Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 84. Radio e telecomunicazioni |
Capitolo: | 84.1 disciplina generale |
Data: | 27/03/1992 |
Numero: | 255 |
Sommario |
Art. 1. Definizione |
Art. 2. Canone per il diritto di superficie |
Art. 3. Rimborsi dovuti in caso di revoca del diritto di superficie |
Art. 4. Pubblicità dello Stato e degli enti pubblici |
Art. 5. Richiesta di rettifica |
Art. 6. Soggetto obbligato a trasmettere la rettifica |
Art. 7. Modalità della rettifica |
Art. 8. Rettifica di notizie basate su prove documentali |
Art. 9. Rettifica disposta dal Garante |
Art. 10. Tenuta del registro nazionale delle imprese radiotelevisive |
Art. 11. Organizzazione del registro |
Art. 12. Iscrizione nel registro delle emittenti radiotelevisive |
Art. 13. Iscrizione nel registro delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità |
Art. 14. Iscrizione d'ufficio delle emittenti radiotelevisive |
Art. 15. Iscrizione d'ufficio delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità |
Art. 16. Comunicazioni ai sensi dell'art. 13 della legge |
Art. 17. Variazioni degli atti e comunicazioni richiesti ai fini dell'iscrizione |
Art. 18. Certificazioni |
Art. 19. Radiofrequenze utilizzabili |
Art. 20. Progetto dell'impianto o della rete |
Art. 21. Omologazione e collaudo degli impianti |
Art. 22. Controlli e verifiche |
Art. 23. Concessione per la radiodiffusione in ambito locale a carattere commerciale |
Art. 24. Valutazione e comparazione delle domande di concessione in ambito locale a carattere commerciale |
Art. 25. Concessione per la radiodiffusione commerciale in ambito nazionale |
Art. 26. Concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario |
Art. 27. Emittenti che trasmettono in codice |
Art. 28. Cauzione |
Art. 29. Deroghe all'obbligo della trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio servito |
Art. 30. Programmi originali autoprodotti |
Art. 31. Possesso dei requisiti |
Art. 32. Rinnovo della concessione |
Art. 33. Comunicazioni |
Art. 34. Pagamento delle tasse |
Art. 35. Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi |
Art. 36. Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea |
Art. 37. Consorzi per la trasmissione di programmi in contemporanea |
Art. 38. Domanda di autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea |
Art. 39. Modalità di trasmissione dei programmi in contemporanea |
Art. 40. Disposizioni transitorie |
§ 84.1.47 - D.P.R. 27 marzo 1992, n. 255. [1]
Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.
(G.U. 1 aprile 1992, n. 77, S.O.)
Titolo I
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Definizione
1. Nel presente regolamento la
Art. 2. Canone per il diritto di superficie
1. Il canone di concessione del diritto di superficie di cui all'art. 4, comma 2, della legge, viene determinato dai comuni sulla base della durata della concessione per la radiodiffusione e del costo sostenuto per l'acquisizione dell'area; ove quest'ultima sia già di proprietà comunale, il relativo valore viene determinato secondo i criteri dettati dall'art. 4, comma 2, della legge, per la determinazione dell'indennità di esproprio. In ogni caso la misura del canone che deve essere versato anticipatamente per l'intera durata della concessione del diritto di superficie, non può essere superiore a un decimo del predetto costo o valore.
2. Nel caso in cui il piano di assegnazione delle frequenze preveda che sulla medesima area coesistano gli impianti di più emittenti il canone di cui al comma 1 va suddiviso, salvo diversa pattuizione tra i concessionari ai sensi dell'art. 18 della legge, in parti uguali, fra le emittenti stesse.
3. A decorrere dalla scadenza del termine di durata della concessione di cui all'art. 16 della legge il canone è aggiornato in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi nel corso del periodo dei sei anni precedente.
Art. 3. Rimborsi dovuti in caso di revoca del diritto di superficie
1. Nel caso di revoca del diritto di superficie di cui all'art. 4, comma 3, della legge, il soggetto subentrante deve dichiarare, entro quindici giorni dal subentro, se intende acquistare l'impianto o se preferisce la rimozione dello stesso.
2. Entro quindici giorni dalla dichiarazione, ove il soggetto subentrante abbia esercitato la facoltà di acquistare l'impianto, ne prende possesso previo pagamento, a favore del precedente concessionario, della somma concordata.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, in caso di disaccordo tra le parti nei successivi trenta giorni la somma è determinata in via provvisoria dal direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente o da un funzionario dallo stesso delegato su richiesta di uno o di entrambi gli interessati.
4. La somma spettante al precedente concessionario viene determinata tenendo conto del valore dell'impianto riferito alla data di presa di possesso e avuto riguardo allo stato di conservazione, di funzionamento o di obsolescenza tecnica nonchè dell'ammortamento già verificatosi. Detti elementi sono desunti, in particolare, dalla documentazione allegata all'ultimo bilancio presentato al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'art. 14 della legge.
