale della società, convoca e presiede il consiglio. Nell'ambito dei propri poteri il consiglio può conferire deleghe, esclusivamente per periodi limitati e per oggetti specifici, ai propri componenti.

     5. Il consiglio, oltre ad essere l'organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo; avvalendosi di proposte del direttore generale, elabora e approva il piano editoriale, nel rispetto degli indirizzi formulati dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; designa, sentito il direttore generale, la società per la revisione dei bilanci annuali, scegliendola tra quelle che non hanno rapporti anche indiretti con la società concessionaria.

     6. Il consiglio, avvalendosi di proposte del direttore generale, approva la proposta di bilancio della società, il piano di investimenti, il piano finanziario, le politiche del personale e i piani di ristrutturazione.

     7. Il consiglio ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:

     a) sulla base di specifici piani, assegna annualmente le risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale;

     b) su proposta del direttore generale: approva i piani annuali di trasmissione e di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendano necessarie; nomina i vice direttori generali e i dirigenti di primo e di secondo livello e ne delibera la collocazione aziendale; approva gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonchè quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 5 miliardi di lire. Sui piani di cui alla lettera a) e sui criteri di scelta dei vice direttori generali e dei direttori di rete e testata e su quelli di formulazione dei piani annuali di trasmissione e di produzione, riferisce alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi [4] .

     8. Il consiglio riceve periodicamente dal direttore generale una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, nonchè dati informativi sui costi diretti e di contabilità industriale dei programmi televisivi e radiofonici, sugli atti e sui contratti aziendali con valore superiore all'entità delle procure conferite ai dirigenti di primo livello, sulle assunzioni, sui trasferimenti e sulle promozioni del personale; tramite il presidente, invia annualmente ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una relazione sull'andamento del servizio pubblico radiotelevisivo.

     9. Entro quattro mesi dalla sua costituzione, il consiglio elabora un piano di fattibilità circa la razionalizzazione ed eventuali accorpamenti delle società consociate in linea con il quadro di ridefinizione del sistema radiotelevisivo. Entro i successivi tre mesi, in relazione a quanto sopra, sono modificati gli statuti delle società consociate in modo da stabilire che il numero dei componenti i consigli di amministrazione di tali società sia ricompreso fra le tre e le cinque unità.

 

          Art. 2 bis. Controllo della gestione sociale [5]

     1. Il controllo della gestione sociale è effettuato a norma degli articoli da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente del collegio sindacale è il direttore generale dell'IRI o un suo delegato; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'assemblea dei soci deve essere convocata con la nomina dei componenti del collegio sindacale entro quindici giorni dalla scadenza del collegio stesso. Le relazioni del collegio sindacale sono trasmesse per conoscenza alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

     2. Le incompatibilità previste per i membri del consiglio di amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale.

     3. L'articolo 7 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato.

 

          Art. 3. Direttore generale

     1. Il direttore generale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea dei soci della società; il suo mandato ha la stessa durata di quello del consiglio.

     2. Il direttore generale risponde al consiglio di amministrazione della gestione aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio.

     3. Il direttore generale assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio.

     4. Il direttore generale ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:

     a) propone al consiglio le nomine dei dirigenti di cui all'art. 2, comma 7, lettera b);

     b) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonchè, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio;

     c) provvede alla gestione del personale dell'azienda;

     d) propone all'approvazione del consiglio gli atti e i contratti aziendali di cui all'art. 2, comma 7, lettera b); firma gli altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società;

     e) provvede all'attuazione dei piani di cui all'art. 2, comma 6, e dei progetti specifici approvati dal consiglio in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale.

     5. Il direttore generale trasmette al consiglio le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi della presente legge.

 

          Art. 4. Convenzione

     1. Entro tre mesi dalla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione viene stipulata una nuova convenzione tra la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine di adeguare la convenzione stessa alle prescrizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223.

     2. La convenzione disciplina, in attuazione della vigente normativa in materia, i compiti e gli obblighi particolari posti a carico della società concessionaria. Tale convenzione determina altresì l'ammontare del canone di abbonamento alla radiotelevisione, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, la quota di esso di competenza della società concessionaria stabilita per legge, la percentuale ad essa spettante per gli oneri di riscossione, nonchè l'ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private. Qualora non si provveda entro il 31 dicembre 1993, per l'anno 1994 il canone di abbonamento alla radiotelevisione viene rivalutato in misura comunque non superiore al tasso di inflazione registrato nell'anno solare precedente.

     3. Prima che sia resa esecutiva, la convenzione è trasmessa alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che esprime il parere entro trenta giorni.

 

          Art. 5. Abrogazioni - Entrata in vigore

     1. L'art. 9 della legge 14 aprile 1975, n. 103, gli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, nonchè l'art. 25 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogati.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 28 della L. 3 maggio 2004, n. 112, ad esclusione dell'articolo 3 e dell'articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall'art. 20 della stessa L. 112/2004.

[2]  Gli originari commi 1 e 2 sono stati sostituiti dall’attuale comma 1 dall'art. 1 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.

[3]  Gli originari commi 1 e 2 sono stati sostituiti dall’attuale comma 1 dall'art. 1 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.

[4]  Lettera così modificata dall'art. 1 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.

[5]  Articolo inserito dall'art. 1 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.