5. In caso di mancata accettazione della somma determinata secondo il comma 3 il subentrante provvede mediante atto di offerta reale di cui all'art. 1209, comma 1, del codice civile ed è immesso immediatamente in possesso degli impianti previa compilazione di un verbale di consegna redatto alla presenza di un dipendente del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente designato dal direttore del circolo medesimo.
6. E' fatto salvo il diritto delle parti di adire immediatamente l'autorità giudiziaria ordinaria.
7. Nel caso in cui il soggetto subentrante chieda la rimozione dell'impianto il precedente concessionario deve provvedervi entro trenta giorni dalla richiesta di rimozione; se non provvede, la rimozione è effettuata, con l'intervento del direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente o di un funzionario dallo stesso delegato, dal subentrante medesimo che cura il deposito del materiale, per conto ed a spese del proprietario e salvo diversa disposizione di quest'ultimo, in un locale di pubblico deposito. Il depositante deve dare immediata notizia del deposito eseguito al precedente concessionario. La somma spettante al precedente concessionario viene determinata sommando alle spese sostenute per la rimozione quelle per l'installazione dedotto l'ammortamento verificatosi. Per la determinazione di tale somma valgono le disposizioni di cui ai commi 3 e 6.
Art. 4. Pubblicità dello Stato e degli enti pubblici
1. Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio le amministrazioni e gli enti che, ai sensi dell'art. 9 della legge, sono tenuti a riservare alla pubblicità su emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale una percentuale delle somme stanziate in bilancio per spese pubblicitarie da effettuare sui mezzi di comunicazione di massa, determinano:
a) la percentuale, non inferiore al 25 per cento, che intendono riservare;
b) il tipo di emittenza che viene prescelto per la diffusione della pubblicità;
c) i bacini di utenza nel cui ambito verrà diffusa la pubblicità.
Copia delle determinazioni deve essere inviata al Garante nei trenta giorni successivi all'adozione delle determinazioni stesse.
2. La ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra le singole emittenti deve avvenire senza discriminazioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui dall'art. 8 della legge e deve tener conto delle emittenti che raggiungono i soggetti specificatamente interessati al messaggio pubblicitario nonchè dei corrispettivi richiesti dalle emittenti interessate e degli indici di ascolto di ognuna; tale ripartizione è effettuata con provvedimento motivato.
3. Le amministrazioni e gli enti indicati al comma 1 sono tenuti a comunicare al Garante, entro il 31 marzo di ogni anno, le procedure seguite per l'affidamento della pubblicità, nonchè i dati relativi alla pubblicità effettuata ai sensi del presente articolo con l'indicazione analitica delle emittenti alle quali è stata commissionata la trasmissione di messaggi pubblicitari e della somma da ciascuno percepita; i dati comunicati sono riferiti all'anno precedente.
4. Entro il medesimo termine del 31 marzo di ogni anno le amministrazioni e gli enti di cui al presente articolo, nell'ipotesi in cui non abbiano effettuato spese pubblicitarie, devono darne comunicazione al Garante.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano agli enti pubblici territoriali ove effettuino pubblicità ai sensi dell'art. 9, comma 1, ultima parte, della legge.
Capo II
RETTIFICA
Art. 5. Richiesta di rettifica
1. La richiesta di rettifica, da presentarsi ai sensi dell'art. 10 della legge, deve contenere le generalità complete e il domicilio o la sede legale del richiedente; la domanda deve essere sottoscritta con firma autenticata nelle forme di legge.
2. La richiesta di rettifica deve essere corredata degli elementi atti ad identificare con precisione le notizie di cui si chiede la rettifica.
Art. 6. Soggetto obbligato a trasmettere la rettifica
1. I concessionari, i soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 38 e 43 della
Art. 7. Modalità della rettifica
1. La rettifica deve concernere i fatti su cui verte la discordanza e non valutazioni o commenti. Essa deve essere commisurata alla gravità del fatto attribuito, al pregiudizio arrecato ed alle specifiche esigenze dell'informazione e deve essere effettuata in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quello della trasmissione cui si riferisce la rettifica.
2. Qualora il concessionario o l'autorizzato ai sensi degli articoli 38 e 43 della
3. Ove il richiedente nelle successive 24 ore non concordi espressamente con la proposta dei soggetti indicati nel comma 2, questi ultimi sottopongono la questione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 4, della legge.
Art. 8. Rettifica di notizie basate su prove documentali
1. Qualora il concessionario, il soggetto autorizzato ai sensi degli articoli 38 e 43 della
2. Alla rettifica può seguire una postilla di durata non superiore a quella della rettifica stessa per dare comunicazione del documento su cui era basata la notizia originaria, nonchè degli eventuali rilievi relativi alla prova documentale mossi dal richiedente entro le 24 ore fissate dal comma 1 per l'esercizio del diritto di rinuncia alla rettifica.
Art. 9. Rettifica disposta dal Garante
1. Ove i concessionari o i soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 38 e 43 della
2. Il Garante decide nei termini ed ai sensi dell'art. 10 della legge.
Capo III
REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE RADIOTELEVISIVE
Art. 10. Tenuta del registro nazionale delle imprese radiotelevisive
1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria provvede alla tenuta del registro nazionale delle imprese radiotelevisive con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente capo.
2. Presso il registro devono essere depositati tutti gli atti, le comunicazioni e i documenti previsti dagli articoli 12, 13, 14, 15, comma 6, e 17, comma 5, della legge nonchè dal presente regolamento.
Art. 11. Organizzazione del registro
1. Il registro nazionale delle imprese radiotelevisive consta di:
a) un registro cronologico nel quale devono essere annotati progressivamente mittente, oggetto, data di spedizione di ciascun atto, comunicazione o documento pervenuto, nonchè i relativi provvedimenti adottati dall'ufficio;
b) un registro repertorio nel quale:
1) sono iscritti i concessionari e gli altri soggetti di cui all'art. 12 commi 2 e 5 della legge;
2) è indicato l'assetto proprietario, costantemente aggiornato, di ogni singolo soggetto;
3) sono annotati gli estremi degli atti, delle comunicazioni e dei documenti relativi agli adempimenti di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, comma 6, e 17, comma 5, della legge.
2. Tutti gli atti, le comunicazioni e i documenti, di cui al comma 1, devono essere in regola con le disposizioni sul bollo e devono recare la firma, debitamente autenticata, del legale rappresentante dell'impresa concessionaria o autorizzata. Essi sono conservati separatamente in fascicoli a numerazione progressiva, intestati ai concessionari e agli altri soggetti ivi indicati.
3. Per la scrittura e la tenuta del registro l'ufficio del Garante può avvalersi di strumenti meccanici, informatici e telematici.
Art. 12. Iscrizione nel registro delle emittenti radiotelevisive
1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni trasmette all'ufficio del Garante, contestualmente al loro rilascio, copia dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione previsti dalla legge, nonchè dei relativi rinnovi, e variazioni.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la concessionaria pubblica deve presentare al Garante domanda di iscrizione nel registro secondo le modalità di cui ai commi successivi.
3. Il titolare di concessione privata o di autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 38 e 43 della
4. La domanda di iscrizione, redatta secondo l'apposito modello approvato dal Garante, deve essere in regola con le disposizioni sul bollo e recare in calce la firma del richiedente debitamente autenticata. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti.
a) nel caso in cui il concessionario o il soggetto autorizzato sia persona giuridica, copia dell'atto costitutivo, dello statuto e della deliberazione concernente la nomina degli organi esecutivi e di controllo, con l'indicazione dei soggetti titolari del potere di rappresentanza;
b) nel caso in cui l'impresa concessionaria o autorizzata sia costituita in forma societaria, oltre alla documentazione prevista alla precedente lettera a), l'elenco, redatto secondo il modello approvato dal Garante dei soci della società concessionaria o autorizzata, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute, nonché degli altri eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società con la specificazione del titolo e delle ragioni;
c) nel caso in cui la società concessionaria o autorizzata sia costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, oltre all'elenco di cui alla precedente lettera b):
1) l'elenco, redatto secondo il modello approvato dal Garante, dei soci delle società alle quali sono intestate azioni o quote della società concessionaria o autorizzata, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute, nonchè degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società con la specificazione del titolo e delle ragioni, nonchè copia dei documenti contenenti eventuali patti parasociali;
2) l'elenco, redatto secondo il modello approvato dal Garante, dei soci delle società collegate o delle società che comunque controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 37 della legge, la società concessionaria o autorizzata, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute, nonchè degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società con la specificazione del titolo e delle ragioni, nonchè copia dei documenti contenenti eventuali patti parasociali;
3) l'elenco redatto secondo il modello approvato dal Garante, delle azioni o quote di società controllanti e delle azioni o quote proprie possedute, anche tramite società fiduciarie o interposte persone, dalla società concessionaria o autorizzata;
d) copia delle intese e dei contratti di consorzio stipulati ai sensi dell'art. 21 della legge, con emittenti operanti in altri ambiti locali per la trasmissione in contemporanea dei medesimi programmi;
e) ai fini degli adempimenti previsti dalla
5. In alternativa alla documentazione di cui alla lettera e) del comma 4, può essere presentata la certificazione rilasciata dalla prefettura su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 10-sexies, comma 6, della
6. L'ufficio del Garante dà notizia ai soggetti interessati dei provvedimenti adottati in ordine all'iscrizione nel registro delle emittenti radiotelevisive.
7. Ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma 4, lettera c), i legali rappresentanti delle società intestatarie di azioni o quote della società concessionaria o autorizzata ovvero delle società che comunque direttamente o indirettamente la controllano, sono tenuti a fornire con immediatezza alla stessa società concessionaria o autorizzata ogni intervenuta variazione nell'elenco dei soci.
Art. 13. Iscrizione nel registro delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità
1. Le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi devono presentare al Garante, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ovvero entro sessanta giorni dall'inizio dell'attività imprenditoriale, domanda di iscrizione nel registro contenente le generalità complete e il domicilio del titolare, se trattasi di impresa individuale, ovvero la ragione sociale o la denominazione sociale e la sede, se trattasi di società. La domanda, redatta secondo l'apposito modello approvato dal Garante, deve essere in regola con le disposizioni sul bollo e recare in calce la firma del richiedente debitamente autenticata.
2. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dall'art. 12, comma 4, lettere a), b), c) ed e), e comma 5, nonchè una dichiarazione contenente l'elenco delle emittenti servite e degli eventuali relativi contratti stipulati ed ancora in corso, con l'indicazione sommaria dei relativi elementi finanziari.
3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del precedente art. 12.
Art. 14. Iscrizione d'ufficio delle emittenti radiotelevisive
1. Nel caso di inosservanza dei termini previsti dall'art. 12 il Garante provvede ad inviare al soggetto inadempiente formale diffida, trasmettendone al contempo copia alla competente autorità giudiziaria, ai fini di quanto disposto dall'art. 30, comma 6, della legge.
2. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della diffida senza che il soggetto abbia provveduto all'invio degli atti e documenti necessari per l'iscrizione nel registro, il Garante procede alla loro acquisizione avvalendosi dei poteri di cui all'art. 6, comma 10, lettera c), della legge, e dispone la conseguente iscrizione d'ufficio.
3. Analogamente procede nel caso di omessa o incompleta trasmissione degli atti, documenti o comunicazioni richiesti ai fini dell'iscrizione.
Art. 15. Iscrizione d'ufficio delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità
1. Nel caso di inosservanza dei termini previsti dall'art. 13 il Garante provvede ad inviare all'impresa inadempiente formale diffida, trasmettendone al contempo copia al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 10, della legge.
2. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della diffida senza che l'impresa abbia provveduto all'invio degli atti e documenti necessari per l'iscrizione nel registro, il Garante procede alla loro acquisizione avvalendosi dei poteri di cui all'art. 6, comma 10, lettera c), della legge, e dispone la conseguente iscrizione d'ufficio.
3. Analogamente procede nel caso di omessa o incompleta trasmissione degli atti, documenti o comunicazioni richiesti ai fini dell'iscrizione.
Art. 16. Comunicazioni ai sensi dell'art. 13 della legge
1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 11 deve essere data comunicazione scritta al Garante dei trasferimenti e degli atti di cui all'art. 13 della legge secondo l'apposito modello approvato dal Garante.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge il Garante provvede con le modalità indicate nel precedente art. 14 ad inviare ai soggetti inadempienti formale diffida, trasmettendone al contempo copia alla competente autorità giudiziaria, ai fini dell'applicazione dell'art. 30, comma 6, della legge, qualora trattisi dei soggetti di cui all'art. 12 del presente regolamento, ovvero al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 10, della legge, qualora trattisi delle imprese di cui all'art. 13 del presente regolamento.
3. Trascorsi trenta giorni dalla notificazione della diffida senza che i soggetti abbiano provveduto all'invio, il Garante procede alla acquisizione d'ufficio degli atti e documenti necessari ad effettuare l'iscrizione del trasferimento sul registro, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 6, comma 10, lettera c), della legge.
Art. 17. Variazioni degli atti e comunicazioni richiesti ai fini dell'iscrizione
1. I soggetti iscritti nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive devono comunicare al Garante:
a) entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni dell'atto costitutivo, dello statuto e della composizione degli organi sociali, nonchè qualsiasi variazione concernente le intese ed i consorzi di cui all'art. 21 della legge;
b) entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che approva il bilancio della società l'elenco previsto dall'art. 12, comma 4, lettera b); qualora non siano intervenute variazioni, entro lo stesso termine, ne è data notizia al Garante;
c) gli elenchi dei soci - previsti dall'art. 12, comma 4, lettera c) e riferiti alla data dell'assemblea che approva il bilancio - delle società che comunque, direttamente o indirettamente, controllano la società iscritta. A tal fine il legale rappresentante della società iscritta nel registro delle imprese radiotelevisive, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che approva il bilancio della società, deve richiedere l'elenco dei soci alle società intestatarie di azioni o quote della società o alle società che direttamente o indirettamente la controllano le quali devono provvedere entro trenta giorni dalla richiesta; detti elenchi devono essere comunicati al Garante nei successivi trenta giorni.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 il Garante provvede ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 3.
Art. 18. Certificazioni
1. Chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può ottenere, a proprie spese, il rilascio di certificazioni sul conto dei soggetti iscritti, attestanti l'avvenuta iscrizione nonchè la sussistenza di tutti i successivi adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
Titolo II
Capo I
CONCESSIONI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Art. 19. Radiofrequenze utilizzabili
1. La trasmissione di programmi per radiodiffusione sonora e televisiva deve essere effettuata nelle bande di frequenze previste per detti servizi dal vigente Regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti in materia, della normativa nazionale, del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e del piano di assegnazione delle radiofrequenze.
2. Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, una stazione di radiodiffusione arrechi disturbi ad altre stazioni radioelettriche esistenti, il concessionario, su prescrizione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni emessa ai sensi degli articoli 3, 18 e 32 della legge, è tenuto ad adottare le misure atte ad eliminare tali disturbi.
Art. 20. Progetto dell'impianto o della rete
1. Il progetto può comprendere una o più stazioni di radiodiffusione. La costituzione di una rete deve risultare da una descrizione grafica nella quale siano indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e gli eventuali impianti di collegamento, compresi i collegamenti fra le sedi di produzione e i trasmettitori di radiodiffusione.
2. Per ciascuna stazione, i progetti radioelettrico e tecnologico dell'impianto o della rete debbono contenere i dati di cui ai seguenti commi.
3. Il progetto radioelettrico deve contenere i seguenti dati:
a) denominazione dell'impianto;
b) caratteristiche della località di installazione:
- denominazione della località;
- tipologia della ubicazione dell'impianto (località pianeggiante, centro urbano, località elevata rispetto alla zona circostante, fianco di una montagna);
- quota sul livello del mare (in metri);
- coordinate geografiche (latitudine e longitudine espresse in gradi, primi e secondi);
c) caratteristiche strutturali dell'impianto:
- descrizione delle apparecchiature radioelettriche, con gli estremi di omologazione;
- descrizione dell'antenna trasmittente;
- descrizione della linea di trasmissione a R.F., collegante l'apparecchiatura radioelettrica all'antenna e di eventuali adattatori e multiplexer;
d) caratteristiche di trasmissione della diffusione televisiva:
- canale e polarizzazione proposte per il segnale irradiato;
- altezza dell'antenna dal suolo;
- direzione di massima irradiazione (azimut);
- potenza nominale del trasmettitore (in kW);
- potenza equivalente irradiata (e.r.p.) nella direzione di massima irradiazione (in kW);
- e.r.p. nel piano orizzontale ogni 10° (in dBK);
- angolo di abbassamento del lobo principale o dei lobi principali del diagramma di irradiazione (in gradi);
- ampiezza a metà potenza del lobo principale o dei lobi principali del diagramma di irradiazione nel piano verticale (in gradi);
- tipo di offset, se previsto (normale o di precisione);
- sistema di codificazione, se previsto;
e) caratteristiche di trasmissione della diffusione sonora in MF;
- sistema di diffusione monofonico o stereofonico, eventuali prestazioni ausiliarie intese a facilitare la fruizione dei programmi trasmessi;
- frequenza in MHz e polarizzazione proposte per il segnale irradiato;
- altezza dell'antenna dal suolo;
- direzione di massima irradiazione (azimut);
- potenza nominale del trasmettitore (in kW);
- potenza equivalente irradiata (e.r.p.) totale nella direzione di massima irradiazione (in dBW);
- e.r.p. nella direzione di massima irradiazione delle componenti a polarizzazione orizzontale e verticale (in dBW);
- e.r.p. delle componenti a polarizzazione orizzontale e verticale (in dBW) ogni 10° nel piano orizzontale;
- angolo di abbassamento del lobo principale o dei lobi principali del diagramma di irradiazione (in gradi);
- ampiezza a metà potenza del lobo principale o dei lobi principali del diagramma di irradiazione nel piano verticale (in gradi);
f) area di servizio con l'elenco delle località che si intendono servire (numero di abitanti e comune di appartenenza).
4. Il progetto tecnologico deve contenere:
a) descrizione di massima del locale o contenitore ove saranno allocate le apparecchiature radioelettriche, dell'impianto elettrico di alimentazione e della struttura portante d'antenna;
b) dichiarazione di rispondenza dell'impianto alle norme del Comitato elettrotecnico italiano e alle vigenti norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro.
5. I due progetti debbono essere corredati da disegni tecnici relativi allo schema strutturale dell'impianto nonchè dalla carta topografica con indicate le località di installazione e le località da servire (carte I.G.M. in scala 1/100.000).
Art. 21. Omologazione e collaudo degli impianti
1. Gli impianti oggetto della concessione di cui al presente regolamento devono essere costituiti esclusivamente da apparecchiature di tipo omologato ai sensi dell'art. 319 del testo unico approvato con
2. Per gli impianti già in esercizio di cui all'art. 32, comma 3, della legge, è sufficiente una dichiarazione con firma autenticata dell'esercente dell'impianto da cui risulti:
a) la rispondenza alle prescrizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni;
b) l'idoneità all'impiego;
c) l'assenza di disturbi ai servizi di radiocomunicazioni.
3. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può procedere, a spese del concessionario, al collaudo o alla verifica degli impianti.
Art. 22. Controlli e verifiche
1. Allo scopo di accertare l'osservanza degli obblighi del concessionario l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di effettuare controlli e verifiche anche presso le sedi del concessionario che è, pertanto, obbligato a dare, in qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati dell'Amministrazione stessa.
Art. 23. Concessione per la radiodiffusione in ambito locale a carattere commerciale
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana il bando contenente l'indicazione del numero delle concessioni che possono essere rilasciate per ciascun bacino di utenza o per parti limitate di detto bacino alle emittenti a carattere commerciale.
2. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva a carattere locale, in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
3. La domanda deve specificare:
a) il tipo di concessione, radiofonica o televisiva, che si intende ottenere;
b) nel caso di concessione televisiva, l'eventuale uso di un sistema di codificazione;
c) il bacino d'utenza o la parte limitata di detto bacino che si intende servire;
d) le caratteristiche dell'impianto risultanti dal progetto radioelettrico e tecnologico da allegare alla domanda insieme alla dichiarazione di rispondenza dell'impianto alle norme del Comitato elettrotecnico italiano e alle vigenti norme antinfortunistiche;
e) i dati relativi al soggetto richiedente e al responsabile dei programmi;
f) il piano di massima economico-finanziario adeguatamente documentato, esteso all'arco temporale di durata della concessione;
g) la quota percentuale degli spettacoli e servizi informativi che l'emittente prevede di produrre in proprio;
h) lo spazio che si intende destinare ai vari tipi di programmazione (informazione, sport, cultura, svago, ecc.);
i) i bacini d'utenza per i quali sia stata eventualmente presentata altra richiesta di concessione, specificando l'ordine di preferenza;
l) gli elementi atti a dimostrare il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 13, 15, 17, 19 e 37 della legge;
m) l'impegno del richiedente a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione locale ed a programmi comunque legati alle realtà locali, non di carattere commerciale;
n) l'eventuale richiesta di collegamenti di telecomunicazione ai sensi dell'art. 5 della legge;
o) l'inesistenza di impedimenti previsti dalla legge al rilascio delle concessioni;
p) le eventuali esperienze maturate, in precedenza, nel settore dell'editoria e dello spettacolo;
q) le modalità attraverso le quali si intende adempiere all'obbligo di cui all'art. 11, comma 1, della legge.
4. I richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive devono altresì specificare, con apposita documentazione:
a) gli elementi dimostrativi della presenza sul mercato;
b) il numero medio delle ore di trasmissione effettuate giornalmente;
c) la tipologia dei programmi trasmessi;
d) la quota percentuale di spettacoli e servizi informativi autoprodotti;
e) il numero di lavoratori occupati suddivisi per mansioni e qualifiche;
f) gli indici di ascolto rilevati;
g) gli investimenti effettuati nel settore radiotelevisivo;
h) le azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità fra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti, di responsabilità, eventualmente effettuate;
i) la dichiarazione di non essere incorsi nella sanzione della revoca della concessione;
l) l'indicazione delle sanzioni amministrative eventualmente subite.
5. Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione riguardante i requisiti richiesti per il rilascio della concessione nonchè dell'ultimo bilancio presentato ai sensi dell'art. 14 della legge. La firma in calce deve essere autenticata secondo le forme previste dalla
Art. 24. Valutazione e comparazione delle domande di concessione in ambito locale a carattere commerciale
1. La valutazione e la comparazione delle domande di concessione sono effettuate da un'apposita commissione, nominata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, presieduta da un magistrato, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o equiparata, e composta da due funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente e da un segretario appartenente alla nona qualifica funzionale. Nel caso in cui le domande siano superiori al numero delle assegnazioni di frequenze disponibili, la commissione procede ad una valutazione comparativa delle medesime sulla base degli elementi di cui all'art. 23, comma 3, lettere b), d), f), g), h), p) e q), e comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed l).
2. La commissione assegna un punteggio a ciascuno degli elementi suindicati, sulla base dei criteri che sono stabiliti nel bando.
3. Al termine dell'esame comparativo la commissione compila la graduatoria; in caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dal punteggio riportato nell'ordine alle voci d), g), h), f), p) e q) dell'art. 23, comma 3, e alle voci a), d), e), f) ed h) dell'art. 23, comma 4, e, in caso di ulteriore parità, dall'ordine di presentazione delle domande.
4. Le concessioni sono rilasciate entro sei mesi dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni secondo l'ordine della graduatoria, dallo stesso approvata.
5. Nel caso in cui un soggetto sia stato utilmente collocato nella graduatoria in un numero di bacini d'utenza superiore a quello previsto dall'art. 19 della legge, l'Amministrazione provvede d'ufficio ad effettuare l'assegnazione secondo l'ordine di preferenza indicato dal richiedente ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera i).
Art. 25. Concessione per la radiodiffusione commerciale in ambito nazionale
1. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale nonchè per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, redatta secondo le forme e le modalità prescritte dall'art. 23, deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e deve indicare:
a) i bacini di utenza che si intendono servire;
b) l'impegno, per la radiodiffusione televisiva, a trasmettere film cinematografici nelle percentuali minime previste dall'art. 26, commi 1 e 3, della legge;
c) l'impegno a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio;
d) gli elementi di cui all'art. 23, comma 3, lettere a), d), e), f), g), h), l), n) ed o) e comma 4.
2. Ai fini del rilascio della concessione si segue il procedimento previsto dagli articoli 23 e 24.
Art. 26. Concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario
1. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale o nazionale deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni secondo le forme e le modalità prescritte dall'art. 23.
L'istanza di concessione in ambito locale deve indicare gli elementi di cui all'art. 23, comma 3, lettere c), d), e), f), g), h), i), m), n) ed o).
La domanda di concessione in ambito nazionale deve precisare gli elementi di cui all'art. 23, comma 3, lettere c), d), e), f), g), h), l), n) ed o) nonchè quelli previsti dall'art. 25, lettere a) e c).
In ogni caso la domanda deve contenere l'impegno a trasmettere programmi originali autoprodotti nelle percentuali e con le caratteristiche di cui all'art. 16, comma 5, della legge.
2. Ai fini del rilascio della concessione si segue il procedimento previsto dagli articoli 23 e 24.
Art. 27. Emittenti che trasmettono in codice
1. Tutti i divieti e gli obblighi previsti dalla legge, ivi compresi quelli relativi al contenuto dei programmi, si applicano anche alle emittenti radiotelevisive i cui programmi possono essere ricevuti solo mediante un decodificatore.
Art. 28. Cauzione
1. Ai fini di cui all'art. 16, comma 8, della legge il richiedente deve prestare reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con
a) fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio
b) polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con
2. La domanda di concessione deve essere corredata dalla documentazione attestante l'avvenuta prestazione della cauzione. Ove il deposito sia stato costituito in danaro o titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, deve essere effettuato presso la Tesoreria centrale o la Sezione di tesoreria provinciale indicata nel bando di concorso.
3. Agli aspiranti non utilmente collocati nella graduatoria la cauzione deve essere restituita entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria stessa. Il deposito effettuato dal concorrente cui viene assentita la concessione deve intendersi convertito in cauzione definitiva.
Allo svincolo della stessa l'Amministrazione procede nel termine di tre mesi dall'estinzione della concessione ove non siano ravvisabili posizioni debitorie dell'interessato.
Entro il medesimo termine si provvede all'incameramento della cauzione nel limite dell'ammontare dei crediti liquidi ed esigibili vantati dall'Amministrazione.
Art. 29. Deroghe all'obbligo della trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio servito
1. L'obbligo di trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciata la concessione può essere derogato:
a) per le emittenti locali:
1) in relazione alla rilevanza locale del contenuto del programma;
2) nel caso in cui i programmi siano diretti alle diverse comunità linguistico-culturali presenti nel territorio servito;
3) nel caso di eventi occasionali o eccezionali e non prevedibili;
b) per le emittenti nazionali esclusivamente per eventi occasionali o eccezionali e non prevedibili.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, la deroga deve essere prevista da apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni caso per caso ovvero, se a carattere permanente, per non più di un quinto del tempo di trasmissione giornaliera.
3. Nel caso di deroga per eventi occasionali o eccezionali e non prevedibili il direttore responsabile dei programmi dell'emittente deve darne comunicazione, entro 24 ore dall'avvenuta trasmissione, al direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente che, nel caso in cui non riscontri l'occasionalità o l'eccezionalità e la non prevedibilità dell'evento, provvede alla segnalazione di cui all'art. 31, comma 16, della legge.
Art. 30. Programmi originali autoprodotti
1. Si considerano autoprodotti i programmi realizzati in proprio o in coproduzione fra più titolari di concessione, ivi compresa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Nel caso di coproduzione si valutano le quote imputabili ai singoli partecipanti alla coproduzione come determinate nell'accordo delle parti. Si considerano altresì autoprodotti i programmi realizzati da terzi su commissione dei titolari di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 1, il titolare della concessione deve risultare indicato, nei titoli di testa del programma trasmesso, come produttore dell'opera e deve comunque essere, in tutto o in parte, titolare dei diritti di utilizzazione dell'opera stessa.
3. Le trasmissioni di brani musicali, dal vivo o registrati, intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore delle trasmissioni stesse, contenuti nel limite del 50 per cento della durata del programma, non sono considerate programmi originali autoprodotti.
Art. 31. Possesso dei requisiti
1. Le condizioni ed i requisiti prescritti per il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata o dell'autorizzazione di cui all'art. 38 della
2. Agli esercenti impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri, autorizzati ai sensi dell'art. 38 e seguenti della
Art. 32. Rinnovo della concessione
1. La domanda di rinnovo della concessione, in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di validità della concessione stessa. Il Ministero provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.
2. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di rinnovo di cui all'art. 22 della legge.
Art. 33. Comunicazioni
1. Copia dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione previsti dalla legge, nonchè dei relativi rinnovi, è inviata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni al competente ufficio del Ministero delle finanze, entro trenta giorni dal loro rilascio.
Art. 34. Pagamento delle tasse
1. La tassa di rilascio o di rinnovo della concessione e quella annuale di cui all'art. 22 della legge devono essere corrisposte separatamente e, ciascuna, in unica soluzione.
Art. 35. Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il Garante possono avvalersi dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi e di quelli delle province autonome di Trento e Bolzano in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni che involgono questioni connesse alle realtà culturali e informative delle singole regioni o province autonome. In particolare ai comitati regionali possono essere richieste:
a) verifiche sulla corretta applicazione della legge da parte delle emittenti locali;
b) proposte per una migliore valorizzazione dell'emittenza locale;
c) proposte per una più funzionale ripartizione del territorio regionale in bacini di utenza e sulle dimensioni delle imprese radiotelevisive;
d) consulenze sulla programmazione delle singole emittenti ai fini della valorizzazione delle realtà culturali e informative locali.
2. Il Garante può esercitare la facoltà di cui al comma precedente anche richiedendo pareri su questioni connesse alla tutela degli interessi collettivi degli utenti.
3. Ove sia necessario effettuare un esame contestuale di interessi relativi a diverse regioni, può essere indetta una conferenza ai sensi dell'art. 14 della
Capo II
TRASMISSIONE DI PROGRAMMI IN CONTEMPORANEA
Art. 36. Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea
1. L'autorizzazione a trasmettere il medesimo programma in contemporanea prevista dall'art. 21 della legge è rilasciata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ai singoli concessionari per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale interessati ovvero ai consorzi appositamente costituiti dai medesimi concessionari.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere contenuta nel limite della scadenza delle concessioni assentite ai singoli soggetti partecipanti alle intese od ai consorzi previsti all'art. 21 della legge.
3. L'autorizzazione costituisce titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione ai sensi dell'art. 5 della legge.
Art. 37. Consorzi per la trasmissione di programmi in contemporanea
1. I consorzi di cui all'art. 35 sono costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile e possono ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 21 della legge a condizione che:
a) l'oggetto del contratto sia esclusivamente riferito alla trasmissione di programmi in contemporanea in bacini di utenza diversi;
b) la durata del consorzio, non inferiore a quella della richiesta autorizzazione, sia contenuta nei limiti della scadenza delle concessioni assentite ai singoli consorziati;
c) i soggetti consorziati siano titolari di concessione rilasciata ai sensi dell'art. 16 della legge ed operino in diversi bacini di utenza.
2. I consorzi costituiti ai sensi del comma 1 devono richiedere l'iscrizione nel Registro Nazionale delle imprese radiotelevisive, di cui all'art. 12 della legge e con le modalità prescritte dagli articoli 10 e seguenti del presente regolamento.
Art. 38. Domanda di autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea
1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 36, in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e deve indicare:
a) i dati relativi ai soggetti richiedenti, ivi compresi quelli relativi all'atto di concessione;
b) i bacini di utenza che verranno serviti;
c) l'orario in cui si intende trasmettere in contemporanea;
d) le modalità tecniche previste per realizzare i collegamenti fra i diversi bacini di utenza.
2. Alla domanda devono essere allegati il documento comprovante l'intesa raggiunta dai concessionari interessati o l'atto costitutivo del consorzio.
Art. 39. Modalità di trasmissione dei programmi in contemporanea
1. Fermo restando il limite di sei ore di durata giornaliera per le emittenti radiofoniche e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive, previsto dall'art. 21, comma 2, della legge, la trasmissione in contemporanea da parte di emittenti televisive può essere effettuata per non più di tre volte nella stessa giornata [2].
2. E' fatto divieto di trasmettere programmi in contemporanea da parte di concessionari che operano nello stesso bacino di utenza.
3. La trasmissione di programmi in contemporanea può essere effettuata soltanto negli orari e per la tipologia di programmi indicati nell'atto di autorizzazione.
4. I concessionari che hanno ottenuto l'autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea, anche tramite consorzi, sono comunque tenuti all'osservanza degli obblighi connessi alla posizione di concessionario previsti dalla legge e, in particolare dall'art. 8, commi 7, 8 e 9; dall'art. 16, comma 18, e dall'art. 20, nonchè dall'art. 3, comma 2, del
5. Per le trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili, di cui all'art. 21, comma 2, della legge, valgono le disposizioni dettate dall'art. 29, comma 3.
Art. 40. Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione della legge il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni sulla base del piano di assegnazione delle radiofrequenze redatto ai sensi dell'art. 34 della legge ed in deroga alla procedura prevista dagli articoli 23 e 24, tenendo conto dei seguenti elementi:
a) potenzialità economica del soggetto richiedente;
b) qualità della programmazione prevista;
c) progetti radioelettrici e tecnologici.
2. Per i richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive il Ministro tiene, altresì, conto dei seguenti elementi:
a) presenza sul mercato;
b) ore di trasmissione effettuate;
c) qualità dei programmi trasmessi;
d) quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all'art. 11 della
e) personale dipendente, con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico;
f) indici di ascolto rilevati.
3. A parità di condizioni costituisce titolo preferenziale l'esercizio di impianti ai sensi dell'art. 32 della legge.
[1] Per una abrogazione delle disposizioni di cui al presente decreto, vedi l'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 8 della